Aglianico del Vulture Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«AGLIANICO DEL VULTURE»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 18.02.1971 G.U. 129 - 22.05.1971
Modificato con DM 09.03.1987
Modificato con DM 02.08.2010 G.U. 188 - 13.08.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata «Aglianico del Vulture» e' riservata ai vini che
    rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
    «Aglianico del Vulture»;
    «Aglianico del Vulture» spumante.
    Articolo 2
    Base ampelografia
  2. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno
    Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero
    in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella,
    Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole
    amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
    devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato
    le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine
    prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700
    metri s .l. m.
  6. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello
    o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti
    di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione
    ai sistemi di allevamento della vite.
    Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non
    puo' essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
  7. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
  8. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Aglianico del Vulture» non deve
    essere superiore a 10 t/ha di vigneto in coltura specializzata.
  9. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura
    promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
    coperta dalla vite.
  10. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuta da destinare alla
    produzione di vino devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
    superi del 20% i limiti medesimi.
  11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino «Aglianico del Vulture», un titolo
    alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol e, per la tipologia spumante, di 11,00% vol.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  12. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere
    effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
    reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
  13. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% . Qualora tale resa superi la
    percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di
    Origine «Aglianico del Vulture». Oltre detto limite decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
  14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire
    al vino le sue peculiari caratteristiche.
  15. Il vino a D.O.C. «Aglianico del Vulture» deve essere immesso al consumo a partire dal 1°
    settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
  16. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in
    bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione non deve
    essere inferiore a mesi 9.
    Articolo 6
    Caratteristiche del vino al consumo
  17. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
    seguenti caratteristiche:
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    colore: rosso rubino;
    odore: tipico, gradevole ed intenso;
    sapore: dal secco all'abboccato, giustamente tannico e sapido, per l'abboccato il contenuto
    zuccherino non deve superare i 10 g per litro;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
  18. Il vino a DOC «Aglianico del Vulture» Spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve
    rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione puo' assumere riflessi aranciati;
    spuma: fine e persistente;
    odore: fruttato, tipico, gradevole;
    sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  19. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
    quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto»,
    «selezionato» e similari.
  20. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni
    sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  21. È altresì consentito l’uso di indicazioni di unità geografiche corrispondenti a frazioni, comuni o
    zone amministrative definite, alle condizioni previste dalla vigente normativa comunitaria e
    nazionale e riportate in allegato al presente disciplinare di produzione.
  22. Per i vini di cui all'art.1, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione dell'uva, è
    obbligatoria, ad eccezione della tipologia spumante.
    Articolo 8
    Confezionamento
  23. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume
    nominale fino a litri 6; per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata ricade nella parte nord della Regione Basilicata, in Provincia di
    Potenza e comprende un territorio di alta e media collina, situato sulle pendici del Monte Vulture,
    vulcano spento, ma attivo fino al Pleistocene superiore, che ha la sua vetta maggiore a 1.327 mt
    s.l.m. e che degrada progressivamente verso ovest lungo il fiume Ofanto e verso Est verso la piana
    della Puglia. Originando altresì rilievi difformi e diffusi sull’intero territorio in esame. Questo per
    un’azione eruttiva originatasi a partire da circa 800.000 anni fa e che ha comportato sbarramenti di
    fiumi, creazione di laghi poi prosciugatisi, alternati a depositi dovuti a scorrimenti lavici e/o
    depositi piroclastici, determinando così un’alternanza di sottosuoli di diversa origine quali tufi
    vulcanici e tufi di deposito arenario.
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    Tufi che, nel caso della vite soprattutto, svolgono un’importante azione di riserva idrica nei siccitosi
    mesi estivi.
    L’origine vulcanica e arenaria determinano la presenza di suoli diversi che vanno dal tipo sabbioso,
    sabbioso pozzolanico al limoso-argilloso, tutti caratterizzati da evidente presenza di abbondanti
    formazioni colloidali sicuro presupposto di fertilità.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 700 m s.l.m. con pendenza variabile e
    l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.
    Il clima dell’area è decisamente arido nei mesi di luglio ed agosto, temperato nei mesi di giugno e
    settembre, subumido e/o umido nei mesi di ottobre e novembre periodo, nel quale viene di norma
    vendemmiata la vite Aglianico del Vulture.
    Le precipitazioni annue variano da un minimo di 650 mm ad un massimo di 1.300 mm, la media
    annua risulta essere di 650-750 mm. concentrati prevalentemente nel periodo autunno vernino.
    Frequenti le gelate nel periodo primaverile che di norma non intaccano l’attività vegetativa
    dell’Aglianico del Vulture per il suo naturale ritardo nel germogliamento.
    Molto significativa è la condizione termica estiva caratterizzata da temperature medie di 25 °C, ma
    con punte di 35 gradi per effetto di venti africani che producono un forte effetto disidratante sugli
    apparati fogliari. La presenza del massiccio vulcanico, determina condizioni di ventilazione
    importanti per effetto di correnti d’aria provenienti dalle coste orientali ed occidentali e per
    fenomeni di brezza. Ciò permette un abbassamento sensibile delle temperature durante il periodo
    estivo con importanti riflessi sulla condizione vegetativa delle piante e la produzione fenolica sulle
    bucce.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Aglianico del Vulture Superiore”.
    L’intero territorio del Vulture presenta reperti archeologici che documentano la produzione diffusa
    del vino, quale prodotto inteso come alimento, ma anche strumento di convivialità e di autorevole
    testimonianza di valore intrinseco tanto da essere oggetto di dono per divinità e personalità
    qualificate.
    La necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio difficile
    orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche una
    notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’. La
    tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio venga
    fortemente caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si avvantaggia
    di pratiche colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione dei tannini,
    molto abbondanti nell’Aglianico. D’altro canto solo una meticolosa preparazione dei vigneti
    consente all’uva di poter resistere al lungo ciclo vegetativo che si conclude con la piena
    maturazione in un periodo (ottobre-novembre) quando la piovosità è già alta, l’umidità diventa
    fattore di rischio sanitario e la neve può rendere difficile la raccolta.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono
    l’Aglianico del Vulture N. e/o l’Aglianico Nero tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (8 tonn.te/ha). Il bisogno di contenere
    una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.350 piante per ettaro.
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
    vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
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    Il territorio del Vulture ha poggiato molto della sua economia enologica sulla produzione degli
    spumanti, questi prodotti costituivano una forma di specializzazione dell’area che aveva permesso
    di far conseguire agli operatori del posto rilevante notorietà; è infatti noto e dimostrabile che alcuni
    paesi dell’area di produzione come Rionero, Ripacandiada, Rapolla e Barile commercializzavano
    fuori regione grandi quantità di vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e
    festività religiose; famose erano le richieste provenienti dal Vaticano che venivano soddisfatte
    regolarmente con cadenza annuale.
    Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960
    che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attività si specializzano in tale settore;
    Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del
    prodotto, che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio
    di mercato del vino fermo.
    Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in
    bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo
    zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della
    bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.
    L’elevata qualità degli spumanti a base di vitigno Aglianico è dovuta all’ottimo grado di
    maturazione delle uve, raccolte a novembre, coma da tradizione consolidata, che portava
    all’ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in
    alcol durante la prima fermentazione alcolica, questo fenomeno era responsabile della
    rifermentazione in bottiglia. Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di
    ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Aglianico del Vulture” è riferita alle 2 tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista
    analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo
    6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore è rosso rubino. In tutte le
    tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici del
    vitigno.
    Al sapore i vini presentano un’acidità normale, un accenno di amaro ed una possibile residua
    astringenza tipiche del vitigno, ma, soprattutto, un’ottima struttura che contribuiscono al loro
    equilibrio gustativo e ad evidenziare una grande longevità del prodotto.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est, ma
    soprattutto la presenza del massiccio del Vulture, concorrono a determinare un ambiente
    adeguatamente ventilato, luminoso e con un sottosuolo caratterizzato dalla presenza di tufo,
    particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti di Aglianico e Aglianico del Vulture. Da tale
    area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse o troppo alte non adatti ad una
    viticoltura di qualità.
    Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, ma soprattutto la presenza del tufo che
    svolge un’indispensabile azione di riserva idrica estiva, interagiscono in maniera determinante con
    la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche dell’ “Aglianico del Vulture”.
    In particolare, i terreni sia di origine vulcanica, sia quelli di origine arenaria con presenza più o
    meno abbondante di scheletro, sono caratterizzati da strati attivi abbastanza profondi che
    permettono risultati produttivi più che soddisfacenti. Sono infatti terre che, di norma, si rinvengono
    a quote superiori ai 200 m s.l.m., ma inferiori ai 700, purchè ben esposte per consentire una buona
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    coltivazione dell’Aglianico.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo
    autunno-primaverile con scarse o addirittura nulle piogge estive (<100 mm), forte aridità nei mesi di
    luglio e agosto per i frequenti venti africani, ma soprattutto reso particolare dai sensibili salti termici
    (giorno/notte) estivi dovuti alle correnti d’aria richiamate dal massiccio del Vulture e alle brezze
    collinari, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (sovente fino al mese di
    novembre), contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del
    vino "Aglianico del Vulture ".
    La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del “Vulture”, dalla Magna Grecia, al medioevo,
    fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta
    connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del
    vino “Aglianico del Vulture”
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
    dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
    nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
    progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    In particolare la presenza della viticoltura nell’area del Vulture è attestata da numerosi reperti
    archeologici come vasi, coppe, attingitoi ed una serie di utensili per la mescita del vino, decorati
    con scene legate al mondo del mito greco ed in particolare a Dioniso, prodotti in loco o importati
    dalla Grecia (fine IV e inizio III secolo), che documentano il panorama culturale in cui avvenne la
    sintesi tra la tradizione greca e quella indigena appulo-lucana.
    Reperti trovati nella pars rustica delle antiche ville romane scavate nel territorio tra Lavello e
    Venosa, Melfi, Atella e Rapolla, utili a ricostruire la loro utilizzazione produttiva, le relazioni e i
    rapporti di scambio tra l’agrum e Venosa suggeriscono l’esistenza di una pratica della viticoltura e
    della vinificazione.
    In epoca medievale si assiste ad una rinascita della viticoltura e della produzione vinicola. Ciò
    determina un incremento dell’estensione dei vigneti nei terreni di proprietà ecclesiastica, anche
    nell’area del Vulture, collegata anche ai diversi impieghi cui il vino veniva destinato come le
    celebrazioni delle messe e la medicina e l’alimentazione per le sue proprietà nutritive.
    Tra il XI e il XIV secolo la pratica viticola incide notevolmente sulla formazione del paesaggio
    agrario nelle campagne del Vulture.
    Tra il XIII e XV secolo tutte le pendici del Vulture sono coltivate a vigneto e le vigne sono per lo
    più concentrate nei terreni attaccati alle mura delle città ed in quelli più vicini.
    Le cantine sono sovente sistemate nelle grotte, a Melfi se ne contavano a centinaia. Un inventario
    eseguito nel 1589 ne registrava 110.
    A Melfi, a Rionero, a Barile, a Maschito e a Ripacandida le cantine erano tutte ricavate nelle grotte
    e negli ipogei naturali o scavati con modesti interventi.
    Oggi tutte le più importati case vitivinicole sono dotate di cantine ottenute dalla rivisitazione di
    quelle esistenti o ricostruite ex novo.
    In tempi più recenti all’esposizione universale di Milano del 1906 parteciparono anche dieci
    campioni di vini del Vulture, che furono apprezzati in quanto “ vini di corpo, fragranti, fini”.
    Negli anni trenta la legge sui vini tipici italiani venne utilizzata da alcuni intermediari per
    impiantare cantine ed imbottigliare il vino. Sorsero così cantine ed aziende, molte delle quali ancora
    oggi costituiscono l’asse portante della moderna vitivinicoltura lucana.
    Con la pubblicazione a Parigi tra il 1901 e il 1910 del trattato di ampelografia (Ampélographie),
    curato da Pierre Viala e Victor Vermorel, in collaborazione con una équipe internazionale di 70
    ampelografi, l’Aglianico entra nell’olimpo dei vitigni più conosciuti a livello internazionale.
    La DOC Aglianico del Vulture è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del
    18 febbraio 1971.
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    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza,
    Corso XVIII Agosto, 34
    85100 - Potenza
    Tel. 0971.412111
    Fax 0971.412248
    E-mail info@pz.camcom.it
    Web: www.pz.camcom.it
    La C.C.I.A.A di Potenza è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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    Allegato A
    Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 3
  1. Accovatura
  2. Acqua Rossa
  3. Boreano
  4. Braida
  5. Caggiano
  6. Caldara
  7. Cappa Bianca
  8. Carcarola
  9. Casano
  10. Castagno
  11. Catavatto
  12. Celentino
  13. Cerentino
  14. Ciaulino
  15. Colignelli
  16. Colle Nero
  17. Colonnello
  18. Cugno di Atella
  19. Finocchiaro
  20. Fiumarella
  21. Fontana Maruggia
  22. Gaudo
  23. Gelosia
  24. Giardino
  25. Gorizza
  26. Iatta
  27. Il Titolo
  28. Incoronata
  29. La Balconara
  30. La Solagna del Principe
  31. La Torre
  32. Le Querce
  33. Macarico
  34. Macchiarulo
  35. Monte
  36. Monte Lapis
  37. Musanna
  38. Notarchirico
  39. Padula
  40. Pantagniuolo
  41. Pescarelle
  42. Piani dell'Incoronata
  43. Piani di Camera
  44. Piano del Cerro
  45. Piano del Duca
  46. Piano dell'Altare
  47. Piano di Carro
  48. Piano di Croce
  49. Piano Regio
    8
  50. Pipoli
  51. Rotondo
  52. San Francesco
  53. San Martino
  54. San Paolo
  55. San Savino
  56. Sansaniello
  57. Santa Maria
  58. Serra del Capitolo
  59. Serra del Monaco
  60. Serra del Prete
  61. Serra del Tesoro
  62. Serra del Trono
  63. Serra della Noce
  64. Serra Macinella
  65. Serro di Granato
  66. Settanni
  67. Sterpara
  68. Vallone della Noce
  69. Vigne di Perrone
  70. Vizzarro
    9
    Allegato A
    Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4
  71. Accovatura
  72. Acqua Rossa
  73. Boreano
  74. Braida
  75. Caggiano
  76. Caldara
  77. Cappa Bianca
  78. Carcarola
  79. Casano
  80. Castagno
  81. Catavatto
  82. Celentino
  83. Cerentino
  84. Ciaulino
  85. Colignelli
  86. Colle Nero
  87. Colonnello
  88. Cugno di Atella
  89. Finocchiaro
  90. Fiumarella
  91. Fontana Maruggia
  92. Gaudo
  93. Gelosia
  94. Giardino
  95. Gorizza
  96. Iatta
  97. Incoronata
  98. Il Titolo
  99. La Balconara
  100. La Solagna del Principe
  101. La Torre
  102. Le Querce
  103. Macarico
  104. Macchiarulo
  105. Migliarese
  106. Monte
  107. Monte Lapis
  108. Musanna
  109. Notarchirico
  110. Padula
  111. Pantagniuolo
  112. Pescarelle
  113. Piani dell'Incoronata
  114. Piani di Camera
  115. Piano del Cerro
  116. Piano del Duca
  117. Piano dell'Altare
  118. Piano di Carro
  119. Piano di Croce
  120. Piano Regio
    10
  121. Pipoli
  122. Rotondo
  123. San Francesco
  124. San Martino
  125. San Paolo
  126. San Savino
  127. Sansaniello
  128. Santa Maria
  129. Serra del Capitolo
  130. Serra del Monaco
  131. Serra del Prete
  132. Serra del Tesoro
  133. Serra del Trono
  134. Serra della Noce
  135. Serra Macinella
  136. Serro di Granato
  137. Settanni
  138. Sterpara
  139. Titolo
  140. Vallone della Noce
  141. Vigne di Perrone
  142. Vizzarro
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