Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
"ALTA LANGA"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DM 31.10.2002 G.U. 275 - 23.11.2002
Approvato DOCG con DM 21.02.2011 G.U. 56 - 09.03.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 13.10.2014 G.U. 245 - 21.10.2014
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" è riservata ai vini spumanti,
ottenuti esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia, che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Alta Langa" spumante anche riserva
"Alta Langa" spumante rosato anche riserva.
Articolo 2
Base ampelografia
La denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" nelle tipologie previste
all’articolo 1, è riservata ai vini spumanti, ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigni Pinot nero e/o
Chardonnay dal 90 al 100%.
Per il complessivo rimanente 10% possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve
provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
- La zona di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini spumanti "Alta Langa" è
costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle
province di Cuneo, Asti ed Alessandria, nei territori dei seguenti comuni:
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Provincia di Alessandria:
Acqui Terme, Alice Bel Colle, Belforte Monferrato, Bistagno, Bosio, Capriata d'Orba,
Carpeneto, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto
d'Orba, Cassine, Cassinelle, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Lerma, Malvicino,
Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Morbello,
Mornese, Morsasco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure, Ponti, Ponzone, Prasco,
Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Cris toforo, Sezzadio, Silvano
d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Terzo, Trisobbio, Visone.
Provincia di Asti:
Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina,
Castelrocchero, Cessole, Coazzolo, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Monastero Bormida,
Mombaldone, Mombaruzzo, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta
Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vesime.
Provincia di Cuneo:
Alba (territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Albaretto Torre, Arguello, Bastia,
Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia,
Camerana, Camo, Carrù, Castellino Tanaro, Castelletto Uzzone, Castiglione Tinella, Castino,
Cerretto Langhe, Ceva (territori alla destra orografica del torrente Cevetta fino alla confluenza
nel Tanaro, da qui i territori alla destra orografica del fiume Tanaro), Cigliè, Clavesana,
Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio,
Cissone, Gorzegno, Gottasecca, Grinzane Cavour, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mango,
Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovi' (territori alla destra orografica del torrente
Ellero fino a raggiungere da sud l'abitato di Mondovi, quindi proseguendo verso nord-est i
territori a destra della s.s. 28 per Fossano, fino al confine comunale con Magliano Alpi),
Monesiglio, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Murazzano, Neviglie, Niella Belbo, Niella
Tanaro, Novello, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prunetto, Roascio, Rocca di
Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddino, Rodello, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San
Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano,
Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Vicoforte.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita"Alta Langa" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità previste dal presente disciplinare. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai
punti che seguono:
terreni: i terreni marnosi calcareo-argillosi, a fertilità moderata;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di
fondovalle, umidi e pianeggianti;
altitudine: non inferiore a metri 250 s.l.m.;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle
uve e dei vini. I vigneti dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali, controspalliera bassa con
potatura a Guyot tradizionale o cordone speronato;
è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso. - Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" ed i titoli alcolometrici
volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere le
seguenti:
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Titolo alcolometrico volumico
Vini Resa uva t/ha naturale minimo
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"Alta Langa"
anche riserva 11 9,50% vol
"Alta Langa" rosato
anche riserva 11 9,50% vol
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" devono essere riportati nei limiti
di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo
restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona
di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata
dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della
vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera
raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di
filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione
temporanea delle iscrizioni allo Schedario vitivinicolo per i vigneti di nuovo impianto con
idoneità alla DOCG Alta Langa che aumentano il potenziale della denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, elaborazione ed invecchiamento dei vini
"Alta Langa" devono essere effettuate nel territorio della Regione Piemonte.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per
salvaguardare la qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. A
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto
legislativo n. 61/2010. - La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
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Vini Resa uva/vino Produzione max di vino/ha
=======================================
"Alta Langa"
anche riserva 65% 7150 litri
"Alta Langa" rosato
anche riserva 65% 7150 litri
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Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha
diritto alla DOCG, oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto;
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità.
4. Nella elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa"
deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale o classico.
5. È consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per
permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse.
6. È consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l'aggiunta nella misura
massima del 15%, di "Alta Langa" più giovane ad "Alta Langa" più vecchio o viceversa.
7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" la scelta
vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la
denominazione di origine controllata "Piemonte" spumante.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
- I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Alta Langa" spumante anche riserva:
spuma: fine e persistente;
colore: da giallo paglierino tenue ad oro intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
"Alta Langa" spumante rosato anche riserva
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l - Per le qualificazioni riferite alle caratteristiche di sapore e alla loro obbligatoria
utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di origine
controllata e garantita “Alta Langa” valgono le disposizioni ed i limiti stabiliti dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia, con l’esclusione delle caratteristiche demi-sec, sec e dolce. - È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti
dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
4 - In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l’odore dei vini
può rilevare lieve sentore di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita"Alta Langa" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste
dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto,
selezionato, vecchio e similari. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Alta Langa" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purché non traggano in inganno il consumatore. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Alta Langa" è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture
"fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", o "metodo tradizionale", o
"metodo classico", o “metodo classico tradizionale” alle condizioni previste dalla normativa
vigente. È pertanto vietata nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Alta Langa" l'utilizzazione della semplice dicitura "fermentazione in bottiglia". - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Alta Langa" spumante rosato anche riserva, è consentito utilizzare anche i termini
“rosa” o “rosé”. - L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria.
- La durata del processo di elaborazione, comprendente l'invecchiamento nell'azienda di
produzione, calcolata dall’inizio della fermentazione in bottiglia destinata a rendere spumante
la partita (cuvèe) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce, non deve essere
inferiore a trenta mesi per i vini denominazione di origine controllata e garantita “Alta Langa”
spumante e “Alta Langa” spumante rosato e a 36 mesi per i vini con menzione riserva. - Nella designazione e presentazione dei vini «Alta Langa» anche riserva e «Alta Langa» rosè
anche riserva , la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano
in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai
sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Alta Langa" per la commercializzazione devono essere di tipo idoneo da spumante,
di capacità consentita dalle vigenti leggi. - È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in
inganno il consumatore o che siano comunque tali da compromettere il prestigio del vino.
Per i vini denominazione di origine controllata e garantita "Alta Langa" destinati
all'esportazione è autorizzato il confezionamento in bottiglie aventi capacità consentite dal
Paese importatore.
5 - Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione e chiuse con tappo provvisorio
possono essere cedute tra produttori all'interno della sola zona di elaborazione purché
siano munite di idoneo documento di accompagnamento.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
La produzione dei vini spumanti sotto la denominazione Alta Langa include una vasta area del
Piemonte che abbraccia tre province formando una lunga fascia collinare nelle province meridionali
del Piemonte alla destra del fiume Tanaro.
L’ambiente di coltivazione da la preferenza alle aree a moderata insolazione, dotate di buone
escursioni termiche e con umidità relativa contenuta. Normalmente a tali ambienti corrisponde un
indice bioclimatico (Huglin) compreso tra 1700 e 1800,con la fascia altimetrica oscillante tra 280 e
550 metri sul livello del mare. Si privilegiano i terreni calcarei possibilmente marnosi, ben dotati in
argilla, Gli ambienti viticoli piemontesi manifestano, a fianco di una variabilità pedologica non
troppo accentuata, una considerevole alternanza di situazioni climatiche e colturali. Nell’ambito del
materiale di moltiplicazione, la scelta si limita ai vitigni Pinot nero e Chardonnay come sistema di
allevamento la controspalliera bassa con sistema di potatura a Guyot con un solo capo a frutto o il
cordone speronato ad un’altezza dal suolo compresa tra 40 e 70 centimetri. In ogni vigneto, la densità
d’impianto è inferiore a 4.000 ceppi per ettaro e le viti, singole sulla fila, osservano una distanza
massima tra loro di 110 centimetri;
I terreni marnosi devono essere calcareo-argillosi, a fertilità moderata, con giacitura esclusivamente
collinare e con l’esclusione di quelli di fondovalle, umidi e pianeggianti.
L’altitudine non deve essere inferiore a 250 metri sul livello del mare.
L’introduzione della tipologia Riserva sia per lo spumante bianco che per il rosè prevede un prodotto
ottenuto con permanenza sulle fecce di minimo 36 mesi. Da sempre si è sperimentato la maturazione
del vino spumante sui lieviti per valutarne la maturazione, lo sviluppo della qualità e la sua
evoluzione. Tanto che abbiamo uno spumante con 24 mesi di invecchiamento e ad uno con 36 mesi
che ha le caratteristiche per essere millesimato e riserva.
Inoltre, l’utilizzazione di questi due vitigni nella produzione spumantistica – anche sulla base di
quanto era già capitato in altre zone storiche – consigliava la loro messa a dimora in aree
caratterizzate da temperature moderate e buone escursioni termiche. Le operazioni di vendemmia
sono condotte con la raccolta manuale dei grappoli in piccole cassette forate, mediante le quali
vengono anche trasferite ai centri di pressatura e vinificazione. Il trasporto in cantina in piccole
cassette consente di trasferire grappoli perfettamente sani ed integri alla prima fase del processo di
vinificazione, la pressatura. Si tratta di una fase molto delicata, condotta con l’impiego di una
particolare pressa pneumatica, che consente di procedere ad una pressatura con diverse intensità,
intervallate da periodi di riposo: il risultato di questo procedimento è la separazione di diverse fasi di
mosto, che proseguono poi individualmente il resto del loro processo di vinificazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Rispetto alle condizioni pedologiche, il Pinot nero è esigente in fatto di argilla e limo e preferisce i
terreni calcarei. Lo Chardonnay, invece, appare un po’ più versatile, adatto a numerose situazioni,
vista la sua capacità di salvaguardare buoni livelli di acidità. Tuttavia, nel caso della produzione di
uve da spumante, anche per lo Chardonnay è preferibile impiantarlo in suoli marnoso-calcarei e meno
in quelli sabbiosi. La zona di produzione dell’Alta Langa possiede esattamente queste caratteristiche-
Per quanto concerne la personalità di questi vini, è bene sottolineare che gli spumanti “Alta Langa”
derivano da un lungo processo di ricerca ambientale e varietale. La sistemazione dei vigneti in aree
particolarmente vocate, la grande padronanza tecnica degli operatori agricoli e la lunga esperienza
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enologica della Case spumantiere si sono felicemente coalizzate nel produrre vini importanti e
strutturati: notevole ampiezza dei profumi, con sentori che ricordano il lievito, la crosta di pane, il
muschiato e la vaniglia, grande pienezza del sapore, che mitiga solo con il tempo la “charpente” e la
spiccata corposità. Tali caratteristiche rispettano anche quelle di un riserva bianco e rosato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Attorno al 1850, il Marchese Leopoldo Incisa aveva incluso diversi vitigni francesi nella sua
collezione ampelografica localizzata nei vigneti di Rocchetta Tanaro, in quella che allora era la
provincia di Alessandria (che includeva anche Asti). Questi vitigni non incontravano, però, molto
favore soprattutto presso i viticoltori. L’avversione dei contadini verso i vitigni stranieri era
testimoniata ancora verso la fine del secolo dalle lamentele del proprietario succeduto al Marchese
Incisa, che non trovava alcun agricoltore disposto a coltivarli. In realtà, a metà dell’800, non
mancavano in Piemonte impianti di Pinot. Già dai primi decenni del 1800 i Conti di Sambuy avevano
incominciato ad introdurre alcuni rinomati vitigni francesi con il preciso scopo di migliorare la
produzione vinicola locale. Carlo Gancia, però, aveva favorito la diffusione dei Pinot e Chardonnay
tra i viticoltori del circondario di Canelli per averne una certa quantità da impiegare nella produzione
dei suoi spumanti. Con il Progetto Spumante Metodo Classico in Piemonte, del quale la
denominazione “Alta Langa” è nata, l’industria spumantistica piemontese ha reso al suo territorio un
contributo di impegno economico e tecnologico prezioso ad una vocazionalità che per decenni era
rimasta inespressa al di fuori del mero ambito scientifico. Si è dimostrato che le colline piemontesi
dove la vite aveva nel tempo sedimentato una presenza significativa e duratura, disponevano anche
della vocazione per le varietà specializzate alla produzione di spumanti Metodo Classico, secondo un
modello di sviluppo che affiancasse di continuo all’enunciazione teorica la sperimentazione pratica.
La stessa strategia della vendemmia, basata essenzialmente sulla manualità dell’operazione e sulla
raccolta esclusiva delle uve in piccole cassette forate utilizzate anche per il convogliamento alla
vinificazione, comporta un impegno specifico, a volte anche rilevante che ripaga con un prodotto che
rappresenta gli spumanti piemontesi eccellenti nel mondo.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
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