Aprilia Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«APRILIA»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 13.05.1966 G.U. 174 - 16.07.1966
Modificato con DPR 22.11.1979 G.U. 107 - 18.04.1980
Modificato con DM 25.10.2010 G.U. 262 - 09.11.2010 (S.O. n° 245)
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:

  • Bianco di Aprilia;
  • Rosso di Aprilia
  • Rosato di Aprilia;
  • Merlot di Aprilia.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    Il vino a denominazione di origine controllata “Aprilia” deve essere ottenuto dalle uve provenienti
    dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  • Bianco di Aprilia
    Trebbiano Toscano almeno il 50%;
    Chardonnay dal 5% al 35%;
    possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a
    un massimo del 15% del totale.
  • Rosso e Rosato di Aprilia
    Sangiovese almeno il 50%;
    Cabernet Sauvignon dal 5% al 25%;
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    Merlot fino dal 5% al 25%
    possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a
    un massimo del 15% del totale.
  • Merlot di Aprilia
    Merlot non meno dell’ 85%;
    possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino a
    un massimo del 15% del totale.
    Limitatamente alle tipologie Bianco di Aprilia, Rosso di Aprilia e Rosato di Aprilia la base
    ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo deve essere adeguata entro la decima
    vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
    Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio
    allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Aprilia», per le tipologie
    Bianco di Aprilia, Rosso di Aprilia e Rosato di Aprilia, potranno usufruire della denominazione
    medesima.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende: in provincia di Latina tutto
    il territorio comunale di Aprilia e parte di quello dei comuni di Cisterna e Latina ed in provincia di
    Roma parte del territorio comunale di Nettuno.
    Tale zona è così delimitata:
    partendo dal punto d’incontro fra i confini amministrativi di Aprilia e di Cisterna con il confine
    provinciale della provincia di Roma, il limite sale lungo il confine provinciale di Roma, sino a
    incontrare la ferrovia Roma-Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il Fosso della Mole); segue
    quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la provinciale Nettuno-Cisterna sottopassa la strada
    ferrata. Da questo punto prosegue lungo la provinciale Nettuno-Cisterna fino a Borgo Montello e da
    qui all’intersezione della medesima provinciale con il fiume Astura fino all’intersezione del fiume
    medesimo con la strada Grugnole-Sant’Antonio. Da qui prosegue fino alle Grugnole e
    successivamente ai Tre Cancelli, procede quindi sino all’intersezione della strada Grugnole-Tre
    Cancelli-Palmolive con la provinciale Nettuno-Velletri per proseguire fino all’incrocio del confine
    fra le province di Roma e Latina.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’ art. 2
    devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le
    specifiche caratteristiche.
    I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in
    coltura specializzata.
    È vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minino sono le
    seguenti:
    Produzione uva Titolo alcolometrico volumico
    Tipologia
    (tonn/ettaro) naturale minimo % vol
    Bianco di Aprilia 14 10,50
    Rosso di Aprilia 14 11,00
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    Rosato di Aprilia 14 11,00
    Merlot di Aprilia 13 11,50
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata della vite.
    A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
    cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
    La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in
    anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
    modificare il limite massimo di produzione di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico
    naturale minimo dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo incaricato.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui
    all’articolo 3.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
    conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
    La resa dell’uva in vino per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.
    Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
    denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
    controllata per tutta la partita.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
    caratteristiche:
    “Bianco di Aprilia”:
  • colore: giallo paglierino talora con riflessi verdolini.
  • odore: intenso, caratteristico, con note floreali.
  • sapore: secco, intenso, equilibrato.
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Rosso di Aprilia”:
  • colore: rosso rubino con riflessi granati con l’invecchiamento.
  • odore: intenso, fine con sentori di frutta matura
  • sapore: secco, intenso, armonico, di giusto corpo.
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Rosato di Aprilia”:
  • colore: rosa tenue
  • odore: delicato, floreale
  • sapore: fresco, secco, sapido.
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  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Merlot di Aprilia”:
  • colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, gradevole;
  • sapore: secco, di corpo caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio
    decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Aprilia” è
    vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
    disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
    È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
    Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata
    di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
    I vini di cui all’art 1 devono essere imbottigliati in recipienti di vetro di capacità non superiore a litri
    1,5 tappati con tappo di sughero o altro materiale consentito dalla norma.
    Tuttavia per detti vini è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in
    materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
    altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata ricade nella parte Centro Occidentale della regione Lazio, per la
    maggior parte in Provincia di Latina e per una piccola quota in comune di Nettuno in provincia di
    Roma. L’area, che si estende per circa 24.500 ettari, rientra in parte nelle zone pianeggianti
    comprese tra l’Agro Romano e l’Agro Pontino e in parte nel Distretto vulcanico denominato
    Vulcano Laziale che è il più meridionale dei distretti vulcanici del Lazio. I terreni più superficiali
    che oggi affiorano nella Pianura Pontina risalgono al quaternario originati da depositi terrigeni dai
    monti Lepino – Ausoni. Si tratta prevalentemente di sedimenti continentali fluvio–lacustri, eolici e
    piroclastici, ovvero, di terreni generati in un bacino, trasportati da fiumi e vento, o lanciati dal
    vicino Vulcano laziale.
    Le formazioni quaternarie dell’area costiera sono costituite per lo più da formazioni sabbiose di
    natura continentale (Pleistocene Superiore), depositatesi per l’azione del vento sotto forma di grosse
    dune sui precedenti depositi sabbiosi di natura costiera-salmastra, costituiti da sabbie calcaree
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    organogene (Pleistocene Medio-Inferiore). L’intero complesso sabbioso, dello spessore variabile da
    poche decine di metri a circa un centinaio, va sotto il nome di Duna Antica. Procedendo verso
    l’interno, per quanto detto, le formazioni recenti di ambiente continentale vengono sostituite da
    depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-
    argillosi e da formazioni di natura travertinosa. L’ambiente palustre formatosi nella depressione
    pedemontana, ha consentito nel tempo la formazione di numerosi livelli torbosi.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 7 e i 199 m s.l.m. e l’esposizione generale è
    orientata verso ovest e sud.
    Il clima dell’area è di tipo mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue comprese
    tra i 842 ed i 996 mm, con aridità da maggio ad agosto (pioggia 64-89 mm), ma con valori elevati
    solo nei mesi estivi. Temperatura media piuttosto elevata compresa tra i 14,5 ed i 16,1°C: freddo
    non intenso da novembre ad aprile, con temperatura media inferiore ai 10°C per 2-4 mesi l’anno e
    temperatura media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra 3,6 e 5,5° C.
    La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC Aprilia un
    territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Aprilia”.
    La presenza della viticoltura nell’area delimitata risale all’epoca preromana, ma iniziò a declinare
    già ai tempi Plinio a causa disboscamenti selvaggi che provocarono la formazione di zone
    acquitrinose e paludose e l’insorgere della malaria, spostandosi progressivamente verso le zone
    limitrofe più interne e poste ad una altitudine maggiore. Al Rinascimento risalgono i primi lavori di
    bonifica della palude pontina ad opera del papa Leone X, che furono proseguiti da papa Sisto V e da
    Pio VI sul finire del Settecento: ciò permise di rendere coltivabili molti terreni contribuendo alla
    rinascita dell’agricoltura. La bonifica definitiva della risale agli anni trenta del secolo scorso e ha
    permesso il totale recupero dei terreni. L’Agro fu diviso in unità terriere di estensione variabile a
    seconda della fertilità del terreno e con una media di 20 ha per ogni gruppo familiare, che ebbe in
    dotazione una casa colonica (il podere), munita dei servizi civili e agricoli necessari. Nel periodo
    ottobre-novembre 1932 iniziò l’immigrazione di circa 60 mila contadini veneti, friulani ed emiliani
    (soprattutto ferraresi) che dovevano popolare l’Agro bonificato. Diedero origine ad una
    vitivinicoltura che, da una iniziale destinazione per l’autoconsumo (con varietà tipiche delle loro
    terre di origine come il Sangiovese ed il Merlot) in quanto il vino era considerato un alimento
    corroborante per il lavoro, passò progressivamente, segnatamente negli anni settanta del secolo
    scorso, ad una viticoltura da reddito.
    Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC Aprilia sia in
    ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali.
    Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali i vini hanno ricevuto e continuano a ottenere
    numerosi riconoscimenti
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Trebbiano toscano, il Sangiovese ed il
    Merlot;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (98 hl/ha per le tipologie bianco,
    rosso e rosato e 91 hl/ha per la tipologia Merlot);
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    per la vinificazione di vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati.
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    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Aprilia” è riferita a una tipologia di vino bianco (“Bianco di Aprilia”), a due di vino rosso
    (“Rosso di Aprilia” e “Merlot di Aprilia”) ed a una tipologia rosato “Rosato di Aprilia”) che dal punto
    di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte
    all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata
    all’ambiente geografico.
    Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:
  • “Bianco di Aprilia”: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino con riflessi verdolini,
    odore intenso, caratteristico con note floreali, sapore secco, intenso ed equilibrato.
  • “Rosso di Aprilia”: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche polimerizzate, che
    conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo e assenza di ruvidezza. Il colore è rosso rubino
    con riflessi granati con l’invecchiamento, odore intenso, fine con sentori di frutta matura, sapore
    secco, intenso, armonico di giusto corpo.
  • “Rosato di Aprilia”: vino fresco e leggero, con colore rosa tenue, odore delicato, floreale, sapore
    secco, fresco e sapido.
  • “Merlot di Aprilia”: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche polimerizzate, che
    conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità. Il colore
    è rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento, odore intenso con aromi floreali e fruttati
    (bacche e drupe) tipico del vitigno, sapore secco, di corpo caratteristico.
    Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e
    buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    L’orografia pianeggiante o dolcemente collinare della parte settentrionale dell’Agro Pontino e
    l’esposizione ad ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo
    naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del
    “Aprilia”.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
    coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche dell’ “Aprilia”.
    In particolare, i terreni, derivano da sedimenti continentali fluvio–lacustri, eolici e piroclastici, sono
    costituiti da sabbie delle Dune antiche e da depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti
    da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi e da formazioni di natura travertinosa. Trattasi di
    terre, sottratte definitivamente alla palude Pontina a seguito delle bonifiche effettuate nei primi anni
    del XX secolo, che presentano un normale contenuto di elementi nutritivi e che sono idonei ad una
    vitivinicoltura di qualità conferendo ai vini particolare equilibrio e complessità.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni sufficienti (900 mm), con
    scarse piogge estive (80 mm) e con aridità da maggio ad agosto, ma con valori elevati solo nei mesi
    estivi, da una buona temperatura media annuale (15.6 °C), unita ad una temperatura relativamente
    elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare
    lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche
    organolettiche del vino "Aprilia".
    In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i
    vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di
    esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi
    un’ottimale maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di
    ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.
    La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra “Pontina”, purtroppo persa per molti secoli a causa
    dei fattori naturali ed umani succedutesi nel tempo – ma comunque insita nelle caratteristiche
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    intrinseche del territorio - è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione
    esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del “Aprilia”.
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei
    secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca
    moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico
    e tecnologico, fino ad ottenere i vini “Aprilia”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte
    all’articolo 6 del disciplinare.
    In particolare il lento e progressivo recupero del territorio paludoso, protrattosi per secoli, ha
    contribuito alla rinascita dell’agricoltura e segnatamente della viticoltura dell’area: l’opera dell’uomo,
    in particolare quella dei coloni insediatosi nella prima metà del secolo scorso, hanno dato a questa
    terra la possibilità di esprimere al meglio il suo potenziale viticolo.
    La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, dovuta alla
    professionalità degli operatori, all’impianto di nuovi vigneti e alla nascita di nuove aziende, che hanno
    contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del vino “Aprilia”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma
    Via Appia Nuova 218 – 00179 Roma
    Telefono 06/52082699 - Fax 06/52082494;
    e-mail: lcm.amministrazione@rm.camcom.it
    La C.C.I.A.A. di Roma è l’ Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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