Arcole Doc

Documento
Regione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DGPQA – Uff. Pqa 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“ARCOLE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M. 04.09.2000 G.U. 214 – 13.09.2000
Modificato con D.M. 02.11.2006 G.U. 267 – 16.11.2006
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con D.M. 03.07.2023 G.U. 164 – 15.07.2023
Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Comunicazione di C/2023/166 G.U.U.E. C - 25.10.2023
approvazione
modifica ordinaria
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Arcole» è riservata ai vini che corrispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
tipologie:

  • «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante);
  • «Arcole» rosso;
  • «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante);
  • «Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot grigio (anche in versione rosato), e
    anche con la menzione “superiore”, Garganega, Chardonnay (anche in versione
    frizzante) Merlot;
  • «Arcole» nero.
    La menzione «riserva» è riservata alle tipologie «Arcole» rosso, «Arcole» Merlot e «Arcole»
    Nero.
    Art. 2
    Base ampelografica
  1. I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Pinot grigio, Chardonnay, Garganega
    e Merlot devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale,
    con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%,
    le uve di altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e
    Verona.
  2. Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito,
    frizzante e spumante) è ottenuto dalle seguenti varietà provenienti dai vigneti di un unico
    ambito aziendale, nella seguente composizione:
    Garganega per almeno il 50%. Possono concorrere fino ad un massimo del 50% le uve di altri
    vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.
  3. Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso, «Arcole» rosato e «Arcole»
    nero, è ottenuto dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale,
    nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca nera, non
    aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona fino a un massimo del
    50%.
    Art. 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:
    provincia di Verona: l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta,
    Albaredo d’Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d’Adige, e, parzialmente, il territorio
    amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte,
    Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;
    provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte,
    Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.
    L’area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la
    suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e
    Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l’unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo
    sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso
    ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l’autostrada
    Serenissima che segue in comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino
    Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo
    fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del comune di Zevio per
    tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di
    Belfiore; lo segue lungo l’Adige verso Albaredo fino alla località Moggia. Da qui si dirige
    verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di
    Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Ansòn per dirigersi
    verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere
    verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine
    comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine
    comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada
    ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.
    Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe;
    percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in
    località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via
    Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel comune di
    Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà. Il limite
    prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine
    comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il
    confine del comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso
    nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando
    dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del comune di
    Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per
    raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso.
    Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere
    lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre
    lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla
    località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi
    Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per
    piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per
    breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla località
    Ciron per poi dirigersi verso sud-est e presso il monte Crearo si congiunge col confine
    comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo
    infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per
    la località Canova e Navesella. Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est
    passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine
    comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che
    costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità
    della strada statale 11, passando raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località
    Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona
    e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino
    all’autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed
    entrando in comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l’autostrada fino alla strada per
    San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul
    torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene
    seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al Km. 322.
    Art. 4
    Norme per la viticoltura
    Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e,
    comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
    I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa o sabbiosa.
    Sono pertanto da considerarsi esclusi quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o
    eccessivamente umidi e fertili.
    Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della
    varietà Garganega per la quale è consentito l'uso della pergola nelle sue varie forme. È fatto
    obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che
    assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.
    È fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi
    sia la varietà coltivata, prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad
    esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere
    inferiore a 3.000. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono
    essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni
    pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate
    alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali
    minimi sono i seguenti:
    Vitigno Prod. Max. Titolo alc. Vol. nat.
    uva/ha Ton Minimo % vol
    Garganega 18 9.50
    Pinot Grigio 15 9.50
    Chardonnay 18 10.00
    Merlot 16 10.00
    Pinot grigio superiore 13 10.00
    Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle
    uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «Bianco» (anche nelle versioni passito,
    frizzante e spumante) e «Rosso» e «Rosato» (anche nella versione frizzante), si fa riferimento
    ai limiti stabiliti per ciascuna delle varietà che le compongono.
    Le uve destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, devono avere un titolo
    alcolmetrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 16 ton per
    ettaro.
    Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole» Nero devono avere un titolo
    alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 16 ton per
    ettaro.
    Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo
    alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra
    specificato, purché' la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente
    indicata nella denuncia annuale delle uve.
    In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento
    della regione Veneto, adottato secondo le procedure ai sensi della legge 238/2016 – art 35,
    comma 1, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
    alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione. Nelle annate favorevoli, i
    quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
    controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché' la produzione
    globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i
    quantitativi di cui trattasi.
    La regione Veneto con proprio decreto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 238/2016, su
    proposta del consorzio di tutela, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire i
    limiti massimi di resa di uva ad ettaro, classificabile per la produzione dei vini destinati a
    produrre la denominazione di origine controllata «Arcole», inferiori a quelli fissati nel presente
    disciplinare di produzione, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche
    agricole alimentari e forestali e del turismo.
    Art. 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei
    vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata. «Arcole» devono
    essere effettuate nell'ambito delle province di Verona e Vicenza.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
    conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. È consentito l'arricchimento, nel rispetto della
    normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.
    E’ consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot Grigio (anche nelle in versione rosato o
    ramato) e con la menzione “superiore” l’aggiunta di mosti o vini, anche di annate diverse,
    appartenenti alla medesima denominazione purché a bacca bianca nel limite massimo del 15%,
    a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot Grigio impiegate nella
    vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve della
    varietà complementare non superi complessivamente tale percentuale.
    La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la
    resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l’80%, l'eccedenza non ha diritto alla
    denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
    d'origine controllata per tutta la partita.
    I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata
    «Arcole» Bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare possono essere
    utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste
    dalle normative nazionali e comunitarie.
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole Bianco, Arcole Rosato e
    Arcole Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere
    utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste
    dalle normative nazionali e comunitarie.
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» Bianco Passito o «Arcole»
    Passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale,
    per un periodo non inferiore ai due mesi, con l’ausilio di impianti di condizionamento
    ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
    tradizionali di appassimento. La resa massima dell’uva in vino per ottenere l’Arcole Passito
    non deve essere superiore al 50%.
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole» Nero può avvenire solo dopo
    un appassimento naturale di almeno trenta giorni per almeno il 50% delle uve, avvalendosi
    anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo
    naturale.
    La resa massima dell'uva in vino per le uve destinate all’appassimento per ottenere l'«Arcole»
    Nero non deve essere superiore al 45%.
    I vini delle tipologie «Arcole» Nero, «Arcole» Passito non possono essere immessi al consumo
    prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
    La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della
    regione Veneto.
    Art. 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    «Arcole» Chardonnay:
    colore: giallo paglierino;
    odore: fine caratteristico, elegante;
    sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 5 g\l;
    estratto non riduttore minimo:16 g\l;
    «Arcole» Chardonnay Frizzante:
    colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidità totale minima: 5,5 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
    «Arcole» Pinot Grigio e «Arcole» Pinot Grigio rosato anche con la menzione superiore:
    colore: da giallo paglierino ad ambrato talvolta con riflessi ramati o rosati;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; 11,5 per la menzione superiore
    acidità totale minima: 5 g\l (anche per la menzione superiore)
    estratto non riduttore minimo:16 g/l;
    «Arcole» Garganega:
    colore: giallo paglierino;
    odore: fine caratteristico, elegante;
    sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 5 g\l;
    estratto non riduttore minimo:16 g\l;
    «Arcole» Merlot:
    colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
    odore: piuttosto intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol e 12% vol nella versione riserva;
    acidità totale minima: 4,5 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva;
    «Arcole» Bianco:
    colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
    «Arcole» Bianco spumante o Arcole spumante:
    spuma: fine e persistente
    colore: giallo paglierino più o meno intenso
    odore: caratteristico, leggermente fruttato;
    sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e
    dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
    «Arcole» Rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: intenso e delicato;
    sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
    acidità totale minima: 4,5 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l e 22,0 g/l nella versione riserva;
    «Arcole» Bianco Frizzante o «Arcole» Frizzante:
    colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g\l;
    «Arcole» Rosato:
    colore: rosso rubino chiaro, brillante;
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    sapore: di medio corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
    «Arcole» Rosato Frizzante:
    odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
    colore: rosso rubino chiaro;
    sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g\l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;
    «Arcole» Bianco Passito o «Arcole» Passito:
    colore: giallo dorato più o meno intenso;
    odore: gradevole, intenso e fruttato;
    sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
    «Arcole» Nero (anche nella versione riserva):
    colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;
    odore: caratteristico, accentuato, delicato;
    sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:13,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
    Art. 7
    Etichettatura designazione e presentazione
    Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»
    nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
    quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»
    «selezionato» e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
    ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
    il consumatore.
    Per il vino Pinot grigio rosato, il riferimento al colore può essere indicato anche con i suoi
    sinonimi di seguito elencati:
    Ramato
    Blush
    Rosè
    Rosa
    I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso, Merlot e Arcole Nero qualora
    vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in
    etichetta la qualificazione aggiuntiva di «Riserva».
    Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
    Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» Bianco Passito, «Arcole» Bianco
    Spumante, «Arcole» Bianco Frizzante, «Arcole» Rosso, può essere omesso il riferimento al
    colore. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate
    nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per
    la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
    Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno può
    essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente
    toponimo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti
    separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve,
    sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
    Art. 8
    Confezionamento
    Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» deve essere immesso al consumo solo
    nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 12 litri chiuse con tappo raso bocca, vite a vestizione
    lunga e vetro a T. È consentito altresì l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un
    otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di
    cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a 2 litri.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» spumante deve essere immesso al
    consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Tuttavia, per le bottiglie di
    capacità fino a 0.200 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con
    sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.
    Art. 9
    Legame con l’ambiente geografico
    a) Specificità della zona geografica
    Fattori storici e umani
    La Doc Arcole prende il nome da uno dei Comuni che ricadono nell’ambito della
    Denominazione. Il Comune di Arcole, infatti, sia per la localizzazione geografica al centro del
    comprensorio, sia per lo specifico interesse produttivo che per l’importante bagaglio storico
    legato alle campagne napoleoniche che tanto hanno segnato la vita e la storia di questa zona, è
    il punto di riferimento di tutto il comprensorio. Uno dei simboli più significativi è il ponte sul
    torrente Alpone e l’obelisco commemorativo del confronto tra gli eserciti francesi e austriaci
    tra il 15 e il 17 novembre 1796. Oggi questo ponte può essere ritenuto il simbolo dell’Arcole
    Doc perché esprime la tradizione e l’intimo orgoglio di questa terra. Qui la diffusione della vite
    ha certamente più di 2000 anni, grazie anche alle due vie di comunicazione che rendevano
    appetibile l’area alla colonizzazione romana: l’Adige (via fluviale) e la Porcilana (via stradale),
    ma avrà nel Medioevo nuovo vigore. La possibilità del trasporto del vino proveniente dalle
    zone attorno ad Arcole, contribuiva ad espandere ovunque la coltura della vite. Tutta la zona
    dell’Arcole veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte
    della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a
    laghetti. Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di
    compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla
    rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia. Le viti furono tenute in grande
    considerazione anche dalla Repubblica di Venezia. Il Colognese, compreso nella zona
    dell’Arcole, è stato, per la Repubblica Veneziana, una terra prediletta molto legata alla città
    lagunare, forniva in abbondanza vino, granaglie e canapa, di cui i veneziani non potevano fare
    a meno. La DOC Arcole viene riconosciuta nel 2000 con D.M. 4/9/2000 - G.U. n.214 del
    4/9/2000, per raccogliere questo rilevante patrimonio di storia e di viticoltura e per qualificare
    ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le province di Verona e Vicenza.
    La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini
    caratteristiche uniche. Con la necessità di gestire e valorizzare questo importante momento di
    trasformazione ed evoluzione produttiva, è nato l’8 febbraio 2001 il Consorzio di Tutela.
    L’evoluzione della viticoltura in questo areale è tipica di una viticoltura da pianura
    caratterizzata tradizionalmente da forme di allevamento piuttosto espanse con vitigni di diversa
    origine. Solo le professionalità degli operatori nel corso degli ultimi anni hanno permesso di
    selezionare le varietà che meglio di altre si esprimono in questo areale. Sono stati selezionati i
    suoli migliori e sono stati adottati sistemi di impianto di nuova concezione proprio per esaltare
    al meglio le caratteristiche dei vini. I produttori hanno operato un’importante trasformazione
    del tessuto produttivo nel quale selezione, attenzione e competitività sono diventati valori
    caratterizzanti dell’azione dei viticoltori. Questi progressi sono stati stimolati e valorizzati dal
    sistema organizzativo proprio di questo territorio da sempre coordinato dalle cantine
    cooperative, strutture che oltre a generare valore, sanno indirizzare i produttori verso quei
    vitigni maggiormente apprezzati dal mercato. I produttori che hanno deciso di investire in
    questa zona puntano al rinnovamento in vigna, rivedendo forme di allevamento e densità di
    impianti, il tutto a vantaggio di una grande qualità dell’uva.
    Fattori naturali
    Il territorio si presenta uniformemente pianeggiante nella parte sud-occidentale, secondo i
    caratteri tipici di una pianura alluvionale, mentre la zona collinare inizia con il rilievo Motta a
    San Bonifacio e ad oriente con una parte dei Colli Berici. I terreni di pianura, vocati a vigna,
    sono quelli di natura prevalentemente "sabbioso-argilloso". Infatti, la pianura risulta
    morfologicamente movimentata dalla presenza di dossi, terrazzi e di scarpate con non più di
    una decina di metri di dislivello; i terreni sono profondi, talora dotati anche in maniera
    rilevante di sabbia. La morfologia del suolo di produzione del vino Arcole DOC può essere
    attribuita, sostanzialmente, ai fenomeni di erosione e di sedimentazione, legati principalmente
    ai fiume Adige e, secondariamente, ai corsi d'acqua locali. Questi terreni sono composti
    prevalentemente da depositi sabbiosi e secondariamente ghiaiosi; localmente, i depositi
    sabbiosi contengono percentuali variabili di limo. Le aree dove affiorano dossi limoso-
    sabbiosi, che si sviluppano in varie direzioni, corrispondono alle antiche divagazioni del fiume
    stesso. Mentre i depositi limosi di origine lessinea presentano una colorazione marron
    rossastra, i depositi limosi di origine atesina, invece, assumono una colorazione marron chiaro-
    nocciola. Nell'area vicentina della zona di produzione del vino Arcole DOC, il fiume Frassine
    avrebbe deposto, sopra i terreni formati nell'epoca quaternaria dal ghiacciaio Adige-Sarca, uno
    strato di terreno alluvionale colore rosso-scuro, derivante dal dilavamento di dolomie marnose,
    basalti, porfidi, calcari gessosi, ecc. L'area dell'Arcole DOC presenta un clima relativamente
    omogeneo di tipo continentale, con estati molto calde e afose e inverni rigidi e nebbiosi. Le
    temperature massime si collocano fra la seconda decade di luglio e la prima di agosto e le
    minime tra la prima e la terza decade di gennaio. L'escursione termica annua è abbastanza
    elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.
    b) Specificità del prodotto
    Pur essendo numerose le tipologie di vino previste nel disciplinare di produzione, possiamo per
    semplicità ricondurle quattro:
     I vini bianchi sono caratterizzati da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli
    quando giovane e più dorati durante l’invecchiamento. I profumi sono eleganti e sottili
    soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi. Al gusto hanno corpo snello,
    fragrante, sapido ed aromatico, mai eccessivamente fruttati proprio per le caratteristiche
    dettate dal suolo e dall’ambiente.
     I vini rossi hanno da giovani un colore rosso rubino intenso con tonalità tendenti al viola.
    Con l’affinamento il colore assume tonalità più granato. Il profumo è sempre intenso, con
    spiccate note di cacao, violette e lampone. Il sapore è generalmente asciutto, secco. Con
    l’invecchiamento aumentano la complessità e la sensazione di giusta morbidezza del vino.
     Vini rosati: il pinot grigio è una varietà che appartiene alla DOC sin dalla sua creazione, ma
    che ha acquisito un grande successo negli ultimi anni grazie alle spinte commerciali
    esterne. L’uva naturalmente produce vini di colore rosato se ottenuti con macerazione con
    le bucce, di colore più o meno intenso. All’olfatto vi sono note di piccola frutta rossa e
    floreale. Al sapore si presenta sapido anche con un leggero residuo zuccherino. I profumi
    sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi.
     Arcole Nero: si ottiene con l’appassimento del 50% delle uve. Il colore che passa dal rosso
    rubino con riflessi violacei al colore rosso rubino tendente al granato e, per quelli molto
    invecchiati, al granato. Il bouquet è articolato e complesso. Il corpo è ricco, con tannini
    morbidi di buona struttura e persistenza.
    c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
    In un contesto pedologico alquanto variegato, è la componente limoso-sabbiosa a caratterizzare
    con più continuità questo territorio dando ai vini caratteristiche e riconoscibilità ben definite. I
    vini bianchi dei terreni più sabbiosi esprimono profumi eleganti e sottili, un’importante
    espressione aromatica e un moderato contenuto alcolico; essi manifestano il massimo della
    loro piacevolezza nei primi anni di vita. I vini rossi dei suddetti suoli, associati al clima molto
    caldo fra luglio e agosto, e ad una piovosità contenuta, esprimono vini di buona struttura ma in
    genere bisognosi di arrotondare il loro carattere con qualche anno in bottiglia.
    Sono infatti le competenze specifiche dei produttori che permettono di ottimizzare i risultati
    enologici e di valorizzare al meglio le diverse varietà coltivate nell’area.
    Per le tipologie Arcole Nero e Passito, il metodo tradizionale dell’appassimento e
    dell’affinamento utilizzato tradizionalmente dai produttori determina in modo significativo il
    risultato finale del vino. I vini come questi hanno un colore carico con tonalità violacee, il
    profumo diviene fruttato ed etereo. Il gusto è ampio, armonico, con sensazioni speziate e
    balsamiche perfettamente amalgamate alla presenza di tannini morbidi. Durante l’affinamento
    in bottiglia il colore evolve al classico granato e i profumi e le sensazioni retronasali assumono
    note eteree di frutta rossa sotto spirito.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Siquria Srl
    Vicolo A. Mattielli, 11
    37038 - Soave (VR) Italy
    Tel. 045 4857514
    Fax: 045 6190646
    e-mail: info@siquria.it
    La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.