Atina Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«ATINA»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 26.04.1999 G.U. 103 - 05.05.1999
Modificato con DM 02.08.2011 G.U. 203 - 01.09.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Atina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

  • Atina rosso;
  • Atina rosso riserva;
  • Atina Cabernet;
  • Atina Cabernet riserva;
  • Atina Semillon.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini di cui all’art 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale,
    la seguente composizione ampelografica:
  • Atina rosso:
    Cabernet Sauvignon minimo 50%
    Syrah minimo 10%
    Merlot minimo 10%
    Cabernet Franc minimo 10%
    Possono concorrere fino ad un massimo del 20% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
    coltivazione per la Regione Lazio ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da
    vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del
    presente disciplinare.
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  • Atina Cabernet:
    Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 85%.
    Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione
    per la Regione Lazio.
  • Atina Semillon
    Semillon minimo 85%;
    Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca
    bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o in
    parte dei territori amministrativi dei comuni:
    Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant’Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San
    Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.
    Tale zona è così delimitata:
    partendo dal fiume Melfa in territorio di Picinisco alla località Molino Bartolomucci si passa nella
    parte basale del costone meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina dell’Antica fino
    al fondovalle del rio Valle Pecorina, già territorio di Settefrati. Da questo punto il limite dell’area
    tira diritto lungo la cresta collinare di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo stesso
    colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell’area di attraversamento del
    torrente Tellini. Procedendo oltre, il limite segue la strada provinciale includendo tutta la regione
    pedemontana che si estende a valle della stessa strada, fino al bivio con la ex strada statale n. 509
    alla località Molino in territorio di Gallinaro. L’area di interesse in questo tratto viene quindi
    delimitata da quest’ultima arteria viaria fino alla località Valanziera includendo tutto il settore ad
    occidente del Ponte di Tolle. Dalla croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed inizia
    a seguire la curva di livello di 600 metri , nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino,
    tirando diritto verso il Colle Arceto fino al fosso Vagnaro; qui il limite segue per un tratto
    l’incisione, quindi piega versa il rio Malafede fino a raggiungere la località San Fedele. Dall’area
    della Fonte torna ad assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto,
    dove segue per un tratto il corso del rio Mollo includendo tutta l’area in sinistra dell’alveo; poco a
    monte dell’incisione di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell’area collinare di
    Alvito passando a nord delle Case Mazzenga. Da qui l’area comprende tutto il settore pedemontano
    a valle della strada provinciale di accesso ovest del centro abitato di Alvito fino al Collicillo, dove si
    entra in territorio di Vicalvi; quest’ultimo comune è compreso con tutta l’area che si estende a
    mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura. Dalla citata
    località il limite segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all’area delle cave di
    sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di territorio collega
    quindi la regione a cavallo del convento di San Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora –
    Cassino, fino al settore pedemontano a nord della strada statale n. 627 della Vandra (località
    Mortale). Dalla località Borgo il limite esclude tutta l’area della piana a sud di Tiravento fino a re
    intercettare il rio Valle Mozza; quindi inizia a seguire l’alveo e dopo un breve tratto si dirige verso
    il rio Noceto allineandosi con esso fino al confine di Vicalvi. Dal confine comunale il limite si
    prolunga verso sud – ovest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a nord del bivio con
    la strada provinciale di accesso a Roselli; da qui tira verso la località Pettella dove inizia a seguire il
    confine comunale tra Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la strada
    che conduce al Colle Zuercia ed a Purgatorio. A valle del nucleo abitato di Purgatorio il limite
    segue la strada per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla località
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    Scioca, quindi si dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto l’ambito
    collinare che si estende fino alle Case di Togna. Da Togna il limite si allinea in direzione parallela
    correndo alla base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalvieri, dove reintercetta la strada
    provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo. Da Pistillo il limite assume direzione sud – est
    tagliando trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando ulteriormente verso sud per
    un breve tratto fino alla strada provinciale Roccasecca – Isernia, quindi si allinea con quest’ultima
    fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a sud, attraversando il Melfa e
    raggiungendo Casalattico. Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di
    accesso includendo tutto il settore presente nella valle di essa, fino al cimitero comunale; da qui il
    limite corre lungo la curva di livello dei 400 metri fino all’incisione che sfocia nell’area di
    Sant’Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei 450 metri fino al
    confine con Atina segnato dal vallone Grotta dell’Orso. L’area è quindi delimitata dall’andamento
    dei versanti occidentali del monte Cicuto fino alla località Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de
    La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del Melfa in corrispondenza di un’ampia ansa; il
    limite segue l’ansa stessa, quindi si allinea con il versante nord – orientale del Monte Cicuto, tira
    diritto a sud – est parallelamente alla strada di scorrimento veloce Sora – Cassino fino all’area di
    Capo di China, quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello.
    Da qui il limite della zona dirige verso sud – sud – est correndo a valle del versante su cui sorge il
    centro abitato fino alla località Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana
    fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di Sant’Elia. Il limite passa quindi a monte
    del centro storico includendo tutta l’area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso sud
    all’abitato, si estende a valle di essa includendo l’area di San Sebastiano, quindi si allinea con la
    curva di livello dei 70 metri comprendendo tutto il territorio a monte di questa. A sud della masseria
    Chiusanuova il limite piega verso oriente, dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a
    seguire il confine con il territorio di Cassino fino all’area de La Gagliarda; quindi torna su se stesso
    includendo il settore intorno a Portella e quello a sud della Serra dell’Obaco. Da qui il limite corre
    lungo la via di collegamento tra Sant’Elia e Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta;
    prosegue verso nord fino all’area della Croce, si allinea lungo l’incisione che discende da Valleluce
    e la segue fino al Molino di Campo Primo. In corrispondenza di tale località si allinea con il costone
    sud – orientale di Monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l’area de Il
    Lago, Vallecorta e Le Vigne. Verso valle segue l’andamento del settore pedemontano del Colle
    Palumbo, dirige a nord – ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte
    della suddetta località; da qui aggira i costoni di Monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto
    abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole. Si spinge fino all’area della Fossa della
    Chiesa includendo tutto il settore pedemontano sud –occidentale del Monte Morrone fino all’area a
    valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia strada provinciale di accesso
    al centro storico di Atina. Da Atina superiore aggira il centro storico, l’area de Il Colle, prende tutta
    la regione pedemontana della Veduta e di Piè delle Piagge, allineandosi con la parte basale del
    versante anche in territorio di Villa Latina fino all’area dei Pacitti. Da quest’ultima località il limite
    passa a valle dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina
    dove include tutta l’area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta lingua di terreno fino alle Case
    Caposecco. Il limite si dirige quindi a nord passando per il Colle Cavicchio fino alla località
    Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale n. 627 della Vandra. All’altezza di
    Vallegrande il limite si spinge oltre la citata strada, includendo la località Pelino; quindi riattraversa
    la via della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in territorio di Picinisco
    allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta. Dalla suddetta località piega verso nord
    – nord – est passando alla base del Monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando diritto verso il
    cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone che si apre a nord fino a chiudersi al
    Molino Bartolomucci.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
    Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
    controllata «Atina» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le loro
    specifiche caratteristiche di qualità.
    I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine
    di cui si tratta e comunque situati ad un’altitudine compresa tra i 75 e i 600 metri s.l.m. Sono da
    escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli
    ubicati nelle zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone
    collinari superiori ai 600 metri s.l.m. Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
    non può essere inferiore a 3.400.
    I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a
    spalliera o controspalliera.
    Sono escluse le forme espanse.
    La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta, media o
    lunga.
    E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
    Le produzioni massime di uva a ettaro e i titolo alcolometrici volumici naturali sono i seguenti
    Tipologia Prod uva Titolo alcol. vol. minimo naturale % vol.
    Tonn/ha
    «Atina» rosso : 10 11,5
    «Atina» Cabernet: 8 11,5
    «Atina» rosso riserva: 10 12,0
    «Atina» Cabernet riserva 8 12,0
    «Atina» Semillon: 10 10,0
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva/ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’art 1, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio,
    devono essere effettuate nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o
    in parte, la zona di produzione delle uve di cui all’art 3.
    Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
    costanti atte a conferire ai vini a denominazione di origine controllata «Atina» le loro peculiari
    caratteristiche.
    In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate
    nell’ambito della provincia di Frosinone e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
    produzione dei vini di cui all’art 1.
    E’ consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona di
    produzione delle uve se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’art 3 prima
    dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
    Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali, sentita la regione Lazio e comunicate all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
    repressione frodi dei prodotti agroalimentari e all’organismo di controllo.
    E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art 1 nei limiti stabiliti dalle norme
    comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenute da uve dei vigneti iscritti allo schedario
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    viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosti concentrati e rettificati o
    a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
    E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini
    aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma
    non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata
    dell’invecchiamento.
    La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione
    massima di vino per ettaro sono le seguenti:
    Tipologia Resa uva Produzione max
    vino % vino hl.
    «Atina» rosso 70 70
    «Atina» Cabernet 70 56
    «Atina» Semillon 70 70
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro
    resta sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
    controllata.
    Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
    I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
    Tipologia Durata di cui Decorrenza
    (anni in legno vendemmia
    /mesi) almeno
    «Atina» rosso riserva 2 anni 6 mesi 1° novembre
    «Atina» Cabernet riserva 2 anni 6 mesi 1° novembre
    Per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente allo schedario viticolo della denominazione di
    origine controllata dei vini «Atina», è consentita la scelta vendemmiale.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all’art 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    «Atina» rosso:
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Atina» Cabernet:
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
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    «Atina» rosso riserva:
    colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    «Atina» Cabernet riserva:
    colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
    sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    «Atina» Semillon
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: delicato con note floreali e fruttate;
    sapore: secco, sapido, morbido, persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto,
    i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
    In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può
    rilevare lieve percezione di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
    compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
    È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate
    nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
    denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
    La menzione «riserva» è consentita per le tipologie «rosso» e «Cabernet», alle condizioni previste
    all’art. 5 del presente disciplinare di produzione, purché le relative partite siano specificate nella
    dichiarazione del raccolto come destinate a «riserva».
    Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
    obbligatoria
    Articolo 8
    Confezionamento
    I vini di cui all’art 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi un
    volume nominale compreso tra 0,187 e 3 litri.
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    Qualora i vini di cui all’art 1 sono confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra
    0,375 e 3,000 litri è consentito l’uso, oltre che del tappo di sughero, di altre chiusure previste dalle
    normative vigenti; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata ricade nella parte sud orientale della regione Lazio in Provincia di
    Frosinone: l’area, che si estende per circa 11.350 ettari, comprende la Val di Comino e le alture che
    la circondano.
    Il suolo è caratterizzato da terreni sedimentari antichi, con prevalenza di rocce calcaree, tipici delle
    catene appenniniche. In diversi punti a quote elevate sono visibili affioramenti di calcari mentre in
    alcune zone si possono individuare dei terrazzamenti dovuti al deposito ed all’erosione, sia antichi
    che più recenti, che creano una serie di substrati arenarci, alluvionali e calcarei. Questo tipo di
    stratificazione ha fatto si che i terreni abbiano avuto una forte impronta della roccia madre non
    lasciandosi influenzare dalle condizioni climatiche. Si tratta di terreni calcarei marnosi con
    abbondante scheletro, ricchi di carbonato di calcio e con la presenza di frazioni argillose e terreni
    alluvionali o sedimentari con presenza di arenarie, calcari marnosi e marne di colore giallastro e
    tessitura limosa nelle zone pianeggianti.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 70 e i 600 m s.l.m.: l’esposizione generale è
    orientata verso ovest sud ovest.
    Il clima dell’area è di tipo temperato ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue molto
    abbondanti comprese tra i 1234 ed i 1606 mm, con debole aridità estiva (pioggia 123-160 mm) nei
    mesi di luglio agosto. Temperatura media piuttosto elevata compresa tra i 12,0 ed i 14,2°C: freddo
    intenso in inverno, con temperatura media inferiore ai 10°C per 4-5 mesi l’anno e temperatura
    media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra 0,1 e 2,9° C.
    La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC
    Cerveteri un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Atina”.
    La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, e la presenza della viticoltura nell’area
    delimitata risale all’epoca romana: col passare dei secoli la coltivazione della vite ha avuto sempre
    un ruolo molto importante nell’economia agraria della regione come testimoniano, i documenti
    conservati gli archivi dei monasteri che sorgono ancora oggi numerosi nella zona. La rete dei
    monasteri benedettini, costituita da abbazie e piccoli monasteri sparsi sul territorio, contribuì non
    poco allo sviluppo dell’agricoltura in generale e della viticoltura in particolare.
    Il Castrucci, nella Descrizione del ducato d'Alvito nel regno di Napoli in campagna felice (1632), lo
    descrive così “vaghi e ameni colli pieni di arboreti, e vigne, e altre piante, che portano copiosi e
    delicati frutti e soavissimi vini”; per la città di Alvito riporta “coi colli, e valli adornati d'arboreti, e
    vigne, e da quando in quando, in parte, e parte da bellissimi arbori di frutti d'ogni sorte singolari, ed
    in particolare de' suavissimi vini; per Picinisco “ha i territorii in piano, valli, monti e boschi,
    fecondi di frumento, di vini suavissimi” e per Gallinaro “e vi sono anco assai colli ornati tutti
    d'arboreti, e vigne, e piante, che portano vini, e frutti soavissimi d'ogni sorte”. Nel Dizionario
    geografico-ragionato del regno di Napoli (1797), Laurent Justinien, per Agnone, Casale della città
    di Atina riporta “fa buoni prodotti specialmente di vino”. Il Rampoldi nella Corografia dell’Italia
    (1833), per Alvito scrive “.. il territorio è ubertoso di viti” e per Casalvieri “ed ubertosa di buoni oli
    e di prelibati vini” Il Giornale di scienze mediche (1848) descrivendo i vini della provincia di Terra
    di Lavoro riporta “lodatissimi quelli dei terreni di Alvito”.
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    Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti che hanno ricevuto e continuano a
    ottenere, i vini a DOC Atina sia in ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano inoltre
    sulle principali guide nazionali.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Cabernet sauvignon ed il Cabernet
    franc per i vini rossi ed il Semillon per quelli bianchi;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (70 hl/ha per le tipologie Atina
    Semillon, Atina rosso e Atina rosso Riserva e 56 hl/ha per le tipologie Atina Cabernet e Atina
    Cabernet Riserva);
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    per la vinificazione di vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e
    strutturati, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita
    quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi
    di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Atina” è riferita a quattro tipologie di vino rosso (“Atina rosso”, “Atina rosso Riserva”,
    “Atina Cabernet” e “Atina Cabernet Riserva”) ed a una tipologia di vino bianco (“Atina Semillon”),
    che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari,
    descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione
    legata all’ambiente geografico.
    Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:
  • “Atina” rosso: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate,
    che conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo e assenza di ruvidezza, con colore rosso più
    o meno intenso, odore fruttato, caratteristico del vitigno di base, sapore armonico, pieno, asciutto,
    talvolta erbaceo.
  • “Atina” rosso Riserva: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche
    polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo, assenza di ruvidezza e buona
    longevità. Il vino presenta un colore rosso più o meno intenso, odore caratteristico del vitigno base
    con aromi fruttati che sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno, sapore
    armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo.
  • “Atina” Cabernet: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche
    polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo e assenza di ruvidezza, con
    colore rosso più o meno intenso, odore fruttato, caratteristico del vitigno base, sapore armonico,
    pieno, asciutto, talvolta erbaceo.
  • “Atina” Cabernet Riserva: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche
    polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo, assenza di ruvidezza e buona
    longevità. Il vino presenta un colore rosso più o meno intenso tendente al granato con
    l’invecchiamento, odore caratteristico del vitigno base con aromi fruttati che sfumano a favore di
    quelli speziati o fenolici associabili al legno, sapore armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo.
  • “Atina” Semillon: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino più o meno intenso,
    odore delicato con note floreali e fruttate, sapore secco, sapido, morbido e persistente.
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    Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e
    buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    L’orografia prevalentemente collinare dell’areale di produzione, nella Val di Comino, e l’esposizione
    ad ovest, sud ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso e luminoso, particolarmente vocato
    per la coltivazione dei vigneti del vino “Atina”.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
    coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche del “Atina”.
    In particolare, i terreni, di origini calcarea marnosi con abbondante scheletro, ricchi di carbonato di
    calcio e con la presenza di frazioni argillose, e quelli alluvionali o sedimentari con presenza di
    arenarie, calcari marnosi e marne di colore giallastro e tessitura limosa delle zone più pianeggianti,
    presentano caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (mediamente
    1390 mm), con sufficienti piogge estive (140 mm) e debole aridità nei mesi di luglio ed agosto, da una
    discreta temperatura media annuale (13,7 °C), unita ad una buona temperatura ed a una ottima
    insolazione, consente alle uve di maturare completamente contribuendo in maniera significativa alle
    particolari caratteristiche organolettiche del vino "Atina".
    In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i
    vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare
    le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi un’ottimale
    maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di ottenere vini
    caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.
    La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra dell’antico “Sannio”, dai Romani, al medioevo, fino
    ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta
    connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del
    “Atina”.
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei
    secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca
    moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico
    e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Atina”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte
    all’articolo 6 del disciplinare.
    In particolare la presenza della viticoltura nella zona del “Atina” è attestata fin dall’epoca dei Romani,
    in molte opere dei georgici latini.
    In tempi più recenti, la valenza dei viticoltori è riportata dal Castrucci nell’opera citata che scrive
    “Alvito.. vi si trova fra due falde de' monti un' amena e feconda valle a modo d' un triangolo, nella
    quale il dottor Ascanio Panicali , vi ha fatto un vaghissimo arboreto con copie di viti, e spalliere di
    ramerini e rose , disposte con uno stradone a modo di giardino, ed una selva di piante, che portano
    delicati e singolari frutti, e saporiti vini, dove anco vi è un pozzo di fresca e chiara acqua”, “Picinisco..
    È tutto il territorio in monti, selve, boschi, e colli, parte coltivati con arboreti e vigne, arbori fruttiferi,
    con bell' ordine, e vaghezza disposti, circondate da belle fratte, o siepi di verdeggianti frondi tessute,
    ed avviticchiate in modo di pareti di giardini , che apporta gran diletto, e fa una bellissima vista;
    portano graziosissimi vini, in gran quantità, non dissimili dalli Albani; vero è, che ha poco territorio
    fertile a grano”, “Atino (l’odierna Atina)..con molte amene e deliziose colline , e feconde valli ornate
    d' arboreti, vigne, che portano seco frutti e delicatissimi vini”.
    Durante i secoli XIX e XX la viticoltura ha vissuto vicende molto importanti e subito profonde
    modificazioni che hanno interessato anche la Val di Comino. Infatti, accanto alle varietà
    tradizionalmente coltivate, ad opera di Pasquale Visocchi insigne agronomo di Atina, furono
    introdotte numerose varietà francesi sia a bacca bianche che a bacca rossa che trasformarono
    profondamente la base ampelografica dell’area. L’opera del Visocchi, anche attraverso la creazione di
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    un campo sperimentale in località S. Michele, da cui prese il nome commerciale uno dei migliori vini
    dell’azienda, fu volta al miglioramento della produzione vitivinicola della zona che era basata
    principalmente su vitigni e forme di allevamento tradizionali.
    Il motto “Il genio del vino è nel vitigno” riportato nel logo della cantina Fratelli Visocchi dell’epoca,
    fa pensare come la cantina avesse puntato dal punto di vista commerciale sui vitigni francesi: i vini si
    distinguevano in Sammichele rosso fino (Cabernet), Sammichele rosso extra (Pinot rosso),
    Sammichele rosso superiore (Malbek e Gamay), Sammichele bianco extra-fine (Pinot Bianco),
    Sammichele bianco extra (Sauvignon) e Sammichele bianco superiore (Sèmeillon).
    La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di
    nuovi vigneti, con la nascita di nuove aziende che, unite alla professionalità degli operatori hanno
    contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del vino “Atina”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone
    Viale Roma – 03100 Frosinone
    Telefono 0775/2751 - Fax 0775/270442; E-mail info@ fr.camcom.it
    La C.C.I.A.A. di Frosinone è l’ Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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