Bagnoli Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“BAGNOLI DI SOPRA” O “BAGNOLI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 16.08.1995 G.U. 234 - 06.10.1995
Modificato con DM 08 11.2011 G.U. 273 - 23.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1

  1. La denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» è riservata ai
    seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
    produzione per le seguenti tipologie:
  • Bianco designabile anche con la specificazione “classico”;
  • Rosso designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva;
  • Rosato designabile anche con la specificazione “classico”;
  • Merlot designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
  • Cabernet designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
  • Cabernet sauvignon designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
  • Cabernet franc designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
  • Carmenère designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
  • Turchetta designabile anche con la specificazione “classico”,
  • Refosco p.r. designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione riserva,
  • Marzemina bianca designabile anche con la specificazione “classico”,
  • Corbina designabile anche con la specificazione “classico”,
  • Cavrara designabile anche con la specificazione “classico”;
  • Vin da Viajo (liquoroso) designabile anche con la specificazione “classico” e nella versione
    riserva;
  • Spumante (nelle versioni bianco e rosato o rosé), designabile anche con la specificazione
    “storico”.
    1
    Articolo 2
  1. I vini a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» con uno dei
    seguenti riferimenti: Merlot, Cabernet (Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère), Cabernet
    sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Turchetta, Refosco p.r., Marzemina bianca, Corbina e
    Cavrara devono essere ottenuti da uve provenienti in ambito aziendale dai corrispondenti vitigni per
    almeno l’85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore
    analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Padova.
  2. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosso è ottenuto
    da uve delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, idonei alla produzione dei
    vini di cui all’articolo 1, per la seguente composizione:
  • Merlot: 15% - 60%;
  • Cabernet Franc e/o Carmenere e/o Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 25%;
  • Raboso Piave e/o Raboso veronese fino al massimo del 15%.
  1. La denominazione «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» rosato è ottenuto dalle uve, delle seguenti
    varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:
    Raboso Piave e/o Raboso veronese in misura non inferiore al 50%;
    Merlot fino ad un massimo del 40%.
  2. Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni idonei alla
    coltivazione nella provincia di Padova, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non
    superiore al 10% del totale delle viti.
  3. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» bianco è ottenuto
    dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di ambito aziendale, nella seguente
    composizione:
  • Chardonnay in misura non inferiore al 30%;
  • Tocai friulano e/o Sauvignon in misura non inferiore al 20%;
  • Raboso Piave e/o Raboso veronese (vinificate in bianco) in misura non inferiore al 10%.
  • altre varietà di colore bianco, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un
    massimo del 15%.
  1. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» spumante è
    ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente
    composizione:
  • Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
  • altre varietà a bacca rossa, idonee alla coltivazione per la provincia di Padova fino a un massimo
    del un massimo del 10%.
  1. Il vino a denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» Vin da Viajo è
    ottenuto dalle uve, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti in ambito aziendale, nella seguente
    composizione:
  • Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
  • altre varietà a bacca rossa, da sole o congiuntamente, idonee alla coltivazione per la provincia di
    Padova fino a un massimo del 10%.
    Articolo 3
  1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di
    Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice,
    Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.
    2
  2. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» designabili con la menzione "Classico" interessa l’intero territorio
    del comune di Bagnoli di Sopra.
    Articolo 4
  3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2,
    devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai
    vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
  4. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo di cui alla
    presente denominazione, unicamente i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale,
    di medio impasto, tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree.
  5. Sono assolutamente da escludere, invece, i vigneti ubicati in terreni ricchi di sostanza organica e
    quelli in terreni umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.
  6. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; i nuovi
    impianti dovranno avere un minimo di 2.500 piante per ettaro.
  7. Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e sono vietate invece le forme di
    allevamento espanse.
  8. È vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
  9. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla
    produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi, prima
    dell'appassimento, devono essere i seguenti:
    tipologia Prod. max Titolo alc. Titolo alc.
    uva/ha vol. nat. vol. nat.
    Tonn. minimo minimo
    versione riserva
    rosso 14 10,00 11,00
    rosato 14 9,50 10,50
    bianco 14 9,50 10,50
    spumante 14 9,00 10,00
    Vin da Viajo 13 9,50 10,50
    Cabernet 13 10,00 11,00
    Merlot 14 10,50 11,50
    Turchetta 13 10,00 11,00
    Refosco p.r. 13 9,50 10,50
    Marzemina bianca 13 9,50 10,50
    Corbina 12 10,00 11,00
    Cavrara 12 10,00 11,00
    Cabernet sauvignon 13 10,00 11,00
    Cabernet franc 13 10,00 11,00
    Carmenere 13 10,00 11,00
  10. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata destinate a produrre i vini di cui
    all'art. 3, lettera b), devono essere rispettivamente:
    tipologia Prod. max Titolo alc. Titolo alc.
    uva/ha vol. nat. vol. nat.
    Tonn. minimo minimo
    versione riserva
    rosso 13 10,00 11,00
    rosato 13 9,50 10,50
    3
    bianco 13 9,50 10,50
    spumante 13 9,00 10,00
    Vin da Viajo 12 9,50 10,50
    Cabernet 12 10,00 11,00
    Merlot 13 10,50 11,50
    Turchetta 12 10,00 11,00
    Refosco p.r. 12 9,50 10,50
    Marzemina bianca 12 9,50 10,50
    Corbina 11 10,00 11,00
    Cavrara 11 10,00 11,00
    Cabernet sauvignon 12 10,00 11,00
    Cabernet franc 12 10,00 11,00
    Carmenere 12 10,00 11,00
  11. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli», devono essere riportati nei
    limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo
    restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  12. Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di
    origine controllata «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli».
  13. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni
    professionali interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
    ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all’organismo
    di controllo cui all’art. 13 del decreto L.vo n.61/2010.
  14. È consentita la tradizionale pratica dell'appassimento di parte delle uve atte a produrre le
    tipologie e relative versioni previste dal presente disciplinare.
    Articolo 5
  15. Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la conservazione per l'appassimento delle uve,
    l'invecchiamento e l'affinamento laddove obbligatorio, devono aver luogo all'interno della zona di
    produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, le predette operazioni possono essere effettuate, anche in
    stabilimenti situati in comune di Cona e di Albignasego.
  16. La spumantizzazione può essere effettuata in tutto il territorio della regione Veneto.
  17. La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70%
    per tutti i vini. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
    presente denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per
    tutto il prodotto.
  18. La denominazione di origine controllata “Bagnoli di Sopra” o "Bagnoli" con la specificazione
    tipologica Vin da Viajo, è riservata al vino liquoroso prodotto con l’aggiunta al mosto e/o al mosto
    parzialmente fermentato e/o al vino nuovo in fermentazione, provenienti anche da uve appassite, di
    alcole etilico di origine vitivinicola.
  19. I vini a denominazione di origine controllata “Bagnoli di Sopra” o "Bagnoli" riserva devono
    essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere di almeno 24 mesi, di cui almeno 12 mesi in
    botti di rovere, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
    Articolo 6
    1.1 vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    4
    rosso:
  • colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, piuttosto intenso, con profumo gradevole;
  • sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol e 12,00% vol nella versione riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
    rosato:
  • colore: rosato tendente al rubino, vivace;
  • odore: leggermente vinoso, con profumo gradevole;
  • sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    bianco:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
  • sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    Cabernet:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
  • sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, tannico, di corpo, austero e vellutato se
    invecchiato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
    Merlot:
  • colore: rosso rubino vivo se giovane, tendente al granato se invecchiato;
  • odore: intenso, fruttato, un po' erbaceo, caratteristico e con profumo gradevole;
  • sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
    spumante (bianco):
  • spuma: fine, persistente;
  • colore: paglierino tenue, intenso se “spumantizzato” con “Metodo Classico”, con riflessi
    addirittura dorati se maturato in bottiglia successivamente la sboccatura;
  • odore: caratteristico, fruttato, delicato;
  • sapore: asciutto, fresco, armonico, da pas dosè a dry;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; e 11,50% vol. per la specificazione
    storico;
    5
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    spumante rosato o “rosé”:
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: da rosato tenue al rosato rubino intenso, anche tendente al caratteristico “peau d’oignon”
    (buccia di cipolla) con la permanenza sui lieviti dopo la rifermentazione o la maturazione in
    bottiglia;
  • odore: caratteristico e fruttato;
  • sapore: fresco, armonico, gradevole da pas dosè a demi-sec, ;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol e 11,50% vol per la specificazione
    storico;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    Vin da Viajo:
  • colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;
  • odore: caratteristico, gradevole;
  • sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%;
  • residuo zuccheri riduttori minimo: 45,0 g/l;
  • acidità totale minima: 3,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 12,5 g/l e 13,5 g/l nella versione riserva.
    Marzemina bianca:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: vinoso con gradevole profumo caratteristico;
  • sapore: da asciutto a amabile, fine, sapido, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    Cabernet sauvignon:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
  • sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo, austero;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
    Cabernet franc:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: asciutto pieno, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
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    Turchetta:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    Refosco p.r.:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
  • sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
    Corbina:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico con profumo più intenso se invecchiato;
  • sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo:: 19,0 g/l.
    Cavrara:
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: asciutto, talora erbaceo, equilibrato, di corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore e l'odore dei vini possono
    avere lieve sentore di legno.
    E’ facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore
    Articolo 7
  1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 può essere utilizzata la menzione «vigna» a
    condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente
    specificata nello schedario viticolo veneto, che la conservazione delle uve per l'appassimento, la
    vinificazione e la conservazione del vino avvenga separatamente e che tale menzione, seguita dal
    toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento.
  2. È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Bagnoli di Sopra» o
    «Bagnoli» qualsiasi specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
    presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.
    7
  3. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui al presente disciplinare, ad esclusione delle
    tipologie spumante, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle
    uve.
  4. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
    privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente,
    nonché l'indicazione dei nomi di aziende e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da
    cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
    Articolo 8
  5. I vini della denominazione di origine controllata «Bagnoli» fino a 5 litri devono essere immessi
    al consumo in bottiglie di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali
    produzioni; chiuse con tappo raso bocca.
  6. È tuttavia consentito, ad esclusione dei vini spumanti, dei vini in versioni riserva e del vino Vin
    da viajo, per le bottiglie di contenuto fino a litri 1,5 l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.
  7. È altresì consentito, sempre con esclusione delle tipologie spumante, delle versioni riserva e della
    tipologia Vin da viajo, l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
    plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro
    materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    a) Specificità della zona geografica
    Fattori naturali
    La zona di produzione della DOC "Bagnoli" presenta un’elevata complessità geologica e
    pedogenetica.
    Nella zona settentrionale e più precisamente nei comuni di Battaglia Terme e Monselice, i suoli
    hanno avuto origine dalla disgregazione delle rocce vulcaniche: presentano un buon scheletro, sono
    ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. Le zone pianeggianti degli altri comuni sono
    caratterizzate da una differente tessitura e dalla ricchezza minerale originata dai sedimenti dei fiumi
    Adige, Bacchiglione e Brenta, presentando una percentuale maggiore di limo e di sostanza organica
    rispetto a terreni non alluvionali.
    La vicinanza dei colli euganei garantisce, per il semplice effetto del differenziale termico, una
    ventilazione serale e mattutina che permette in estate di mitigare la sommatoria termica delle ore
    più calde e, in primavera, di salvaguardare dalle brinate.
    La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti
    provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora
    che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi
    eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno
    dell'umidità.
    Il clima è temperato, caratterizzato da condizioni termiche mediterranee, inverni miti, estati calde e
    asciutte; soventemente, durante il periodo della maturazione, vi sono escursioni termiche importanti
    che provocano incrementi delle sostanze fenoliche e del colore nelle varietà a bacca rossa e un
    incremento aromatico in quelle a bacca bianca.
    La piovosità media annuale oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime in primavera e
    autunno; tali precipitazioni, susseguendosi in maniera cadenzata, permettono alla vite di vegetare
    senza incontrare stress di natura idrica e carenze minerali.
    La vicinanza al mare e la salinità nei suoli conferiscono ai vini bianchi la tipica sapidità.
    La ricchezza minerale dei terreni alluvionali conferisce ricchezza gustativa, corpo e struttura ai vini
    rossi.
    8
    Fattori storici e umani
    La coltivazione della vite nel territorio di Bagnoli ha origini romane in quanto l’intero areale faceva
    parte della "Decima Regio, Venetia et Histria" ed era attraversata da est ad ovest, dalla via "Amnia"
    costruita nel 131 a.C.
    Lo scrittore romano Plinio descrisse la qualità particolare dei vini di queste zone del Padovano
    imputandola all'associazione della vite al salice: "Mira vitium natura, saporem alienum in se
    trahendi, qualem et salicum redolent Patavinorum in vindemiae" (Meravigliosa natura delle viti di
    attrarre a sé un profumo diverso, come le vendemmie profumano dell'odore dei salici nei campi dei
    Patavini).
    Il primo e più antico documento conosciuto che parli dei vini di “Bagnoli” e che leghi il nome dei
    vini alla zona è l'atto di donazione del marchese del Dominio di Bagnoli al Vescovo di Padova nel
    954 d.C.
    Una fitta documentazione datata XII° e XIII° secolo riferisce di donazioni di terre vitate in Bagnoli
    e nei comuni limitrofi e di fitti pagati alla Corte Benedettina di Bagnoli con la decima e con un
    terzo del vino prodotto.
    A testimonianza dell’importanza storica di questi vini, nel XIV° secolo i Benedettini edificarono
    nell’attuale centro di Bagnoli imponenti cantine che sono tutt’ora funzionali ed hanno ricevuto
    l’onorificenza di monumento nazionale.
    Testi dell’epoca riportano che la necessità di rendere meno duri i giorni estenuanti della guerra
    contro l’Impero ottomano a Creta , le flotte veneziane si approvvigionarono dalle cantine di Bagnoli
    di un vino rosso fortificato definito “Vin da Viajo” (Vino da Viaggio): l’eccezionale resistenza alle
    alte temperature e agli spostamenti via mare lo resero infatti il vino più quotato dell’intera
    Repubblica durante quel periodo.
    Nella seconda metà del 700, Bagnoli acquisterà larga rinomanza per la presenza sia come scrittore
    che come attore di Carlo Goldoni; ospite di riguardo del conte di Bagnoli Ludovico Widmann, egli
    s’innamorò dei vini del luogo dedicando al conte alcune commedie.
    Alla fine dell'Ottocento i vini di Bagnoli erano considerati tra i migliori vini prodotti nel Padovano,
    come riportato nel testo "Geografia d'Italia" del 1904: "Assai apprezzati sono pure i vini che si
    traggono dai vigneti di Bagnoli, secondo taluni i migliori che si facciano nel Padovano".
    La tecnica viti-vinicola della zona si è anticamente nutrita del fondamentale apporto dei monaci
    benedettini che con il loro irreprensibile modello di coltivazione della vite avevano previsto penali
    severissime per il mezzadro che “non potasse o spollonasse le vigne”, o non rispettasse l’obbligo di
    "zappare tutte le viti due volte all'anno”.
    Ancor oggi si nota nelle altezze delle impalcature dei vigneti, nella densità di impianto nonché
    nell’equilibrio delle piante coltivate col “Cassone Padovano”, antica e caratteristica forma di
    allevamento locale, una ricerca nel bilanciare questi terreni ricchissimi con produttività delle piante.
    Anche la cura che si incontra nella gestione delle vigne sembra il “retaggio” del controllo
    asfissiante che i monaci riservavano agli affittuari dei fondi.
    La professionalità dei produttori si distingue per una “maniacale” attenzione nella cura del vigneto,
    nella disposizione dei filari per favorirne la migliore esposizione alla luce del sole e per aver la
    minor resistenza ai venti, nella scelta dei cloni da coltivare in base al tipo di terreno, ed ancora, nel
    ricorso alle tecniche viticole più opportune per esaltare le potenzialità del territorio, nella ricerca del
    raggiungimento della maturazione ottimale, nella precisione dell’epoca di raccolta. Tutto ciò
    sembra essere la risposta ad un insegnamento antico che è entrato a far parte del “modus operandi”
    dei viticoltori di questa denominazione.
    Guide enogastronomiche nazionali e internazionali e riviste specializzate del settore riservano
    sempre maggior spazio ai vini DOC Bagnoli. Anche nei concorsi, siano essi nazionali o
    internazionali (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine
    Challenge, India Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.), i vini della DOC Bagnoli hanno
    ottenuto e continuano ad ottenere numerosi riconoscimenti.
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    b) Specificità del prodotto
    I vini bianchi si caratterizzano per freschezza, fragranza, sentori di frutta a polpa bianca, fiori
    bianchi, speziatura dolce, buona struttura ed eccellente sapidità.
    Grazie all’aggiunta del 10% di Raboso Piave, prevista dal disciplinare, i vini banchi presentano una
    maggiore acidità; questa caratteristica permette un lungo affinamento del vino, anche in legno.
    Quando l’andamento stagionale è favorevole si possono ottenere vini bianchi d’annata
    contraddistinti da grande morbidezza ed eleganza con note di miele e vaniglia.
    I rossi, se consumati giovani, presentano un colore rosso rubino con riflessi violacei, i profumi sono
    complessi poiché la caratterizzazione del vitigno si fonde con la mineralità dei suoli.
    I vini rossi invecchiati hanno un colore tendente al granato, al naso esibiscono un profumo di frutta
    rossa stramatura, frutta sotto spirito e di confettura, che complessa in note speziate che variano dalla
    liquirizia al pepe nero e si fondono in un contorno dolce con piccole sfumature di rovere e vaniglia.
    La forza espressiva di questi vini deriva dalla ricchezza dei suoli che ne esalta l’espressione
    aromatica.
    c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
    I terreni di origine alluvionale sono molto fertili, ricchi di sostanze organiche e minerali e
    permettono di ottenere una produzione qualitativamente costante evidenziando un rapporto tra
    zuccheri e acidità a favore dei primi.
    La pianta beneficia infatti di una grande disponibilità di elementi nutritivi e microelementi e ben si
    adatta a questi suoli sub-alcalini sviluppando in maniera equilibrata un’ottima parete vegetativa e
    massimizzando la capacità di accumulo di sostante fondamentali per il propria fisiologia.
    Le precipitazioni, susseguendosi in maniera cadenzata, permettendo alla vite di vegetare senza
    incontrare stress di natura idrica e carenze minerali. Durante la vendemmia il clima della zona è
    caratterizzato da elevate escursioni termiche fra il giorno e la notte provocando grossi incrementi
    della frazione colorante, con una maggior dotazione di tonalità violacea nei rossi e un incremento
    aromatico nei bianchi.
    La ventilazione che caratterizza l’intero areale è fondamentalmente riassumibile nei venti
    provenienti da nord-est e, vista la relativa vicinanza al mare, dalla presenza di brezze marine e bora
    che arrivano periodicamente nell'intera area di produzione durante tutta la fase vegetativa; questi
    eventi atmosferici hanno il positivo effetto di impedire, specialmente d’estate, il ristagno
    dell'umidità creando un clima favorevole per la completa maturazione delle uve e consentendo
    vendemmie tardive per la realizzazione di vini strutturati, consistenti, profumati, adatti ad un lungo
    invecchiamento.
    La grande mineralità dei suoli che caratterizza tutta l’area di produzione, determina nei vini della
    denominazione Bagnoli, sia bianchi che rossi, peculiari note sapide con sensazioni quasi solfuree e
    un ricco patrimonio organolettico.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Valoritalia Srl
    Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74
    36016 - Thiene (Vicenza)
    Tel. 0445 313088
    Fax. 0445 313080
    e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    10
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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