Barbaresco Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“BARBARESCO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.145-14.06.1966
Approvato DOCG con DPR 03.10.1980 G.U. 242 - 03.09.1981
Modificato con DM 21.02.2007 G.U. 51 - 02.03.2007
Modificato con DM 16.04.2010 G.U. 95 - 24.04.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 del 28.04.2015
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che
    rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
    produzione, per le seguenti tipologie:
  • «Barbaresco»;
  • «Barbaresco» riserva;
  • «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al
    successivo art. 7 alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo
    alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.
  1. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» sono definite tramite l'allegato in calce
    al presente disciplinare di produzione.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», devono essere ottenuti da
    uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Nebbiolo.
    1
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita
    «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le
    condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
    1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di
    Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di
    Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile
    1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
    di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e,
    comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
  • terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e
    non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
  • esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante
    nord;
  • densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:
    controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
  • e' vietata ogni pratica di forzatura.
  1. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita: «Barbaresco» con o senza «menzione geografica
    aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo
    alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere
    rispettivamente i seguenti:
    ============================================
    Vino Resa Titolo alcolometrico
    uva t/ha vol. min. naturale
    ============================================
    «Barbaresco» 8 12,00% vol.
    «Barbaresco» riserva con menzione geografica aggiuntiva: 8 12,00% vol
    «Barbaresco» 8 12,00% vol.
    «Barbaresco» riserva 8 12,00% vol.
    La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
    garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e
    «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere:
    Vino Resa Titolo alcolometrico
    uva t/ha vol. min. naturale
    ============================================
    2
    «Barbaresco» 7,2 12,50% vol.

«Barbaresco» riserva 7,2 12,50% vol.

Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata e garantita «Barbaresco» con «menzione
geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo o nome tradizionale, fosse utilizzata per
vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

al terzo anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
4,3 12,50 % vol.

al quarto anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
5,0 12,50 % vol.

al quinto anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
5,8 12,50 % vol.

al sesto anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
6,5 12,50 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla
Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
segnalare, con lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, la data
di inizio delle operazioni e la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli
previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche
temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneità alla DOCG Barbaresco per i vigneti
di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione

  1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini. a denominazione di origine
    controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di
    cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
    3
    E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di
    consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate
    in stabilimenti situati nell’intero territorio del comune di Alba.
    Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non
    inferiore a quindici anni.
  2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, può altresì consentire che le suddette
    operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che,
    avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4
    del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già
    effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.
  3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    ============================================
    Vino Resa produzione max
    uva/vino di vino
    ============================================
    «Barbaresco» 70% 56 hl/ha

«Barbaresco» riserva 70% 56 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha
ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto
alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non
dovrà essere superiore a:
Vino Resa produzione max
uva/vino di vino

«Barbaresco» 68% 54,4 hl/ha

«Barbaresco» riserva 68% 54,4 hl/ha

  1. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
    effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi
    compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
  2. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:
    ====================================================================
    Vino durata di cui decorrenza
    mesi in legno
    ==================================================================
    «Barbaresco» 26 9 1° novembre
    dell’anno
    di raccolta
    4
    delle uve

«Barbaresco» riserva 50 9 1° novembre
dell’anno
di raccolta
delle uve

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito
indicata:
Vino data

«Barbaresco» 1° gennaio
del terzo
anno successivo
alla vendemmia;

«Barbaresco» riserva 1° gennaio
del quinto anno
successivo
alla vendemmia;

  1. All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo
    precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al
    consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
  • colore: rosso granato;
  • odore: intenso e caratteristico;
  • sapore: asciutto, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva»
    e «vigna»: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
  1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto
    dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
  • colore: rosso granato;
  • odore: intenso e caratteristico;
  • sapore: asciutto, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva»
    e «vigna»: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
  1. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio
    decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo .
    5
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  2. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva
    può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente
    definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione:
    Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric
    Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni,
    Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino,
    Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico,
    Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio
    Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San
    Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre
    Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive,
    possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni
    previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad
    una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
  3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
    dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto,
    selezionato, vecchio e similari.
  4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
    ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive»,
    fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il
    consumatore.
  5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione
    geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà
    avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».
    5.Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva , la DOCG può
    essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a
    condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e
    la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia
    nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
    nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010
    ( Allegato 1).
    Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barbaresco intendono accompagnare la
    denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano
    effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG
    «Barbaresco».
  6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbaresco
    come all’Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  7. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine
    controllata e garantita «Barbaresco», di cui all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro
    scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
    6
  8. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine
    controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, devono essere di capacità consentita dalle vigenti
    leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l'esclusione di quelle da 200 cl.
  9. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
  10. Su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica
    autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’utilizzo di contenitori
    tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 15.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Il Barbaresco nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che
    non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal
    mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o
    Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio
    di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio
    nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano",
    uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario
    del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne
    sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto
    basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.) Il Barbaresco è ottenuto da
    Nebbiolo in purezza e viene coltivato in tre comuni a Nord-Est di Alba che è compresa in parte
    nell’area di produzione. Viene coltivato da sempre secondo i metodi tradizionali della zona: potatura
    a guyot e sistema di allevamento a spalliera con vegetazione assurgente. Il Nebbiolo nella zona del
    Barbaresco origina vini dal colore rosso granato con riflessi arancioni, dal profumo etereo, gradevole
    e intenso, dal sapore asciutto, pieno e delicato, vellutato, giustamente tannico.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    Possiamo distinguere i colli di Barbaresco e Neive dove si originano vini caratterizzati da una parte
    da struttura, pienezza tannica e potenza, dall’altra da morbidezza, ricchezza fruttata e finezza; ed i
    colli di Treiso che originano vini con caratteristiche più legate alla finezza e all’eleganza che alla
    struttura. Il terreno di cui è composto il territorio di Barbaresco nella sua massima parte appartiene a
    quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata
    la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano
    è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non
    molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto
    favorevoli alla coltivazione della vite.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    La coltivazione del Nebbiolo in questa zona ha origini molto antiche: secondo alcuni furono i Galli i
    primi ad essere attratti dal vino Barbaritium e per questo giunsero in Italia; altri sostengono che il
    Barbaresco derivi il suo nome dai popoli Barbari che causarono la caduta dell’impero romano. Quale
    che sia la sua origine, oggi poco importa: certamente è una delle prime denominazioni riconosciute in
    Italia nel 1966 insieme al Barolo.
    7
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Corso Enotria, 2/C – Ampelion
    12051 - ALBA (CN)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
    8