Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI âBARBERA DâASTIâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 09.01.1970 G.U. 73 - 23.03.1970
Modificato con DM 13.10.2000 G.U. 245 - 19.10.2000
Approvato DOCG con DM 08.07.2008 G.U. 169 - 21.07.2008
Modificato con DM 17.09.2010 G.U. 236 - 08.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con Reg. UE di esecuzione G.U.U.E. n. L 142/47 del 29 maggio 2019
2019/889 della Commissione del 22 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
maggio 2019
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) âBarbera dâAstiâ è riservata ai vini
rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione,
per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
âBarbera dâAstiâ;
âBarbera dâAstiâ superiore; anche con lâeventuale specificazione delle seguenti sottozone: âTinellaâ,
âColli Astianiâ o âAstianoâ. - Le sottozone âTinellaâe âColli Astianiâ o âAstianoâ, sono disciplinate tramite allegati in calce al
presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone
devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
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Articolo 2
Base ampelografica - I vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi,
nellâambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: massimo
10%. - In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente
decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ in conformitĂ alle
disposizioni di cui allâart. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei
alla produzione dei vini di cui allâart. 1.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ comprende i territori dei seguenti
comuni:
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano dâAsti, Baldichieri, Belveglio,
Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera dâAsti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole
Monferrato, Castel Boglione, CastellâAlfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello dâAnnone,
Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle
Enomondo, Cerreto dâAsti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano dâAsti, Cinaglio, Cisterna dâAsti,
Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
Costigliole dâAsti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano
Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola dâAsti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone,
Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese,
Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro dâAsti, Montegrosso dâAsti,
Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano
Marmorito, Penango, Piea, Pino dâAsti, PiovĂ Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco dâAsti, Roatto, Robella, Rocca dâArazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta
Tanaro, San Damiano DâAsti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San
Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio
Serra, Valfenera, Vesime, Viale dâAsti, Viarigi, Vigliano, Villafranca dâAsti, Villa San Secondo,
Vinchio.
Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto
Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto
Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello
Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello
Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato,
Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione
è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di
circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle
S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.
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A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine
amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta
strada.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C.G.
âBarbera dâAstiâ devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e
al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ previste dal presente disciplinare. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
seguono:
terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non
sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare unâidonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei
vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa lâesposizione nord;
densitĂ dâimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dellâuva e del
vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di
ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone
speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualitĂ delle uve);
è vietata ogni pratica di forzatura.
Ă consentita lâirrigazione di soccorso. - Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vini a
D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
Barbera dâAsti 9 12,00% vol.
Barbera dâAsti superiore 9 12,50% vol.
La quantitĂ massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui allâart. 1 con la menzione
aggiuntiva âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di 8 t per ettaro di
coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui allâart. 1 che intendano fregiarsi della specificazione
aggiuntiva âvignaâ debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva âvignaâ, il vigneto, di etĂ inferiore ai sette
anni, dovrĂ avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
Barbera dâAsti âvignaâ 4,8 12,50% vol.
Barbera dâAsti superiore 4,8 12,50% vol.
3
âvignaâ
Al quarto anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
Barbera dâAsti âvignaâ 5,6 12,50% vol.
Barbera dâAsti superiore 5,6 12,50% vol.
âvignaâ
Al quinto anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
Barbera dâAsti âvignaâ 6,4 12,50% vol.
Barbera dâAsti superiore 6,4 12,50% vol.
âvignaâ
Al sesto anno di impianto:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
Barbera dâAsti âvignaâ 7,2 12,50% vol.
Barbera dâAsti superiore 7,2 12,50% vol.
âvignaâ
Dal settimo anno di impianto in poi:
vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
Barbera dâAsti âvignaâ 8 12,50% vol.
Barbera dâAsti superiore 8 12,50% vol.
âvignaâ
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a
D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ, devono essere riportati nel limite di cui sopra purchĂŠ la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La possibilitĂ di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre D.O.C. insistenti nella
medesima area di produzione, ai sensi dellâart.39 della Legge 238/2016, è subordinata a specifica
autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali
di categoria. - In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nellâambito della zona di produzione di cui allâart. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
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competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli
stessi. - Nellâambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del
Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessitĂ di conseguire un miglior equilibrio di
mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. - I vigneti iscritti allo schedario viticolo con corrispondente idoneitĂ al âBarbera del Monferratoâ e
al âBarbera del Monferrato Superioreâ non possono essere idonei alla D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Per i vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
essere effettuate nellâinterno della zona di produzione di cui allâart. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
nellâambito dellâintero territorio della regione Piemonte. - La resa massima dellâuva in vino finito non dovrĂ essere superiore a:
Vini Resa Produzione
(uva/vino) max di vino
(litri ad ettaro)
Barbera dâAsti non sup. al 70% 6.300
Barbera dâAsti superiore non sup. al 70% 6.300
Per lâimpiego della menzione âvignaâ, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al
paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive
rese uva in t/ha di cui allâart. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, lâeccedenza non avrĂ
diritto alla D.O.C.G. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto. - Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici piĂš razionali ed effettuate
le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualitĂ , ivi compreso
lâarricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge. - I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Vini Durata di cui Decorrenza
In legno
(botti di qualsiasi dimensione)
Barbera dâAsti
minimo (libero) dal 1° novembre
4 mesi dellâanno di raccolta
delle uve
Barbera dâAsti âvignaâ
minimo (libero) dal 1° novembre
4 mesi dellâanno di raccolta
delle uve
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Barbera dâAsti
âsuperioreâ minimo minimo dal 1° novembre
14 mesi 6 mesi dellâanno di raccolta
delle uve
Barbera dâAsti superiore
âvignaâ minimo minimo dal 1° novembre
14 mesi 6 mesi dellâanno di raccolta
delle uve.
Eâ ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata conservato in altri contenitori, per non
piĂš del 10% del totale del volume, nel corso dellâintero invecchiamento obbligatorio. - Per le uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ, la scelta vendemmiale è
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine
âMonferratoâ rosso e âPiemonteâ Barbera e âMonferratoâ Chiaretto e Ciaret. - Il vini destinati alla D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ di cui allâart. 1 possono essere riclassificati, con la
denominazione di origine controllata âMonferratoâ rosso, âPiemonteâ Barbera, âPiemonteâ rosso,
purchĂŠ corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo - I vini di cui allâart. 1 allâatto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âBarbera dâAstiâ
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con lâinvecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, tendente allâetereo con lâinvecchiamento;
sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piĂš armonico, gradevole, di gusto
pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; con indicazione di âvignaâ 12,50% vol.;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
âBarbera dâAstiâ superiore
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con lâinvecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, tendente allâetereo con lâinvecchiamento;
sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piĂš armonico, gradevole, di gusto
pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; con indicazione di âvignaâ: 12,50% vol.;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ è vietata lâaggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi âextraâ, âfineâ, ânaturaleâ, âsceltoâ, âselezionatoâ, âvecchioâ, e simili.
6 - Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ è consentito lâuso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchĂŠ non abbiano
significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le
âsottozoneâ. - Nella designazione e presentazione dei vini a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ la denominazione di
origine può essere accompagnata dalla menzione âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale purchĂŠ la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che
tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nellâapposito elenco di cui allâarticolo 31 comma 10 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016). - Nella designazione e presentazione dei vini di cui allâart. 1 è obbligatoria lâindicazione dellâannata
di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui allâart. 1, per la commercializzazione devono
essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacitĂ consentita dalle vigenti leggi, ma
comunque non inferiori a litri 0,187e fino a 12 litri ,con lâesclusione del contenitore da litri 2. - E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. - Per la chiusura delle bottiglie dei vini âBarbera dâAstiâ d.o.c.g. o âBarbera dâAstiâ d.o.c.g.
Superiore è previsto lâutilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del
tappo a corona.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini âBarbera dâAstiâ d.o.c.g. o âBarbera dâAstiâ d.o.c.g. Superiore
con la menzione âvignaâ seguita dal relativo toponimo, è consentito esclusivamente lâuso del tappo di
sughero.
Le chiusure delle bottiglie dei vini con indicazione di sottozona âTinellaâ o âColli Astianiâ o
âAstianoâ, sono disciplinate tramite gli allegati in calce al presente disciplinare.
Articolo 9
Legame con lâambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Lâarea di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si tratta
di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo piĂš tra i 150 e i 400 metri di altitudine,
caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con
una piovositĂ annuale media intorno ai 700 millimetri.Nella âAmpelografia della Provincia di
Alessandriaâ di Leardi e Demaria, del 1873 (ricordando che detta provincia allora comprendeva tutta
la provincia di Asti), si legge a proposito del Barbera: âĂ vitigno conosciutissimo ed una delle basi
principali dei vini dell' Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo
coltivatoâ.
Le terre della Barbera dâAsti risalgono a oltre 2 milioni di anni fa, quando il mare abbandonò quella
che ora è la Pianura Padana e iniziarono processi erosivi di enorme intensità , che hanno modellato
lâattuale conformazione del paesaggio collinare. Le terre piĂš antiche sono localizzate a nord e a sud
dellâarea di produzione, composte di marne arenacee e calcaree del Miocene: le cosiddette âterre
biancheâ, nelle quali è facile trovare conchiglie fossili. Le piĂš recenti sono le âsabbie astianeâ
(Pliocene), ai lati del Tanaro, depositi sempre di tipo sedimentario in ambiente marino. In prevalenza
sono terreni calcarei caratterizzati per lâabbondante presenza di carbonato di calcio e poveri di
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sostanze organiche, spesso aridi d'estate per la pendenza delle colline che non consente di trattenere
l'acqua.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Il vitigno Barbera, esigente in radiazione solare, occupa normalmente i versanti meglio esposti
(quadranti da sud-est a ovest) con esclusione dei fondovalle. Lâarea di produzione si pone al centro
del cosiddetto bacino terziario piemontese, il sistema collinare originato dal sollevamento del fondo
marino in epoca terziaria; i suoli sono prevalentemente calcarei, di media profonditĂ e poggianti su
matrici rocciose calcareo-arenaceo-marnose
Lâinsieme dei fattori naturali ed umani che caratterizzano la zona permette lâottenimento di vini
Barbera dâAsti con buona gradazione alcolica media di 13% vol., giusto nerbo acido ed ottima
composizione polifenolica. Le caratteristiche dei vini prodotti in questa zona geografica sono
strettamente legate ai suoli. Le âterre biancheâ, con prevalenza di limo e argilla ed elevata quantitĂ di
carbonato di calcio, danno vini corposi, ricchi di colore, che si mantengono a lungo nel tempo. Le
âsabbie astianeâ, diffuse prevalentemente al centro del Monferrato astigiano a destra e sinistra del
Tanaro, originano vini rossi caratterizzati da profumi intensi e fini, di frutti rossi, bassa aciditĂ e
maturazione piĂš veloce.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Sebbene diffuso in tutto il Piemonte meridionale il vitigno Barbera è particolarmente diffuso in
questa area, dove rappresenta la varietĂ principale. La Barbera dâAsti, inoltre è da sempre il vino piĂš
prodotto e quello che rappresenta al meglio lâanimo dei contadini di queste zone.
Lâorografia collinare e lâesposizione da sud-est a sud- ovest concorrono a determinare un ambiente
ideale, aerato e luminoso, privo di ristagni idrici. Il clima temperato-caldo, la tessitura e
composizione chimico fisica dei terreni, la cura costante dellâuomo nel mantenimento di questo
territorio e del vigneto provano la connessione esistente tra terra e vini, esaltando le particolari
caratteristiche dei vini rossi a denominazione di origine controllata âBarbera dâAstiâ.
La versatilitĂ del Barbera abbinata a questo territorio ha consentito lâottenimento di prodotti destinati
allâaffinamento. Grazie allâuso tradizionale della botte grande e, piĂš recentemente, della barrique,
questi rossi si possono fregiare della menzione Superiore; sono vini di maggiore consistenza e
complessitĂ organolettica, molto longevi, che hanno fatto raggiungere alla denominazione Barbera
dâAsti la massima notorietĂ e riconoscimenti crescenti a livello internazionale.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per lâattivitĂ regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La SocietĂ Valoritalia è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dellâarticolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
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(pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28.12.2016), che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e
c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco dellâintera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1,
2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018 (pubblicato in G.U. n. 253
del 30.10.2018).
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ANNESSO
SOTTOZONA âTINELLAâ
Articolo 1
Denominazione e vino
La denominazione di origine controllata e garantita âBarbera d'Astiâ superiore seguita dal nome della
sottozona âTinellaâ, è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore âTinellaâ deve essere ottenuto dal vitigno Barbera
nella misura minima dell'90%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella
regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente
decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG âBarbera dâAstiâ in conformitĂ alle
disposizioni di cui allâart. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei
alla produzione dei vini di cui allâart. 1.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore âTinellaâ, comprende l'intero
territorio dei Comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti
(limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui allâart. 1
devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione allo Schedario viticolo e della relativa idoneitĂ i vigneti idonei sono quelli
ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie
stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a
sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un
numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Ă consentita lâirrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore
âTinellaâ è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âBarbera dâAstiâ superiore con la specificazione
della sottozona âTinellaâ, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purchĂŠ la produzione globale
non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
La vendemmia dovrĂ essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare
lâintegritĂ dei grappoli al momento della pigiatura.
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Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Cuneo
- Asti - Alessandria.
Conformemente allâarticolo 4 del Reg. UE n. 33/2019, lâimbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ , garantire lâorigine e
assicurare lâefficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato lâimbottigliamento al di fuori dellâarea di produzione delimitata,
sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui allâarticolo 35, comma 3 e 4 della legge
12 dicembre 2016, n. 238 (pubblicata sulla G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016).
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale non inferiore a 12,50% vol.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%,
lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ superiore âTinellaâ non può essere immesso al consumo se non
dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla
vendemmia. Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno 6 mesi in botti di legno ed
un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il vino a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ superiore âTinellaâ
dopo lâinvecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
Lâaumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 0,5 gradi.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore âTinellaâ allâatto dellâimmissione al consumo deve
corrispondere alle seguenti caratteristiche :
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con lâinvecchiamento.
odore: intenso caratteristico, etereo.
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
Articolo 7
Designazione, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di cui allâart. 1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare.
Eâ tuttavia possibile lâuso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle
quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosÏ qualificato è stato ottenuto, a condizione
che vengano indicate allâatto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dallâazienda di
produzione dellâuva.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita âBarbera dâAstiâ superiore con la
specificazione della sottozona âTinellaâ deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro delle
capacitĂ previste dallâarticolo 8, comma 1, del disciplinare dei vini DOCG âBarbera d'Astiâ.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini âBarbera dâAstiâ DOCG superiore con specificazione della
sottozona âTinellaâ è consentito esclusivamente lâuso del tappo di sughero. Sulle bottiglie contenenti
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il vino a D.O.C.G. âBarbera dâAstiâ superiore âTinellaâ è obbligatoria lâindicazione dellâannata di
vendemmia da cui il vino deriva.
SOTTOZONA "COLLI ASTIANIâ o âASTIANOâ
Articolo 1
Denominazione e vino
La denominazione di origine controllata e garantita âBarbera d'Astiâ superiore con la specificazione
della sottozona âColli Astianiâ o âAstianoâ è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore âColli Astianiâ o âAstianoâ, deve essere ottenuto dal
vitigno Barbera nella misura minima del 90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente
decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG âBarbera dâAstiâ in conformitĂ alle
disposizioni di cui allâart. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei
alla produzione dei vini di cui allâart. 1.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore âColli Astianiâ o âAstianoâ
comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il
comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio
dei Comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo,
Azzano.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1
devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione allo Schedario viticolo e della successiva idoneitĂ i vigneti idonei sono quelli
ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie
stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a
sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un
numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
Eâ vietata ogni pratica di forzatura.
Ă consentita lâirrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore
âColli Astianiâ o âAstianoâ è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âBarbera dâAstiâ superiore con la specificazione
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della sottozona âColli Astianiâ o âAstianoâ, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purchĂŠ la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrĂ essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare
lâintegritĂ dei grappoli al momento della pigiatura.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Conformemente allâarticolo 4 del Reg. UE n. 33/2019, lâimbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ , garantire lâorigine e
assicurare lâefficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato lâimbottigliamento al di fuori dellâarea di produzione delimitata,
sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui allâarticolo 35 della Legge 238/2016
(pubblicata sulla G.U.R.I. n.302 del 28 dicembre 2016).
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale non inferiore a 12,50% vol.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%,
lâeccedenza non avrĂ diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a D.O.C.G. âBarbera d'Astiâ superiore âColli Astianiâ o âAstianoâ, non può essere immesso
al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° Ottobre.
Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un
affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.
Il vino a D.O.C.G. âBarbera dâAsti superiore âColli Astianiâ o âAstianoâ, dopo lâinvecchiamento,
può presentare un lieve sentore di legno.
L'aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 1 grado alcolico.
Articolo 6
Caratteristiche dei al consumo
Il vino di cui all'articolo 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.
odore: intenso caratteristico, etereo
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 13,00% vol;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
Articolo 7
Designazione, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare. Ă tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino cosÏ qualificato è
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stato ottenuto, a condizione che vengano indicate allâatto di denuncia dei vigneti e che il vino sia
imbottigliato dallâazienda di produzione dellâuva.
Sulle bottiglie contenenti âColli Astianiâ o âAstianoâ è obbligatoria in etichetta lâindicazione
dellâannata di vendemmia da cui il vino deriva.
Il vino DOCG âBarbera dâAstiâ superiore âColli Astianiâ o âAstianoâ deve essere immesso al
consumo in bottiglie di vetro delle capacitĂ previste dallâarticolo 8, comma 1, del disciplinare dei
vini DOCG âBarbera d'Astiâ.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini âBarbera dâAstiâ DOCG superiore con specificazione della
sottozona âColli Astianiâ o âAstianoâ è consentito esclusivamente lâuso del tappo di sughero.
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