Barolo Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“BAROLO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 23.04.1966 G.U.146 - 15.6.1966
Approvato DOCG con DPR 01.07.1980 GU 21 - 22.01.1981
Modificato con DM 30.09.2010 GU 241 - 14.10.2010
Modificato con DM 26.11.2010 GU 293- 16.12.2010 (S.O. n° 279)
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295- 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.04.2015 GU 97 - 28.04.2015
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata e garantita “Barolo” è riservata ai vini rossi che
    rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
    seguenti tipologie:
  • «Barolo»,
  • «Barolo» riserva,
  • «Barolo» e «Barolo» riserva con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al
    successivo art. 8 alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o
    nome tradizionale alle condizioni stabilite dall'art. 8, comma 5.
  1. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» sono definite tramite l’allegato in calce
    al presente disciplinare di produzione.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», devono essere ottenuti da uve
    provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Nebbiolo.
    1
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di origine delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita
    «Barolo», comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato
    nella gazzetta ufficiale del 12 ottobre 1933, n. 238, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni
    di cui al secondo comma dell'articolo 1 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio
    dei comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il territorio dei comuni di
    Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi
    ricadenti nella provincia di Cuneo.
    Tale zona è così delimitata:
    da una linea che, partendo dall'abitato di Verduno, scende lungo la vecchia strada del Tanaro e,
    fiancheggiando C. Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Monvigliero. Indi percorre la
    vicinale dei Ronchi, che da questo punto ha origine fino ad incontrare (passando per quota 276) il
    confine tra Roddi e Verduno. Segue tale confine fino a raggiungere quello tra La Morra e Roddi sul
    quale prosegue fino alla località Ciocchino. Da Ciocchino, la linea di delimitazione segue la strada
    vicinale del Bricco Ambrogio Toccando le quote 248 e 252 fino ad incontrare il rio Talloria di
    Castiglione. Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino ad incontrare la strada
    provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga. Da questo punto, la linea
    di delimitazione segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al Km 5, ove, in
    prossimità di Cascina Giuli, imbocca la strada per Case Borzone e Giacco e la segue fino a
    raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba. Segue detto
    confine fino al torrente Garzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente
    Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano
    d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e
    di Sinio. Prosegue lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino ad
    incontrare, a quota 297 in prossimità di Cascina Pian Romaldo, il confine tra Serralunga e Monforte.
    Segue dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale
    raggiunge la provinciale Roddino Monforte che segue fino al capoluogo di questo comune. Dal
    capoluogo di Monforte scende al rio Cornaretta e prosegue lungo il primo tratto del rio di Monchiero,
    fino a raggiungere (per case Manzoni, C. Rocca Nera e C. Vigliano) il confine comunale tra
    Monforte e Monchiero con il quale si identifica fino ad incontrare il rio Rataldo ed il confine tra i
    comuni di Novello, Monchiero e Monforte. Scende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza
    con il rio del Mosca, risale quest'ultimo fino al capoluogo di Novello. Da Novello, la linea di
    delimitazione prosegue per la vicinale dei Corini, sale ai Tarditi ed ai Saccati (quota 339) e segue
    oltre ai Saccati il primo tratto il confine comunale tra Novello e Narzole, indi continua sul confine tra
    i comuni di Barolo e Narzole fino ad incontrare il confine tra Barolo e La Morra in prossimità di
    quota 480. Da questo punto segue verso occidente il confine tra i comuni di Narzole e La Morra fino
    a raggiungere quello tra i comuni di Cherasco-La Morra lungo il quale prosegue in direzione nord e,
    passando per quota 386, giunge ad intersecare, in prossimità del Km 4, la strada provinciale
    Cherasco-La Morra. Da questo punto, la linea di
    delimitazione segue la provinciale suddetta fino alla località S. Michele (quota 302); indi prosegue
    per la strada vicinale esistente fino ad incontrare il rio S. Michele che risale per breve tratto in
    direzione sud-est fino alla confluenza con il rio Rovanco sul confine comunale tra Cherasco e La
    Morra. Segue detto confine che, passando per quota 292 (Cascina Motturone), raggiunge il greto del
    fiume Tanaro; quindi piega verso nord-est e raggiunge, in linea retta, Presa. Da questo punto, la linea
    di delimitazione risale la comunale detta dei Garassini che, passando per C. Dabene, raggiunge la
    strada provinciale per Pollenzo. Percorre detta provinciale in direzione di Cascina Roggeri fino ad
    incontrare il confine tra i comuni di La Morra e Verduno e il bivio per Cogni. Prosegue quindi in
    direzione sud, lungo il confine tra La Morra e Verduno fino all'abitato di Cogni ove, raggiunta la
    provinciale, segue quest'ultima sino all'abitato di Verduno punto di partenza della delimitazione.
    2
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
    controllata e garantita «Barolo», devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a
    conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
  • terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
    umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non inferiore a 170 metri s.l.m. e non superiore a 540 m s.l.m
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato
    le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da -
    45° a +45° sessagesimali.
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:
    controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
    denominazione controllata e garantita «Barolo», con o senza «menzione geografica aggiuntiva»,
    «Barolo» riserva, con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico
    minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i
    seguenti:
    =============================================
    Vino Resa Titolo alcolometrico
    uva t/ha vol. min. naturale
    =============================================
    «Barolo» 8 12,50 % vol

«Barolo» riserva 8 12,50 % vol

con «menzione geografica aggiuntiva»

«Barolo» 8 12,50 % vol

«Barolo» riserva 8 12,50 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Barolo», «Barolo» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere:
Vino Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale

«Barolo» 7,2 13,00 % vol

3
«Barolo» riserva 7,2 13,00 % vol

Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata e garantita «Barolo» con «menzione
geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo o nome tradizionale , fosse utilizzata per
vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

al terzo anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
4,3 13,00 % vol.

al quarto anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
5,0 13,00 % vol.

al quinto anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
5,8 13,00 % vol.

al sesto anno Resa Titolo alcolometrico
uva t/ha vol. min. naturale
6,5 13,00 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenibili e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche
differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal punto 3 del presente articolo, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
segnalare, con lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, la data
di inizio delle operazioni e la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti.
6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli
previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche
temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo, per i vigneti di nuovo impianto e/o reimpianto
che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione

  1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona
    delimitata nell'art. 3.
    E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di
    consentire che le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio siano effettuate
    4
    in stabilimenti situati nell’intero territorio dei comuni di Monforte d’Alba, Novello, La Morra,
    Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Roddi e nella porzione alla destra del fiume Tanaro dei comuni di
    Cherasco e Verduno. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei
    vigneti della durata non inferiore a quindici anni.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può altresì consentire che le suddette
    operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che,
    avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4
    del disciplinare annesso al D.P.R. 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni,
    previa attestazione della competente camera di commercio.
  3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    =============================================
    Vino Resa produzione max
    uva/vino di vino
    =============================================
    «Barolo» 70% 56 hl/ha

«Barolo» riserva 70% 56 hl/ha

Per l’impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa
percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha
ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto
alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non
dovrà essere
superiore a:

Vino Resa produzione max
uva/vino di vino

«Barolo» 68% 54,4 hl/ha

«Barolo» riserva 68% 54,4 hl/ha

  1. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
    effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi
    compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla
    legislazione vigente.
  2. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento di:
    =============================================
    Vino durata di cui decorrenza
    mesi in legno
    =============================================
    «Barolo» 38 18 1° novembre
    5
    dell’anno
    di raccolta
    delle uve

«Barolo» riserva 62 18 1° novembre
dell’anno
di raccolta
delle uve

L'immissione al consumo, per ciascuno di essi, è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
indicata:
Vino data

«Barolo» 1° gennaio
del quarto
anno successivo
alla vendemmia;

«Barolo» riserva 1° gennaio
del sesto anno
successivo
alla vendemmia;

  1. All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo
    precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia «riserva».
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», all’atto dell’immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso granato;
    odore: intenso e caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; con «menzione geografica aggiuntiva»
    e «vigna»: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
  3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» tipologia «riserva», all’atto
    dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso granato;
    odore: intenso e caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; con «menzione geografica aggiuntiva»
    e «vigna»: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    6
  4. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di intesa con il Consorzio
    di tutela modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
    non riduttore.
    Articolo 7
    Barolo chinato
  5. La denominazione «Barolo chinato» è consentita per i vini aromatizzati preparati utilizzando come
    base vino «Barolo» senza aggiunta di mosti o vini non aventi diritto a tale denominazione e con una
    aromatizzazione tale da consentire, secondo le norme di legge vigenti, il riferimento nella
    denominazione alla china.
  6. Il quantitativo di «Barolo» DOCG da utilizzare per la preparazione del «Barolo chinato» andrà
    comunicato all’ente preposto al controllo prima della preparazione.
    Articolo 8
    Designazione e presentazione
    La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva può essere
    seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite
    nell’allegato al presente disciplinare di produzione:
    Albarella, Altenasso o Garblet Suè o Garbelletto Superiore, Annunziata, Arborina, Arione, Ascheri,
    Bablino, Badarina, Baudana, Bergeisa, Bergera-Pezzole, Berri, Bettolotti, Boiolo, Borzone,
    Boscareto, Boscatto, Boschetti, Brandini, Brea, Breri, Bricco Ambrogio, Bricco Boschis, Bricco
    Chiesa, Bricco Cogni, Bricco delle Viole, Bricco Luciani, Bricco Manescotto, Bricco Manzoni,
    Bricco Rocca, Bricco Rocche, Bricco San Biagio, Bricco San Giovanni, Bricco San Pietro, Bricco
    Voghera, Briccolina, Broglio, Brunate, Brunella, Bussia, Campasso, Cannubi, Cannubi Boschis o
    Cannubi, Cannubi Muscatel o Cannubi, Cannubi San Lorenzo o Cannubi, Cannubi Valletta o
    Cannubi, Canova, Capalot, Cappallotto, Carpegna, Case Nere, Castagni, Castellero, Castelletto,
    Castello, Cerequio, Cerrati, Cerretta, Cerviano- Merli, Ciocchini, Ciocchini-Loschetto, Codana,
    Collaretto, Colombaro, Conca, Corini-Pallaretta, Costabella, Coste di Rose, Coste di Vergne, Crosia,
    Damiano, del comune di Barolo, del comune di Castiglione Falletto, del comune di Cherasco, del
    comune di Diano d'Alba, del comune di Grinzane Cavour, del comune di La Morra, del comune di
    Manforte d'Alba, del comune di Novello, del comune di Roddi, del comune di Serralunga d’Alba, del
    comune di Verduno, Drucà, Falletto, Fiasco, Fontanafredda, Fossati, Francia, Gabutti, Galina,
    Gallaretto Garretti, Gattera, Giachini, Gianetto, Ginestra, Gramolere, Gustava, La Corte, La Serra, La
    Vigna, La Volta, Lazzarito, Le Coste, Le Coste di Monforte, Le Turne, Lirano, Liste, Manocino,
    Mantoetto, Marenca, Margheria, Mariondino o Monriondino o Bricco Moriondino, Massara,
    Meriame, Monprivato, Monrobiolo di Bussia, Montanello, Monvigliero, Mosconi, Neirane, Ornato,
    Paiagallo, Panerole, Parafada, Parussi, Pernanno, Perno, Piantà, Pira, Pisapola, Prabon, Prapò, Preda,
    Pugnane, Ravera, Ravera di Monforte, Raviole, Riva Rocca, Rivassi, Rive, Rivette, Rocche
    dell’Annunziata, Rocche dell'Olmo, Rocche di Castiglione, Rocchettevino, Rodasca, Roere di Santa
    Maria, Roggeri, Roncaglie, Ruè, San Bernardo, San Giacomo, San Giovanni, San Lorenzo, San
    Lorenzo di Verduno, San Pietro, San Ponzio, San Rocco, Santa Maria, Sant’Anna, Sarmassa,
    Scarrone, Serra, Serra dei Turchi, Serradenari, Silio, Solanotto, Sorano, Sottocastello di Novello,
    Teodoro, Terlo, Torriglione, Valentino, Vignane, Vignarionda, Vignolo, Villero, Zoccolaio,
    Zonchetta, Zuncai.
    Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna»
    seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste al successivo comma 4.
    Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche
    aggiuntive di cui sopra.
  7. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    «Barolo» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
    7
    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio
    e similari.
  8. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG «Barolo» di cui all’art. 1, è consentito l’uso
    di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si
    confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non
    abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
  9. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la «menzione geografica
    aggiuntiva», dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere
    dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barolo».
  10. Nella designazione e presentazione dei vini «Barolo» e «Barolo» riserva, la DOCG può essere
    accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a
    condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e
    la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia
    nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
    nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010
    (allegato 1). Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barolo intendono
    accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione
    della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG
    Barolo.
  11. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    Barolo come all’articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 9
    Confezionamento
  12. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine
    controllata e garantita «Barolo», di cui all’art. 1, devono essere di forma albeisa o corrispondenti ad
    antico uso e tradizione, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in
    materia.
  13. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine
    controllata e garantita «Barolo», di cui all’art. 1, devono essere di capacità consentita dalle vigenti
    leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l’esclusione di quelle da 200 cl.
  14. E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
  15. Su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica
    autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’utilizzo di contenitori
    tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 15.
    Articolo 10
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Il Barolo nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che non
    sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal mutare
    delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o Cenozoica,
    iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di
    produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio
    nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano",
    uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario
    8
    del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne
    sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto
    basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.) Nasce nel cuore delle
    colline di Langa, a pochi chilometri a sud della città di Alba, nel territorio di 11 Comuni che si
    inseguono in un suggestivo itinerario di colline sorvegliate da imponenti castelli medioevali, fra cui
    quello di Barolo, che ha dato il nome al vino oggi celebre in tutto il mondo. Il Barolo è ottenuto dalla
    vinificazione in purezza del Nebbiolo, coltivato secondo i metodi tradizionali ovvero con potatura a
    Guyot e forma di allevamento a spalliera.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
    La particolare composizione dei suoli di Langa perlopiù calcarei e tufacei è dovuta alla loro
    formazione, principalmente nell’età del Tortoniano e del Messiniano, circa 7 milioni di anni fa. Il
    Ritirarsi progressivo del Mare Padano, ha creato delle colline a forma di cupola caratterizzate da
    strati di calcare e tufo con presenza di gessi e minerali più accentuati in alcune aree. Questa
    particolare conformazione geologica è l’habitat naturale del Nebbiolo che si può esprimere al meglio
    donando vini armoniosi, strutturati e longevi.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Il Nebbiolo viene coltivato nella zona del Barolo da tempo immemorabile, ma è grazie alla caparbietà
    di Camillo Benso Conte di Cavour e di Giulia Colbert Falletti, ultima marchesa di Barolo, che si
    cominciò a produrre, a metà dell’ottocento un vino eccezionalmente ricco ed armonioso, destinato a
    diventare l’ambasciatore del Piemonte dei Savoia nelle corti di tutta Europa. A rendere importante il
    Barolo era ed è la sua struttura che esprime un bouquet complesso e avvolgente, in grado di
    svilupparsi nel tempo senza perdere le sue caratteristiche organolettiche.
    Articolo 11
    Riferimenti alla struttura di controllo
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    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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