Bianco di Pitigliano Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEL VINO
“BIANCO DI PITIGLIANO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 28.03.1966 G.U. 132 – 30.05.1966
Modificato con DPR 17.04.1990 G.U. 244 – 18.10.1990
Modificato con DM 30.12.2010 G.U. 14 – 19.01.2011
Modificato con DM 22.11.2011 G.U. 294 – 19.12.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» è riservata ai vini bianchi
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Bianco di Pitigliano»;
«Bianco di Pitigliano» superiore;
«Bianco di Pitigliano» spumante;
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
«Bianco di Pitigliano», «Bianco di Pitigliano» superiore e «Bianco di Pitigliano»
spumante:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
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Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon,
Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon,
Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
2.2 I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono
quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi
aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell’allegato 1 al presente disciplinare.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di
Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di
Grosseto, comprendente:
gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano;
il territorio comunale di Scansano, con l’esclusione della parte occidentale compresa tra il
confine del predetto comune in corrispondenza del torrente Trasubbie, del torrente Maiano
e la dividente che ha origine a sud nel punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il
confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve tratto fino a quota 377, per poi
percorrere la strada vicinale dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada statale Scansanese, che
segue fino alle case Brocchi; segue, quindi, interamente la strada provinciale Pancole-
Polveraia; si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d’Orneta, fino a collegarsi
con il confine comunale nord di Scansano;
il territorio comunale di Manciano, con l’esclusione dell’estrema parte occidentale
dello stesso, delimitata a nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume Albegna; a
ovest e a sud allo stesso limite di comune; a est dalla dividente che ha origine a sud dal punto in
cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine comunale di Manciano (quota 57); segue
detta strada fino a innestarsi, in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che percorre fino
alla curva di Case Poggio Lepraio (quota 39); prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che
passa per Casalnuovo e case Pinzuti e infine, con la strada di bonifica n. 17, passante per case
del Lasco, fino al punto in cui interseca a nord il fiume Albegna.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’art. 2, devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualità. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i
fondovalle e i terreni pianeggianti e umidi.
3.2 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
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3.3 Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a
3.000.
3.4 È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
3.5 La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Bianco di Pitigliano» e
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve essere superiore a tonnellate 12,50 per ettaro
in coltura specializzata Tuttavia, la resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino «Bianco di Pitigliano» superiore non deve essere superiore a tonnellate 11 per ettaro in
coltura specializzata.
3.6 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso una cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
3.7 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura
promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
3.8 La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di Tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto
delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione
rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
all’organismo di controllo.
3.9 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,50% vol, mentre per la tipologia «superiore» devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,50% vol.
3.10 Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «spumante» devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve devono essere effettuate
nell’ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, Sorano, Manciano e Scansano, in provincia
di Grosseto, fatte salve le deroghe previste nel presente articolo.
5.2 In deroga a quanto stabilito al primo comma del presente articolo, le operazioni di
vinificazione, nonchè quelle di conservazione e invecchiamento, previste per la tipologia
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo possono essere effettuate nell’intero territorio
amministrativo della provincia di Grosseto e in quello delle province limitrofe di Pisa, Livorno e
Siena.
5.3 È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, fatta eccezione per il
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie
e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata
dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre
tecnologie consentite.
5.4 La resa massima di uva in vino dei vini della denominazione di origine controllata «Bianco
di Pitigliano», all’atto dell’immissione al consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora
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la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
5.5 Tuttavia, la resa massima dell’uva in vino finito «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non deve
essere superiore al 35% dell’uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
5.6 Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento del «Bianco di Pitigliano» Vin
Santo prevede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento
naturale; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima
dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del «Bianco di Pitigliano» Vin
Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 500 litri per un periodo
minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di raccolta;
l’immissione al consumo del «Bianco di Pitigliano» Vin Santo non può avvenire prima del
1° marzo del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 16% vol.
Articolo 6
(Caratteristiche dei vini al consumo)
6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere,
all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Pitigliano»:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio
corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo,
morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» spumante:
colore: paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato;
sapore: da dosaggio zero a dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
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acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
colore: dal paglierino, all’ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo
amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 12,00% svolto;
acidità totale: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
6.2 È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con
proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non
riduttore minimo.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
7.1 Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi specificazione
aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».
7.2 È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
7.3 È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell’allegato A e alle fattorie, zone e
località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, purchè nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Pitigliano» di cui all’art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del
vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o
nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art.
6, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26.04.2010.
7.5 Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della
tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di
Pitigliano» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa
vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale
rigido.
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8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere
utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità
nominale superiore a 375 ml.
8.3 Tuttavia, per le tipologie con menzione «superiore» e «vigna» sono consentite soltanto
bottiglie di vetro aventi forma e abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con
volume nominale fino a 5 litri con chiusura a norma di legge.
8.4 I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» Vin Santo devono
essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacità non superiore a 3
litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in
particolare, nel lembo sud-orientale della provincia di Grosseto, in un territorio a giacitura
collinare e pedecollinare che comprende l’intero territorio comunale di Pitigliano e di Sorano e
parte di quello dei comuni di Manciano e Scansano.
I terreni dell’area, relativamente all’origine geologica, sono caratterizzati da superfici strutturali
su formazioni costituite prevalentemente da rocce effusive e vulcanoclastiche mentre, a ovest del
fiume Fiora, prevalgono forme di aggradazione su formazioni prevalentemente marnose,
marnoso-pelitiche e pelitiche. Le formazioni quaternarie antiche e recenti, con conglomerati di
sabbia, detriti fluviali, ciottoli con argille e sabbia, affiorano dovunque nella parte centrale della
zona, lungo i corsi d’acqua e nella fascia collinare a ovest di Manciano e verso Scansano. L’area
è caratterizzata da rilievi da bassa a medio-alta collina, ma al centro del comprensorio delimitato,
nei comuni di Pitigliano e Sorano, sono presenti vaste zone di altopiano ove la presenza di rocce
tufacee, originate da eruzioni succedutesi nei secoli, è predominante, tanto da influenzare
l’aspetto stesso del paesaggio.
La quota media è di 310 metri s.l.m., mentre la pendenza oscilla intorno al 5%; l’esposizione
media è a sud-est.
Il clima dell’area è di tipo mediterraneo, con temperature miti e precipitazioni disordinate,
talvolta anche di elevata intensità, concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali (massimo
della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di
novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e
maggio la pioggia è distribuita in maniera un po’ più omogenea con valori comparabili, che
diminuiscono progressivamente dalla seconda decade di maggio, fino a raggiungere un minimo
assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un’aridità di regola
prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi. Possono essere considerate due
prevalenti condizioni climatiche, e cioè quella dell’area di Pitigliano-Sorano, con temperatura
media intorno a 14°C e precipitazioni intorno a 920 mm/anno e quella dell’area di Manciano,
situata più a ovest verso il mare, con temperatura media di 14-14,5°C e precipitazioni medie di
750 mm/anno. Considerata la presenza, nella zona delimitata, di una parte consistente del
comune di Scansano, le cui condizioni climatiche sono più affini a quelle dell’entroterra
mancianese rispetto all’area pitiglianese, può essere quindi considerato un valore medio di
precipitazioni annue intorno agli 780-840 mm, con un minimo di 22 mm nel mese di luglio (dato
medio) e un massimo di 124 mm nel mese di novembre (dato medio), e una temperatura media
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annua di 14,5-15°C; l’indice di Huglin si attesta tra 2.100 e 2.500 unità, a seconda dell’area
considerata.
Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano
con frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano
venti di Scirocco e di Libeccio (nelle aree più prossime al mare piuttosto carichi di salsedine),
mentre nell’estate soffia il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto, regolando di
fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la
Tramontana, soprattutto nel comprensorio di Pitigliano e Sorano.
A2) Fattori umani rilevanti per il legame.
I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito
a ottenere i vini del «Bianco di Pitigliano», sono di fondamentale rilievo. In quest’area, infatti,
esistono testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo etrusco, greco e
romano – l’antica città etrusca di Statonia, nella parte orientale della zona di produzione, le città
etrusche di Sovana e di Saturnia, più a ovest, le aree di Poggio Buco, nella parte meridionale, e di
Ghiaccio Forte, a ovest di Manciano, sono solo alcuni esempi di insediamenti più o meno
rilevanti – come testimoniano alcuni reperti; in particolare, presso Marsiliana lungo il corso del
fiume Albegna, è stato rinvenuto un numero consistente di vasellame e pithoi (recipienti
particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi),
probabilmente poiché il luogo corrispondeva a un vero e proprio centro di raccolta per i vini che
provenivano dalle aree più interne (colline di Manciano, Pitigliano e Scansano), trasportati lungo
il corso del fiume; nelle necropoli di Vitozza e Sovana, invece, sono state rinvenute cantine
scavate direttamente nel tufo, e un esempio ancor oggi chiaramente visibile lo si ha visitando la
fortezza Orsini a Sorano. La dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle
tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; in questo periodo storico, la
vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari
riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare
protezione con apposite norme statutarie. Negli Statuti della Comunità del Cotone le norme
stabilite per la protezione delle viti e dell’uva erano molto severe, tanto che prevedevano perfino
una multa di 10 soldi per ciascuna bestia grossa entrata a far danno in “vigne o chiuse di olivi da
calende di marzo fino a Ognissanti”.
La tradizione vitivinicola del territorio pitiglianese e soranese ha continuato a trasmettersi nei
secoli, passando attraverso le vicissitudini della famiglia Aldobrandeschi e, più tardi, con la
scissione di questa famiglia nei due rami di Sovana e Santa Fiora, con quelle degli Orsini, fino
alla lunga guerra che questi ingaggiarono con Siena conclusasi, nel 1410, con l’annessione
definitiva di Sovana ai domini di Siena, e il conseguente spopolamento di Sovana a favore delle
vicine Pitigliano e Sorano.
Fin da epoche lontane, tutti coloro che sostarono nell’antica cittadina di Pitigliano per traffici e
azioni militari, ebbero modo di apprezzare e gustare vini soprattutto bianchi, conservati in vasi
vinari nelle profonde e fredde grotte di tufo, per le loro peculiari caratteristiche di vini abboccati,
gradevolmente profumati.
Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l’eccellenza dei vini
prodotti.
Il dott. Villafranchi-Giorgini, nel 1847, in una memoria letta alla Società Agraria Grossetana,
affermava che esisteva all’Orto Botanico di Pisa un tronco di vite alto 5 braccia (metri 2,92) e
della circonferenza di 4 (metri 2,30) proveniente da Valle Castagneta, cioè nell’area soranese.
Il dott. Alfonso Ademollo, in una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini, tenendo conto della
vocazione viticola della Maremma, nel 1884 affermava che tutte le varietà “vegetano bene nel
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nostro suolo ed a noi non mancano le uve da spremere e da mangiare, queste ultime a dovizia
fornite dal Monte Argentario e dall’Isola del Giglio”.
L’Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così
scriveva: “La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto.
Le varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poichè si può asserire che tutte le
varietà di sì prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo…… Le vigne
pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia
anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più, poichè la vite cresce
benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perchè non abbiamo
veramente nè caldi nè freddi eccessivi,….. perchè dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili,
aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”.
Da ciò la categorica affermazione: “La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto
alla viticoltura”.
Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona lo stesso Ademollo così si esprimeva:
“II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia,
come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente
progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in
quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai
proprietari…… Attualmente la maggior quantità di vino viene data dai comuni di Pitigliano,
Sorano, Massa Marittima e Roccastrada i quali sono pure dotati di buone Cantine per
conservarlo specialmente i primi due, fabbricati come sono nella lavorabile tufa vulcanica”.
Nel periodo storico successivo, caratterizzato da due eventi bellici e da un ventennio di dittatura
politica, la situazione viticola della zona pitiglianese e soranese ha seguito le sorti
dell’agricoltura in genere, il cui obiettivo principale era quello di conseguire un’economia di
consumo e la piena occupazione della mano d’opera. In tale periodo, la viticoltura non era
certamente florida, in quanto legata all’immobilismo, alla polverizzazione delle proprietà diretto
coltivatrici e alle diffuse forme di conduzione mezzadrile, sfavorevoli all’espansione della
specializzazione viticola, tanto che nella prima metà del Novecento la superficie vitata non
subisce in questa zona profonde modificazioni.
Nei decenni successivi, invece, si moltiplicano le iniziative di molti proprietari – aiutate e
incentivate anche dall’applicazione della riforma fondiaria e dall’opera dei tecnici agricoli –
intese a sviluppare una viticoltura più razionale, anche con la diffusione di nuove cultivar nei
territori collinari più facili. Ma l’espansione viticola, se non accompagnata dal perfezionamento
della tecnica vinicola e quindi della qualità dei vini prodotti, creava notevoli problemi di
organizzazione e diffusione dei vini stessi, anche a causa della disponibilità di modeste partite,
dalle caratteristiche poco omogenee anche se pregiate.
Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi è stato dato dalla realizzazione nel
1954 della Cantina Sociale di Pitigliano, con lo scopo di raccogliere e trasformare la produzione
viticola del comprensorio circostante e che rappresenta una circostanza importante per la nascita
dell’industria enologica, alfine di presentare sul mercato vini uniformi, di tipo costante,
migliorati nella qualità e standardizzati nella presentazione.
Più tardi, anche alcune pubblicazioni scientifiche del settore, occupandosi dei vini ottenuti su
questo territorio, apportarono un contributo importante alla loro valorizzazione; “Vini tipici e
pregiati d’Italia” di R. Capone, edito nel 1963, illustra proprio le caratteristiche dei vini di
Pitigliano.
Furono questi i presupposti che portarono alla consapevolezza che il territorio della Maremma
sud-orientale poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i
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vini prodotti nella zona, riconoscimento che verrà attribuito col decreto del presidente della
Repubblica del 28 marzo 1966 (il sesto, in ordine cronologico, attribuito in Italia) per il vino
«Bianco di Pitigliano» incentrato, per lo più, sulle uve dei vitigni Trebbiano toscano (localmente
detto Procanico), Greco, Grechetto, Malvasia bianca lunga e Verdello, al quale si sono aggiunte,
quasi 25 anni dopo, le versioni Superiore e Spumante, unitamente all’inserimento di nuove
varietà – per lo più internazionali – tra quelle complementari, presenti soprattutto nei nuovi
impianti; infine, con la modifica del disciplinare intervenuta a novembre 2011, è stata inserita la
tipologia tradizionale Vin Santo, con la contestuale semplificazione della base ampelografica
produttiva, basata sempre sul Trebbiano toscano ma con uno spazio più ampio per i vitigni
complementari, tra i quali sono stati inseriti Ansonica e Viognier.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale
definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni
Trebbiano toscano e, in minor parte, Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto e
Ansonica, e gli internazionali Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico,
oltre alle varietà che concorrono eventualmente nella percentuale riservata ai vitigni
complementari;
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali della zona, e cioè il Cordone speronato orizzontale e il Guyot
singolo o a doppia palmetta, tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti; ciò sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento
della meccanizzazione, sia per gestire la razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere
un’adeguata superficie fogliare ben esposta e, al contempo, di perseguire un contenimento delle
rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare, rapportate a una densità minima
di 3000 piante per ettaro, il che consente di ottenere una buona competizione fra le piante (87,5
hl/ha per il tipo “base” e lo spumante, che scende a 77 per la tipologia Superiore e a 43,75 hl/ha
per il Vin Santo);

  • le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in
    zona per la vinificazione in bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la
    tipologia di base e la tipologia Superiore, riferita a un bianco maggiormente strutturato, ottenuto
    da uve con un titolo alcolometrico volumico totale minimo più elevato di un grado rispetto al
    tipo “base”; di tradizione consolidata è anche l’elaborazione del vino spumante, facilitata dalla
    frequente presenza di cantine naturalmente scavate nel tufo che consentono il mantenimento di
    temperature ottimali anche per l’elaborazione di questo vino, e la produzione di vini ottenuti con
    la tradizionale tecnica del “vinsanto”, utilizzando uve sottoposte a un’accurata cernita e fatte
    appassire in locali idonei, per essere successivamente conservate e invecchiate in tradizionali
    caratelli per un periodo adeguato.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    La DOC «Bianco di Pitigliano» è riferita alla tipologia Bianco “di base”, al tipo Spumante, a
    quello con menzione “Superiore” e alla tipologia Vin Santo, le quali, dal punto di vista analitico
    e organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del
    disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    9
    In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità, leggermente più elevato, come
    logico, nella tipologia Spumante.
    I vini bianchi “tranquilli” si presentano generalmente con un colore paglierino con tonalità più o
    meno intense, talora con riflessi verdolini, un profumo tendenzialmente fine e delicato, talvolta
    con note fruttate e floreali, la cui ricchezza è in funzione della percentuale delle varietà a bacca
    bianca complementari eventualmente utilizzate (fino al 60%), in primis Greco, Grechetto,
    Sauvignon, Viognier e Chardonnay, in rapporto al Trebbiano toscano presente (minimo 40%),
    mentre al gusto si presentano asciutti, freschi, di media corposità, morbidi, con un fondo
    leggermente amarognolo; nella tipologia che si fregia della qualifica “Superiore” il colore tende
    al giallo paglierino, mentre l’intensità del profilo aromatico aumenta e aumenta la sua
    complessità ed eleganza, e al palato si amplia la sensazione di lunghezza e di corpo; queste
    caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dalla qualità delle uve, ed è per questi
    motivi che il disciplinare stabilisce una resa inferiore e una gradazione minima naturale più
    elevata rispetto al tipo “base”. Il vino Spumante si presenta con un colore paglierino con riflessi
    verdolini, profumo delicato, con sentore di crosta di pane soprattutto nelle versioni con
    rifermentazione in bottiglia, mentre al palato è acidulo, fresco, con fondo leggermente
    amarognolo, più o meno morbido e rotondo a seconda delle versioni prodotte, da dosaggio zero
    (decisamente asciutta) a extra-dry, più morbida e vellutata.
    La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal paglierino, all’ambrato fino al bruno, un
    profumo ricco e complesso, etereo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e
    candita, mentre al gusto denota sensazioni vellutate, rotonde, con una notevole ampiezza,
    lunghezza e persistenza.
    C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    L’orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, nel lembo sud-orientale della
    provincia di Grosseto, nell’intero territorio comunale di Pitigliano e di Sorano e in parte di quello
    di Manciano e Scansano, con una quota media intorno a 310 metri s.l.m., una pendenza media
    del 5%, una esposizione che da nord-est degrada verso sud-ovest (media a sud-est), per il
    particolare beneficio delle sue colline protette dai venti freddi del nord e aperte alle brezze
    marine ma con una buona ventilazione durante tutto l’anno, concorrono a determinare un
    ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue,
    particolarmente vocato per la coltivazione della vite.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante
    con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-
    chimiche e organolettiche dei vini «Bianco di Pitigliano».
    In particolare, i terreni, caratterizzati da formazioni costituite prevalentemente da rocce effusive
    e vulcanoclastiche (marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche a ovest del fiume Fiora, conglomerati
    di sabbia, detriti fluviali, ciottoli con argille e sabbia nella fascia collinare a ovest di Manciano e
    verso Scansano), presentano un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una buona
    capacità di drenaggio e una moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da consentire
    un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree.
    Sono terreni per lo più franchi, tufacei, più o meno ricchi di scheletro, sub-acidi o neutri, privi di
    carbonati, tendenzialmente aridi, ricchi di potassio e poveri di fosforo assimilabile, con discreta
    dotazione di sostanza organica, che presentano, perciò, una spiccata attitudine alla coltivazione
    della vite e, per tali ragioni, risultano pienamente idonei a una vitivinicoltura di qualità, in
    particolare se coltivati con l’ausilio di pratiche agronomiche e gestionali dei suoli corrette (quali
    potatura verde e alta densità di impianto) e basse rese produttive.
    10
    Anche il clima della zona di produzione, caratterizzato da una buona piovosità (media intorno ai
    780-840 mm/anno), con scarse piogge estive (intorno ai 90-100 mm) e una certa aridità nei mesi
    di luglio e agosto – tanto da far riscontrare lievi stress idrici nelle fasi che precedono la
    maturazione dell’uva –, da ottimi valori dell’indice bioclimatico di Huglin (tra 2100 e 2500°C-
    giorno), da una buona temperatura media annuale (14,5-15°C), unita a una ventilazione sempre
    presente anche nel periodo primaverile-estivo grazie alle brezze di Maestrale che soffiano nelle
    ore più calde della giornata, contribuendo a regolare le temperature e a creare un ambiente
    sfavorevole alle malattie parassitarie, il tutto unito a una temperatura piuttosto elevata, con
    ottima insolazione nei mesi di settembre-ottobre e buone escursioni termiche tra giorno e notte,
    consente alla vite di ottenere un giusto equilibrio vegetativo, permettendo una lenta, graduale e
    ottimale maturazione fisiologica delle uve, contribuendo in maniera significativa alle particolari
    caratteristiche organolettiche dei vini «Bianco di Pitigliano».
    La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio della Maremma sud-orientale, dall’epoca
    etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti,
    citazioni e testimonianze storiche, è la prova fondamentale della stretta connessione e interazione
    tra i fattori umani e la qualità e le caratteristiche peculiari dei vini «Bianco di Pitigliano».
    È la testimonianza, perciò, di come l’intervento dell’uomo in questo particolare territorio abbia
    tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le
    rituali prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate e affinate,
    grazie all’indiscutibile progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i vini «Bianco di
    Pitigliano», le cui caratteristiche peculiari sono specificamente descritte all’articolo 6 del
    disciplinare di produzione.
    In particolare, questa parte di territorio della Maremma grossetana era noto come la “Civiltà del
    Tufo”, caratterizzata da antichi insediamenti di origine etrusca: parlare di presupposti viticoli
    etruschi in questa zona appare, perciò, ovvio, tali e tante sono le testimonianze (vasellame e
    pithoi reperiti in molte delle aree archeologiche presenti sul territorio, e le stesse vecchie cantine
    in gallerie scavate nel tufo anche all’interno della città di Pitigliano, ne sono una prova), che
    continuano in epoca romana fino al medioevo, nel corso del quale la vite acquistò particolare
    importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità
    di concedere terre adatte per questa coltura e di stabilirne la protezione con apposite norme
    statutarie. La vocazione vitivinicola, però, appare più tardi, con gli Aldobrandeschi nel primo
    medioevo; era questa una famiglia di origine certa longobarda che impostò la propria contea
    attorno al Castello di Santa Fiora e dominò queste contrade fino al 1439, quando la Contea passò
    agli Sforza.
    Furono numerosi gli studiosi di epoche successive che riconobbero i pregi delle uve di questo
    territorio e l’eccellenza dei vini prodotti, e non mancarono le testimonianze di chi, attraversando
    il territorio pitiglianese, rimase colpito dai vini qui ottenuti, soprattutto bianchi, conservati in
    vasi vinari nelle profonde e fredde grotte di tufo.
    Alla fine del 1500, Bacci, descrivendo queste campagne “…situate nel cuore dell’Etruria”
    segnala, oltre ai vini rossi prodotti nel territorio scansanese, anche i bianchi, mescolati con dolci
    moscatelli, com’era di moda all’epoca.
    Tre secoli più tardi, il dott. Villafranchi-Giorgini (1847) cita un tronco di vite di dimensioni
    eccezionali proveniente da Valle Castagneta, nella zona di Sorano, a conferma che la viticoltura
    aveva tradizioni centenarie già a quel tempo. Giacomo Barabino (1884) si sofferma sulla
    eccellente qualità dei vini prodotti nelle zone di Magliano, Pereta, Scansano, Manciano,
    Pitigliano e Sorano, già a quel tempo tra le più significative della provincia. Tra le testimonianze
    più significative ed esaurienti, quelle del dott. Alfonso Ademollo, riconducibili a una relazione
    11
    all’inchiesta parlamentare Jacini (1884), si soffermano lungamente sulla vocazione viticola della
    Maremma esprimendosi in modo molto positivo, tanto da affermare che il vino è prodotto in ogni
    parte della provincia, sia in aree pianeggianti che montuose, citando come zone di maggiore
    produzione i territori dei comuni di Massa Marittima, Roccastrada, Pitigliano e Sorano, gli ultimi
    due dotati anche di buone cantine per la conservazione.
    In tutti questi secoli, lo sviluppo dell’agricoltura di questo lembo di Maremma è sempre stato
    accompagnato da un’affermazione della viticoltura e, di pari passo, da una forte valenza della
    tradizione vinicola, spesso perpetrata dai monaci benedettini nei periodi più bui del basso
    medioevo, e oggi ancora riscontrabile percorrendo il territorio, dove non di rado è possibile
    trovare vecchie cantine scavate direttamente nel tufo già al tempo degli etruschi e dei romani e,
    in parte, ancora oggi utilizzate, come accade a Pitigliano e Sorano.
    Tra gli aspetti più particolari che legano i rinomati vini bianchi ottenuti in queste terre con la
    comunità pitiglianese, deve essere segnalata la produzione, da tantissimi anni, di un vino Kasher
    destinato al consumo delle comunità ebraiche italiane ed estere; si tratta proprio di un Bianco di
    Pitigliano preparato secondo le regole della religione ebraica, che proprio a Pitigliano può
    vantare una presenza millenaria, come conferma il quartiere ebraico del Ghetto conosciuto come
    “Piccola Gerusalemme”, ove si trova la Sinagoga fondata nel lontano 1598.
    All’inizio del XX° secolo, la viticoltura in provincia di Grosseto, come in altre aree del Paese,
    conobbe un periodo di crisi, con una polverizzazione delle proprietà diretto coltivatrici e diffuse
    forme di conduzione mezzadrile ma, con i decenni successivi, si moltiplicarono le iniziative di
    molti proprietari intese a sviluppare una viticoltura più moderna e razionale, anche con l’innesto
    di nuove cultivar. Col trascorrere degli anni, la nascita della Cantina Sociale di Pitigliano nel
    lontano 1954 e il contributo proveniente dall’attività di sperimentazione e di studio condotta sul
    territorio dalle istituzioni pubbliche e dalle aziende private, si crearono i presupposti per
    richiedere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il “Bianco di
    Pitigliano” (sarà il sesto vino italiano a fregiarsi della Doc), col decreto presidenziale del 28
    marzo 1966, incentrato sul vitigno tradizionale Trebbiano toscano o Procanico, accompagnato
    dalle altre varietà Greco, Grechetto, Malvasia bianca lunga e Verdello.
    Ma l’attività di sperimentazione e di studio su varietà di vite diverse dal Trebbiano toscano e su
    metodi di vinificazione più innovativi, non si interruppe col riconoscimento della denominazione
    di origine, semmai si fece più dinamica, tanto che, grazie anche all’impianto di nuovi vigneti e
    alla nascita di nuove aziende, i risultati emersi convinsero i produttori dell’area del Bianco di
    Pitigliano (quasi 25 anni dopo il riconoscimento della Doc), che era necessario aggiornare il
    disciplinare di produzione, inserendo la versione Spumante e la tipologia Superiore e, tra le
    varietà complementari, nuovi vitigni più internazionali, come Chardonnay, Sauvignon, Pinot
    bianco e Riesling; dopo circa 10 anni, infine, la necessità di presentare vini più freschi e
    profumati e maggiormente strutturati, convinse i produttori che era necessario ridurre la presenza
    del Trebbiano toscano, introducendo nuove varietà come il Viognier e l’Ansonica, e inserendo
    anche la tipologia tradizionale Vin Santo, il che è stato sancito con la modifica del disciplinare
    intervenuta col decreto ministeriale 22.11.2011.
    Articolo 10
    (Riferimenti alla struttura di controllo)
    10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
    Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
    Via Piave, 24
    00187 - Roma
    12
    Tel.: +39 06 45437975
    Fax: +39 06 45438908
    e-Mail: info@valoritalia.it
    10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
    vitivinicole italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019,
    per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
    (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    Allegato 1 – Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC BIANCO
    DI PITIGLIANO
  1. Albana B.
  2. Albarola B.
  3. Biancone B.
  4. Canaiolo bianco B.
  5. Clairette B.
  6. Durella B.
  7. Fiano B.
  8. Incrocio Bruni 54 B.
  9. Livornese bianca B.
  10. Malvasia bianca di Candia B.
  11. Malvasia Istriana B.
  12. Manzoni bianco B.
  13. Marsanne B.
  14. Moscato bianco B.
  15. Muller Thurgau B.
  16. Orpicchio B.
  17. Petit Manseng B.
  18. Pinot grigio G.
  19. Riesling B.
  20. Roussanne B.
  21. Sémillon B.
  22. Traminer aromatico Rs
  23. Verdea B.
  24. Verdicchio bianco B.
  25. Vermentino B.
  26. Vernaccia di S. Gimignano B.
    Allegato A
    Elenco delle Menzioni Geografiche Aggiuntive
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    Elenco dei Comuni:
    Sorano
    Manciano.
    Elenco delle frazioni e delle località:
    nel comune di Pitigliano:
    Casone
    Collina
    Conatelle
    Filetta
    La Rotta
    La Prata
    Malpasso
    Il Piano
    Valle Palombata
    Corano
    Bagnolungo
    Fratenuti
    Felcetoni
    San Martino - Madonna delle Grazie
    Pietramora
    Poggio Grillo
    Porcile - Vallelunga
    Crocignano
    Naioli
    Vallebuia
    Bellavista
    Belvedere
    Poggio Lombardello
    Gradone
    Selvicciola
    Trigoli
    Vacasio
    Doganella
    Annunziata
    Fiora - Meletello
    Poggio Rota
    Rusceti
    San Pietro
    Turiano
    Valle Morta
    Valle Orsaia
    Formica
    Poggio Cavalluccio
    Rimpantoni
    Roccaccia
    Rompicollo
    Pantano
    Poggio lepre
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    Ortale
    Sconfitta
    Vuglico
    Pian di Morrano
    Bottinello
    Ornelleta
    Pantalla
    Pian D'Arciano
    Porcarecce
    Ripignano
    Spinicci
    Insuglieti - Le Sparne
    nel comune di Sorano:
    Filetta
    Vignamurata
    Pian di Conati
    Elmo
    Montebuono
    nel comune di Manciano:
    Montemerano
    Saturnia
    Marsiliana
    Poggio Murella
    Poggio Fuoco
    San Martino
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