Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “BRACHETTO D’ACQUI” O “ACQUI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 13.08.1969 G.U. 282 - 07.11.1969
Approvato DOCG con DM 24.04.1996 G.U. 132 - 07.06.1996
Modificato con DM 28.02.2011 G.U. 61 - 15.03.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con DM 09.07.2014 G.U.165 -18.07.2014
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
11.07.2017 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 - 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 - 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.08.2019 G.U. 198 - 24.08.2019
(modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E n. C 32 - 31.01.2020
UE n. 33/2019, art. 17)
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” è riservata ai
vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui”
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Spumante
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Passito.
Articolo 2
Base Ampelografica
1.I vini di cui all’art.1, nelle loro diverse tipologie, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Brachetto e per il restante 3% provenienti da
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1.Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG di cui all’articolo1 devono essere prodotte nella
zona di produzione appresso indicata:
Provincia di Asti:
l’intero territorio dei seguenti comuni: Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida,
Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione,
Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza Monferrato
limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del torrente Belbo;
Provincia di Alessandria:
l’ intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi,
Ricaldone, Cassine, Visone.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG di cui
all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente
i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-
argillosa. - I sesti d’impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi
e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche
delle uve o del vino. - Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di
almeno 4.000 viti per ettaro. - E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata, per la produzione dei vini di
cui all’art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa Titolo alcolometrico
uve Vol.min.
Kg /ha naturale
“Brachetto d’Acqui” o
8.000 10,00% vol.
“Acqui”
“Brachetto d’Acqui” o
8.000 10,00% vol.
“Acqui” SPUMANTE
Brachetto d’Acqui” o 12,00% vol
“Acqui” PASSITO prima
8.000 dell’appassimento
15,50% vol
dopo l’appassimento - In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio
decreto, di anno in anno prima della vendemmia, una resa inferiore a quella prevista dal presente
disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. - I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli
stessi. - Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata di cui all’art.1devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. - Per tutte le tipologie di cui all’art.1, con l’esclusione del Brachetto d’Acqui o Acqui passito, in
annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite
le Organizzazioni professionali di categoria, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa
massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 9,6 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore
supero. L’utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 8 t/ha è
regolamentata secondo quanto previsto al successivo articolo 5. - Per tutte le tipologie di cui all’art.1 con l’esclusione del Brachetto d’Acqui o Acqui passito la
Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni professionali di
categoria, può destinare una percentuale della resa massima stabilita, ad essere “bloccata” con
l’utilizzo dei mosti ottenuti regolamentato secondo quanto previsto al successivo articolo 5. - Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria può fissare i limiti massimi
di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali che siano inferiori a quello previsto dal presente
disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso
non si applicano le disposizioni di cui al comma 7. - La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni
professionali di categoria, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o
regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto
che aumentano il potenziale produttivo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento, di vinificazione, di presa di spuma,
per la produzione dei vini di cui all’articolo1, devono essere effettuate nell’interno della zona di
produzione così come delimitata dal precedente articolo 3. - Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’intero territorio della regione Piemonte.
Limitatamente alle tipologie Brachetto d’Acqui o Acqui spumante con tenore zuccherino da extrabrut
a demisec le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle
regioni Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Val d’Aosta, ai sensi della vigente normativa
dell’Unione europea. - Conformemente alla normativa dell’Unione europea e nazionale l’imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella zona di produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare
la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni previste dalla normativa dell’Unione europea e nazionale. - La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore a:
Vini Resa Produzione
uva/vino max di vino litri
Brachetto d’Acqui o
70% 5.600
Acqui
Brachetto d’Acqui o
70% 5.600
Acqui spumante
Brachetto d’Acqui o
45% 3.600
Acqui passito
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per le tipologie “Brachetto
d’Acqui” o “Acqui” e “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Spumante, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di
origine per tutto il prodotto. Le stesse condizioni valgono per la tipologia “Brachetto d’Acqui” o
“Acqui” Passito qualora la resa superi il 45% ma non il 50%. - I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8 t/ha, o da uve bloccate nell’ambito
della resa massima stabilita in seguito a/ai provvedimento/i della Regione Piemonte di cui al
precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni
regionali di cui al successivo comma. - La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva
a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le
Organizzazioni professionali di categoria, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di
mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8 t/ha o dei
mosti bloccati nell’ambito della resa massima stabilita , alla certificazione a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti
sopra descritti oppure la parte di essi non interessata da provvedimento, sono classificati come mosto
o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti. - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. - L’eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o
del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui
all’art.1, deve essere ottenuto alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. - Le partite destinate alla spumantizzazione da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale
in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o
vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
9.1.Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”
spumante non può avere una durata inferiore a mesi 1 compreso il periodo di affinamento in bottiglia. - L’appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a DOCG “Brachetto d’Acqui” o
“Acqui” Passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali
per la conservazione e l’appassimento. - E’ vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o
“Acqui” la gassificazione artificiale parziale o totale. - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Passito
non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“ Brachetto d’Acqui” o “Acqui”
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato o rosè;
odore: caratteristico, molto delicato, ,talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno
zuccherina;
sapore:, delicato, caratteristico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% di cui almeno il 5,00% in alcol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, nella
tipologia sopra descritta, all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura
del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione
che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione
dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar.
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Spumante
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato o rosè;
odore: caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno
zuccherina;
sapore: aroma muschiato, delicato, caratteristico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% di cui almeno il 6,00% in alcol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui” Passito
colore: rosso rubino di media intensità talvolta tendente al granato;
odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di
legno;
Sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno il 11,00% in alcol svolto;
zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “riserva”, “extra”, “fine”, scelto”,
“selezionato” e simili. - E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. - Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all’art.1,
con l’esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Brachetto d’Acqui” o “Acqui” e “Brachetto d’Acqui” o “Acqui” spumante le indicazioni dei tenori
zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni
devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.
Articolo 8
Confezionamento
1 . I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art.1 nelle tipologie non spumanti
devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente
normativa in materia.
E’ vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
- tappo a corona;
- tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a
contatto con il vino.
Inoltre, è vietato per tali tipologie l’uso del tappo a fungo e della gabbietta.
- I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art.1 nella tipologia spumante,
devono essere confezionati nel caratteristico abbigliamento dello spumante e devono essere immessi
al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: litri 0,187 - 0,200 - 0,375 - 0, 750 - 1,500 - 3,000
- 4,500 e 6,000.
E’ vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura: - tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
- tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a
contatto con il vino.
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di
chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
I vini a DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”, nelle diverse tipologie, vengono prodotti in purezza
utilizzando il vitigno Brachetto, dotato di un caratteristico e pregevole ventaglio aromatico. Le
peculiarità che questa varietà conferisce alla denominazione DOCG “Brachetto d’Acqui” o “Acqui”,
sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di
allevamento più diffusa è il Guyot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di
altissima qualità. Grazie ad un produttore rispettoso della tradizione ma lungimirante quale Arturo
Bersano, intorno agli anni 50, mise a punto un Brachetto spumante vinificato in autoclave con metodo
Charmat.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Le caratteristiche del “Brachetto d’Acqui” Docg sono date principalmente dal territorio di
produzione, l’Alto Monferrato. All’interno della zona di produzione, ripartita su 26 comuni tra la
provincia di Asti ed Alessandria, si trovano terreni di composizione argillosa nella zona di Nizza
Monferrato mentre nell’acquese vi è presenza di sabbia e limo. Queste caratteristiche influiscono
nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche,
competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che
meglio si adatta all’ambiente stesso: il Brachetto.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge 238/2016 che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 20, par. 1, del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253
del 30.10.2018.