Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“CACC’E MMITTE DI LUCERA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 13.12.1975 GU n. 82 - 29.03.1976
Modificato con DM 30.11.2011 GU.n. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 05.11.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Cacc’e mmitte di Lucera” è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti
composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia (localmente detta Sumarello) dal 35 al 60%;
Montepulciano, Sangiovese, Malvasia nera di Brindisi, da soli o congiuntamente dal 25 al 35%;
Trebbiano toscano, Bombino bianco e Malvasia Bianca e/o Bianca Lunga, da soli o congiuntamente
dal 15 al 30%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio
amministrativo dei comuni di: Lucera Troia Biccari in provincia di Foggia.
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Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Cacc’e
mmitte di Lucera” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera”, in
vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a: 14,00 tonnellate/ettaro. A detto limite,
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle
uve delimitata dal precedente articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: 11,50% vol. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno carico;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, pieno, armonico con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla DOC “Cacc’e mmitte di Lucera” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera” di cui al
presente disciplinare di produzione, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
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Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
- Fattori rilevanti per il legame
L'area delimitata dal disciplinare, produzione della DOC “Cacc’e mmitte di Lucera”,
corrispondente all’area occupata dagli antichi dauni, ossia la zona nord della Puglia è caratterizzata
da un suolo argilloso o argilloso/limoso di colore grigio scuro o nerastro profondi almeno 1 metro e
poggianti direttamente su banchi di argilla marnosa o argilla azzurra. Sono pertanto ricchi di limo o
argilla in parte rigonfiabili. Possiedono una discreta dotazione dei principali elementi nutritivi ed
una elevata capacità idrica a cui fa riscontro una bassa velocità di infiltrazione; trattasi pertanto di
terreni con media capacità produttiva. Si alternano anche abbastanza diffusamente terreni sabbio-
limosi sabbio-argillosi e sabbio-silicei. Ma la tipologia più diffusa è quella derivata da calcari
mesozoici e poggianti su di essi compatti e che costituiscono la quasi totalità della zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Lucera Troia Biccari in
provincia di Foggia. Da un punto di vista orografico, l'areale di produzione della DOC “Cacc’e
mmitte di Lucera”, è ripartito tra una parvenza di montagna nel centro della Daunia e nella presenza
di una notevole estensione di pianura inasprita da una zona collinare. L'area interessata è una
regione a clima spiccatamente mediterraneo e cioè caldo-asciutto con inverni dolci, primavere corte,
estati calde e lunghe, autunni miti e piovosi, il mese più caldo è prevalentemente agosto rispetto a
luglio, il più freddo è prevalentemente gennaio. Le zone più fredde sono quelle condizionate dal
fattore altitudine ossia l'Appennino Dauno, Gargano, alla “Puglia Piana” tavoliere, registra forti
estremi termici indotti dal contrasto dei diversi fattori sia climatici sia orografici.
Fattori umani rilevanti per il legame.
Elementi importanti per le peculiarità del vino sono i vitigni e l’ambiente, quest’ultimo inteso anche
sotto l’aspetto antropologico. Molto importanti infatti sono i fattori umani presenti nella zona di
produzione che incidono sulle caratteristiche della produzione. Nel corso del tempo, accanto alle
antiche forme di allevamento della vite ad alberello e a Guyot, tradizionalmente adottate nell’area
viticola di “Cacc’ e mmitte di Lucera” quali naturale connubio con una viticoltura di ambiente
caldo-arido, si è visto un graduale inserimento di forme di tipo più espanso indirizzate
all’incremento delle rese. Tuttavia, la cospicua profondità della falda freatica nell’altopiano carsico
e l’elevato costo quindi connesso all’estrazione idrica hanno di fatto limitato il ricorso
all’irrigazione e, di conseguenza, l’impiego delle forme d’allevamento espanse, risultate
generalmente confinate nelle zone più basse e fertili. Tuttavia, oggi vengono presi in considerazione
anche genotipi meno vigorosi al fine di non esaltare eccessivamente lo sviluppo vegetativo delle viti
in primavera, allorché il terreno è ancora dotato di buon livello d’umidità. Attualmente, si
realizzano principalmente vigneti con densità di 4.348 viti/ettaro (2,30 m x 1,0 m) nei nuovi
impianti a contro spalliera. Nei casi in cui permane la forma d’allevamento a tendone si adotta
densità di piantagione di 2.500 viti/ettaro, con distanze di piantagione di 2,0 m x 2,0 m. La maggior
parte dei vigneti è allevata con sistema di potatura corta facilmente meccanizzabile, come il cordone
speronato, e sistemi di potatura mista, con ritorno al Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare, presentano dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte nell’ articolo 6, che ne permettono una chiara
tipicizzazione legata al territorio. In modo particolare sono presenti caratteristiche chimico-fisiche
molto equilibrate, dal punto di vista organolettico sono prevalenti gli aromi dei vitigni prevalenti.
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C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
alla lettera B).
L’area “Cacc’e mmitte di Lucera” si colloca nella porzione centrale del bacino viticolo omogeneo
“Dauno”, uno dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla Regione Puglia. Nella scelta delle
zone di produzione vengono utilizzati i terreni con buona esposizione idonei ad una produzione
vitivinicola di qualità. La tradizione vitivinicola millenaria della zona è attestata da numerosi
documenti di notevole valore storico (archivi e biblioteche monastiche) e da opere d’arte risalenti al
periodo della Magna Grecia, sono l’attestazione fondamentale dello stretto legame esistente tra i
fattori umani e le qualità e le caratteristiche peculiari del vino. L’uomo, intervenendo sul territorio,
ha nel corso dei tempi tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione ed enologiche, che
nell’epoca moderna, grazie al progresso scientifico e tecnologico sono state notevolmente
migliorate ed affinate fino all’ottenimento di vini che al giorno d’oggi godono di notevole fama per
le loro qualità particolari sia a livello nazionale che mondiale.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia
Via Dante n. 27
71121 – Foggia
La C.C.I.A.A. di Foggia è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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