Calosso Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “CALOSSO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 27.09.2011 G.U. 243 - 18.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Calosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
    ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
    -“Calosso” (anche riserva)
    -“Calosso” Passarà.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere ottenuti da uve provenienti da
    vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    vitigno Gamba Rossa N. (sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa) dall’ 90% al 100%;
    possono concorrere nella misura massima del 10%, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri
    vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    1.La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine controllata
    “Calosso” comprende l’intero territorio dei comuni di: Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole
    D’Asti.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
    di origine controllata “Calosso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a
    conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
  3. Le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti :
    -terreni: argillosi – calcarei - sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
    -giacitura: esclusivamente collinare;sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
    sufficientemente soleggiati;
    -altitudine non inferiore a 150 mt s.l.m. e non superiori a 450 mt s.l.m.;
    -esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
    -forma di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati
    (forma di allevamento: contro spalliera bassa; sistema di potatura: Guyot tradizionale), sono
    consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzano produzioni di
    qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.
    I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad
    ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
    E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso
  4. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “ Calosso” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali
    delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    UVE Resa uva t/ha Titolo alcolometrico vol. min.
    naturale
    Calosso 9,0 11,00% vol
    La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    “Calosso” con la menzione aggiuntiva “Vigna” seguita da relativo toponimo o nome tradizionale e/o
    “Riserva”, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla
    vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le
    seguenti:
    UVE Resa uva t/ha Titolo alcolometrico vol. min.
    naturale
    Calosso 7,5 11,50% vol.
    In particolare per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva”, il vigneto di nuovo
    impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente
    ridotta come sotto specificato:
    al terzo anno al quarto anno al quinto anno al sesto anno al settimo anno
    di impianto di impianto di impianto di impianto di impianto
    t/ha t/ha t/ha t/ha t/ha
    “Calosso” 4,5 5,25 6,0 6,75 7,5
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
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    Denominazione di Origine Controllata “Calosso” deve essere riportata nel limite, di cui sopra, purchè
    la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino
    per i quantitativi di cui trattasi.
  5. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte, fissa una resa inferiore a
    quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui
    all’art. 3.
    I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria
    vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera
    raccomandata agli organi di controllo competenti per territorio, per consentire gli opportuni
    accertamenti da parte degli stessi.
  6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al Comma 5.
    Articolo 5
    Norma per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di
    origine controllata “Calosso” devono essere effettuate all’interno del territorio delle province di Asti e
    Cuneo.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire l’origine e
    assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
    tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata,
    sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto
    legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
  7. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Vino Resa produzione max
    Calosso 70% 6.300 l/ha
    La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” seguita dal
    relativo toponimo o nome tradizionale e/o “Riserva” deve essere:
    Vino Resa produzione max
    Calosso 70% 5250 l/ha
    in particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva”, il vigneto di nuovo
    impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta , come sotto specificato:
    al terzo anno al quarto anno al quinto anno al sesto anno al settimo anno
    di impianto di impianto di impianto di impianto di impianto
    litri/ha litri/ha litri/ha litri/ha litri/ha
    “Calosso” 3150 3675 4200 4725 5250
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    Qualora dette rese superino il limite del 70% ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
    denominazione di origine controllata .Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine
    controllata per tutta la partita.
  8. Le uve destinate all’appassimento per la produzione del vino “Calosso” Passarà devono assicurare
    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
    Le uve dopo l’appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
    13.5% vol.
    Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione del vino “Calosso Passarà”, nonché
    la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell’ambito della delimitazione territoriale
    della zona di produzione di cui all’ art. 3.
    L’appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con ausilio di
    impianti di condizionamento ambientale purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili
    nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione
    operante con l’ausilio del calore.
    Le uve ammesse ad appassire per ottenere il vino “Calosso Passarà” non possono essere vinificate
    prima del 15 Dicembre. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
    costanti atte a conferire al vino la sue peculiari caratteristiche.
  9. Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” deve essere sottoposto a un periodo
    minimo di invecchiamento, della durata di mesi 20 a decorrere dal primo Novembre dell’anno di
    raccolta delle uve.
  10. Il vino “Calosso” designabile con la menzione “Vigna” e/o “Riserva” prima dell’emissione al
    consumo deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di almeno 30 mesi a partire dal primo
    dicembre dell’anno di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  11. I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” all’atto dell’immissione al consumo devono
    rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Calosso”
    colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento
    odore: delicato, fragrante
    sapore: armonico, caratteristico
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:19,0 g/l.
    “Calosso” Passarà
    colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento
    odore: caratteristico, intenso
    sapore: caratteristico, armonico, caldo
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    “Calosso” con menzione Vigna e/o Riserva
    colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento
    odore: delicato, caratteristico
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    sapore: secco,armonico, caratteristico
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” in relazione all’eventuale conservazione in
    recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.
  12. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  13. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è
    vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
    produzione ivi compresi gli aggettivi extra fine scelto sezionato e similari.
  14. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso”
    è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati che
    non abbiano significato laudativo e traggano in inganno il consumatore.
  15. Nella designazione del vino “Calosso”e “Calosso” riserva , la denominazione di origine può essere
    accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la
    vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga
    riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento che sia
    riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la
    denominazione di origine controllata e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6
    comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010”.
  16. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è obbligatoria l’indicazione
    dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  17. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine
    controllata “Calosso” , per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti
    leggi, ma comunque non inferiori a 18.7 cl.
  18. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di Origine Controllata
    “Calosso”, con l’indicazione della menzione “Vigna”e/o “Riserva”, per la commercializzazione
    devono essere di capacità consentita dalla normativa vigente, con l’esclusione delle capacità di 18,7
    cl e 200 cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Sulle splendide colline di Calosso, Costigliole d’Asti e Castagnole delle Lanze , comuni vitivinicoli del
    sud Astigiano dove da sempre la viticoltura è parte integrante della vita economica e sociale ( basti
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    pensare che , proprio Calosso, è percentualmente tra i paesi piu’ vitati di tutto il territorio nazionale,
    con oltre l’80% della propria superficie agricola destinata alla viticoltura),viene da sempre coltivato e
    conosciuto questo vitigno, diventato nel tempo un pò il simbolo di riconoscimento di questa zona.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    Presente da tempo immemore nelle vecchie vigne in piccole quantità, è stato preservato dalla
    scomparsa grazie alla caparbietà ed all’intelligenza di vignaioli che hanno regalato alle nuove
    generazioni un pezzo di storia locale, che quasi stride nell’epoca della globalizzazione dove i vigneti
    impiantati a gamba rossa sono risorti in territorio altamente vocato.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
    L’area viticola interessata dalla denominazione rappresenta un valore ampio e importante della
    tradizione e cultura contadina astigiana, che ha permesso oggi di disporre di un vitigno tradizionale,
    altrimenti certamente dimenticato, a favore della prorompente internazionalizzazione.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305
    00144 - ROMA
    Tel. +3906-54228675
    Fax +3906-54228692
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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