Campidano di Terralba Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“CAMPIDANO DI TERRALBA” O “TERRALBA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 15.11.1975 G.U. 61 - 06.03.1976
Modificato con DM 30.03.2001 G.U. 102 - 04.05.2001
Modificato con DM 18.01.2011 G.U. 25 - 01.02.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale;
«Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale Riserva;
«Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale Superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti in ambito aziendale per almeno l’85% dai vitigni
Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna).
E’ ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve provenienti da vitigni a bacca nera
idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite
per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
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Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo dei comuni di Baressa,
Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Palmas Arborea,
Pompu, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba e Uras, in provincia di
Oristano, e dei comuni di Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino
Monreale, Sardara e Villanovaforru in provincia del Medio Campidano.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono
pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce
compatte, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica e infine i
terreni situati oltre i 400 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste
nel presente disciplinare.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l’irrigazione di soccorso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Campidano di Terralba» o «Terralba»
un titolo alcolometrico minimo naturale dell'11% vol mentre per le tipologie «Superiore» e
«Riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 11 tonnellate.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
L’eccedenza del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma può confluire in
una indicazione geografica tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona
di produzione delimitata nel precedente articolo 3. L’imbottigliamento delle tipologie «Superiore» e
«Riserva» deve essere effettuato nell’interno della zona delimitata di cui all'articolo 3 del presente
disciplinare.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento e il condizionamento
delle tipologie «Superiore» e «Riserva» deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata
per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine della denominazione ed assicurare
l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata,
sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del
decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Qualora detta resa superi questo limite, ma non l’80%, l’eccedenza non avrà diritto alla DOC, ma
può ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche.
Oltre la resa dell’80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il
prodotto.
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Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona,
compreso l’arricchimento, e comunque non in contrasto con le disposizioni di legge, atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale e
«Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo
prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve. Per la tipologia «Riserva» è
previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’ articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
«Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale:

  • colore: rosso rubino più o meno chiaro;
  • odore: intenso;
  • sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    «Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale Riserva:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: intenso;
  • sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
    «Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale Superiore:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: intenso;
  • sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Alle denominazioni di cui all’ articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
    ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
    Tuttavia è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
    E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1 il nome geografico «SARDEGNA»,
    così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.
    Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Campidano di
    Terralba» o «Terralba» di cui all’ articolo 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione
    delle uve.
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    Articolo 8
    Confezionamento
    Il vino a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale può
    essere immesso al consumo anche in recipienti alternativi al vetro di capacità nominale non
    superiore a litri 60 secondo quanto consentito dalle normative in vigore.
    I vini a denominazione di origine controllata «Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale
    Superiore e «Campidano di Terralba» o «Terralba» Bovale Riserva devono essere immessi al
    consumo in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: litri 0,375, litri 0,500, litri 0,750, litri 1,500,
    litri 3,000.
    Per la tipologia «Riserva» è obbligatoria la chiusura con tappo in sughero.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
     Informazioni sulla zona geografica.
    Fattori naturali rilevanti per il legame.
    L’area geografica di produzione della DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba” ricade nella zona
    Centro Occidentale della regione Sardegna, parte in Provincia di Oristano e parte in Provincia del
    Medio Campidano. Abbraccia un areale che si estende dalle zone storiche dell’alta Marmilla, passa
    per il Campidano e arriva all’Arburese, e comprende i territori dei comuni di Arbus, Baressa,
    Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis,
    Palmas Arborea, Pompu, Sardara, San Gavino Monreale, Santa Giusta, San Nicolò d’Arcidano,
    Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini e Gonnostramatza, laddove è consolidata la
    coltivazione del vitigno Bovale.
    Di seguito si descrive l’evoluzione geologica intervenuta nella zona di produzione della DOC
    “Campidano di Terralba” o “Terralba.
    Nel terziario la zolla granitico metamorfica sardo corsa si distacca da quella europea e ruota nel
    mediterraneo sino alla posizione attuale. Durante questa migrazione nella zolla si creano fratture
    profonde da cui fuoriescono magmi vulcanici, il mare penetra a più riprese nelle depressioni
    dell’entroterra, tra cui la fossa tettonica del Campidano, accumulando sedimenti marini alternati a
    magmi e a detriti provenienti dallo smantellamento dei rilievi presistenti. Nel pliopleistocene si
    mettono in posto le ultime colate basaltiche del vulcanismo sardo. Con questa genesi si formano i
    complessi stratigrafici vulcanico sedimentari che costituiscono buona parte della sardegna centro
    meridionale tra cui Arburese e Marmilla. Nel quaternario il mare si ritira e i processi erosivi
    accentuati dalle oscillazioni climatiche dei periodi glaciali e interglaciali, erodono i substrati e
    ridepongono detriti, modellando il paesaggio così come oggi lo vediamo, si plasmano così la grande
    pianura del Campidano, con terrazzi alluvionali, glacis, conche, piane minori, stagni e zone
    lagunari.
    L'areale di coltivazione comprende quindi territori che si estendono da zone collinari a pianeggianti,
    presentando caratteristiche geo-pedologiche notevolmente differenti.
    Per grandi raggruppamenti si trovano entisuoli a profilo A-C sulle convessità o sugli altopiani dei
    rilievi, o laddove il suolo è ancora poco evoluto. Dove i substrati sono più teneri e le forme
    consentono un maggiore accumulo evolvono inceptisuoli a profilo A-Bw-C. Sulle colline marnoso-
    arenacee oligomioceniche (terziario) della Marmilla sono caratteristiche le toposequenze di suoli in
    “catena”, con la successione Entisuoli-Inceptisuoli-Vertisuoli. Nelle formazioni detritiche
    quaternarie: alluvioni, glacis, colluvi etc., pianeggianti o leggermente ondulate, i suoli hanno un
    grado di evoluzione maggiore e si trovano oltre ad inceptisuoli e vertisuoli, alfisuoli a profilo A-Bt-
    C anche molto evoluti con accumuli di argille, ferro, ossidi, carbonati, e orizzonti petrocalcici, fino
    a veri e propri ultisuoli sui depositi più antichi e stabili. Il regime di umidità del suolo è quasi
    sempre xerico. Lungo le coste e nelle aree depresse e idromorfe si trovano salorthid, psamments ed
    entisuoli acquici.
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    Nella scelta dell'ambiente di produzione vengono individuati i terreni con la migliore esposizione e
    ventilazione, che permettono di raggiungere un ottimo livello e risultano particolarmente vocati per
    una vitivinicoltura di qualità.
    Il clima di questo territorio è quello tipico del mediterraneo con estati calde ed asciutte ed inverni
    freddi e piovosi. I valori medi della temperatura sono compresi tra 15 e 17°C, con valori piuttosto
    elevati nei mesi di Luglio ed Agosto, massimi anche oltre i 35°C e minimi mai troppo bassi nei mesi
    di Gennaio e Febbraio (3-4°C).
    I totali annuali e stagionali delle precipitazioni presentano notevole variabilità, con surplus idrico
    invernale e prolungati periodi di siccità estiva; le medie annuali si attestano intorno ai 650 mm, con
    minimi riscontrabili nei mesi di Luglio ed Agosto, mentre la piovosità è invece massima nei mesi di
    Dicembre e Febbraio.
    I venti prevalenti sono quelli provenienti da Nord Ovest e da Ovest, sostanzialmente minori sono le
    frequenze delle altre direzioni; nel periodo estivo e limitatamente a poche giornate, si rilevano venti
    caldi da Sud Est.
    La vicinanza al mare fa sì che l’umidità relativa sia mediamente elevata e con variazioni modeste
    nel corso dell’anno.
    L'ambiente di coltivazione sopra descritto consente alle uve di maturare lentamente e
    completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche
    organolettiche alle varie tipologie del vino DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba”
    Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino a denominazione di origine “Campidano di
    Terralba” o “Terralba”.
    La presenza della viticoltura nell’area delimitata può esser fatta risalire sino ad epoche molto
    remote. Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio,
    fino ai nostri giorni.
    Nel tempo, i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli
    aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.
    Per la produzione del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”, vengono utilizzate le uve
    provenienti dai vitigni Bovale sardo e Bovale di Spagna. I sesti d’impianto e i sistemi di potatura
    consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione sulla superficie delle viti, agevolano
    l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere
    una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati
    dal disciplinare.
    Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la
    vinificazione del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”, la cui elaborazione comporta
    determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.
    B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
    La DOC “Campidano di Terralba” o “Terralba” è riferita ad un particolare vino rosso, prodotto anche
    nelle tipologie “riserva” e “superiore” che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono
    una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente della zona di produzione.
    In particolare tutte le tipologie di vino presentano un colore rosso rubino, odore vinoso e intenso,
    sapore asciutto e sapido, tipici dei vitigni di base.
    C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    Gli aspetti geo-pedologici dell'areale individuato dal presente disciplinare determinano un ambiente
    particolarmente vocato per la coltivazione dei vitigni Bovale.
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    L'ambiente di coltivazione e il clima sopra descritto consentono alle uve di maturare lentamente e
    completamente contribuendo in maniera significativa a conferire le particolari caratteristiche
    organolettiche al vino.
    Il Bovale sardo è coltivato sin dall'antichità in questo territorio ed è infatti ricco di sinonimi: il più
    frequente è quello di Muristellu o Muristella, con cui è anche indicato da Manca dell'Arca, ma viene
    anche denonimato Bovaleddu o Bovali pitticcu. Il Moris lo chiama vitis affinis avendogli trovato una
    certa somiglianza con la Monica. Il vitigno Bovale di Spagna o Bovali mannu è diffuso
    particolarmente nell'oristanese.
    Il Cara nel Vocabolario botanico sardo-italiano del 1889 elenca il “Bovale Mannu” (Moraiola
    Maggiore) e il “Bovaleddu” (Moraiola Minore). Infine il Cettolini, nell'elenco delle principali uve
    sarde (annuario della R.Scuola di Viticoltura e di Enologia di Cagliari) del 1897 accenna al Bovale
    grosso e al Bovale piccolo, definendole due varietà di grande importanza.
    L'uomo nel corso degli anni ha provveduto a tramandare sia le tecniche di coltivazione che le pratiche
    enologiche, facendole giungere sino ai giorni nostri ove sono state migliorate ed affinate grazie
    all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico.
    La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e
    dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo e
    la notorietà del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro
    Via Papandrea, 8
    08100 - Nuoro
    Tel. 0784.242552
    Fax 0784.242545
    Mail: agricoltura-ambiente@nu.legalmail.camcom.it
    Web: www.nu.camcom.it
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Oristano
    Via Carducci (palazzo SAIA)
    09170 - Oristano
    Tel. 0783.21431
    Fax 0783.73764
    e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it
    Web: www.or.camcom.it
    Le C.C.I.A.A. di Nuoro e Oristano sono le Autorità pubbliche designate dal Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che
    effettuano la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
    conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n.
    34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
    (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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