Canavese Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “CANAVESE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 12.09.1996 GU 227 - 27.09.1996
Modificato con DM 18.11.1996 GU 282 - 02.12.1996
Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997
Modificato con DM 21.01.2010 GU 24 - 30.01.2010
Modificato con DM 15.06.2011 GU 157 - 08.07.2011
Modificato con DM 04.11.2011 GU 272 - 22.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 21.11.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Canavese” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie,
specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Canavese" rosso
"Canavese" rosso novello
"Canavese" rosato
"Canavese" rosato spumante
"Canavese" bianco
"Canavese" bianco spumante
"Canavese" Barbera
"Canavese" Nebbiolo.
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Articolo 2
Base ampelografica

  1. La denominazione di origine controllata “Canavese” senza alcuna specificazione è riservata ai
    vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in
    ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglià), Bonarda, Freisa, Neretto, da soli o
    congiuntamente minimo 60%.
    Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 40%, altri vitigni non
    aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà
    di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati
    nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  2. La denominazione di origine controllata “Canavese” senza alcuna specificazione è riservata al
    vino bianco e bianco spumante ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la
    seguente composizione ampelografica:
    100% Erbaluce.
  3. La denominazione di origine controllata “Canavese” con la specificazione di uno dei seguenti
    vitigni:
    Nebbiolo
    Barbera
    è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai
    corrispondenti vitigni. Possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le
    uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella
    regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con
    D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  4. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la
    denominazione di origine controllata “Canavese” comprende l'intero territorio dei seguenti comuni
    della provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo,
    Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco
    d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema,
    Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano,
    Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano Canavese, Cuceglio,
    Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo
    Torinese, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco,
    Montalenghe, Montaldo Dora, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese,
    Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese,
    Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano
    Canavese, Salassa, Salerano, Samone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio
    Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro,
    Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda
    Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio l'intero territorio dei seguenti
    comuni della provincia di Biella: Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone
    e l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Vercelli: Alice Castello e Moncrivello.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  5. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Canavese” devono essere quelle tradizionali della zona o
    comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
  6. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine
    morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
    densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino.
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
    atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
    -è vietata ogni pratica di forzatura.
    E’ consentita l'irrigazione di soccorso.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Canavese” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali
    delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
    Vini Resa uva Titolo alcolometrico
    t/ha vol. min. naturale
    “Canavese” rosso 11 10,00% vol
    “Canavese” rosso novello 11 10,00% vol
    “Canavese” rosato 11 10,00% vol
    “Canavese” rosato spumante 11 9,50% vol
    “Canavese” bianco 12 9,50% vol
    “Canavese” bianco spumante 12 9,00% vol
    “Canavese” Nebbiolo 10 10,50% vol
    “Canavese” Barbera 11 10,00% vol
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Canavese” devono essere riportati nei limiti di cui sopra
    purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
    uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Canavese gli esuberi di produzione delle
    DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
    è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le
    Organizzazioni di categoria.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
    produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
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  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal
    presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
  5. Le operazioni di imbottigliamento e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito
    del territorio della regione Piemonte.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
    l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli; a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
    tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata,
    sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del
    decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).
  6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    vini Resa uva /vino Produzione max vino litri
    "Canavese" rosso 70% 7.700
    "Canavese" rosso novello 70% 7.700
    "Canavese" rosato 70% 7.700
    "Canavese" rosato spumante 70% 7.700
    "Canavese" bianco 70% 8.400
    "Canavese" bianco spumante 70% 8.400
    "Canavese" Barbera 70% 7.700
    "Canavese" Nebbiolo 70% 7.700
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto
    alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il
    prodotto.
  7. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di
    produzione della denominazione di origine controllata "Canavese" a condizione che abbiano con
    quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.
  8. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Canavese" i vini
    interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni
    ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
    competenti.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  9. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Canavese” rosso:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
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    odore: intenso, caratteristico, vinoso;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Canavese” rosso novello:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore:caratteristico, vinoso, fruttato;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Canavese” rosato:
    colore: dal rosato al rubino chiaro;
    odore: delicato, gradevole, vinoso;
    sapore: asciutto,armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Canavese” Rosato spumante
    spuma: leggera, evanescente;
    colore: dal rosato al rubino chiaro;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Canavese” bianco :
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;
    sapore: asciutto armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Canavese” bianco spumante
    spuma: leggera, evanescente;
    colore: paglierino scarico;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: fresco, fruttato, caratteristico;da brut a extradry;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Canavese” Nebbiolo:
    colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
    odore: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
    sapore: secco asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
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    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Canavese” Barbera:
    colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
    odore: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare i limiti
    dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    1.Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Canavese" è vietata
    l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
    produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
    E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".
  10. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Canavese", è
    consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
    purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
  11. Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni, Nebbiolo e Barbera dovranno essere
    riportate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelle utilizzate per indicare la
    denominazione di origine controllata “Canavese” e con lo stesso colore.
  12. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 la denominazione “Canavese” immediatamente seguita
    dalla dicitura “Denominazione di origine controllata” precede immediatamente la specificazione di
    vitigno.
  13. Il vino a denominazione di origine controllata “Canavese” tipologia rosso può utilizzare in
    etichetta la menzione “novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli.
  14. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Canavese”,
    con l’esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione
    delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
    Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Canavese" devono essere di forma e colore
    tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con
    l'esclusione del contenitore da 200 cl.
    Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a
    corona.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    1 - Fattori naturali rilevanti per il legame
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    I vigneti del Canavese sono disposti sui versanti sud di un evidente anfiteatro morenico di origine
    glaciale situato nel nord del Piemonte a confine con la Val d’Aosta e parte della provincia di Biella
    e Vercelli. Le terre di evidente origine glaciale sono una zona ideale per la coltivazione della vite. Il
    microclima è mite, protetto dalle colline ed equilibrato dalla presenza di due importanti fiumi ( Dora
    Baltea e Orco) e numerosi laghi disseminati nell’area pianeggiante. L’anfiteatro morenico del
    Canavese è un rilievo che risale al periodo quaternario e fu originato dal trasporto di sedimenti
    verso la pianura Padana operato nel corso delle glaciazioni dal grande ghiacciaio che percorreva la
    vallata della Dora Baltea e che ricopriva la catena montuosa del Gran Paradiso e del Monte Rosa. Il
    nome anfiteatro usualmente dato a queste strutture geomorfologiche, fa riferimento alla sua
    caratteristica forma semicircolare facilmente evidenziabile su mappa geografica. Le creste collinari
    che lo delimitano sono costituite dalla Serra d’Ivrea a Nord-est con altitudine media di 600 metri e
    a Sud-ovest dalla collina Agliè- Caluso con creste a 300 metri.
    2- Fattori umani rilevanti per il legame
    La DOC Canavese abbraccia tutti i vini prodotti con le numerose varietà di uva che vengono
    coltivate nello stupefacente panorama vitivinicolo di quest’angolo del Piemonte . Le tecniche di
    coltivazione degli uvaggi rossi sono basate su filari con tecnica a spalliera mentre gli uvaggi bianchi
    sono basati su vitigno Erbaluce che viene coltivato a pergola detta localmente “topia canavesana”.
    Questo tipo di coltura comporta una coltivazione complessa e che dona all’ambiente una
    caratteristica unica con nessuna prospettiva di meccanizzazione per quanto riguarda la potatura e la
    vendemmia. I vini del Canavese hanno in comune caratteristiche influenzate da una temperatura
    mite e da un beneficio costante di una ventilazione generale dalle vicine alpi valdostane e da forti
    escursioni termiche diurne/notturne in particolare nel periodo pre vendemmiale. In tutte le tipologie
    dei vini, si riscontra in particolare un’ottima acidità e sapidità e basso contenuto polifenolico .
    Caratteristiche organolettiche tipiche dei prodotti ottenuti da terreni ricchi di sali minerali che sono
    presenti nell’aree geografiche a struttura morenica .
    B)Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    I vitigni coltivati in questo magnifico teatro morenico del Piemonte danno origine a una vasta
    gamma di pregiatissimi vini, dai vini bianchi freschi ottenuti dall’Erbaluce, rosati profumati ottenuti
    con uve Bonarda e Freisa, rossi freschi e strutturati composti da uve Barbera, Croatina e Nebbiolo.
    Tutti insieme in grado di soddisfare ogni palato e ogni fantasia enogastronomia.
    In questo panorama non vanno dimenticati i Neretti che sono autoctoni e che portano con se tutta la
    storia della viticoltura canavesana, le cui peculiari caratteristiche sono descritte nell’articolo 6 del
    presente disciplinare.
    In particolare:
    La tipologia “Canavese” rosso coltivato a filare rispetta i limiti di produzione di 11 t/ha e si ottiene
    con più qualità a bacca rossa di cui almeno il 60% deve essere composta da Nebbiolo, Barbera,
    Bonarda, Freisa, Neretto ed Uva rara, ottenendo conseguentemente un vino di un rosso rubino
    particolarmente vinoso e sapido, asciutto e di buona acidità. Il “Canavese” rosso novello è di un
    rosso meno intenso, riporta le stesse caratteristiche ma è meno vinoso ed è di pronta beva. Il
    “Canavese” rosato è di color rubino chiaro, al sapore delicato e gradevole al palato.
    La tipologia “Canavese” Barbera viene coltivato a filare e rispetta i limiti produttivi del Canavese
    rosso. E’ ottenuto da almeno l’85% dal vitigno corrispondente e da un 15% di uve a bacca rossa non
    aromatiche. Il vino ottenuto è di colore rubino intenso leggermente fruttato e di buon corpo.
    La tipologia “Canavese” Nebbiolo coltivato a filare si abbassano i limiti di produzione a 10 t/ha. Il
    colore va dal rosso rubino al granato, di buon corpo, adatto all’invecchiamento.
    La tipologia “Canavese” bianco coltivato a pergola, limite di produzione 12 q/ha, composizione uve
    100% Erbaluce, colore paglierino,odore fruttato, è di ottima struttura e buona acidità.
    La tipologia “Canavese” bianco spumante, coltivato a pergola, limite di produzione 12 q/ha,
    composizione uve 100% Erbaluce, viene vendemmiato con anticipo per garantire una buona acidità
    di base. Presenta una spuma leggera e un colore paglierino chiaro. Il “Canavese” rosato spumante è
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    coltivato a filare, limite di produzione 11 q/ha. Presenta un colore rubino chiaro prodotto da uva del
    Canavese rosso, di sapore fresco e fruttato . Le tipologie spumante vengono vinificate con metodo
    Charmat nelle versioni brut o extra dry.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed umani) e le peculiari caratteristiche
    qualitative dei vini DOC Canavese ha una sua storia millenaria in cui le aree coltivate a vite erano
    nell’ordine di 12.000 ettari. Con l’avvento dell’epoca industriale l’attività agricola è andata
    scemando perché non più redditizia. Il suo punto di minima attività è stato registrato nel dopo
    guerra. Lo sviluppo industriale nel canavese in questo periodo è stato esplosivo dovuto
    all’imponente potenza industriale della crescente industria “Olivetti”. Va sottolineato comunque che
    il depauperamento delle aree agricole coltivate era stato intelligentemente individuato dalla stessa
    azienda “Olivetti” che aveva favorito il mantenimento delle attività vitivinicole con grandi aiuti
    economici per la costruzione di cantine per la raccolta delle uve le quali attualmente sono
    perfettamente attive e tecnologicamente all’avanguardia. Ad oggi queste strutture vinicole sono in
    grado di produrre ottimi vini e di conseguenza la loro presenza è servita a mantenere inalterato un
    ambiente dedicato alla viticoltura di bellezza naturale ed unica. Il sapere operante di queste cantine
    ha potuto elaborare e affinare un prodotto di alta qualità ma che occorreva adeguare alle nuove
    conoscenze derivanti dal progresso scientifico e tecnologico fino a ottenere i rinomati vini della
    DOC Canavese. In sintesi, le complesse interazioni tra caratteristiche del terreno, elementi del
    clima ed i fattori umani, quali le tradizioni colturali, l’ambiente lavorativo, hanno portato ad un
    livello qualitativo del prodotto finale di alto livello.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Torino
    Via Carlo Alberto, 16
    10123 – TORINO
    La C.C.I.A.A. è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
    rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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