Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“CAPRI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 07.09.1977 G.U. 339 - 14.12.1977
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Capri” è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata “Capri” Bianco è riservata ai vini provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale dai vitigni Falanghina e Greco minimo 80% (Falanghina minimo 50%).
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Biancolella idonei
alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel registro nazionale
delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente
disciplinare.
La Denominazione di Origine Controllata “Capri” rosso è riservata ai vini provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale dai vitigni Piedirosso minimo 80%.
Possono concorre alla produzione di detto vino anche le uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la
provincia di Napoli, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel registro
nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del
presente disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Capri” devono essere prodotte nell’intero territorio
dell’isola di Capri in provincia di Napoli.
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Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Capri”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOP “Capri”, di vigneto in coltura
specializzata, non deve essere superiore a: 12,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata
dal precedente art. 3.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire che le suddette operazioni di
vinificazione siano effettuate nell’ambito della provincia di Napoli da quelle ditte vinificatrici che
dimostrino di aver vinificato vini di cui all’art 1 prima della pubblicazione della domanda di
riconoscimento della denominazione di origine controllata nel foglio degli annunzi legali della
prefettura di Napoli n. 62 del 17/Agosto/1971.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
Capri bianco 10,50% vol.;
Capri rosso 11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a DOC “Capri” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Capri bianco:
colore: giallo paglierino chiaro più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
Capri rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
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Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla DOC “Capri” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali
Il territorio di produzione della DOP Capri è ubicato nell’Isola di Capri, situata nel golfo di Napoli, tra
la penisola sorrentino-amalfitana, Capo Miseno e le isole di Procida e Ischia.
L’isola ha un altitudine massima di 142 metri sul livello del mare.
La superficie complessiva è di 3,97 kmq.
Amministrativamente l’isola è divisa in due comuni:
Capri e Anacapri.
Di origine calcarea, la sua sezione più bassa è al centro, mentre i suoi lati sono alti e circondati per lo
più da spaventosi precipizi, dove si trovano numerose grotte. La sua orografia è composta, ad ovest,
dalle pendici del monte Solaro e, ad est, dal monte San Michele, con la Croce e il monte Tuoro.
Lo storico e geografo greco Strabone, nella sua Geografia, riteneva che Capri fosse stata un tempo unita
alla terraferma. Questa sua ipotesi è stata poi confermata, recentemente, sia dall'analogia geologica che
lega l'isola alla penisola sorrentina sia da alcune scoperte archeologiche.
Coesistono sull'isola due realtà urbane, diverse tanto per la naturale separazione geografica quanto per
tradizioni e origine etnica: Capri e Anacapri. Tale differenziazione si spiega con la naturale vicinanza di
Capri al mare: la presenza del porto ha infatti agevolato gli scambi commerciali e culturali con il Regno
di Napoli e determinato, di conseguenza, un suo maggiore benessere economico.
Le due comunità erano in eterno conflitto, impegnate a difendere ognuna i propri diritti, esasperate dalla
mancanza di vera autonomia che le costrinse ad accettare, nel corso dei secoli, le pressanti pretese degli
amministratori inviati dal continente come controllori dell'economia locale.
Fattori storici
Il ruolo rivestito da Capri in epoca romana fu notevole. La svolta che segnò la storia dell'isola fu nel 29
a.C., quando Cesare Ottaviano, tornando dall'Oriente, sbarcò a Capri dove, secondo il racconto di
Svetonio, una quercia vecchissima cominciò a dar segni di vita. Il futuro Augusto, interpretando questo
come un segno favorevole, tolse Capri dalla dipendenza di Napoli (sotto la quale viveva dal 328 a.C.),
dando in cambio la più grande e fertile isola di Ischia e facendola diventare dominio di Roma (Vitae
Caesarum, 2, 92).Fu così che la comunità greca presente a Capri venne a contatto con quella romana e
l'isola iniziò la sua vita imperiale, diventando il soggiorno prediletto di Augusto e dimora di Tiberio per
dieci anni, centro quindi della vita mediterranea di Roma.
Il vino era apprezzato dai romani e lodato dall’imperatore Tiberio che per la sua passione enologica, si
era guadagnato il soprannome di Biberio
Con la fine dell'epoca imperiale, Capri ritornò a far parte dello stato napoletano e iniziò a diventare il
centro di scorrerie e di saccheggi da parte di pirati, ben motivati dalla posizione dell'isola sulla rotta fra
Agropoli ed il Garigliano. Nell'866 passa sotto il dominio di Amalfi Seguirono poi le stesse dominazioni
presenti nella vicina Napoli: Angioini, spagnoli, la costruzione del primo convento nel seicento, sino ad
arrivare al periodo napoleonico in cui Capri fu convolta in scontri con gli inglesi. Nei secoli sempre
importante fu il ruolo destinato alle coltivazioni ed in particolare alla viticoltura
Dalla seconda metà dell’ottocento Capri iniziò a prendere l’importanza turistica che ormai da decenni
riveste, e che portò un ruolo sicuramente minore per l’agricoltura e in particolare per la vite, ma proprio
il continuo afflusso di turisti ha portato il vino dell’isola ad essere conosciuto e apprezzato.
Attualmente le viti sono allevate, nel rispetto delle tecniche culturali tradizionali, su assolati ripiani a
picco sul mare. E’ prodotto in limitate quantità.
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Fattori umani
La coltivazione della vite ha accompagnato i millenni; i pendii terrazzati e le pendici del monte Solaro
accolgono ancora i vigneti che producono uve di Falanghina, di Biancolella, di Greco, e Piedirosso. Le
relative tecniche di coltivazione, tramandate nei tempi e aggiornatesi alle corrette tecniche di
vinificazione delle uve maturate in un territorio unico al mondo, fanno si che i vini risultano unici e
altamente distinguibili.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, e localizzati in
zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente
adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive
della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
viticoltura di qualità.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne da una chiara
individuazione e tipizzazione legata all’ambiente pedo-climatico.
In particolare tutti i vini, sia i rossi che il bianco, presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in
tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
30.10.2018.
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