Casteggio Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“CASTEGGIO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M. 3.08.2010 G.U. 194 – 20.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata “Casteggio”, anche nella tipologia “riserva”, è riservata al
vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino di cui all’articolo 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 65%;
Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad
un massimo del 35%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché
dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia,
Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste. Tale zona è così delimitata:
Da una linea che partendo dalla cittadina di Casteggio in direzione Voghera sulla SS 10 (Ing.
Adolfo Mazza), va oltre il Comune di Montebello della Battaglia e la Frazione Genestrello, superato
il quale, si svolta verso sinistra in direzione Torrazza Coste, percorrendo la strada vicinale “Cascina
Gioiello” che in prossimità della cascina Riccagioia diventa via “Riccagioia” proseguendo fino al
centro di Torrazza Coste; a questo punto si svolta a sinistra, via “Guglielmo Marconi” verso est fino
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ad incrociare via “Schizzola”, attraversata la stessa si percorre in direzione Olesi la via comunale
“Strada dei sette cani o dei muri” fino a svoltare a destra in via “Cà Barco”, fino all’incrocio con la
strada vicinale “Codalunga e Torre”, qui a sinistra fino alla Frazione o Cascina “Torrebianchina”.
Proseguiamo verso destra lungo il confine di foglio 4 del Comune di Borgo Priolo fino al
congiungimento con la strada Comunale “Della Cattabrega”, qui svoltiamo a sinistra sulla
medesima fino all’incrocio con via “Valle Coppa”, qui a destra fino a Borgo Priolo. Qui, da via
“Valle Coppa” si prosegue in via “Ghiaia dei Risi” fino all’intersezione con la via “Località
Travaglino” a sinistra percorrendola fino al centro di Calvignano. Si attraversa la SP 188 e si
prosegue in direzione Oliva Gessi con la strada vicinale “Molino del Cevino”, fino al confine
comunale con Oliva Gessi, si prosegue con via “Cassinera”, percorrendola tutta fino all’intersezione
con via “La Cà”. In questo punto si svolta a sinistra verso Corvino San Quirico, la strada diventa via
“Novellina” e poi via “Oratorio”, si prosegue verso valle, la strada diventa via “Roma”, si prosegue
sempre verso valle, la strada diventa via “Castellini”, avanti fino all’intersezione con la SS 10, che
percorriamo verso sinistra fino al centro di Casteggio, punto di partenza della delimitazione. Tale
delimitazione, è percorsa in senso antiorario, e la zona di produzione del “Casteggio” rimane a
sinistra della linea di delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell’ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione
di Origine Controllata “Casteggio” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari
ben soleggiate, escludendo comunque i fondo valle ed i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente utilizzati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2 Densità d’impianto
Per i nuovi impianti e reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per
i vigneti con il vitigno Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3 Sesti di impianto e forme di allevamento
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere
quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non
modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di
pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona.
4.4. Irrigazione
È consentita l’irrigazione di soccorso.
4.5 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla
produzione del vino rosso a denominazione di origine controllata “Casteggio” ed il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo, devono essere i seguenti:

  • produzione massima : 8,5 tonnellate/ettaro;
  • titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50% vol.
    Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti
    di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 15% dei limiti medesimi, ferma restando la
    resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Oltre detto limite del 15% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata “Casteggio”
    per tutta la partita.
    4.6 Raccolta delle uve
    Le uve destinate alla produzione del vino rosso “Casteggio” devono essere raccolte manualmente.
    La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente con proprio decreto,
    tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro
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    inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone
    geografiche, l’utilizzo della Denominazione di Origine Controllata “Casteggio”, dandone
    immediata comunicazione all’organismo di controllo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    5.1 Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento obbligatorio devono essere
    effettuate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese”,
    così come stabilita e delimitata dal relativo art. 3 del predetto disciplinare. È consentito, inoltre che
    tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di
    Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
    5.2 Resa massima uva/vino
    La resa massima di trasformazione delle uve in vino non può essere superiore al 70%.
    Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 5%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
    denominazione per tutta la partita.
    Per il vino rosso “Casteggio” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di
    legge, verso la denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese” nella tipologia rosso e rosso
    riserva.
    Il vino rosso atto a denominazione di origine controllata “Casteggio” può essere classificato con la
    denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese” rosso e rosso riserva, purché risponda alle
    condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli
    Organismi competenti.
    5.3 Modalità di vinificazione
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali
    e costanti, atti a conferire al vino le sue rispettive caratteristiche. In particolare è ammessa la
    vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione “Casteggio”. Nel
    caso della vinificazione disgiunta, l’assemblaggio definitivo della relativa partita deve avvenire
    prima della richiesta di campionatura per il riconoscimento della denominazione, e comunque prima
    della estrazione dalla cantina del produttore.
    5.4 Invecchiamento ed affinamento
    La Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” è riservata solo al vino sottoposto ad un
    periodo di affinamento obbligatorio complessivo di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1°
    novembre dell’anno di produzione delle uve, di cui almeno dodici mesi di invecchiamento
    obbligatorio in botti di rovere di qualsiasi capacità ed almeno sei mesi di affinamento in bottiglia
    prima della commercializzazione. È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri
    recipienti per non più del 5% del totale del volume in corso di invecchiamento obbligatorio.
    5.5 Riserva
    Il “Casteggio” sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, a partire dal 1°
    novembre dell’anno di raccolta delle uve, può portare come specificazione aggiuntiva la menzione
    “riserva”.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo dei vini
    I vini “Casteggio” e “Casteggio riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere
    alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con
    l’invecchiamento;
    odore: intenso, etereo, delicato;
    sapore: secco, corposo, armonico;
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    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima : 4,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
    È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto,
    modificare i limiti indicati per l’acidità e l’estratto non riduttore.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    7.1 Qualificazioni
    Alla Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi menzione
    diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi rosso, superiore, extra,
    fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.
    È consentito, tuttavia, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
    marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
    consumatore.
    7.2 Etichettatura
    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino rosso a Denominazione di Origine Controllata
    “Casteggio” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    7.3 Caratteri e posizioni in etichetta
    Le menzioni facoltative, escluse i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate
    nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi ed evidenti di quelli utilizzati per la
    denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
    Nella designazione dei vini di cui all’art. 1, la menzione specifica tradizionale “Denominazione di
    Origine Controllata” deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione
    “Casteggio” e la menzione “riserva”, a sua volta, deve essere riportata al di sotto della citata
    menzione “Denominazione di Origine Controllata”. La menzione riserva deve essere altresì
    riportata in caratteri di dimensione non superiore al 50 % di quelli usati per la denominazione
    “Casteggio”.
    Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “…..” di cui all’art.1 può essere
    utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che
    tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del
    decreto legislativo n. 61/2010. La menzione “vigna” seguita dal toponimo deve essere riportata in
    caratteri di dimensione massima pari al 50% dei caratteri usati per la denominazione di origine
    controllata.
    Articolo 8
    Confezionamento
    Per l’immissione al consumo del vino rosso “Casteggio” sono ammessi soltanto i recipienti in vetro
    della capacità di litri: 0,375-0,750-1,500-3,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata
    soltanto con tappo di sughero monopezzo della lunghezza minima di mm 50. La sola bottiglia
    ammessa è la “bordolese” classica, con vetro di colore verde scuro.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
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    L’area della DOC “Casteggio” si inserisce all’interno della più vasta area dell’Oltrepò Pavese.
    L' Oltrepò Pavese occupa una fascia collinare appartenente all'Appennino disposto tra Piemonte ed
    Emilia Romagna. Tale zona collinare si affaccia a nord sulla pianura Padana, mentre verso sud è
    sormontata dai rilievi appenninici montani che la separano dal mar Ligure. A segnarla sono solchi
    vallivi con prevalente orientamento da sud verso nord.
    Limitata alla prima collina, l'area occupa una zona che interessa 7 comuni: Casteggio, Montebello
    della Battaglia, Torrazza Coste, Borgo Priolo, Calvignano, Corvino San Quirico e Oliva Gessi.
    Analisi paesaggistica
    Sono compresi nell’area della DOC “Casteggio” quei terreni già inclusi nella DOC “Oltrepò
    Pavese”, sono quindi escluse le zone non vocate (pianura e fondovalle). Geograficamente l'area
    comprende la collina di San Biagio che sovrasta l'abitato di Casteggio ed i versanti dei rilievi
    collinari facenti capo ai comuni limitrofi e rivolti verso l'abitato stesso di Casteggio.
    Le delimitazioni orografiche sono individuabili con la Pianura Padana a nord, lo spartiacque che
    attraversa l'abitato di Torrazza Coste ad ovest, le prime pendici del rilievo collinare Monte del
    Ronco di Borgo Priolo, il torrente Coppa e lo spartiacque verso l'abitato di Calvignano a sud e lo
    spartiacque che attraversa l'abitato di Corvino San Quirico ad est.
    Dalla lettura della Carta geologica si possono individuare diverse aree principali.
    Quella preponderante interessa i suoli nei comuni di Montebello della Battaglia, Torrazza Coste e
    buona parte del comune di Casteggio fino a Mairano. L'origine geologica di queste terre è
    continentale e risale al Pleistocene (Quaternario o Neozoico), definita come fluviale antico, con
    alluvioni ghiaiose, sabbiose e siltoso-argillose (alluvioni di terrazzi alti), fortemente alterate, con
    prodotti di alterazione di colore rossastro.
    Ai lati meridionale ed orientale fanno cornice aree geologiche più antiche (Terziario o Cenozoico)
    di origine marina, risalenti:
  • al Miocene (Borgo Priolo, Calvignano e Oliva Gessi) comprendenti formazioni di Variano con
    marne argillose alternate a strati e banchi di sabbia e straterelli arenacei;
  • al Pliocene (Corvino S. Quirico) comprendenti le Formazioni di Corvino S. Quirico, Argille di
    Lugagnano, argille marnose, siltoso-sabbiose talvolta grigio-azzurre.
    Peculiare la presenza di una ristretta area pedecollinare nel comune di Casteggio denominata
    "Formazione della Fontana di Annibale" situata proprio in corrispondenza della omonima risorgiva.
    Tale formazione ha origine continentale, è risalente al Pliocene forse superiore (Terziario o
    Cenozoico) ed è formata da arenaria con strutture da concrezione, abbondante macrofauna, legni e
    strobili calcificati.
    Dalla Carta dei Pedopaesaggi della Lombardia in scala 1:250.000 (Brenna, D'Alessio, Rasio, 2001)
    si deduce che la zona del "Casteggio" si estende principalmente sui seguenti tipi di pedopaesaggio:
    Unità 62: bassa e media collina pavese; fitoclima: Fagetum e Castanetum – Temperature sup. 10° C
    – Piogge 700-800 mm/anno; morfologia e geomorfologia: zone collinari tra 100 e 600 m, a
    gradiente medio e drenaggio sub parallelo SE-NO, N-S e NE-SO – frequenti frane attive e grandi
    aree di frana stabilizzate; geologia: calcari, marne e arenarie calcaree prevalenti, con argille,
    conglomerati e gessi.
    Unità 61: terrazzi antichi del margine appenninico; fitoclima: Castanetum – Temperature sup. 10° C
    – Piogge 750-800 mm/anno; morfologia e geomorfologia: terrazzi elevati sulla pianura e fondovalli
    olocenici terrazzati dei torrenti principali; geologia: sabbie limose, sabbie limoso ghiaiose e limi
    sabbiosi con ghiaia.
  1. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a Denominazione di Origine “Casteggio”.
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    Casteggio è l’antico Clastidium, castro romano ricordato per la sua importanza strategica e logistica
    e per essere stato teatro di vittoriose battaglie dei Romani sugli Insubri e sui Galli nel II secolo a.C.
    Molti ritrovamenti di antichi e preziosi cimeli, nell’agro di Casteggio, attestano la notevole
    importanza del Borgo nel periodo repubblicano ed imperiale di Roma.
    La coltivazione della vite nella zona collinare ha caratterizzato l’economia agricola da sempre. Testi
    del Columella e di Plinio il Vecchio descrivono la zona collinare come “coperta di ubertosissimi
    vigneti” ed a prova della ricchezza di tale zona testimoniano, come affermava Strabone nella sua
    Descrizione d’Italia, “le botti fatte di legno e più grosse delle case”.
    Nel corso dei decenni la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, tanto
    che la tipologia di vino “Rosso” (da cui nasce il “Casteggio”) è stata inserita nella DOC “Oltrepò
    Pavese” sin dalla nascita, avvenuta con DPR del 6 agosto 1970.
    L’incidenza dei fattori umani nel corso della storia è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare di
    produzione:
     la base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, Barbera in primis, quindi
    Croatina, Vespolina, Uva rara e Pinot nero;
     le forme di allevamento, i sesti d’impianto ed i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti:
    sono quelli tradizionali e permettono la migliore e più razionale disposizione delle viti, sia per
    agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
    chioma, permettendo di ottenere una adeguata e bene esposta superficie fogliare e di contenere
    le rese di produzione entro i limiti fissati dal presente disciplinare;
     Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    per la vinificazione in rosso di vini tranquilli anche nella tipologia riserva.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all’ambiente geografico
    La DOC “Casteggio” è riferita ad un’unica tipologia di vino, un rosso fermo, anche nella versione
    riserva. Dal punto di vista analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e
    peculiari (descritte all’Articolo 6), che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione
    legata all’ambiente geografico.
    I vini “Casteggio” e “Casteggio Riserva” sono rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e
    tendenti al granato con l’invecchiamento; al naso sono intensi, eterei, delicati e complessi: si
    percepiscono fragranze di frutti rossi (marasca), viola e spezie; in bocca si presentano secchi,
    armonici e di grandi corpo e struttura, con una buona acidità e una medio-lunga persistenza.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B)
    Le condizioni microambientali, geologiche e non ultime quelle storiche mettono il territorio
    dell’Oltrepò Pavese, tagliato a metà dal 45° parallelo, e in particolare quello dei comuni della DOC
    “Casteggio”, fra le zone del mondo più vocate per la produzione di vini rossi da invecchiamento.
    L'area della DOC Casteggio è compresa all'interno della zona più vasta della DOC Oltrepò Pavese:
    ha un perimetro di 29.000 metri circa ed un fronte settentrionale di 6.900 metri di lunghezza
    rappresentato dal confine con la Via Emilia (SS lO). L' altimetria è quella della prima collina, con
    un minimo di poco superiore agli 80 mslm ed un massimo di 431 mslm rappresentato dalla vetta del
    Monte Ceresino; la quasi totalità dei vigneti è situata al di sotto dei 300 mslm. La superficie
    complessiva a vigneto è pari a 1.778 ha.
    I vitigni coinvolti in questa DOC sono quelli della tradizione viticolo-enologica dell'Oltrepò e
    precedentemente alla nascita della DOC “Casteggio”, rientravano nella tipologia "Oltrepò Pavese
    Rosso". Sono però state modificate le percentuali dell'uvaggio per dare maggior spazio al vitigno
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    Barbera in ossequio alla tradizione. Infatti, a differenza dell'Oltrepò orientale, la tendenza di questa
    zona era di mantenere più elevata la percentuale di Barbera rispetto agli altri vitigni.
    L' area individuata e circoscritta come alveo della DOC "Casteggio" è sufficientemente compatta,
    omogenea e vocata per rappresentare una Denominazione d'Origine Controllata; in particolare
    denota la possibilità di sviluppare eccellenze nel caso di vini rossi tranquilli, anche da lungo
    invecchiamento.
    L'area destinata alla DOC “Casteggio” interessa quelle terre a vocazione viticola che, storicamente
    gravitavano intorno al bacino di produzione, vinificazione e commercializzazione del mercato di
    Casteggio. Se l’Oltrepò Pavese è da sempre un territorio di elezione per la viticoltura, il territorio di
    Casteggio è da sempre caratterizzato da una forte vocazione vitivinicola.
    In particolare sotto il marchio Casteggio veniva storicamente prodotto ed imbottigliato un vino
    rosso fermo, originato da uve autoctone con prevalenza di Barbera, dalle spiccate caratteristiche di
    pregio e serbevolezza, espressione di un ambiente, di un territorio e di un assetto sociale capace di
    impiegare tale vino sia come motore economico che come traino commerciale.
    La vocazione vitivinicola dell’area casteggiana trova radici nel contesto di un passo di Polibio (da:
    Le storie. III) il quale, trattando del territorio dei liguri accenna all’abbondanza del grano, dell’orzo
    e del vino che equipara, quanto a costo, all’orzo stesso.
    La produzione del “Casteggiano” è sempre stata rinomata anche in epoche remote, tanto che il
    Giulietti così ne riferisce da documenti del 1523 relativi alla storia di Casteggio: “… ma anche il
    vino era assai pregiato, perché veniva tenuto in conto la buona coltivazione della vite. Casteggio
    inviava ogni anno al feudatario di Milano una bonza di 12 brente di vino!”. E poi ancora Davide
    Zanardi nella Monografia Vitivinicola dell’Oltrepò Pavese: “Mairano, Monbrione, Castelfelice,
    Ginestrina, Frecciarossa, sono queste fra le località di Casteggio più degne di nota per l’ottima
    produzione di vini fini. Dalle uve maturate nella zona di Mairano si ottengono ottimi rossi, con 12,5
    – 13 % di alcol e acidità totale leggermente alta alla vendemmia, che però scende rapidamente
    nell’inverno fino a 6-6,5%. L’estratto secco è sui 23/24%. Il colore è rosso rubino, in generale
    molto intenso. Dalle uve della zona Mombrione, si ottengono vini pure simili a quelli di Mairano,
    ma con gradazione alcolica leggermente inferiore; nell’invecchiamento acquistano un profumo
    molto delicato ed un sapore del tutto particolare. Dalle uve della zona Castelfelice si ottengono vini
    simili a quelli di Mairano, ma con gusto più armonico e pastoso e risultano più pieni in bocca. Dalle
    uve maturate nella zona di Ginestrina e Frecciarossa, si ottengono vini altamente pregiati e
    adattissimi all’invecchiamento”.
    La tesi che vuole la Vitis vinifera di provenienza asiatica trova un avversario in Carlo Giulietti, che
    nel 1876, in una sua comunicazione alla redazione del giornale del “Comizio Agrario Vogherese”,
    parla del ritrovamento di una vite fossile nei dintorni di Casteggio.
    Prove tangibili dell’attività vitivinicola in zona durante l’occupazione romana dell’agro Casteggiano
    nel 222 a.C., si rilevano grazie ai reperti rinvenuti nel 1872 in occasione degli scavi per la
    fondazione della casa Cerutti di viale Giulietti, tra i quali un’anfora ancora intera piuttosto grossa,
    alla quale ne viene affiancata una media, ad un solo manico, di forma molto slanciata, che venne
    ritrovata… scavando nella cantina di casa Sciaccaluga nell’attuale piazza Dante (da: Notizie
    Storiche. II. Avanzi di antichità o notizie archeologiche e relative deduzioni storiche, Voghera,
    1893). Quale tipologia di vino abbiano contenuto quelle anfore non ci è dato sapere. Solo con il
    Medioevo alto e con l’emanazione nel 1270 al contado pavese, comprendente Casteggio, degli
    Statuti Comunali, rileviamo in essi il “vinum nostranum Lomelline et Ultrapadum”, ricavato da
    “vites nostranæ” e “vites vermiliæ” (da: L. De Angelis – Cappabianca, I beni del Monasterodi S.
    Maria Teodote di Pavia nel territorio circostante Voghera e Zenevredo (Pavia) dalle origini al 1346.
    Ricerche di storia agraria Medievale, Alessandria 1982).
    Un quadro generale sulle produzioni che si affermano nel casteggiano, si rileva nel 1896 dall’opera:
    “Notizie e studi sui vini ed uve d’Italia”, a cura del Ministero dell’Agricoltura. “Sulle amenissime
    colline di Casteggio, trovansi i vitigni migliori fra le uve rosse: Barbera, Croatina, Bonarda,
    Dolcetto, Lambrusca, Grignolino, Neretto e Ughetta; fra le uve bianche: Malvasia, Trebbiano,
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    Cortese e Moscato. I vini in genere sono discreti, morbidi e pastosi, si esitano e si consumano entro
    l’anno” (da: D. Zanardi. Monografia vitivinicola dell’Oltrepò Pavese, Milano, 1958).
    Casteggio nell’immediato dopoguerra è un paese prettamente vitivinicolo. La CSC, Cantina Sociale
    omonima, e produttori blasonati quali Angelo Ballabio, Fernando Bussolera, Giorgio Odero, Giulio
    Venco, Giuseppe Cavazzana, Giovanni Bianchi e altri, sono a rappresentanza di una zona
    “Casteggiana” importante e blasonata, riconosciuta a livello nazionale.
    Angelo Ballabio e il figlio Giovanni, titolari dell’azienda omonima, denominano il loro vino rosso
    da invecchiamento più importante “Clastidium”. L’etichetta recita: Clastidium. Vino rosso riserva.
    Grande peso enologico ha poi la Cantina Sociale di Casteggio, fondata nel 1907 per vinificare e
    commercializzare autonomamente la produzione dei soci. In quei tempi Barbera e Croatina sono la
    base importante per il vino rosso. Nell’archivio della Cantina sono state trovate etichette che
    dimostrano come il vino rosso in quei tempi venisse chiamato Casteggio. Importante anche un
    riconoscimento dal “Concorso Enologico Italia Settentrionale” rilasciato ad Acqui nel 1954, dove si
    attesta una medaglia di bronzo, alla Cantina Sociale di Casteggio per il vino “Casteggio” millesimo
    1952, quindi invecchiato.
    Nello stesso periodo, a valorizzare Casteggio, quale polo produttivo catalizzatore di una zona più
    vasta, partecipano anche i comuni di Montebello della Battaglia, Torrazza Coste, Borgo Priolo,
    Calvignano, Corvino San Quirico e Oliva Gessi. Aziende di questi comuni come Costaiola,
    Mazzolino e Marzuola, ancora prima della nascita della DOC, scrivono in etichetta “Casteggio”.
    Casteggio è da oltre un secolo il vero centro di produzione di un vino rosso ottenuto da vitigni di
    Barbera in percentuale maggiore, quindi Croatina e Uva rara.
    I vini prodotti nella zona denominata “Casteggio”, presentano grandi similitudini in termini
    morfologia del terreno e microclima, ma anche storia, tradizione e mentalità produttiva, percentuali
    d’uso dei vitigni, sistemi di allevamento e rese per ettaro, nonché stile di vinificazione,
    invecchiamento e relativo affinamento.
    Nel 2010, con decreto ministeriale del 3 agosto, tutto questo è stato tradotto in un disciplinare di
    produzione: grazie alla sua indiscussa tradizione storica, la DOC “Casteggio” è stata svincolata
    dalla DOC “Oltrepò Pavese”, all’interno della quale si trovava come di tipologia “Rosso”, sin dalla
    nascita avvenuta nel 1970.
    Articolo 10
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    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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