Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 04.10.2011 GU n. 244 - 19.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 GU n. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vino
La denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” è
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
Base ampelografia
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia
Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Nero di Troia minimo 90%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura
massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” comprende il territorio comunale
di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi,
Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di
Binetto.
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Tale zona è così delimitata: dal punto d’incontro dei confini comunali di Minervino Murge,
Andria e Canosa di Puglia (q.234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine
comunale tra Andria e Canosa fino a q.159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad
Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato
seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98
Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km
49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge
l’abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.
All’altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell’abitato di Terlizzi,
fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che
segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada
provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del
Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il
confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi). Da questo punto segue, verso
ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di
Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q.631)
e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all’incrocio di questi con il confine
di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine
occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra
Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Castel del
Monte Nero di Troia Riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad
alberello e contro spalliera; i sesti d’impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente
disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” non deve essere superiore a
tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui
sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 12,00% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva”
devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.
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Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
reputazione e garantire l’origine e assicurare i controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti
precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori
dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui
all’articolo 10, comma 3 e 4 del DL n. 61/2010 (Allegato 1).
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade
il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia
Riserva” prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo
d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia
Riserva”, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino al rosso granato con l’invecchiamento;

  • odore: caratteristico, delicato;
  • sapore: di corpo, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
    zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
    È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio
    decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    “Castel del Monte Nero di Troia Riserva”, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
    da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto",
    "selezionato", "vecchio", e simili o similari.
    E’tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno l'acquirente.
    E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento
    a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo
    3 - così come identificate e delimitate nell’elenco di cui all’allegato 2 del presente disciplinare di
    produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è
    stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
    La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita per le tipologie dei vini indicate
    all'articolo 1 a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
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    vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
    seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
    sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai
    sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
    Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia
    Riserva” è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
    eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia”.
    Articolo 8
    Confezionamento
    Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia
    Riserva”, deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non
    superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento
    e l’abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) A) Informazioni sulla zona geografica.
    1. Fattori naturali rilevanti per il legame
      La Puglia si colloca nella “regione climatica adriatica centro-meridionale” posta sul versante
      orientale della penisola italiana. Questa regione climatica è costituita dalla fascia litoranea e da
      quella sub-appeninica affacciate sul mare Adriatico e sul golfo di Taranto. La regione climatica
      deve il suo carattere unitario alla protezione attuata dalla catena appenninica nei riguardi dei venti
      occidentali e ad un carattere di continentalità conferito, in inverno, dai venti freddi e umidi
      provenienti da Est. Verso Sud, oltrepassato il Gargano, l’Appennino scende di quota e il clima
      diviene sempre più marittimo e mediterraneo.
      La parte centrale della Puglia è attraversata dall’altopiano delle Murge. Il termine Murgia deriva,
      notoriamente, da “murex”, pietra aguzza formata prevalentemente da rocce calcaree. L’altopiano
      delle Murge attraversa le province di Bari, Brindisi e di Taranto. Nel suo insieme, esso è
      delimitato da due importanti “discontinuità tettoniche”: una a Nord Ovest, verso il Tavoliere delle
      Puglie, l’altra a Sud Ovest, verso l’avanfossa bradanica. Nella porzione Nord Occidentale si
      collocano le quote più elevate: Monte Caccia, 680 m. s.l.m. e Torre Disperata 686 m s.l.m.; nelle
      Murge Sud Orientali l’altitudine non supera 500 metri (MAF, 1976). La superficie dell’altopiano
      murgiano è caratterizzata da dossi e depressioni di origine prevalentemente di origine carsica, con
      tratti pianeggianti costituiti da superfici spianate
      L’emersione della piattaforma murgiana viene ricondotta al Cretaceo. La sua ossatura è composta
      da calcari dolomitici e dolomie, ben stratificati, spessi da qualche centimetro (“chiancarelle”) a
      pochi metri. Queste rocce sono generalmente compatte e consistenti tranne che in alcune zone ove
      appaiono “vacuolari e brecciate”. Spesso le rocce si presentano fratturate e mostrano vario livello
      di “carsificazione” (Reina e Buttiglione, 2002). La struttura fratturata e carsica rende ragione
      dell’assenza di acque superficiali. I solchi erosivi più importanti vengono indicati come “lame” e
      si estendono sino al mare Adriatico
      L’area “Castel del Monte”, trae l’appellativo dal famoso castello federiciano oggi patrimonio
      dell’UNESCO.
      Si colloca nella porzione Nord Occidentale del bacino viticolo omogeneo “Murgia Centrale”, uno
      dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla Regione Puglia (delibera del 4 settembre 2003
      n. 1371), e corrispondente alla provincia di Bari (BURP, 2003).
      L’area della nuova DOC “Castel del Monte” è parzialmente inclusa nel Parco Naturale dell’Alta
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      Murgia.
      La litologia dell’area è costituita dai calcari compatti dell’unità generale del calcare cretaceo di
      Bari e di Altamura. Nelle zone interne sono comunque presenti depositi alluvionali dell’olocene
      e, lungo la scarpata sud-occidentale, depositi plio-pleistocenici.
      La più diffusa tipologia di suolo presenta modesta profondità ed elevate pietrosità e rocciosità.
      Questo tipo di suolo, in casi estremi, può anche non risultare idoneo alla messa a coltura.
      Il clima è tipicamente sub-mediterraneo. La temperatura media annua varia tra circa 17,5 °C ad
      Andria (località più bassa e vicina al mare) e 14,4°C nelle zone più alte e distanti dal mare. Le
      temperature più fredde si verificano in gennaio, con valore medio di circa 7 °C; le punte minime
      sono spesso inferiori a 0 °C. Le temperature più calde si verificano in agosto o in anche in luglio,
      con valore medio di circa 25°C.
      La pluviometria media annua è di circa 560 mm. Le precipitazioni piovose sono concentrate nel
      periodo autunno-vernino, in particolare nei mesi di novembre e dicembre. Le precipitazioni
      nevose si verificano generalmente al di sopra di 500 m s.l.m.
      Nei mesi estivi, da giugno ad agosto (periodo arido), le precipitazioni piovose sono di circa 100
      mm. L’indice di aridità di De Martonne (P/T+10) per dell’Alta Murgia è di 24,7: il clima
      dell’area può quindi essere anche definito “subumido” (valori da 20 a 30). I venti provengono
      generalmente dai quadranti settentrionali (prevalentemente freddi) o occidentali e meridionali
      (prevalentemente caldi); denominazioni locali dei venti sono “Serratina” da Nord, freddo e secco
      accompagnato da gelo; “Favonio” da Sud e Sud-Ovest, caldo e secco (Tedesco, 2002).
      La vegetazione potenziale è tipica dell’area sub-mediterranea, con latifoglie eliofile decidue ed in
      particolare querce termofile. Nell’area si notano segni di trasformazioni paesaggistiche
      considerate relativamente recenti, come dissodamento dei pascoli, grandi infrastrutture e opere,
      attività estrattive, ma anche trasformazioni “storiche”: dall’osservazione generale e dalle fonti
      storiche, si evince che, in passato, l’area doveva vedere una consistente presenza di boschi,
      sebbene le attuali caratteristiche pedo-climatiche non sembrano deporre in tal senso. E’ tuttavia
      da considerare che la pratica del disboscamento, ed i fenomeni erosivi connessi, possono aver
      apportato importanti cambiamenti al suolo, al macroclima e, quindi, alla vegetazione. Grandi
      alberi sono comunque presenti in vicinanza di manufatti rurali, masserie, lame ecc.
  1. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Elementi importanti per le peculiarità del vino sono il vitigno e l’ambiente, quest’ultimo
    inesoanche sotto l’aspetto antropologico. Molto importanti infatti sono i fattori umani presenti
    nella zona di produzione che incidono sulle caratteristiche della produzione.
    Nel corso del tempo, accanto alle antiche forme di allevamento della vite ad alberello e a Guyot,
    tradizionalmente adottate nell’area viticola di Castel del Monte quali naturale connubio con una
    viticoltura di ambiente caldo-arido, si è visto un graduale inserimento di forme di tipo più
    espanso
    indirizzate all’incremento delle rese. Tuttavia, la cospicua profondità della falda freatica
    nell’altopiano carsico murgese e l’elevato costo quindi connesso all’estrazione idrica hanno di
    fatto limitato il ricorso all’irrigazione e, di conseguenza, l’impiego delle forme d’allevamento
    espanse, risultate generalmente confinate nelle zone più basse e fertili.
    Tuttavia, oggi vengono presi in considerazione anche genotipi meno vigorosi al fine di non
    esaltare eccessivamente lo sviluppo vegetativo delle viti in primavera, allorché il terreno è ancora
    dotato di buon livello d’umidità.
    Attualmente, si realizzano principalmente vigneti con densità di 4.348 viti/ettaro (2,30 m x 1,0
    m) nei nuovi impianti a contro spalliera. Nei casi in cui permane la forma d’allevamento a
    tendone si adotta densità di piantagione di 2.500 viti/ettaro, con distanze di piantagione di 2,0 m
    x 2,0 m.
    La maggior parte dei vigneti è allevata con sistema di potatura corta facilmente meccanizzabile,
    come il cordone speronato, e sistemi di potatura mista, con ritorno al Guyot.
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    B) B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    Il vino di cui al presente disciplinare, presenta dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte nell’ articolo 6, che ne permettono una chiara
    tipicizzazione legata al territorio.
    In modo particolare sono presenti caratteristiche chimico-fisiche molto equilibrate, dal punto di
    vista organolettico sono prevalenti gli aromi del vitigno prevalente.
    C) C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di ciu
    alla lettera B).
    L’area “Castel del Monte” si colloca nella porzione Nord Occidentale del bacino viticolo
    omogeneo “Murgia Centrale”, uno dei tre “bacini viticoli omogenei” individuati dalla Regione
    Puglia.
    Nella scelta delle zone di produzione vengono utilizzati i terreni con buona esposizione idonei ad
    una produzione vitivinicola di qualità.
    La tradizione vitivinicola millenaria della zona è attestata da numerosi documenti di notevole
    valore storico ( archivi e biblioteche monastiche ) e da opere d’arte risalenti al periodo della
    Magna Grecia ( Museo Jatta), sono l’attestazione fondamentale dello stretto legame esistente tra i
    fattori umani e le qualità e le caratteristiche peculiari del vino.
    L’uomo, intervenendo sul territorio, ha nel corso dei tempi tramandato le tradizionali tecniche di
    coltivazione ed enologiche, che nell’epoca moderna, grazie al progresso scientifico e tecnologico
    sono state notevolmente migliorate ed affinate fino all’ottenimento di vini che al giorno d’oggi
    godono di notevole fama per le loro qualità particolari sia a livello nazionale che mondiale.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: VALORITALIA s.r.l.
    Via Piave, 27
    00187 – Roma
    La Società Valoritali è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per
    i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica
    ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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