Cerveteri Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«CERVETERI»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 30.10.1974 G.U. 64 - 07.03.1975
Modificato con DPR 16.11.1988 G.U. 107 - 10.05.1989
Modificato con DM 04.06.1996 G.U. 160 - 10.07.1996
Modificato con DM 21.07.2010 G.U. 179 - 03.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Cerveteri» bianco;
«Cerveteri» bianco amabile;
«Cerveteri» bianco frizzante;
«Cerveteri» rosso;
«Cerveteri» rosso amabile;
«Cerveteri» rosato;
«Cerveteri» rosato frizzante;
«Cerveteri» Trebbiano o Procanico.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente
mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art.
3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:

  • «Cerveteri» bianco:
    Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%;
    Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%;
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    altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del
    15%.
  • «Cerveteri» rosso:
    Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%, con un minimo di
    presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;
    Merlot fino ad un massimo del 35%;
    altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino al 15%;
  • «Cerveteri» Trebbiano o Procanico
    Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno l'85%;
    altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del
    15%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine
    controllata «Cerveteri» è costituita, dagli interi territori dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, Santa
    Marinella e Civitavecchia e da parte dei territori dei comuni di Roma, Allumiere e Tolfa, tutti in
    provincia di Roma e da parte del comune di Tarquinia in provincia di Viterbo.
    Tale zona è così delimitata:
    a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara,
    prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada
    che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Germini (q.27), c.le Corpaccio (q.25) e a sud
    della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimità della q.27, il confine di provincia
    di Roma e Viterbo. Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino a
    incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia,
    in prossimità di Poggio dell’Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il
    confine del comume di Civitavecchia presso c. Sterpeto. Da qui segue il confine comunale tra
    Civitavecchia e Al lumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in provincia di
    m. Quartuccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo
    in località le Fondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il
    punto di confluenza del fosso di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa
    Severa in prossimità del km 3,5. Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q.144
    del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q.61 in prossimità del fosso Smeraldo.
    Da q.61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q.97 sul sentiero che
    conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q.118 fino a
    incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la
    medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 il località Castellaccio.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
    Le caratteristiche naturali dell'ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l'esposizione in
    cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualità
    previste dal presente disciplinare di produzione.
    La densità d'impianto minima deve essere di 3.300 ceppi/ha, nei nuovi impianti e nei reimpianti.
    La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime
    consentite.
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    Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a «controspalliera» o ad
    altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse
    tipo tendone.
    È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La resa massima di uva per ettaro è di 14 tonn. per le uve bianche e di 13 tonn. per le uve rosse.
    Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente
    impegnata dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla
    produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere riportati nei
    limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo
    restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico
    volumico minimo non inferiore al 10,50% vol per i vini bianchi e all' 11,00% vol per i vini rossi.
    La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in
    anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può
    stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
    disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali e all’organismo di controllo incaricato.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle
    uve delimitata nel precedente art. 3 nonché nell'intero territorio comunale di Tarquinia.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai
    vini le loro peculiari caratteristiche.
    La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cerveteri», pronto per il
    consumo, non deve superare il 70%.
    Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di
    origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto
    il prodotto.
    I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da
    uve prodotte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata
    «Cerveteri», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all'atto dell'immissione al consumo,
    devono avere le seguenti caratteristiche:
    «Cerveteri» bianco:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole, delicato;
    sapore: secco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    «Cerveteri» bianco amabile:
    colore: giallo paglierino;
    odore: fruttato gradevole, delicato;
    sapore: amabile;
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    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    «Cerveteri» bianco frizzante:
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole, delicato;
    sapore: dal secco all'abboccato;
    spuma: vivace, evanescente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    «Cerveteri» rosso secco:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Cerveteri» rosso amabile:
    colore: rosso intenso;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: amabile, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Cerveteri» rosato anche nella tipologia frizzante:
    colore: rosa più o meno intenso;
    odore: fruttato gradevole;
    sapore: fine, delicato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    E’ prevista la tipologia frizzante.
    «Cerveteri» Trebbiano o Procanico:
    colore: giallo paglierino più o meno carico;
    odore: gradevole, delicato, fruttato;
    sapore: secco, di giusto corpo, armonico, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio
    decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
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    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
    non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore»,
    «scelto», «selezionato» e simili.
    E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi
    significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del
    prodotto.
    E' consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il
    vino così designato è stato ottenuto.
    Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cerveteri” di cui all’art.1 può
    essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che
    tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del
    decreto legislativo n. 61/2010.
    Articolo 8
    Confezionamento
    I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo
    esclusivamente in recipienti di capacità nominale fino a 10 litri.
    E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" senza
    specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico
    pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido,
    di capacità non inferiore a 2 litri.
    Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri« è obbligatoria
    l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata ricade nella parte occidentale della regione Lazio, lungo il litorale,
    per la maggior parte in Provincia di Roma, e per una piccola quota in comune di Tarquinia in
    provincia di Viterbo: l’area, che si estende per circa 7.000 ettari, comprende la parte settentrionale
    dell’Agro romano ed il litorale laziale centro settentrionale con le colline retrostanti.
    L’andamento del territorio retrostante il litorale, che si estende dal basso tarquiniese al ceretano, è
    caratterizzato da un aspetto collinare, ma spesso addolcito da grandi pianori tufacei, dovuti ad una
    attività eruttiva di tipo lineare del sistema sabatino, che ha dato luogo a pareti scoscese con declivi e
    versanti alquanto arrotondati che si raccordano in valli poco solcate ed incise da fossi o torrenti.
    Conseguentemente la genesi del territorio è segnata da una lunga vicenda geologica scandita da tre
    fasi di vulcanesimo che risalgono rispettivamente all’Eocene, al Miocene e al Quaternario: queste
    hanno originato nel medesimo comprensorio tre settori a caratteristiche morfologiche differenziate e
    quindi tre tipi di terreni. Una serie di picchi quasi tutti di tipo trachitico rappresentano i punti più
    alti (e geologicamente più antichi) dove le cime più elevate possono talora superare i 600 m s.l.m.
    (M. delle Grazie, M. della Frombola e M. Sassicari), al contrario la Montagnola e la Tolfaccia
    rappresentano due cupole laviche isolate, mentre il pianoro di Pian Sultano risulta composto,
    almeno superficialmente da un grande piastrone di travertino. Si riscontrano di conseguenza: terreni
    del Pliocene Superiore e Pleistocene composti da prodotti tardovulcanici (lave in domi, ignimbriti e
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    tufi); terreni del Miocene Superiore – Pliocene composti da argille grigie e sabbie argillose: questi
    terreni sono sovrastati da quattro piccole acropoli (i “Piani”) del Quaternario (ignimbriti e tufi)
    riferibili all’apparato vulcanico sabatino; terreni che risalgono al Cretaceo Superiore composto da
    argilliti brune con alternanze di calcari (marnosi e silice). Nel litorale, di origine alluvionale ed
    interessato parzialmente dalle formazioni vulcaniche sono presenti: terreni derivanti da dune antiche
    e dune costiere di sabbie consolidate (sabbie di litorale marino o di litorale lacustre); terreni
    composti da sabbie con marne ed argille, depositi alluvionali antichi con ghiaia e sabbie più o meno
    argillose con depositi palustri e lacustri; terreni derivanti da depositi vulcanici come le piroclastici,
    le pozzolane nere e le pozzolane rosse. Sono presenti anche terreni costituiti da sedimenti marini di
    natura argillosa che rappresentano il lito-tipo più antico affiorante nell’area romana e che emergono
    nelle aree più depresse e lungo le principali incisioni vallive. Al colmo dei rilievi collinari affiorano,
    invece, prodotti vulcanici quali i tufi stratificati, provenienti dall’apparato dei monti Sabatini.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 5 e i 400 m s.l.m.: l’esposizione generale è
    orientata verso ovest.
    Il clima dell’area è di tipo mediterraneo ed è caratterizzato da precipitazioni medie annue scarse
    comprese tra i 593 ed i 811 mm, con aridità estiva intensa e prolungata per 4 mesi da maggio ad
    agosto (pioggia 53-71 mm) con un mese di subardità (aprile) nelle quote più basse. Temperatura
    media piuttosto elevata compresa tra i 15,0 ed i 16,4°C: freddo poco sensibile, concentrato nel
    periodo invernale, tuttavia presente anche a novembre ed aprile, con temperatura media inferiore ai
    10°C per 2-3 mesi l’anno e temperatura media minima del mese più freddo dell’anno che oscilla tra
    3,7 e 6,8° C.
    La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC
    Cerveteri un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Cerveteri”.
    La coltivazione della vite in Lazio ha origini antichissime, iniziata sicuramente dagli Etruschi,
    raggiunse un notevole progresso, favorito anche da evolute conoscenze tecniche e da materiale
    ampelografico di varia origine, raccolto attraverso gli ampi rapporti commerciali di questo popolo.
    Per quanto riguarda le zone e i vitigni coltivati dagli Etruschi, alcuni scritti di Plinio testimoniano in
    modo abbastanza preciso la produzione vitivinicola in Etruria. A Gravisca (antico porto di
    Tarquinia) e nell'antica Statonia (nel territorio di Vulci) già nel 540-530 a.C. i vigneti erano in
    grado di fornire una produzione sufficiente ad alimentare un rilevante commercio esterno.
    Le fonti letterarie ed archeologiche testimoniano l’esistenza di una importante e rinomata
    produzione vitivinicola nel territorio ceretano: la scoperta del relitto di una nave etrusca nelle acque
    antistanti Marsiglia, risalente al VI secolo a.C., racconta del ruolo svolto dagli esperti viticoltori e
    grandi commercianti degli Etruschi di Cerveteri. I georgici latini citano più volte il vino del
    Ceretano: Marziale ricorda il vino caeretanus come ottimo e che assomigliava al Setino vecchio e
    di buona qualità e, anche Columella celebra l’antica Cere per il suo vino squisito.
    Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo importante nell’economia agricola del
    territorio contribuendo allo sviluppo sociale ed economico dell’area come testimonia la Sagra
    dell’uva e del vino dei Colli Ceriti giunta alla cinquantesima edizione.
    Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti che hanno ricevuto e continuano a
    ottenere, i vini a DOC Cerveteri sia in ambito locale, nazionale che internazionale; ben figurano
    inoltre sulle principali guide nazionali.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: il Trebbiano toscano, localmente detto
    Procanico e la Malvasia di Candia per i vini bianchi ed il Montepulciano ed il Sangiovese per quelli
    rossi;
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  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (98 hl/ha per la tipologie bianche e 91
    hl/ha per le tipologie rosse);
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    per la vinificazione di vini bianchi complessi ed equilibrati ed in rosso di vini tranquilli e strutturati,
    adeguatamente differenziate per le tipologie ferme e le tipologie frizzanti.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Cerveteri” è riferita a quattro tipologie di vino bianco (“Cerveteri bianco”, “Cerveteri
    bianco amabile”, “Cerveteri bianco frizzante e “Cerveteri Trebbiano o Procanico”), a due tipologie di
    vino rosso (“Cerveteri rosso” e “Cerveteri rosso amabile”) ed a due tipologie di vino rosato
    (“Cerveteri rosato” e “Cerveteri rosato frizzante”) che dal punto di vista analitico ed organolettico
    presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne
    permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:
  • “Cerveteri” bianco: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino più o meno intenso,
    odore intenso con note floreali, (erba aromatiche, insieme a note fruttate di mela e mandorla),
    sapore secco, intenso ed equilibrato.
  • “Cerveteri” bianco amabile: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino, odore intenso
    con note floreali, (erba aromatiche, insieme a note fruttate di mela e mandorla), sapore, amabile ed
    equilibrato.
  • “Cerveteri” bianco frizzante: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino con perlage
    vivace ed evanescente, odore intenso con note floreali e fruttate, sapore secco o amabile,
    equilibrato.
  • “Cerveteri” Trebbiano o Procanico: vino fresco ed equilibrato e strutturato, con colore giallo
    paglierino più o meno carico, odore intenso con note floreali, sapore secco, intenso ed equilibrato.
  • “Cerveteri” rosso: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche
    polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di pienezza di corpo e assenza di ruvidezza. Il
    colore rosso è rubino più o meno intenso, odore intenso con sentori fruttati (bacche e drupe) e
    floreali (viola), sapore secco, armonico di giusto corpo.
  • “Cerveteri” rosso amabile: buona struttura con un modesto tenore di acidità, il colore è rosso
    intenso, odore caratteristico, sapore amabile e vellutato.
  • “Cerveteri” rosato: vino fresco e vivace, con colore rosa più o meno intenso, odore gradevole e
    fruttato, sapore fine, delicato e armonico.
    Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e
    buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    L’orografia pianeggiante o dolcemente collinare dell’areale di produzione, nel litorale laziale
    centrosettentrionale, e l’esposizione ad ovest, concorrono a determinare un ambiente arioso e
    luminoso, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del “Cerveteri”.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
    coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche del “Cerveteri”.
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    In particolare, i terreni, di origini vulcanica derivanti da depositi vulcanici come le piroclastici, le
    pozzolane nere e le pozzolane rosse o di origine alluvionale ed interessati parzialmente dalle
    formazioni vulcaniche con presenza di dune antiche e dune costiere di sabbie consolidate (sabbie di
    litorale marino o di litorale lacustre) e di terreni composti da sabbie con marne ed argille, oppure da
    depositi alluvionali antichi con ghiaia e sabbie più o meno argillose con depositi palustri e lacustri,
    presentano caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualità.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni normali (mediamente 710
    mm), con scarse piogge estive (61 mm) ed aridità nei mesi estivi, da una buona temperatura media
    annuale (15.6 °C), unita ad una temperatura elevata ed a una ottima insolazione, consente alle uve di
    maturare completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche
    organolettiche del vino "Cerveteri".
    In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i
    vini bianchi, la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare
    le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi un’ottimale
    maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di ottenere vini
    caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.
    La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra dell’antica “Caere”, dagli Etruschi passando per i
    Romani, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e
    fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e
    le peculiari caratteristiche del “Cerveteri”.
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei
    secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca
    moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico
    e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Cerveteri”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte
    all’articolo 6 del disciplinare.
    In particolare la presenza della viticoltura nella zona del “Cerveteri” è attestata fin dall’epoca degli
    Etruschi, in molte opere dei georgici latini.
    In tempi più recenti, nel 1761, il Marchese Frangiapani nella Istoria dell’antichissima città di
    Civitavecchia, riporta in un passo la vigna del Sig. Malacrosta, e nel 1803, il Nicolaj nelle Memorie,
    leggi, ed osservazioni sulle campagne e sull’Annona di Roma riporta numerosi terreni vignati in
    località Castiglione, Carlotta di Ceri, San Martino di Ceri, Villa del Sasso, Santa Marinella (con
    annessa osteria), Santa Severa (Prato della rocca, Rimessone, Castello) ancora oggi interessati dalla
    viticoltura. La grande quantità di resti di antichi monumenti e di tombe etrusche ha dato vita a
    partire dall’ottocento ad imponenti campagne di scavi: infatti nel Bullettino dell’Istituto di
    Corrispondenza Archeologica è riportata la relazione di un viaggio fatto nell’antica Etruria e si
    citano scavi eseguiti nella vigna Argoli. Nel 1840 il Canina riferisce di aver eseguito uno scassato
    nella vigna di Paolo Calabresi in Cerveteri ed il Grifi, nel Giornale Arcadico in Atti della Pontificia
    Accademia Romana di Architettura, di aver scoperto dei monumenti antichi nei terreni
    dell’Arcipretura di Ceri, detti i Vignali. Nel 1833, il Bullettino di notizie statistiche ed economiche
    italiane e straniere riporta per Corneto, l’attuale Tarquinia, “..vi allignano mirabilmente le vigne”.
    Il Manzi, nel 1837 nell’opera Stato antico ed attuale del porto città e provincia di Civitavecchia,
    riporta la bontà di taluni vini di Tolfa e cita il Chiabrera che cantò: “Io sprono a tutta briglia in ver
    la Tolfa / là dove Bassareo manna distilla. Anche nell’Inchiesta Jacini, Atti della Giunta per la
    Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola (1883), si riportano aumenti di superfici a
    vigneto nei comuni di Cerveteri con varietà principali Uva Grassa, Buccia dura, Verdello,
    Spagnuola e Procanico e Tolfa (Pergolese e Aleatico).
    La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con l’impianto di
    nuovi vigneti, la creazione della Cantina sociale, la nascita di nuove aziende che, unite alla
    professionalità degli operatori hanno contribuito ad accrescere il livello qualitativo e la rinomanza del
    “Cerveteri”.
    Articolo 10
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    Riferimenti alla struttura di controllo
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    La C.C.I.A.A. di Roma è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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