Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«CIRÒ»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 2.04.1969 G.U. 139 – 4.06.1969
Modificato con D.P.R. 25.09.1989 G.U. 85 – 11.04.1990
Modificato con D.M. 9.12.2010 G.U. 298 – 22.12.2010
Modificato con D.M. 21.11.2011 G.U. 281 – 2.12.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata “Cirò” è riservata ai vini che rispondono ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
a) Rosso, anche nelle tipologie “classico”, “classico superiore”, “classico superiore riserva”,
“superiore” e “superiore riserva;
b) Rosato;
c) Bianco.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini “Cirò” rosso e rosato devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Gaglioppo minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti dalle varietà idonee
alla coltivazione nella regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da
vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del
presente disciplinare, fino ad un massimo del 20% ad esclusione delle varietà Barbera, Cabernet
franc, Cabernet sauvignon, Sangiovese e Merlot, che possono concorrere fino ad un massimo del
10%.
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Il vino “Cirò” bianco deve essere ottenuto da uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Greco bianco minimo 80%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del
20%, le uve a bacca bianca provenienti dalle varietà idonee alla coltivazione nella regione Calabria,
iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio
2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
A. Le uve destinate alla produzione dei vini “Cirò” rosso, anche nelle tipologie “superiore” e
“superiore riserva”, rosato e bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata, che comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte i territori dei
comuni di Melissa e Crucoli. Tale zona è così delimitata:
Prima zona:
Da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara
fino all’altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per
Melissa, che attraversa per raggiungere l’acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case
(all’altezza di Palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45
da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine
comunale tra Cirò Marina e Melissa.
Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di
quota 166 da dove prende il sentiero verso sud e il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando
per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest’ultima segue il sentiero che costeggia Serra
Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere
quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa
per quota 174 e raggiunge quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota
107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa
e Strogoli, segue tale confine comunale fino a quota 340 sulla strada provinciale Strogoli-Melissa in
prossimità di Cozzo Granatello.
Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strogoli fino al bivio per Melissa. A
tale bivio prende la strada per San Nicola dell’Alto fino a quota 443 in prossimità di Casa
Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine
comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini di Melissa, Cirò e
Carfizzi, di cui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del
confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a Monte
Lelo da dove segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza costeggiando la
Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-
est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il
sentiero fino a raggiungere il torrente Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e
seguire l’impluvio tra il Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145,
linea che segue verso nord-ovest fino a quest’ultima quota; da qui
procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, - Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181. Dalla quota 181
attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il
sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia a est quest’ultimo seguendo il medesimo
sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale
strada fino al bivio all’altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del torrente Sorvito,
abbandonandolo dopo aver percorso l’ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di
bonifica Crucoli, strada statale 106.
Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e
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costeggiando il torrente Sorvito fino a raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso
d’acqua affluente di destra del torrente Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla
strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto
l’impluvio abbandonata la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d’acqua fino a
raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che
costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge San Leo (quota
302); da San Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di
Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso
sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.
Seconda zona:
Sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte
sito in prossimità dell’acquedotto del Lese a quota 59 nella zona di Madonna di Manipuglia.
Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l’acquedotto del Lese fino all’incrocio di quota
180; da tale punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al torrente Giardino,
costeggiando Casa Scaglia. Risale quindi il torrente Giardino fino all’altezza di quota 143, quindi in
direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero
che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all’altezza della quota 365 per seguire
una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue
verso nord passando per le quote 240 e 148, da quest’ultima segue il sentiero in direzione est fino a
raggiungere il fosso d’impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le
Monache, segue tale corso d’acqua fino a quota 61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-
sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il torrente Giardino, prosegue verso le quote
134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.
Terza zona:
Sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla
strada di bonifica Crucoli, strada statale 106 all’altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud,
passa per la quota 27, giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a quota 87
per giungere al corso d’acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d’acqua fino
all’altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in
direzione sud, sempre percorrendo il sentiero statale 106 (quota 33).
B. Le uve destinate alla produzione dei vini “Ciro” nelle tipologie “classico”, “classico
superiore” e “classico superiore riserva” devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende l’intero territorio dei comuni di Cirò e Cirò Marina.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Cirò” rosso, rosato
e bianco devono essere quelle tradizionali della zona o comunque quelle più idonee a conferire ai vini
le caratteristiche chimico-fisiche e qualitative necessarie.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati, o in alternativa, quelli più adatti a conferire alle uve ed ai vini le succitate caratteristiche.
È vietata ogni pratica di forzatura, è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Cirò” rosso e rosato non deve essere
superiore a 11,5 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per
la produzione dei vini “Cirò” bianco non deve essere superiore a 12,5 t per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la
produzione non superi il 20% i limiti medesimi.
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Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di gradi 12 per i vini “Cirò” rosso e rosato e di gradi 10,5 per il vino “Cirò” bianco.
La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle
condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediatamente comunicazione al
competente organismo di controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di conservazione, di invecchiamento dei vini “Cirò”
rosso, rosato e bianco devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate
dall'articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
possano essere effettuate anche nei comuni il cui territorio comunale ricade solo parzialmente nelle
zone di produzione, delimitate all'articolo 3 del presente disciplinare.
La vinificazione e l’affinamento dei vini “Cirò” “classico”, “classico superiore” e “classico superiore
riserva” deve avvenire all’interno della zona delimitata all’art. 3 lettera B.
Il vino “Cirò” rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo
all'annata di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale del 12,00% vol per i vini “Cirò” rosso e rosato e del 10,50% vol per il vino “Cirò” bianco.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini a Denominazione di
Origine Controllata “Cirò”.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75% l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione
di origine per tutta la partita.
Il vino “Cirò” rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo
all'annata di produzione delle uve.
I vini “Cirò” rosso superiore e “Cirò” rosso classico superiore che siano stati sottoposti ad un
invecchiamento non inferiore a due anni, possono riportare in etichetta la qualifica di “riserva”.
Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'articolo 1 nell'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Cirò” rosso.
- Colore: rosso rubino, più o meno intenso, con riflessi violacei, con tendenza al granato nelle riserve;
- Odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
- Sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 20,0 g/l;
- Zuccheri riduttori residui massimo 4,0 g/l.
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“Cirò” rosato. - Colore: rosè più o meno intenso;
- Odore: delicato e vinoso;
- Sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico e gradevole;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.
“Cirò” bianco. - Colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
- Odore: armonico, gradevole;
- Sapore: da secco ad abboccato, armonico, delicato, caratteristico;
- Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- Acidità totale minima: 4,5 g/l;
- Estratto non riduttore minimo 16,0 g/l.
I vini “Cirò” rosso e “Cirò” rosso classico provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del 13,00% vol e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo
alcolometrico volumico complessivo minimo del 13,50%vol, possono fregiarsi della qualificazione di
“superiore”.
È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto
i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nell'etichettatura dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Cirò”, è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
“extra, scelto, fine, selezionato, vecchio” e similari.
È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi aziendali, a ragioni sociali o a marchi
individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in
materia.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cirò” può essere utilizzata la
menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che
figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Sulle bottiglie od altri recipienti autorizzati contenenti il vino “Cirò” per l'immissione al consumo
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
I termini superiore e classico superiore devono seguire in etichetta le parole “Ciro rosso”.
Per i vini prodotti nel territorio di cui all'articolo 3 del presente disciplinare ed aventi diritto alla
qualifica di classico, è obbligatorio che detta menzione segua la denominazione di origine “Cirò”
rosso anche nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti
di accompagnamento.
Per le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo per la DOC “Cirò” ed i relativi vini sono
ammesse le scelte vendemmiali e le riclassificazioni per altre DOC o IGT, qualora la base
ampelografica sia compatibile, nel rispetto delle norme vigenti.
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Articolo 8
Confezionamento
Per i vini “Cirò” è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.
Le bottiglie od i fiaschi, contenenti vini “Cirò”, all’atto dell’immissione al consumo, devono essere,
anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di
pregio.
Per il confezionamento dei vini “Cirò” rosso superiore riserva e rosso classico superiore riserva deve
essere usato esclusivamente tappo di sughero raso bocca.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina e in
parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
Le uve destinate alla produzione dei vini “Ciro” nelle tipologie “classico”, “classico superiore” e
“classico superiore riserva” sono prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio
dei comuni di Cirò e Cirò Marina.
Il comprensorio del Cirò, ricade all’estremo nord della Provincia di Crotone, sul litorale della costa
Ionica e nel suo entroterra collinare sino alle prime pendici della Sila. Comprende un territorio esteso
per circa 20.000 ettari si estende lungo la fascia litorale ionica per circa 25 km e si spinge per oltre 10
km nell’entroterra. Dalle zone litoranee si passa alle superfici terrazzate poste ad Ovest di punta
Alice. Procedendo ancora verso l’interno si incontrano le colline a profilo molto regolare, che
conferiscono al paesaggio un aspetto leggermente ondulato. Infine si ritrovano dei conglomerati e le
sabbie delle zone più interne che, sono facilmente riconoscibili per le pendenze più aspre.
L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino
paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali
affioramenti conglomeratici. Nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene
ricoperto da un’altra formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”.
I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno-
inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno. La
temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di
gennaio. Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza
idrica in estate e una concentrazione estiva dell’efficienza termica. La variabilità delle forme, i
diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a
questa zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che
rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in
questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con
moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si
rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta di
suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida. - Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino Cirò. L’attuale vino Cirò, deriva da un vino che
anticamente era chiamato “Krimisa”. Il nome probabilmente deriva da quello di una colonia greca,
Cremissa appunto, situata dove ora sorge Cirò Marina. A Cremissa sorgeva peraltro un importante
tempio dedicato al dio del vino, Bacco, e Krimisa era il vino offerto in dono agli atleti vincitori delle
Olimpiadi. Nel Cinquecento e per tutta l’epoca moderna il vino viene descritto come uno degli
elementi caratterizzanti un’agricoltura e un’economia propri di una Calabria felix, prospera, fertile,
secondo immagini veritiere che vengono tramandate da padre in figlio. Per rinnovare l’antica
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tradizione, il Cirò è stato servito come vino ufficiale alle Olimpiadi svoltesi a Città del Messico nel
- Milone di Crotone, vincitore di ben sei edizioni dei giochi di Atene, era un grande estimatore
di questo vino.
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. I più rappresentativi sono il Gaglioppo ed il Greco
bianco.
le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
sono quelli tradizionali che consentono di perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
razionale gestione della chioma.
le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione in bianco ed in rosso di vini tranquilli.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC “Ciro’” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed
organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare,
che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali
tipici del vitigno.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei versanti concorrono a
determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso.
Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con
la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
organolettiche Cirò che rimane uno dei vini tipici ed autoctoni coltivati in Calabria. Per questo vino
nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi per migliorare
e affinare la produzione notevoli. Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le
tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche
produttive a partire dai vigneti e passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e
moderno. Questa valutazione rende la viticoltura cirotana, un cardine dell'economia territoriale, un
suo punto d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare
che porta, sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 – ROMA
+3906-45437975
info@valoritalia.it
Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
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