Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI “COLLI BOLOGNESI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 29.07.1975 G.U. 318 – 2.12.1975
Modificato con D.P.R. 13.12.1979 G.U. 130 – 14.05.1980
Modificato con D.P.R. 12.02.1985 G.U. 248 – 21.10.1985
Modificato con D.P.C.M. 6.11.1991 G.U. 224 – 23.09.1992
Modificato con D.M. 31.07.1993 G.U. 191 – 16.08.1993
Modificato con D.M. 12.08.1995 G.U. 215 – 14.09.1995
Modificato con D.M. 6.06.2011 G.U. 140 – 18.06.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
29.08.2014 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Colli Bolognesi» Barbera, anche nelle versioni Frizzante e Riserva;
«Colli Bolognesi» Merlot;
«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon;
«Colli Bolognesi» Chardonnay;
«Colli Bolognesi» Sauvignon;
«Colli Bolognesi» Riesling Italico;
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«Colli Bolognesi» Pinot Bianco. - La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione della sottozona:
«Bologna» è disciplinata in calce al presente disciplinare di produzione nell'allegato A. Salvo quanto
espressamente previsto nell'allegato suddetto, per detta sottozona vengono applicate le norme
previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica - La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dalle specificazione di vitigno:
Barbera, anche nelle versioni Frizzante e Riserva;
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Chardonnay;
Sauvignon;
Riesling Italico;
Pinot Bianco,
nelle diverse tipologie previste, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in
ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, di cui all'elenco della regione Emilia-Romagna delle varietà di vite per uva
da vino, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi»
comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio,
Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello
situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di
Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del
comune di Savignano sul Panaro.
Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Olmetello, al km 100,600 della via Emilia (strada
statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di
Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre
verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada
statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in
località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località
Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al
numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella
strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e
proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del
km 27.800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve
tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in
direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale
confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la
Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità
di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare
poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo
comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo
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questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue
il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di
Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per
borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad
incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S.
Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di
Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada
statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari, tipiche della zona di
produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. - I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono consentite solo le forme di
allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione in ogni caso delle forme a
raggi. - È vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.
- Fatti salvi i vigneti esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare, che possono
pertanto essere iscritti al relativo Schedario se in possesso dei requisiti sopraindicati, per i nuovi
impianti e reimpianti la densità minima di ceppi per ettaro deve essere di almeno 2500 viti. - La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», di cui all'art. 2, ed il
rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo, deve essere il seguente:
Tipologia Produzione Titolo alcol.
massima volum.
ton. uva/Ha nat. minimo % vol
"Colli Bolognesi" Barbera, e con menzione Riserva 12 11 % vol
"Colli Bolognesi" Barbera Frizzante 12 10 % vol
"Colli Bolognesi" Merlot 12 10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Cabernet Sauvignon 10 11 % vol
"Colli Bolognesi" Chardonnay 12 10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Sauvignon 12 10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Riesling Italico 12 10,5 % vol
"Colli Bolognesi" Pinot Bianco 11 10,5 % vol - Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui
all'art. 2 devono essere riportati nel limite fissato dal comma precedente, purché la produzione
globale non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%,
non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione d origine controllata per tutte le uve prodotte. - La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva
superficie vitata.
3 - La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela
competente per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire di anno in anno di
ridurre i limiti massimi di produzione di uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico naturale
minimo, fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. - Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Bolognesi» nonché le operazioni di imbottigliamento o di confezionamento
devono essere effettuate nella zona di cui all'art. 3. - Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di
presa di spuma e di imbottigliamento o confezionamento dei vini «Colli Bolognesi» siano effettuate
in stabilimenti situati nel territorio amministrativo della provincia di Bologna e del comune di
Castelvetro di Modena della provincia di Modena, a condizione che in detti stabilimenti le ditte
interessate abbiano effettuato le suddette operazioni di presa di spuma, imbottigliamento o
confezionamento di vini a denominazione di origine «Colli Bolognesi», utilizzando mosti e vini
provenienti dalla zona di produzione di cui al precedente art. 3, per almeno due anni anche non
continuativi, negli otto anni precedenti alla data dell'entrata in vigore del decreto di approvazione del
presente disciplinare.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o
garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli. - La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a
denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». Qualora la resa uva/vino superi detto limite
ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli
Bolognesi» e può essere presa in carico come vino ad IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. - La qualificazione aggiuntiva «Riserva» può essere utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Barbera
immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui
almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1° novembre dell'anno della
vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», all'atto dell'immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli Bolognesi» Barbera:
colore: rosso rubino, tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, secco o abboccato, tranquillo, di medio corpo, talvolta di buona acidità;
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Barbera frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino, tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, secco, di corpo, fresco e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Barbera riserva:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Merlot:
colore: rosso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, erbaceo;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso, tendente al granato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: tipico, delicato e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Sauvignon:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, di corpo fresco, armonico;
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Riesling italico:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: secco o abboccato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l. - In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini «Colli Bolognesi»
può rilevare lieve sentore di legno. - Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la
presenza di una velatura. - È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata
l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezione» e similari. - È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati o di consorzi, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente. - Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore»,
«fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
norme comunitarie e nazionali. - Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è consentito
l'uso della menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni
previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino nell'apposito
elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» il nome della
tipologia di cui all'art. 1 deve essere riportato con caratteri tipografici uniformi per dimensioni e
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gradazioni cromatiche e, qualora figuri nel medesimo campo visivo della denominazione di origine,
in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine stessa. - Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» nelle versioni «frizzante»,
l'indicazione obbligatoria «frizzante» può comparire a fianco o al di sotto dell'indicazione della
tipologia. - Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con fermentazione in bottiglia, è obbligatorio
riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». - Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con esclusione delle tipologie frizzante,
è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - I vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere
immessi al consumo in contenitori che rispondono per forma, materiale, colore, capacità a quanto
previsto dalla normativa vigente; è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un
otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o
di altro materiale rigido esclusivamente per i vini non destinati al mercato nazionale. - Per i vini designati con la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» immessi al
consumo in bottiglie in vetro di capacità fino a cinque litri, è consentito solo l'uso di bottiglie di
forma tradizionale, con esclusione della «dama», chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito. - In deroga al comma precedente, per i vini diversi dalle tipologie designate con le menzioni
«riserva» e «vigna», è consentito anche l'uso del tappo a vite a capsula integrata per le bottiglie di
capacità fino a lt 0,75. - I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» riportanti la menzione «frizzante»,
se immessi al consumo in bottiglie di vetro, nelle capacità previste dalle disposizioni di legge,
possono essere confezionati con tappo «a fungo» ancorato, di sughero o di materiale sintetico
ammesso, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula di
altezza non superiore a 7 cm.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) informazioni sulla zona geografica
- fattori naturali rilevanti per il legame
L’area geografica della DOP dei Colli bolognesi include la zona pedecollinare e di media collina
compresa tra il fiume Panaro a Ovest e il torrente Idice a Est. La zona è attraversata dall’ampia
vallata del fiume Reno e da quelle minori dei torrenti Samoggia, Lavino e Idice. Tutti questi corsi
d’acqua hanno andamento perpendicolare all’asse appenninico e delimitano rilievi interfluviali dal
profilo più o meno accentuato a seconda dei materiali geologici che attraversano.
L’area è interessata dai seguenti principali paesaggi geologici:
Contrafforti e Rupi
Comprende rocce di età diversa che danno luogo ad un paesaggio segnato da rilievi, frequentemente
di forma tabulare o di rupe, bordati da ripidi versanti e da pareti rocciose (contrafforti). Queste forme
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derivano dalla scarsa erodibilità delle rocce che compongono l’unità. Si tratta di arenarie stratificate,
con subordinate marne e conglomerati.
Le rocce su cui si modellano questi paesaggi sono sia le arenarie plioceniche sia le arenarie epiliguri.
Si tratta di corpi rocciosi stratificati.
I versanti sono generalmente acclivi e boscati.
Questo paesaggio è particolarmente esteso nella parte centrale (tra Lavino e Reno) e sud-orientale
dell’area.
I Colli con Frane e Calanchi
Questo paesaggio è caratterizzato da notevole complessità geologica e morfologica, che gli
conferisce un aspetto composito e segnato da forti contrasti. A morbidi versanti, scarsamente acclivi
e spesso coltivati, si susseguono incisioni calanchive. Ma l’aspetto che maggiormente caratterizza
questo paesaggio è la diffusa presenza di fenomeni di dissesto franoso.
Nei versanti e sul fondovalle il substrato è prevalentemente formato dalle cosiddette “Argille
Scagliose”: un complesso a struttura caotica in cui la matrice argillosa ingloba masse più o meno
grandi di rocce calcaree, arenacee, marnose o stratificate. Frequentemente in posizione sommitale su
questi versanti irregolari e con pendenze non eccessive, si ritrovano complessi rocciosi che, per la
loro maggiore resistenza all’erosione, hanno pendenze più elevate e sono prevalentemente boscati.
Questo paesaggio è presente esclusivamente nella parte sud-occidentale dell’area (in sinistra Lavino).
I Primi Colli
Lungo il margine pedeappenninico si estende questa unità dove il paesaggio collinare si raccorda alla
pianura con estrema gradualità. Il paesaggio è caratterizzato da una morfologia dolce, articolata in
lunghi ripiani declinanti verso valle dove sono conservati antichi paleosuoli. Locali erosioni del
reticolo idrografico minore formano valli scarsamente approfondite separate da crinali dalle ampie
sommità dove affiorano le “sabbie gialle”.
Le rocce che compongono questa unità sono le formazioni delle Argille Azzurre e delle Sabbie Gialle
(Pliocene - Pleistocene).
Questo paesaggio è presente prevalentemente nella parte nord-occidentale dell’area (in sinistra
Reno).
Piana dei Fiumi Appenninici
Comprende i fondivalle e gli sbocchi di fiumi e torrenti al margine. Il paesaggio deve le sue
caratteristiche alla dinamica dei corsi d’acqua appenninici, i quali nel loro corso intravallivo hanno
formato ridotti depositi nastriformi, e depositato allo sbocco in il loro carico più grossolano,
formando corpi sedimentari noti come conoidi alluvionali.
I suoli sono prevalentemente poco evoluti, spesso costituiti da materiali grossolani, secondo un
gradiente deposizionale trasversale all’asse del corso d’acqua. Talvolta lungo i fondivalle e lungo il
margine appenninico si riconoscono, in forma di terrazzi più o meno ampi, lembi residuali di antichi
livelli di piane alluvionali, su cui si rinvengono suoli molto sviluppati ed evoluti (paleosuoli), simili a
quelli già descritti nel paesaggio precedente.
All’ampia variabilità geomorfologica, ovvero di substrati e di forme del paesaggio, corrisponde
un’altrettanto elevata variabilità pedologica, sia in termini di caratteri funzionali (tessitura, scheletro,
profondità) che di livello evolutivo. La coltivazione della vite è diffusa in maniera preponderante a
quote inferiori ai 300 m s.l.m.m., in sinistra Reno su suoli a tessitura fine, con contenuto in calcare
variabile e su suoli a tessitura moderatamente fine, con elevata componente limosa e molto calcarei.
I suoli a tessitura fine si rinvengono sia nei versanti generalmente dissestati su Argille Scagliose, sia
nei primi rilievi collinari su Argille Azzurre Plio-pleistoceniche, sia sulle paleosuperfici
subpianeggianti che corrispondono agli antichi conoidi alluvionali.
I suoli a tessitura moderatamente fine, con elevata componente limosa e molto calcarei, si ritrovano
sulle facies siltose dei litotipi presenti nel paesaggio dei Colli con frane e calanchi e in quello dei
Primi colli.
Dal punto di vista climatologico, con riferimento al trentennio 1961-1990 (riferimento climatico di
base secondo le convenzioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale), l’area è caratterizzata da
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una piovosità media annua che va da 800mm nell’alta pianura a 1.200 mm nelle zone collinari più
elevate e da temperature medie comprese, con inverso gradiente rispetto alle precipitazioni tra 14°C e
12°C. Nella bassa collina il bilancio idrico climatologico (differenza tra precipitazioni ed
evapotraspirazione potenziale annue) evidenzia la presenza di un moderato deficit idrico (fino a 350
mm di deficit annuo) che può essere considerato un fattore positivo per la qualità delle produzioni
vitivinicole, in quanto un certo stress idrico estivo favorisce nelle uve in maturazione la
concentrazione degli zuccheri e la sintesi di componenti aromatici. Sopra la quota di circa 400 metri
s.l.m. il bilancio idrico climatologico evidenzia invece la presenza di un surplus idrico anche elevato
(fino a 800 mm annui).
Le sommatorie termiche, calcolate con soglia 0°C, vanno dai i 4.500 ai 4.900 gradi giorno nella bassa
collina. Sono inferiori a 4.500 gradi giorno sopra la quota di circa 400 metri s.l.m..
L’Indice di Winkler assume nella zona valori massimi di circa 2100 nelle zone a quote meno elevate.
La disponibilità termica, almeno nella fascia sotto i 400 metri s.l.m., è ottimale, per la crescita e la
maturazione di un’ampia gamma di vitigni.
In Emilia-Romagna per il periodo 2030-2050 si prevedono temperature più elevate, precipitazioni più
concentrate ed un aumento dell'intensità e durata degli episodi estremi di caldo e siccità.
Il cambiamento sarà progressivo ed e già verificabile nelle analisi dei dati e degli eventi estremi.
Per esempio le anomalie climatiche del 2003 e del 2006- 2007 hanno evidenziato quali potrebbero
essere le condizioni meteorologiche abituali nei prossimi anni, con livelli di evapotraspirazione e di
deficit idrico finora considerati impossibili.
Gli impatti sulle produzioni agricole sono stati particolarmente intensi, con cali di resa, in caso di
irrigazione insufficiente, fino al 50%, ed hanno interessato anche colture collinari, come il castagno
ed i prati-pascoli. Le alte temperature hanno influito negativamente sullo sviluppo fenologico delle
colture e invece positivamente sulla crescita e sull’aggressività dei fitofagi.
In frutticoltura importanti ricadute negative si sono osservate sulla pezzatura.
In viticoltura l’aumento della gradazione zuccherina è stata accompagnata da una diminuzione
dell’acidità, con modifiche delle caratteristiche organolettiche dei vini.
L’agricoltura regionale si troverà quindi in condizioni di accentuata vulnerabilità a fronteggiare
nuove sfide: maggiore aleatorietà delle rese finali, aumento dei costi produttivi ed assicurativi,
degrado della qualità del suolo e delle acque, danni da eventi estremi.
Il quadro generale impone di seguire puntualmente le dinamiche in atto in Emilia - Romagna,
attraverso il monitoraggio delle variabili meteorologiche ed agro-ambientali e la messa a punto di
strumenti di analisi e previsione, quali bollettini, modelli ed indicatori.
La particolare struttura litologica della zona di produzione “colli bolognesi” ha dato origine ad una
morfologia dolcemente ondulata che ne ha permesso un’intensa coltivazione agraria specialmente
arborea: i terreni che si sono formati nel tempo costituiscono il supporto ottimale per i vigneti
pregiati della zona.
Le temperature oscillano durante l’anno tra – 8° C e + 36° C; il clima è asciutto, assolato e ventilato.
La zona non comprende zone di pianura e presenta un’altimetria compresa tra i m. 100 e m. 550 sul
livello del mare.
Dall’esame dei recenti studi effettuati dall’ARPA Emilia-Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna e
dal CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali) della stessa Regione, sul territorio dei Colli
Bolognesi la variabilità climatica, analizzata nel triennio 2003-2006, periodo in cui sono stati rilevati
i dati produttivi e qualitativi, é risultata scarsa, complice anche l’omogeneità orografica del territorio,
compreso tra i 70 e i 250 m di altitudine.
L’Indice di Winkler medio triennale é variato dai 1982 gradi-giorno di Montebudello, a 140 m di
altitudine s.l.m., ai 2144 gradi-giorno di Zola Predosa, a 74 m s.l.m. Questo differenziale di 162
gradi-giorno (GG) può essere significativo ma la media del territorio é stata di 2083 GG, con somme
termiche elevate, quindi, anche al di sopra dei 200 m s.l.m.
È comunque significativa la relazione negativa tra altitudine e indice di Winkler che, se si esclude il
sito di Montebudello, anormalmente fresco, diventa molto significativa (R2=0,98).
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Poca variabilità é emersa anche dalle precipitazioni del periodo aprile-ottobre, i cui valori massimi
sono stati registrati a Montebudello, con 522 mm, mentre quelle minimi sono state registrate a Monte
San Pietro con 451 mm.
Riunendo i dati qualitativi del mosto di Cabernet Sauvignon, ottenuti nei vigneti-guida distribuiti sul
territorio, in tre classi di I.W., < a 1990, tra 2000 e 2100 e > a 2100 gradi-giorno, traspare molta
omogeneità climatica del territorio.
Nella classe centrale emerge forse un miglior equilibrio complessivo della maturazione.
È evidente, però, una significativa caduta del livello di antociani e di polifenoli totali negli ambienti
al di sopra dei 2100 gradi-giorno.
L’altitudine in cui si posiziona il vigneto sembra influenzare moderatamente le caratteristiche
qualitative di questa varietà, anche a causa di differenze altitudinali poco importanti. Al di sopra dei
150 metri s.l.m. l’uva matura risulta più acida senza evidenti differenze nel grado zuccherino e nel
livello di antociani e di polifenoli totali.
Le forme di allevamento maggiormente utilizzate sono a spalliera e a spalliera doppia.
La produzione media di attesta sui 60 – 90 q/ettaro.
Le pratiche colturali sono limitate in quanto i vigneti sono parzialmente o totalmente inerbiti, per
evitare erosioni da parte delle acque di ruscellamento. - fattori umani rilevanti per il legame
Quando i romani, circa due secoli prima della nascita di Cristo, sottomisero ed unificarono sotto il
segno della lupa i territori abitati dalle tribù dei galli boi, avevano probabilmente mille motivi per
farlo, non esclusi quelli legati alle ricchezze agricole di tali zone.
I filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l’uso introdotto dagli etruschi e sviluppato
successivamente dai galli. Tale metodo infatti, lo si chiama “arbustum gallicum”, particolarmente
adatto non solo alle terre basse ed umide della pianura, ma soprattutto si era incrementato
notevolmente sulla zona collinare.
È accertato che da tali terreni, soprattutto quelli collinari posti a sud di Bononia, i nostri antenati
latini producessero vini che li appassionarono moltissimo. Le terre dell’agro bononiense erano
coltivate dai veterani di tante campagne militari in tutto il mondo allora conosciuto, per cui la
bevanda bacchica era palesemente bevuta, gustata ed apprezzata.
Plinio il Vecchio - I° sec. d.C. - nel capitolo “Ego sum pinus laeto” tratto dalla monumentale opera di
agronomia “Naturalis historia”, enuncia che in “apicis collibus bononiensis” vi si produceva un vino
frizzante ed albano, cioè biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere piacevole e
quindi non apprezzato, poiché è risaputo che durante l’epoca imperiale era gradito il vino dolcissimo,
speziato ed aromatizzato con innumerevoli essenze, inoltre, sempre molto “maturo” in quanto i vini
giovani non erano in grado di soddisfare i pretenziosi palati della nobiltà. Erano trascorsi poco meno
di tre secoli dalla conquista romana - 179 a.C. - che il vino era radicalmente mutato, ma non le
qualità e caratteristiche uniche di tale nettare.
Riprendendo il cammino alla ricerca di tracce che ci possano condurre ai vini che oggi degustiamo, ci
imbattiamo nelle biografie dell’operosità di tali monaci-agresti che sono giunte fino ai giorni nostri,
in cui si menzionano i notevoli impulsi dati per lo sviluppo della vite. Si sparsero in tutte le regioni
italiane e nel migrare verificarono che sulle colline bolognesi si produceva un buon vinello dorato e
mordace, appunto frizzante.
OMNIA ALLA VINA IN BONITATE EXCEDIR - decisamente “…un vino superiore per bontà a
tutti gli altri…” e bevuto non solo durante le pratiche liturgiche, ma anche con gioia alla tavola del
nobile e del volgo, ottenuto da uve conosciute ed apprezzate come pignole! I secoli che da allora
sono trascorsi per giungere fino ai giorni nostri, sono stati indiscussi testimoni di innumerevoli fatti e
citazioni riguardanti i vini delle nostre splendide colline bolognesi.
Nel 1300, Pier de’ Crescenzi, nel più importante trattato di agronomia medievale “Ruralium
commordorum – libro XII” descriveva le caratteristiche organolettiche del “Grechetto gentile” che si
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beveva allora, in quanto il vino, oltre che maggiormente prodotto, era quello più gradito per
piacevolezza e per la vivace e dorata spuma.
Agostino Gallo ne “Le venti giornate dell’agricoltura” del 1567, sollecitava di piantare le uve pignole
in quanto per la notevole produzione, permetteva un florido commercio perché sempre ricercate.
Medico e botanico di Papa Sisto V, il Bacci, nel personale trattato del 1596 “De naturalis vinarium
istoria de vitis italiane”, asseriva le “…rare et optime…” qualità intrinseche dell’uva pignola. Così
pure Soderini, noto agronomo fiorentino, sempre in quegli anni, ne confermava le caratteristiche. Il
Trinci – 1726 – pone in evidenzia le caratteristiche di tale vitigno: l’odierno Grechetto gentilesi
riscontra nella sua quasi totalità di tali affermazioni, per non dire che sono le medesime.
Ulteriori conferme sono riportate nel “Bullettino Ampelograficho” del 1881, in cui è nominata l’uva
pignola prodotta nelle colline poste a sud dell’urbe di Bologna, la cui assomiglianza con l’attuale
produzione è stupefacente, e non lascia più adito ad altri dubbi di sorti.
Lo statuto di Bologna del 1250 ordina la costruzione della “Strada dei vini” per trasportare con
sicurezza verso Bologna i vini ottenuti nelle colline a sud della città.
A partire dal 1250 risalgono i primi estimi del comprensorio vitivinicolo.
In relazione al disciplinare si può affermare che:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono
quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione. - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
razionale gestione della chioma. - le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
Tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore
e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi della lettera A) e quelli della lettera B)
L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad
est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a
determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, con notevoli sbalzi termici e pertanto
favorevole all’espletamente di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
La tradizione millenaria della produzione di vino, insieme alle caratteristiche uniche del territorio,
garantisce la qualità dei vini a DO Colli Bolognesi.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 – ROMA
Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
0039 06 45437975
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La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
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Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BOLOGNESI» SOTTOZONA “BOLOGNA”
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», nei limiti ed alle condizioni stabilite
dal presente disciplinare, può essere accompagnata dal riferimento della sottozona «Bologna»,
espressamente disciplinata nel presente allegato, per le seguenti tipologie:
Rosso anche nella versione riserva;
Bianco;
Spumante.
Articolo 2
Base ampelografica - La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguita dal riferimento alla sottozona
«Bologna» è riservata al vino Rosso, anche nella versione Riserva, ottenuto dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon in misura non inferiore al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino
altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, fino
ad un massimo del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato
con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del
presente disciplinare. - La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona
«Bologna» è riservata al vino Bianco ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sauvignon in misura non inferiore al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo
del 50%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto
ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e
successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
In tale ambito, la varietà Trebbiano può concorrere fino ad un massimo del 15%. - La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» seguito dal riferimento alla sottozona
«Bologna» è riservata al vino Spumante ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay, Pinot bianco, da soli o congiuntamente, in misura non inferiore al 40%; Sauvignon,
Riesling, Pinot nero, Grechetto gentile da soli o congiuntamente, per l'eventuale differenza.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi»
con riferimento alla sottozona «Bologna» comprende l'intero territorio collinare situato nei comuni di
Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, e quello situato in parte nei comuni di
Bologna, Bazzano, Marzabotto, Pianoro, Crespellano, Savigno, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi,
S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Savignano sul Panaro.
Tale zona è così delimitata: partendo dal ponte del fiume Savena sulla via Emilia (strada statale n. 9)
nel comune di San Lazzaro di Savena, il confine segue in direzione ovest tale strada fino a
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raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la
strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di
Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola
Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed
imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata
che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero
civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con via Rio d'Orzo,
dopo aver attraversato il centro abitato di Savignano sul Panaro.
Il confine prosegue lungo via Rio d'Orzo fino al proseguimento in via Castello che successivamente
incrocia il confine amministrativo del comune di Castello di Serravalle. Prosegue a sud lungo il
confine del territorio comunale di Castello di Serravalle e poi lungo il confine del comune di
Savigno, sempre in direzione sud, fino all'incrocio con Rio dei Bignami.
Continua quindi lungo Rio dei Bignami, verso est, fino alla confluenza nel torrente Samoggia per
proseguire a nord fino al ponte della strada provinciale Valle del Samoggia SP 27.
Da qui seguendo via Gardelline incontra il confine amministrativo del comune di Monte San Pietro e
lo scorre a sud fino ad incontrare via Medelana che percorre verso est e raggiunge la strada statale
Porrettana SS 64.
Prosegue per un breve tratto della Statale Porrettana, verso nord, fino ad incrociare sulla destra via
San Silvestro che imbocca e percorre fino alla località Panico per proseguire su via Canovella.
Al termine della via Canovella prende la strada forestale che, passando a sud del Monte Santa
Barbara, riconduce a via Brigata Stella Rossa proseguendo per la stessa.
Successivamente, incrocia la Strada Provinciale Val di Setta SP 325 che percorre in direzione nord
fino all'incrocio con via Badolo SP 58.
Da qui segue via Badolo fino all'incrocio sulla destra con via Valli e continua fino al bivio con la
strada forestale delle Calcinare lambendo Cà Zanetti e giungendo in via Casale.
Il confine procede lungo via Casale verso nord fino all'incrocio con via Guzzano e successivamente
con via Fratelli Dall'Olio fino alla località di Pianoro Vecchio.
Prosegue verso sud per via Nazionale - Strada provinciale della Futa SP 65 fino alla località Zula
dalla quale imbocca verso est la strada provinciale Zena SP 36; percorre via Zena fino al
congiungimento con il fiume Savena che seguendolo conclude il confine della sottozona al ponte
sulla via Emilia.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Per i nuovi impianti e reimpianti dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Colli Bolognesi» recante il riferimento alla sottozona «Bologna», la densità
minima di ceppi per ettaro deve essere non inferiore a 3000 piante per ettaro. - Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e le gradazioni minime
naturali delle uve, per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli
Bolognesi» recante il riferimento alla sottozona «Bologna», devono essere rispettivamente le
seguenti:
Tipologia Produzione Titolo alcol.
massima volum.
ton. uva/Ha nat. minimo % vol
"Colli Bolognesi" Bologna Rosso 10 11,5% vol
"Colli Bolognesi" Bologna Bianco 11 10,5% vol
"Colli Bolognesi" Bologna Spumante 11 9,5% vol
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Articolo 5
Norme per la vinificazione - Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recanti il riferimento alla
sottozona «Bologna», le operazioni di vinificazione ivi comprese l'invecchiamento obbligatorio,
l'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione «Colli Bolognesi» come delimitata nell'art. 3 del disciplinare di produzione. - La qualificazione aggiuntiva Riserva può essere utilizzata dal vino «Colli Bolognesi» Bologna
Rosso immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di
cui almeno 5 mesi di affinamento in bottiglia, con decorrenza dal 1°novembre dell'anno della
vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» recanti il riferimento alla sottozona
«Bologna» del presente allegato, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Colli Bolognesi» Bologna Rosso:
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico, a volte erbaceo;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Bologna Rosso con qualificazione aggiuntiva Riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori massimo: 8,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
«Colli Bolognesi» Bologna Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore:secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo o leggermente brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Colli Bolognesi» Bologna Spumante:
spuma: fine e persistente
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole e caratteristico;
sapore: extra brut, brut, extra dry, armonico, fresco, moderatamente acido;
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
1 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con il
riferimento alla sottozona «Bologna», l'indicazione della sottozona e della tipologia devono essere
riportate congiuntamente nel medesimo campo visivo.
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