Colli d'Imola Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI “COLLI D’IMOLA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M 1.07.1997 G.U. 156 – 7.07.1997
Modificato con D.M. 25.07.2002 G.U. 189 – 13.08.2002
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
29.04.2014 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA”, riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I Vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA” rosso, anche nelle tipologie novello e
riserva, e bianco, anche nelle tipologie frizzante e superiore, devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da
vino approvato con DM 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 242 del 14 ottobre 2004, e
successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
La denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA” seguita da una delle seguenti
specificazioni: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Barbera, Trebbiano (da Trebbiano Romagnolo),
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Chardonnay, é riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale per
almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve, a bacca di
colore analogo, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo
del 15%.
I vini “COLLI D’IMOLA” bianco, “COLLI D’IMOLA” Trebbiano, “COLLI D’IMOLA” Chardonnay e
“COLLI D’IMOLA” Barbera, possono essere prodotti nella tipologia “frizzante”.
I vini “COLLI D’IMOLA” rosso, “COLLI D’IMOLA” Sangiovese, “COLLI D’IMOLA” Cabernet
Sauvignon possono essere prodotti nella tipologia “riserva”.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “COLLI D’IMOLA”, senz’altra specificazione, i vigneti
iscritti agli albi dei vini a DOC:
“COLLI D’IMOLA SANGIOVESE”
“COLLI D’IMOLA CABERNET SAUVIGNON”
“COLLI D’IMOLA BARBERA”
“COLLI D’IMOLA TREBBIANO”
“COLLI D’IMOLA CHARDONNAY”
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “COLLI D’IMOLA”, senz’altra specificazione, i vigneti
iscritti all’albo del vino a DOCG “Albana di Romagna”, ubicati nella zona di produzione di cui al
successivo articolo 3 sempreché rispondenti ai requisiti del presente disciplinare.
Fanno parte dell’albo dei vigneti del vino a DOC “COLLI D’IMOLA”, con le specificazioni di cui
appresso, i vigneti iscritti agli albi dei vini a DOC rispettivamente indicati, sempreché ubicati nella zona
di produzione di cui al successivo art. 3 e rispondenti ai requisiti del presente disciplinare:
“COLLI D’IMOLA” Sangiovese: vino a DOC Sangiovese di Romagna;
“COLLI D’IMOLA” Trebbiano: vino a DOC Trebbiano di Romagna.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini “COLLI D’IMOLA” comprende i territori a
vocazione viticola ricadenti nei seguenti comuni compresi nella provincia di Bologna:
Fontanelice, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano
dell’Emilia.
Per i Comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme ed Ozzano dell’Emilia il limite a valle è
delimitato dalla strada statale n. 9 “Emilia”.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2, devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualità.
Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, i vigneti ubicati in ambienti
che per condizioni di tessitura o struttura del terreno, caratteristiche idrogeologiche od esposizione,
forniscono uve con caratteristiche non conformi al presente disciplinare di produzione.
Sono quindi da considerarsi idonei i suoli di buona esposizione posti nelle aree collinari, pedecollinari e
nei terrazzi intravallivi, con tessiture da medio impasto a medio impasto-argilloso, fino a quelle argillose
o argillo-limose, in genere calcarei.
Per i vigneti già esistenti al momento di entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti d’impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
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Per i nuovi impianti o reimpianti, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.330 ceppi per
ettaro.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati nella zona.
La Regione Emilia-Romagna può consentire diverse forme d’allevamento, qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
È esclusa ogni pratica di forzatura ed é consentita l’irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte,
prima dell’invaiatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui
all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione
devono essere rispettivamente i seguenti:
Resa uva Titolo alcolometrico volumico
VINI t/Ha minimo naturale % vol
“Colli d’Imola” Rosso 10 10,5
“Colli d’Imola” Bianco 12 10,5
“Colli d’Imola” Bianco Sup. 11 11,0
“Colli d’Imola” Sangiovese 10 11,0
“Colli d’Imola” Cabernet Sauvignon 9 11,0
“Colli d’Imola” Barbera 10 11,0
“Colli d’Imola” Trebbiano 12 10,5
(prodotto da uve di vitigno Trebbiano romagnolo)
“Colli d’Imola” Chardonnay 10 10,5
Le uve destinate alla produzione dei vini “COLLI D’IMOLA” nelle tipologie frizzante e novello, possono
avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore dello 0,5% rispetto ai valori
sopraindicati.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA” devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, é consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Bologna.
Le operazioni di elaborazione del vino “COLLI D’IMOLA” nella tipologia “frizzante”, ossia le pratiche
enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, nonché le operazioni d’imbottigliamento e di
confezionamento, devono essere effettuate entro i territori delle province di Bologna, Forlì, Ravenna e
Modena.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o
garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Per i vini “COLLI D’IMOLA” tipologia “riserva”, la presenza di zuccheri riduttori massima consentita
all’imbottigliamento‚ di 4 grammi/litro.
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La menzione “riserva” è attribuita al vino sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non
inferiore a 18 mesi, anche in recipienti di legno. In quest’ultimo caso la sosta non può essere inferiore ai
due mesi.
Il periodo di invecchiamento decorre dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.
Il vino “COLLI D’IMOLA”, senza alcuna specificazione, prodotto da vitigni a bacca rossa e qualificato
“novello”, deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
I vini di cui all’art. 2 possono essere elaborati, secondo le pratiche tradizionali, anche in recipienti di
legno. In tal caso i vini possono presentare un leggero sapore di legno.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA”, all’atto dell’immissione al consumo
devono presentare aspetto limpido e rispondere alle seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed
organolettiche:
COLLI D’IMOLA BIANCO
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, leggermente fruttato;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
COLLI D’IMOLA BIANCO “FRIZZANTE”
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, leggermente fruttato;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
COLLI D’IMOLA BIANCO “SUPERIORE”
colore: giallo, paglierino;
odore: vinoso, leggermente fruttato;
sapore: di giusto corpo, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
COLLI D’IMOLA ROSSO
colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
COLLI D’IMOLA ROSSO “RISERVA”
colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco;
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
COLLI D’IMOLA ROSSO NOVELLO:
colore: rosso, rubino;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, rotondo, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
zuccheri riduttori massimo: 10 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
COLLI D’IMOLA SANGIOVESE:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso, con profumo delicato;
sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
COLLI D’IMOLA SANGIOVESE RISERVA:
colore: rosso rubino talora con orli violacei;
odore: vinoso, con profumo delicato;
sapore: di gusto pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
COLLI D’IMOLA CABERNET SAUVIGNON:
colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;
odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
COLLI D’IMOLA CABERNET SAUVIGNON RISERVA:
colore: rosso rubino che acquista riflessi granati con l’invecchiamento;
odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: pieno, asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori massimo: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
COLLI D’IMOLA BARBERA:
colore: rosso carico tendente al violaceo;
odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
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sapore: pieno asciutto, abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
COLLI D’IMOLA BARBERA FRIZZANTE:
colore: rosso carico tendente al violaceo;
odore: vinoso, con caratteristiche varietali;
sapore: pieno asciutto, abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
COLLI D’IMOLA TREBBIANO:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore netto minimo: 16 g/l.
COLLI D’IMOLA TREBBIANO FRIZZANTE:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
COLLI D’IMOLA CHARDONNAY:
colore paglierino più o meno carico;
odore: vinoso, delicato, varietale;
sapore: asciutto, abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
COLLI D’IMOLA CHARDONNAY FRIZZANTE:
colore paglierino più o meno carico;
odore: vinoso, delicato, varietale;
sapore: asciutto, abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA” di cui all’art.1
può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
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menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi
dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Nel suddetto caso, la produzione massima di uva ad ettaro dovrà essere inferiore del 20% rispetto ai
valori indicati all’art. 4, riferiti ad ogni singola denominazione.
Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 ‚ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all’art. 2 la denominazione “COLLI D’IMOLA” immediatamente
seguita dalla dicitura “Denominazione di origine controllata”, deve precedere immediatamente in
etichetta la specificazione relativa al vitigno, che a sua volta deve precedere quelle relative alle tipologie.
La specificazione del vitigno e delle relative tipologie, devono essere altresì riportate in etichetta in
caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione “COLLI
D’IMOLA” e con lo stesso colore.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA”
senza alcuna specificazione, il riferimento alle varietà di vite che li compongono‚ consentito solo su
etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati
per l’indicazione della denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA” ‚
obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve sui contenitori di capacità nominale pari o
inferiore a litri cinque.
Articolo 8
Confezionamento
Nel confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata “COLLI D’IMOLA”, é vietato
l’utilizzo del tappo a corona ed a vite nei contenitori di capacità nominale superiore a 0,375 litri.
Per le versioni frizzanti, é consentito l’utilizzo del tappo a fungo di sughero, ancorato con gabbietta,
tradizionalmente utilizzato nella zona di produzione.
È consentito l’uso di contenitori in ceramica, tradizionalmente utilizzati nella zona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica

  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    Studi di zonazione viticola hanno permesso di definire in modo piuttosto preciso che terre su cui si
    sviluppa la viticoltura dei Colli d’Imola. A partire dalla via Emilia si incontrano dapprima le “terre
    decarbonatate della pianura pedemontana”, suoli pianeggianti che si sono formati in sedimenti fluviali a
    tessitura media. Sono molto profondi, a tessitura media, con buona disponibilità di ossigeno, elevata
    capacità di acqua disponibile e buona fertilità naturale; da scarsamente a moderatamente calcarei
    nell’orizzonte lavorato e con contenuti in calcare decisamente più elevati negli orizzonti profondi. A
    seguire le “terre scarsamente calcaree del margine appenninico”, costituite da suoli dolcemente ondulati
    (pendenza 3-12%) o ondulati (pendenza 10-20% nelle parti basse, fino a 20-35% nelle parti più incise),
    che si sono formati in sedimenti argilloso-limosi deposti dai fiumi centinaia di migliaia di anni fa. Sono
    molto profondi, a tessitura moderatamente fine o fine, moderatamente calcarei in superficie e molto
    calcarei negli orizzonti profondi. Possono essere soggetti a ristagno idrico.
    Le “terre limose dei terrazzi antichi” sono estese paleosuperfici, pianeggianti o dolcemente inclinate,
    formate da sedimenti fluviali a varia tessitura, con una componente superficiale talvolta di origine eolica.
    Sono terreni molto profondi, a tessitura fine o media su fine, non calcarei, strutturalmente poco stabili e
    soggetti a ristagno idrico. Per conservare o migliorare la fertilità fisico-idrologica richiedono buoni
    apporti di sostanza organica.
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    Proseguendo verso i calanchi, tipicamente a quote comprese tra 130 e 380 m slm, si trovano le “terre
    calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, che si caratterizzano per l’alternarsi di
    versanti brevi e rettilinei e di versanti lunghi moderatamente ripidi (pendenza dal 7 al 35%). Questi suoli
    si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose di età
    pliocenica, e si presentano con profondità variabile da moderata a molto profonda, a tessitura media, da
    scarsamente a fortemente calcarei. Talora sono presenti orizzonti con accumulo di carbonati di calcio e
    possono presentare il substrato di roccia tenera (peliti) entro i 100 cm di profondità.
    Infine si arriva in prossimità della formazione Marnoso-arenacea, che ha dato origine alle “terre calcaree
    del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio”. Le quote sono tipicamente tra 110 e
    430 m slm. Sono suoli moderatamente ripidi, da moderatamente a molto profondi, a tessitura media,
    calcarei e che possono presentare il substrato roccioso entro i 100 cm di profondità. Qui la viticoltura
    arriva al suo limite più elevato, ma può dare ottimi risultati su aree sottoposte ad adeguata regimazione
    delle acque superficiali e su versanti ben sistemati, poiché uno dei problemi più sentiti in queste terre è
    l’erosione.
    Per quanto riguarda il clima, partendo dalla via Emilia con sommatorie termiche intorno ai 2000-2200
    gradi giorno (indice di Winkler), si arriva intorno al 1500-1600 gradi giorno delle aree più alte della
    viticoltura.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    La viticoltura sui colli imolesi è attestata sin da epoca medioevale, e nel 1300 si parla espressamente di
    Albana quale varietà di pregio per il territorio, nonché di altre uve bianche arrivate fino ai giorni nostri,
    come Trebbiano, Maligia, Garganega e Verdea. Tra le uve nere, invece, sono ricordati nomi (Grilla,
    Ziziga o Rubiola, Maiolo) di cui ad oggi si è persa memoria, ad eccezione della Lambrusca. Nel
    Settecento, con le bonifiche idrauliche della pianura e l’avvento della mezzadria, si diffonde e si afferma
    la piantata, sebbene in collina permanga anche la coltura specializzata in vigna, con netta preferenza per i
    vitigni bianchi (Albana, Malvasia, Moscatelli, ecc.), che dava adito ad una certa esportazione. In questo
    periodo i vini di Imola si creano una buona reputazione, tanto che un documento del 1824 riferisce che
    sono fatti a dovere e molto apprezzati. Nell’Ottocento i nobili locali iniziano ad introdurre in coltivazione
    anche alcuni vitigni stranieri, per lo più francesi (Pinot bianco, Pinot nero, Sauvignon e Cabernet
    Sauvignon e Cabernet franc), che si affiancano sia in campo che nelle miscele di vino ai consolidati
    vitigni locali (Albana, Trebbiano, Sangiovese, Negretto). Nel 1885 viene fondata anche una cantina
    sperimentale, allo scopo di studiare le varietà coltivate sul territorio (per consigliare nella scelta dei
    vitigni per i nuovi impianti) e sviluppare le industrie inerenti l’enologia. Si può collocare, quindi, in
    questo periodo la nascita di una viticoltura dei colli di Imola finalizzata a produzioni qualitative, sempre
    più aderenti alle richieste del mercato. Le alterne vicende della fillossera e dei due conflitti mondiali
    determinano pesanti ripercussioni sulla viticoltura e sull’agricoltura di collina in generale, ma i produttori
    rimasti proseguono la loro attività, sempre con un occhio di riguardo alla qualità. A partire dalla seconda
    metà degli anni ’90 del Novecento la viticoltura di collina viene ristrutturata e iniziano a farsi strada
    nuove tecniche e tecnologie enologiche in grado di valorizzare ulteriormente una materia prima già
    particolarmente curata in vigna.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    Grazie alla scelta varietale e alla collocazione dei vitigni negli ambienti più congeniali, nell’areale della
    DOC “Colli d’Imola” è possibile ottenere una gamma di prodotti ampia e qualitativamente rispondente
    alle diverse esigenze dei consumatori.
    Nei fondo valle e nei terreni più freschi, infatti, si possono ottenere vini bianchi leggeri, magari frizzanti,
    che puntano sostanzialmente sulla freschezza dei sentori floreali e di frutta gialla poco matura (mela
    verde, ad esempio). Nei terreni più ricchi d’argilla e calcare, esposti a Nord/Nord-Est, ci si può spingere
    verso vini bianchi più strutturati che si prestano anche per l’affinamento in legno, ottenendo bouquet
    complessi e accattivanti. Certi ambienti e la paziente opera dell’uomo si prestano anche per la vendemmia
    tardiva di uve come l’Albana in grado di trasformarsi in vini del tutto particolari.
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    Tra i vini rossi si possono trovare prodotti piuttosto strutturati, ricchi di sentori fruttati ben maturi e
    persino con note speziate, specie nel Cabernet Sauvignon. Non mancano però anche prodotti meno
    strutturati che puntano soprattutto sulla freschezza degli aromi fruttati.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Le migliori espressioni enologiche del territorio imolese nascono proprio dalla interazione tra ambiente e
    azione dell’uomo. Lo spirito di innovazione ha introdotto da tempo varietà differenti da quelle
    tradizionalmente in uso, ampliando la base ampelografica locale e di conseguenza la gamma dei vini
    proposti sul mercato. Inoltre si è cercato di indirizzare la ristrutturazione dei vigneti favorendo la messa a
    dimora dei vitigni negli ambienti più congeniali alla loro migliore espressione colturale.
    Le “terre decarbonatate della pianura pedemontana”, in generale, tendono ad assecondare la naturale
    vigoria delle piante, pertanto sono quelle aree in cui vengono collocati i vitigni meno vigorosi (Riesling
    italico, Trebbiano romagnolo) o comunque innestati su portinnesti che non ne favoriscono la vigoria. Con
    adeguati interventi agronomici, comunque, si riesce a controllare la produzione e si raggiungono buoni
    livelli qualitativi. Si tratta comunque dei suoli meno vocati per vitigni a bacca nera.
    Sulle “terre scarsamente calcaree del margine appenninico” la maggior parte dei vitigni può esprimere
    una buona potenzialità produttiva, con soddisfacenti livelli qualitativi, specie nelle situazioni di maggiore
    pendenza, che assicurano uno sgrondo migliore delle acque.
    Sulle “terre limose dei terrazzi antichi” alcuni vitigni (ad es. Barbera, Malvasia di Candia aromatica) si
    esprimono piuttosto bene dal punto di vista qualitativo, anche se occorre intervenire con adeguate pratiche
    agronomiche (cimatura, sfogliature, diradamenti) per mantenere un adeguato e costante equilibrio vegeto-
    produttivo ogni anno.
    Le “terre calcaree del basso Appennino, localmente associate a calanchi”, sono aree con elevata
    variabilità pedologica, in cui anche il clima inizia ad esercitare una certa influenza, pertanto l’esposizione
    e le più adeguate soluzioni impiantistiche hanno un peso importante che si affianca all’influenza del suolo
    nel determinare la qualità delle uve. I vini rossi che derivano dalle uve coltivate in queste aree si
    presentano piuttosto strutturati, molto colorati e particolarmente ricchi di indicatori qualitativi (sentori
    fruttati e speziati).
    Le elevate altitudini delle “terre calcaree del basso Appennino con versanti a franapoggio e reggipoggio”
    possono comportare ritardi nelle fasi fenologiche principali, quindi alle quote più alte e sui versanti
    migliori (senza eccesso di irraggiamento luminoso, che causa scottature), le varietà precoci possono
    essere di soddisfazione: Chardonnay ma anche Merlot se non ci sono problemi di siccità, danno ottimi
    risultati qualitativi.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
    vitivinicole italiane S.r.l.
    Via Piave n. 24 – 00187 ROMA
    Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
    Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
    rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso,
    lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante
    una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
    produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2°
    capoverso.
    9
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
    Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
    30.10.2018.
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