Colli Euganei Fior d'Arancio Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO” O “FIOR D’ARANCIO COLLI EUGANEI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 22.12.2010 GU 4 - 07.01.2011
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
04.07.2018 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. c 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
    d’Arancio Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
    presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”;
    “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante;
    “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
    d’Arancio Colli Euganei” devono essere ottenuti dalle uve della varietà Moscato giallo per almeno il
    95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di
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    colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di
    Padova.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei
    Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo
    dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano
    Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo,
    Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di
    Padova.
    Tale zona è così delimitata:
    partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa
    attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si
    raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si
    raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso est,
    si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale, la
    località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si
    prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa. Si segue quindi detto
    scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di
    Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere
    la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n. 16 in località
    Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi verso sud-
    est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello. Riprende verso sud
    lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo
    scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue
    lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità del centro di Battaglia
    Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto,
    seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua
    lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova
    circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino alla località Motta di
    Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro
    di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi,
    ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si segue il canaletto di Valbona (o di
    Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.
    Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi
    attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all’altezza di Casa
    Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località
    Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla
    strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre
    per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di
    Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto. Si
    procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale “Condotto” che
    si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.
    Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità
    della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o
    Nina).
    Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto
    fino a che quest’ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo
    Bandizzà fino all’incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest’ultimo fino alla
    “Botte” sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di
    Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto
    di partenza.
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    Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano
    Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere,
    dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all’altezza del Km 9,300,
    segue tale strada verso sud-est e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina
    alberata in direzione nord-est all’altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-
    ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio
    Colli Euganei” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed
    ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. Sono, pertanto, da considerarsi atti alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i
    vigneti posti in zona collinare e pedocollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici sia
    organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e
    vallivi. (I dettagli foto interpretativi, sono depositati presso Regione Veneto – Direzione Produzioni
    Agroalimentari).
  6. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e
    tali da permettere l’ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.
    È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l’irrigazione di soccorso.
  7. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” non deve essere
    superiore a 12,00 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un
    titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.
  8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio
    Colli Euganei”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi
    del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  9. I vigneti realizzati dopo l’approvazione del presente disciplinare dovranno avere minimo 4.000 viti
    per ettaro.
  10. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni
    professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i
    quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata
    comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  11. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del
    presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da destinarsi ad altra
    denominazione come previsto dalla normativa vigente.9. Le uve destinate alla produzione del tipo
    spumante potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50%. purché la
    destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di
    cantina.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  12. Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione per l’appassimento delle uve e
    l’affinamento laddove obbligatori, nonché l’elaborazione del mosto o del mosto parzialmente
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    fermentato per la produzione dello spumante devono aver luogo all’interno della zona di produzione
    delimitata nell’articolo 3.
  13. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano
    effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e
    nella cantina associata in comune di Conselve.
  14. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini. Qualora la resa
    uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
    d’origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine per tutta la partita.
  15. Per la tipologia “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito la resa
    massima dell’uva in vino non deve superare il 40 %.
  16. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
    d’Arancio Colli Euganei” può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano
    sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale
    minimo non inferiore al 15,50%.
  17. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento
    ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
    tradizionali di appassimento.
  18. Il vino “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito non può essere
    immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno un anno a
    decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante tale affinamento, che precede
    la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi
    freddi.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  19. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior
    d’Arancio Colli Euganei” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: aromatico, caratteristico;
  • sapore: da secco a dolce, intenso; nella versione dolce il residuo zuccherino non deve essere
    inferiore a 50 g/l e il titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante:
  • spuma: più o meno persistente;
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: aromatico, caratteristico;
  • sapore: dolce, intenso; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,0 g/l e il titolo
    alcolometrico svolto minimo del 6,00% vol;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    “Colli Euganei Fior d’arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito:
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  • colore: da giallo paglierino a giallo dorato talvolta ambrato;
  • odore: complesso, intenso caratteristico;
  • sapore: dolce, aromatico, persistente;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol;
  • residuo zuccherino minimo: 100 g/l;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;.
  • acidità volatile massima: 2,4 g/l.
  1. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare
    sentore di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  2. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
    d’Arancio Colli Euganei” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
    nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili. È tuttavia
    consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
    aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
  3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia
    spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior
    d’Arancio Colli Euganei” devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e
    comunitarie, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, della capacità fino a litri 9.
  5. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori
    tradizionali della capacità superiore a litri 9.
  6. Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Fattori naturali rilevanti per il legame:
    La zona di produzione della denominazione ricade nei Colli Euganei sono colline di origine vulcanica con
    forma tipicamente conica, che si elevano in gruppo nella pianura padana nei pressi delle città termali
    di Abano Terme, Montegrotto Terme, in provincia di Padova, all’interno del Parco dei Colli Euganei,
    isola naturalistica riconosciuta dalla Regione Veneto di quasi 19.000 ha. L’altitudine alla quale si
    trovano la maggior parte dei vigneti varia da 50-300 metri slm arrivando fino a sfiorare i 400.
    Il clima dei Colli Euganei è temperato, caratterizzato da condizioni termiche quasi mediterranee,
    inverni miti, estati calde e asciutte e buone escursioni termiche fra il giorno e la notte. Nelle giornate
    limpide e nelle prime ore del mattino è frequente il fenomeno dell'inversione termica, per cui le zone
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    collinari godono di una temperatura superiore rispetto alla pianura. Per queste peculiarità la zona,
    rinomata e ricercata dai turisti, è ideale per la coltivazione della vite. La piovosità media annuale
    oscilla tra i 700 e i 900 mm con due punte massime, in primavera e autunno. L'umidità relativa è
    variabile tra la pianura e la collina, dove i valori sono notevolmente inferiori; i venti prevalenti
    provengono da NNE, NE e N con velocità e frequenze basse.
    La giacitura dei terreni coltivati a vite è situata prevalentemente in pendii e declivi che consentono il
    deflusso delle acque evitando i ristagni. La zona, per la maggior parte collinare, consente ai
    produttori di scegliere per ogni tipologia di vino, le esposizioni e le giaciture più idonee a far risaltare
    le qualità specifiche; infatti, a seconda dell’esposizione “più o meno fresca”, la scelta enologica
    cambia passando da uve destinate a vini fermi o a base spumante nei terreni ad esposizione
    prevalentemente a nord, ad uve per ottenere vini passiti per i versanti più soleggiati e caldi.
    I suoli sono originati dalla disgregazione delle rocce vulcaniche, presentano un buon scheletro, sono
    ben drenati e ricchi di minerali e microelementi. A seconda del livello di disgregazione delle rocce
    vulcaniche nei millenni, nelle diverse zone dei Colli, emergono tipologie di suoli differenziati:
    vulcaniti (rioliti trachiti, basalti, tufi basaltici), rocce sedimentarie (biancone, scaglia rossa e marna),
    alluvioni (conoidi di deiezione, fondovalle alluvionale).
    La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno dei Colli Euganei un territorio
    altamente vocato alla produzione di vini di pregio.
    Fattori umani rilevanti per il legame:
    La presenza storica nei Colli Euganei di popolazioni addette alla coltura della vite hanno lentamente
    trasformato il paesaggio collinare, occupando con le viti interi declivi e terrazzamenti effettuati
    dall’uomo. Le tecniche di cura della vite effettuate sui pendii dei Colli Euganei, richiedono capacità
    ed esperienza sia per l’allevamento della vite, sia nelle tecniche di potatura al fine di creare un
    ambiente protetto dai venti e efficacemente esposto alla luce e al sole.
    La presenza più antica della vite e del vino nella zona dei Colli Euganei è testimoniata da reperti
    archeologici in terracotta, ciotole e coppe legati al consumo del vino, risalenti della civiltà preromana
    (VII – VI secolo a.C). In epoca romana la diffusa presenza della vite in ambito padovano è citata da
    diversi storici latini.
    Documenti sull’agricoltura del 1879 attestano già in quegli anni la presenza di varietà autoctone quali
    il Moscato nei Colli Euganei.
    I produttori hanno continuato l’azione di qualificazione del prodotto tanto che già nel 1969 i vini dei
    Colli Euganei hanno ottenuto il riconoscimento della DOC Colli Euganei (D.P.R. 13 Agosto 1969). Il
    continuo miglioramento e caratterizzazione qualitativa di una tipologia di Moscato giallo, il “Fior
    d’Arancio”, ha portato al riconoscimento della DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio.
    Oggi la denominazione Colli Euganei, valorizzata anche dalla “Strada del vino Colli Euganei”, é
    rinomata e conosciuta dai turisti sia italiani sia stranieri che frequentano la zona termale dei colli; i
    suoi vini, sono commercializzati anche in molti Paesi europei ed extraeuropei, dall’America all’Asia,
    dove nuovi mercati ne scoprono il valore commerciale inteso come qualità elevata e ottimo rapporto
    qualità/prezzo. Grazie alle loro peculiarità, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti dai vini a DOC
    Colli Euganei sia in ambito locale (come la Festa dell’uva di Vo Euganeo iniziata nel 1950, “Vini
    Euganei a Primavera” sul Monte Gemola, la manifestazione “Calici di Stelle” e molte altre) sia
    nazionale che internazionale. Ben figurano inoltre sulle principali guide nazionali tra le quali Vini
    d’Italia del Gambero Rosso, Slow Wine di Slow Food, I vini d’Italia de L’Espresso, l’Annuario dei
    migliori vini di Luca Maroni, Il Golosario di Massobrio, e molti altri che riservano sempre maggior
    spazio al Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG. Anche nei concorsi sia nazionali, sia internazionali
    (Concorso internazionale del Vinitaly, Concurs Mondial de Bruxelles, Japan Wine Challenge, India
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    Wine Challenge, Los Angeles County Fair ecc.) i vini dei Colli Euganei hanno ricevuto e continuano
    a ottenere numerosi riconoscimenti.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    I vini a DOCG “Colli Euganei Fior d’Arancio” nelle rispettive categorie, “vino”, anche con menzione
    passito, e “vino spumante di qualità del tipo aromatico” devono la loro peculiarità alla presenza di
    precursori aromatici diversificati e ad un rapporto zuccheri/acidità equilibrato nelle diverse tipologie
    di vino.
    I vini ottenuti prevalentemente su rocce sedimentarie, ottengono produzioni medio-contenute dal
    punto di vista quantitativo, associate ad elevate gradazioni zuccherine e buoni equilibri acidi.
    La maturazione delle uve è buona. I vini ottenuti sono caratterizzati da profumi floreali e di frutta.
    I vini ottenuti nelle zone alluvionali, presentano un carattere fresco molto apprezzato specialmente
    dai consumatori più giovani.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla
    lettera b).
    L’interazione dei diversi fattori che caratterizzano l’area dei Colli Euganei - dalle peculiarità
    climatiche, ai diversi tipi di suoli, la varietà di giacitura dei terreni ed esposizione delle viti sui diversi
    versanti dei Colli Euganei - determina delle condizioni differenziate che risultano ideali per
    l’ottenimento di vini di alta qualità. Anche le competenze specifiche dei produttori permettono di
    ottimizzare le interazioni fra suolo-esposizione-giacitura consentendo di posizionare il vitigno in
    funzione della vocazionalità delle zone in modo da ottenerne la massima espressione qualitativa.
    Il clima temperato e le escursioni termiche fra giorno e notte, che caratterizzano la zona, determinano
    la produzione di significative quantità di precursori aromatici che consentono di esaltare le
    caratteristiche organolettiche e i sentori tipici (floreale, fruttato ecc.). Non a caso la zona di
    produzione è tra le rare zone viticole nel Veneto dove si ottengono le massime espressioni dei
    moscati nei quali, a seconda della tipologia di suolo e delle esposizioni, vengono esaltate le note di
    agrumi, pesca, banana, ananas, glicine, rosa, tiglio, miele ecc..
    Le rocce sedimentarie (scaglia biancone e marna), determinano un profilo sensoriale equilibrato ed
    interessante, dal punto di vista gustativo i vini sono molto complessi e gradevoli.
    Le zone alluvionali (conoidi di deiezione e fondovalle alluvionale), presentano una buona fertilità che
    consente di ottenere produzioni elevate in termini quantitativi con conseguenti minori livelli di
    gradazioni zuccherine ed elevati tenori acidi; questi terreni sono da preferire per vini da bere giovani.
    Per quanto riguarda i vini spumanti, il legame tra il territorio ed i fattori umani è riscontrabile nella
    tradizione della produzione di vini spumanti che la zona può vantare.
    Nel caso dei vini passiti, il legame tra il territorio ed i fattori umani è dimostrato dalla tradizione
    consolidata delle tecniche di appassimento e le specifiche caratteristiche delle uve aromatiche
    utilizzate.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Valoritalia Srl
    Sede Amministrativa: Via San Gaetano, 74
    36016 - Thiene (Vicenza)
    Tel. 0445 313088
    Fax. 0445 313080
    7
    e-mail: assicurazione.qualita@valoritalia.it
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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