Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C.
“COLLI DI LUNI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 14.06.1989 G.U. 256 - 02.11.1989
Modificata con DM 01.12.1995 G.U. 26 - 01.02.1996
Modificato con DM 21.04.2008 G.U. 117 - 20.05.2008
Modificato con DM 13.10.2011 G.U. 256 - 03.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini
DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Colli di Luni” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
“Colli di Luni” rosso, anche nella tipologia riserva;
“Colli di Luni” bianco;
“Colli di Luni” Vermentino, anche nella tipologia superiore;
“Colli di Luni” Albarola.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” rosso devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
1
Sangiovese: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, altri
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino
approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato
1 e 2 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” bianco devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Vermentino: minimo 35%;
Trebbiano toscano: dal 25% al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, altri
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino
approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato
1 e 2 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” Vermentino devono
essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo al 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10%, altri
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana e Liguria.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” Albarola devono essere
ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Albarola: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana e Liguria.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella
zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa
comprendente in parte i seguenti comuni:
Provincia di La Spezia :
Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano,
Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure,
Arcola, Lerici, Ameglia.
Provincia di Massa :
Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
Tale zona è così delimitata: partendo dal confine sud della provincia di La Spezia,
comune di Ortonovo località Dogana, con la provincia di Massa la linea di
delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi o nord circo-
scrivendo i comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale n.
446 che tocca la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la
mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309; a Giucano prosegue, seguendo la
mulattiera, toccando gli abitati di La Capanna e Case Ambrosini fino ad incontrare il
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confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano
Magra fino ad incon-trare la statale della Cisa dove si interrompe. Sempre sulla s.s.
della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passerella
sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume
verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a località
Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e, sempre per la mulattiera,
fino a località Laghi. Da qui, la deli-mitazione segue la mulattiera per le quote 422,
463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di
Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulat-tiera si toccano le località Il Prato - Serra
- Pianello e, passando a nord di Casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi
la stessa mulat-tiera rientra nella pro-vincia di La Spezia, comune di Calice al
Cornoviglio toc-cando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana
seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e Usurana
arriva al torrente Usurana.
Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende
il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino; successiva-men-te, sempre
seguendo tale confine tocca la località Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia. Da
qui si sale seguendo la s.s. stessa fino al passo della Foce, da dove si imbocca la strada
comunale per il Monte Parodi, che si segue fino al raggiungimento della stradina
comunale Sommovigo. Si procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 metri,
che si segue fino all'abitato detto Sommivigo. Da qui si sale lungo l'impluvio verso
l'abitato Nevea, finché ci si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi. Da qui si
scende lungo la strada comunale che porta all'abitato S. Anna dove, in prossimità della
prima casa del nucleo abitato si prende a destra, seguendo il valletto che porta
all'abitato Toracca Inferiore fino al raggiungimento della curva di livello del 200 m.
Seguendo la curva di livello e passando subito sopra all'abitato Toracca superiore, ci si
ricongiunge alla s.s. n. 1 Aurelia. Da qui si scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La
Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova- Roma fino al cimitero urbano
seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in località Fossamastra. Superata
questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra,
poi seguendo la provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare
l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la
provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera e
scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa
provinciale fino ad Albiano e Ponte di Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la strada
statale n. 62 che tocca S. Stefano di Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla
Dogana di Orto-novo chiudendo la perimetrazione.
Nella zona D.O.C. va, inoltre, inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di
natura argillosa e spiccata vocazione viticola in comune di Santo Stefano di Magra a
confine via Cisa e delimitata a nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa
che incrociando a sud.est il Fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini
che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a
denominazione di origine controllata “Colli di Luni” devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione delimitata nell'articolo 3, con caratteristiche collinari, a
specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee.
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I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto
essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
È ammessa l’irrigazione di soccorso.
La quantità massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
Produzione Titolo alcolometrico
Tipologia
t/ha volumico naturale % vol
“Colli di Luni” rosso 11 11,00%
“Colli di Luni” rosso riserva 11 12,00%
“Colli di Luni” bianco 11 10,50%
“Colli di Luni” Vermentino 11 11,00%
“Colli di Luni” Vermentino superiore 9 11,50%
“Colli di Luni” Albarola 11 10,50%
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa non dovrà superare
del 20% il limite indicato, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte.
Nell’ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana e la
Regione Liguria, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, possono fissare i
limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente
disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore
equilibrio di mercato.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche; si ammette la possibilità
di utilizzare contenitori di legno, sia nella fase di fermentazione che di
invecchiamento.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque anche
all’interno del territorio della Provincia della Spezia.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per
salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia
dei controlli.
È consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
nazionali.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i
vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni”. Qualora la resa uva/vino
superi detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata “Colli di Luni”. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento.
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I vini rossi, dopo un invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell’anno di
vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui al presente articolo, possono
portare in etichetta la menzione “riserva”.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni”, all'atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli di Luni” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Luni” Vermentino:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Luni” Vermentino superiore:
colore: paglierino piuttosto intenso;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, retrogusto mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Colli di Luni” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Colli di Luni” rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Colli di Luni” Albarola:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;
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odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio
decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e estratto non riduttore
minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi
qualificazione aggiun-tiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l'acquirente.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata “Colli di Luni” è
consentito l’uso della menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo
o nome tradizionale figurino nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma
8 del D.Lgs. 61/2010.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Colli di Luni” è
obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” debbono essere immessi
al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e,
per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri
di un vino di pregio.
È consentita qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle vigenti disposizioni ad
esclusione della tappatura a corona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografica
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine “Colli di Luni”
ricade nella parte orientale della regione Liguria, in Provincia della Spezia e nella
parte settentrionale della Regione Toscana in Provincia di Massa Carrara, e comprende
un territorio piuttosto differenziato con vigneti situati per la maggior parte in pianura e
bassa collina.
Aspetti pedologici:
i substrati litologici dei rilievi collinari maggiormente rappresentati sono sedimenti
marini (torbiditi) a composizione argillosa – arenacea, mentre per le pianure e i
fondovalle si tratta di sedimenti fluviali limoso – franchi. Mediamente i suoli sono
moderatamente profondi, con tessitura franco – grossolana, da neutri a subalcalini.
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Aspetti topografici:
L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 700 m s.l.m. con quota
prevalente compresa tra 100 e 200 m, pendenza tra il 10 e il 20%, esposizione
prevalente orientata verso sud – est e distanza dal mare compresa tra 0 e 14 Km.
Aspetti climatici:
La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.
L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della
maturazione è pari a circa 2010°C con valori compresi tra 1830 e 2250 a seconda delle
annate. La somma delle temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità
termiche della zona è pari a circa 1700°C con valori compresi tra 1410 e 1890. La
sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro indice bioclimatico utile per la
caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 590°C con valori compresi tra
490 e 670.
Il massimo della piovosità si verifica nel mese di novembre con una media di circa
170 mm, il minimo di piovosità nel mese di luglio con 29 mm medi.
Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 1230 mm; i giorni con pioggia
tra aprile e ottobre sono mediamente 59 con un massimo di 12 giorni ad aprile ed un
minimo di 4 giorni a luglio.
Fattori umani rilevanti per il legame
La storia della zona di produzione del Vino Doc Colli di Luni è documentata
dall'epoca dell'Impero Romano: qui sorge Luni, fiorente Porto Romano i cui resti
costituiscono oggi una vasta zona archeologica di notevole interesse storico e
culturale.
Plinio il Vecchio, che morì nell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ha lasciato scritto: Il
vino di Luni ha la palma fra quelli dell'Etruria (XVI, 6, 68).
Il commercio del vino in questa zona è certificato dai documenti relativi alla Colonia
ed al Porto di Luni Antica
Le coste miti, soleggiate e ventilate di produzione del vino dei colli di luni che si
affacciano sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno, rappresentano assieme alla Sardegna le
terre di elezione del vitigno vermentino, il piu’ diffuso e rinomato nella zona. Le
origini di questo vitigno sono ancora oggi oggetto di dibattito tra gli ampelologi;
quello che sembra certo e’ che le prime viti siano arrivate in Liguria passando per la
Francia diffondendosi dalla Costa Azzura verso le coste occidentali della Liguria e poi
via via attraverso tutta la regione fino a zone dell’alta Toscana e della Lunigiana.
La coltivazione della vite nella zona di Luni nei secoli è rimasta costantemente legata
alla presenza del vitigno Vermentino ritenuto da sempre la varietà meglio adattabile in
zona.
La vocazione viticola ligure si consolida poi nel XVIII secolo e prosegue con un
fiorente commercio locale soprattutto verso le città in rapido sviluppo.
Nel corso dell’800 i primi comizi agrari tenutisi in Liguria sottolineava l’opprtunità di
coltivare soprattutto il vermentino studiato a lungo da Giorgio Galesio (nella sua
Pomona Italiana), da allora il vitigno si è diffuso soprattutto nelle caratteristiche
“fasce” o sulle “terrazze” aperte sui suggestivi orizzonti marini e frutto del lavoro,
dell’ingegno e della fatica dei viticoltori locali
Lo sviluppo piu’ significativo della viticoltura nella zona si e’ avuto nell’ultimo
trentennio con lo sviluppo di realtà imprenditoriali di livello condotte da giovani del
luogo.
La base ampeolgrafica dei vigneti è caratteristica e riguarda vitigni presenti solo nel
territorio delimitato come il già citato Vermntino e l’Albarola che ne evidenziano
originalità e legame con la tradizione. Le forme di allevamento sono tradizionali e nel
tempo non si sono mai discostate da quelle tradizionalmente utilizzate in passato.
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Recentemente le tecniche enologiche, a vent’anni dal riconoscimento DOC nazionale,
hanno portato gli operatori a selezionare maggiormente le caratteristiche peculiari che
il fattore ambiente esalta e a migliorare in cantina un prodotto che, già dalla vigna e
dalle caratteristiche delle uve, ha le note del territorio.
B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili
all’ambiente geografico.
La DOC Colli di Luni fa riferimento a varie tipologie di vino (art. 1) che, dal punto di
vista chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara
individuazione della sua tipicità e del legame col territorio.
Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza
dell’ambiente geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini
consolidate in zona e adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno
luogo a vini con caratteristiche molto riconoscibili.
In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute, colori
intensi e vivaci, profumi fini ma intensi in prevalenza floreali e fruttati, sapidità al
gusto
I fattori ambientali legati alla particolare scioltezza dei terreni per la maggior parte
drenanti e sabbiosi danno ai vini caratteristiche di freschezza e di sapidità, infatti si
tratta di vini che non sono particolarmente destinati all’invecchiamento, in quanto il
territorio dona al vino i sapori degli aromi mediterranei, dei sentori di mare e di
genuinità. I sapori sia freschi, secchi ma morbidi nei bianchi, caldi e di buon corpo nei
rossi e il fondo leggermente amarognolo e leggermente acidulo, sono le caratteristiche
che legano questi prodotti alle aree da cui sono ottenuti. Il prodotto che si ottiene per
la denominazione ha per lo più una buona ed equilibrata struttura.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di
cui alla lettera B).
Nelle province di La Spezia e di Massa Carrara il vitigno Vermentino, si coltiva da
secoli cadenzandone la storia di quei territori con numerosi riferimenti e testimonianze
che di fatto ne certificano l’importanza ed il valore.
Il vitigno Vermentino attuale deriva da acclimatazioni di cloni a bacca bianca
importati secoli fa e differenziatisi in presenza di condizioni climatiche particolari e
specifiche.
Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti
immediatamente riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino e nelle
caratteristiche aromatiche e di sapidità dello stessso.
Il risultato del connubio fra gli elementi ambientali ed umani sono l’alta qualità che i
prodotti hanno ottenuto nel corso degli anni, anche con riconoscimenti prestigiosi nei
concorsi enologici. La limitata quantità di produzione porta questi vini ad essere
consumati per lo più nel territorio di produzione, solo alcune realtà aziendali più
grandi riescono a commercializzare il prodotto fuori dai confini regionali. La
denominazione premia gli operatori che hanno creduto in questo vitigno. Infatti nel
territorio delimitato quasi non esistono vitigni internazionali a dimostrazione che la
storia e la tradizione vitivinicola di Luni è strettamente legata al vermentino e si
intende continuare a produrre nel rispetto della tradizione e delle consuetudini locali.
Il legame fra la tradizione enologica e vitivinicola e le tipologia di vino descritte nel
disciplinare hanno un valore storico e di consuetudine. Infatti ogni operatore, ancora
prima del riconoscimento DOC avvenuto nel 1989, aveva fra le sue caratteristiche
produttive la tendenza ad offrire vini prodotti per un consumo fresco e di breve durata.
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Articolo 10
Riferimento alla struttura di controllo
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia
Piazza Europa n. 16
Via Vittorio Veneto n. 28
19124 - La Spezia
Tel. 0187-7281
Fax 0187-777908
Web: www.sp.camcom.it
Camera i Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara
Via VII Luglio, 14
54033 - Carrara (Massa)
Tel 0585/7641-0585/764204
Fax 0585/776515
E-mail paola.cordiviola@ms.camcom.it
Le CCIAA di La Spezia e di Massa Carrara sono le Autorità pubbliche dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n.
238/2016, che effettuano la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante
una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei
controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto
2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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