Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’
ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DGPQA – Pqa 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“COLLI MACERATESI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 08.03.1975 G.U. 177 - 05.07.1975
Modificato con DM 03.10.1994 G.U. 239 - 12.10. 1994
Approvato con DPR 08.03.1975 G.U. 5 - 08.01.2001
Modificato con DM 15.06.2011 Modificato con DM 15.06.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
e IGP
Modificato con DM 26.11.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
e IGP
Modifica ordinaria con DM 22.07.2024 G.U. n. 176 – 29.07.2024
Sito WEB ufficiale MASAF - Qualità - Vini
DOP e IGP
Pubblicazione nella G.U.U.E. -
C23.01.2025 - comunicazione
approvazione modifica ordinaria
Articolo 1
(Denominazione e vini)
La Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- «Colli Maceratesi» Bianco, anche nelle tipologie Passito (Categoria Vino) e Spumante (Categoria VSQ);
- «Colli Maceratesi» Ribona (anche nelle tipologie Passito (Categoria Vino) e Spumante (Categoria VSQ);
1 - «Colli Maceratesi» Ribona Riserva (Categoria Vino);
- «Colli Maceratesi» Ribona Spumante Riserva (Categoria VSQ);
- «Colli Maceratesi» Rosso (anche nella tipologia Riserva) (Categoria Vino)
- «Colli Maceratesi» Sangiovese (Categoria Vino)
Articolo 2
(Base ampelografica dei vigneti)
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica: - «Colli Maceratesi» Bianco (anche nella tipologia Spumante e Passito):
Maceratino (Ribona) minimo 70%; Incrocio Bruni 54, Pecorino, Trebbiano toscano, Verdicchio,
Chardonnay, Sauvignon, Malvasia
bianca lunga, Grechetto per la sola provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Marche
per un massimo del 15%. - «Colli Maceratesi» Ribona (anche nelle tipologie Spumante e Passito):
Maceratino (Ribona) minimo 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione
nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15%.
-«Colli Maceratesi» Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%; possono concorre altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella Regione Marche congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
-«Colli Maceratesi» Ribona Riserva (anche nella tipologia Spumante):
Maceratino (Ribona) 100%;
«Colli Maceratesi» Rosso, (anche nella tipologia Riserva):
Sangiovese minimo 50%; Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Lacrima, Merlot,
Montepulciano, Vernaccia nera, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%; possono
concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche per un
massimo del 15%.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di
cui all’art. 1, ricade nell’intero territorio della provincia di Macerata e quello del comune di Loreto, in
provincia di Ancona.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono
essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione dei vini di cui all’art. 1.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale.
2
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati,
comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
È consentita l’irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico
naturale minimo per la produzione dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:
Produzione Titolo
massima alcolometrico
(t/ha) vol. naturale
minimo
(%vol)
«Colli 13 10,50
Maceratesi»
bianco
«Colli 13 10,50
Maceratesi»
bianco
passito
«Colli 13 9,50
Maceratesi»
bianco
spumante
«Colli 13 10,50
Maceratesi»
Ribona
«Colli 13 10,50
Maceratesi»
Ribona
passito
«Colli 13 9,50
Maceratesi»
Ribona
spumante
Colli 12 10,50
Maceratesi
Ribona
Riserva
Spumante
Colli 10 11,50
Maceratesi
Ribona
Riserva
«Colli 13 11,00
Maceratesi»
rosso
«Colli 10 12,00
Maceratesi»
rosso riserva
3
«Colli 13 11,00
Maceratesi»
Sangiovese
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la
produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora tale limite venga superato tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine
controllata.
La Regione Marche, su proposta del Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della normativa vigente e
sentite, le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della Regione, con
proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione e invecchiamento)
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, la spumantizzazione,
l’appassimento delle uve, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’art.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Le uve idonee destinate alla produzione delle tipologie «Passito» devono essere sottoposte ad un periodo
di appassimento al termine del quale devono assicurare un titolo alcolometrico volumico potenziale non
inferiore a 15,5% vol.
E’ consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati
e dei vini nuovi ancora in fermentazione destinati alla produzione della tipologia Passito, anche al di fuori
del termine del 31 dicembre del relativo anno di vendemmia prescritto dalla vigente normativa e non oltre
il 30 giugno dell'anno successivo all’anno di vendemmia. È altresì consentito effettuare la pigiatura delle
uve destinate alla produzione della tipologia Passito al di fuori del citato termine del 31 dicembre.
Le tipologie Colli Maceratesi Bianco Spumante e Ribona Spumante devono essere ottenute
esclusivamente per rifermentazione naturale con permanenza sui lieviti per almeno 3 mesi, e la durata del
procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi.
La tipologia Ribona Spumante Riserva deve essere ottenuta esclusivamente con rifermentazione in
bottiglia; la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 36 mesi.
La resa dell’uva in vino, compresa l’eventuale arricchimento e presa di spuma, ove previsto, è la seguente:
Resa Produzione
uva/vino massima di
(%) vino (hl/ha
Colli 70% 91
Maceratesi
Bianco
Colli 40% 52
Maceratesi
4
Bianco
Passito
Colli 70% 91
Maceratesi
Bianco
Spumante
Colli 70% 91
Maceratesi
Ribona
Colli 40% 52
Maceratesi
Ribona
Passito
Colli 70% 91
Maceratesi
Ribona
Spumante
Colli 70% 91
Maceratesi
Ribona
Riserva
Colli 70% 91
Maceratesi
Ribona
Riserva
spumante
Colli 70% 91
Maceratesi
Rosso
Colli 70% 91
Maceratesi
Rosso Riserva
«Colli 70% 91
Maceratesi»
Sangiovese
Per la tipologia Passito, qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, entro il 43% l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 43% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutta la partita.
Per tutte le altre tipologie, qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, entro il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutta la partita.
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto dopo un periodo d’invecchiamento che
parte dal 1° dicembre successivo alla vendemmia:
Durata di cui in
mesi legno
Rosso riserva 24 3
Passito 24 3
Ribona
12
Riserva
5
Articolo 6
(Caratteristiche dei vini al consumo)
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
«Colli Maceratesi» Bianco:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, gradevole sapore armonico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Colli Maceratesi» bianco passito:
colore: paglierino-ambrato più o meno carico;
odore: caratteristico dell’appassimento, etereo, intenso;
sapore: dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%vol ;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
«Colli Maceratesi» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Colli Maceratesi» Ribona:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Colli Maceratesi» Ribona Passito:
colore: paglierino-ambrato più o meno carico;
odore: caratteristico dell’appassimento, etereo, intenso;
sapore: dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 26g/l.
«Colli Maceratesi» Ribona spumante:
Spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, lievemente fruttato;
6
sapore: da dosaggio zero a brut, gradevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Colli Maceratesi» Ribona Riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: asciutto, fresco, con fondo leggermente amarognolo, sapido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l
«Colli Maceratesi» Ribona Riserva Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato;
sapore: da dosaggio zero a brut, fresco, con fondo leggermente amarognolo, sapido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l.
estratto non riduttore minimo: 21 g/l
«Colli Maceratesi» rosso:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colli Maceratesi» rosso riserva:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
«Colli Maceratesi» Sangiovese:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale min: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore
di legno.
7
Articolo 7
(Etichettatura e presentazione)
Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “fine”,
“scelto”, “selezionato” e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a: nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.
Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a
condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e che figuri nell’apposito elenco regionale istituito ai sensi della
normativa vigente.
Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 deve figurare l’annata di produzione delle uve ad
eccezione dei vini spumanti non qualificati con la menzione riserva.
È facoltà del singolo produttore riportare nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1, ai sensi
della normativa vigente, il nome geografico più ampio “Marche” a condizione che detto nome sia separato
dal nome geografico della denominazione e della menzione “DOC”.
Inoltre il termine “Marche” deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli
utilizzati per la scritta “Colli Maceratesi”, e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di indicazioni
elencate al primo paragrafo, nonché deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella
utilizzata per la scritta “Colli Maceratesi”.
Articolo 8
(Confezionamento e presentazione)
Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Colli Maceratesi» Ribona,
Ribona Riserva, Ribona Spumante Riserva, Bianco Spumante, Bianco Passito, Rosso Riserva, sono
ammessi esclusivamente recipienti di vetro di capacità da fino a 3 litri.
Per il confezionamento dei vini «Colli Maceratesi» Bianco, Rosso e Sangiovese, possono essere usati
anche contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e
poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido come previsto dalla normativa
vigente.
Per tutte le tipologie l’uso di formati speciali da litri 6, 9 e 12 è limitato a finalità promozionali e non
commerciali.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l’esclusione del
tappo a corona e a strappo.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Maceratesi”, nelle
10 tipologie descritte all’articolo 6 del presente disciplinare, comprende l’intero territorio della provincia
di Macerata e del comune di Loreto in provincia di Ancona. Si tratta di un ampio territorio posto al centro
8
della regione Marche tra il mare Adriatico e la catena dei monti Sibillini, solcato lungo tutto il percorso
dai fiumi Chienti e Potenza e in parte dal fiume Musone,
che segna il confine con la Provincia di Ancona.
Il territorio compreso tra il Musone a nord e il Chienti a sud presenta basse colline originate da rocce
sedimentarie nella zona pre-appenninica e rilievi più importanti spostandosi verso l’area appenninica
interna, situata a maggiore distanza dal mare. Nella fascia collinare, mesoclima e pedogenesi hanno creato
una differenziazione dei suoli con una significativa presenza dei calcisuoli ove è evidente la dinamica di
soluzione e riprecipitazione del calcare in orizzonti preferenziali per le variazioni climatiche ed escursioni
termiche. Sono da segnalare anche suoli formati da trasporto torrentizio e da apporti colluviali nelle valli
minori. Nell’area sono frequenti i substrati geologici calcarenitico-pelitici, ma sono presenti anche terreni
argillosi.
L’utilizzazione agricola dei suoli prevale alle quote al di sotto degli 800 m s.l.m. Il 75% della superficie
provinciale presenta pendenze comprese tra il 2% ed il 50%. Le esposizioni sono equamente distribuite,
con leggera prevalenza dell’esposizione verso est.
Il clima è temperato-caldo: le temperature minime del mese di gennaio sono mediamente superiori allo
zero, mentre quelle medie del mese di luglio superano i 20°C. Le precipitazioni, pur concentrate nel
periodo autunno-invernale, si verificano anche durante la primavera e l’estate, che è la stagione più
asciutta. Si è in presenza del Piano fitoclimatico mesomediterraneo lungo la costa e di una certa xericità
nell’area interna. La temperatura media annua risulta superiore ai 14-15 C°.
L’area di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi» si presenta
abbastanza omogenea sotto il profilo del paesaggio agrario, contrassegnato dalla presenza di boschi,
colture erbacee e vite, elementi tipici dell’agricoltura collinare delle Marche. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza dei Piceni, antico popolo italico che “fu assorbito” dai romani, diede all’intero territorio di
produzione dei vini a DOC “Colli Maceratesi” un’unità culturale che persiste tuttora. Dopo la caduta
dell’impero romano, che aveva visto l’espandersi della coltivazione della vite, si assistette ad una fase di
declino dell’intera attività agricola che ricevette nuovo impulso grazie all’opera degli ordini monastici che
si diffusero in modo capillare nell’intero territorio delle Marche.
Di particolare rilievo per il territorio della DOC «Colli Maceratesi» fu l’influsso dei monaci cistercensi
che fondarono nel XII secolo l’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra, che all’apice del suo successo giunse a
controllare con chiese e monasteri gran parte del territorio maceratese, spingendosi anche nell’area
dell’attuale comune di Loreto. I cistercensi di Fiastra avviarono un’attività agricola ben organizzata,
finalizzata alla produzione di beni da commercializzare, che li portò a primeggiare sui mercati locali.
Nonostante la successiva decadenza dell’Abbazia, tuttora presente ed operante dopo un lungo periodo di
abbandono, la rinascita dell’attività agricola basata non più sulla sussistenza, ma sulla conduzione
economica della terra, compresa la gestione delle vigne e la trasformazione vinicola, era oramai iniziata.
Nel periodo rinascimentale la coltivazione della vite e la produzione del vino avevano ripreso un ruolo
centrale nell’economia rurale e nella società.
Il rapporto mezzadrile si era intanto diffuso nell’area maceratese unendo capitale terra e forza lavoro e
favorendo lo sviluppo rurale del territorio. I mezzadri, ma anche i piccoli proprietari diretti coltivatori,
impiantarono vigneti in tutte le zone della provincia per produrre vino destinato al consumo familiare (vino
di casa) e diedero luogo a una viticoltura promiscua costituita in massima parte da alberate non molto
diverse da quelle dell’epoca romana. Lo sviluppo della viticoltura in modo intenso e razionale avvenne
soprattutto nelle zone meno elevate in quanto sollecitato dagli investimenti di proprietari terrieri cittadini.
Ne è testimonianza il medico, enologo, archiatra Andrea Bacci di Porto S. Elpidio nel suo “De naturali
vinorum historia” (1596 – Roma).
Citazione parziale: “……colline dai pendii assai dolci……che sono fertili e coltivate in grandi vigneti. Vi
crescono uve per vini per lo più bianchi ed anche per i soavi Tribolani che riescono più vigorosi se le uve
si raccolgono da località battute dal sole…..”
Altre testimonianze dirette e d’archivio riportano “che il Trebbiano di Camerino era ben noto a Venezia”.
Sebbene Bacci nel “De naturali vinorum historia” avesse già descritto vigneti specializzati in cui la vite
era sostenuta da pali o canne, le alberate o folignate dominarono il territorio maceratese nel corso dei secoli
successivi.
9
Nella seconda metà del XIX secolo i metodi di coltivazione della vite erano ancora molto simili a quelli
impiegati in epoca romana, ma, dopo l’unità d’Italia e in seguito all’epoca fillosserica, iniziò la
sperimentazione di nuovi metodi di gestione della vite e tutto il territorio fu interessato da un’intensa
attività volta a valutare le migliori varietà di viti da impiegare nei nuovi impianti. Nell’ampelografia del
circondario di Macerata (1875) il Santini descrive i vitigni che vi erano prevalentemente coltivati rilevando
una netta prevalenza di quelli a “frutto bianco o giallognolo”.
Tra questi ultimi viene riconosciuta particolare importanza a Montecchiese (ovvero la Ribona di Loro, San
Ginesio e Tolentino; il Greco maceratese di Recanati; il “greco maceratino delle provincie di Ancona e
Fermo”), Verdicchio, Trebbiano, Malvasia e Pecorino.
Il Santini descrive anche le principali varietà a bacca nera del circondario di Macerata inserendo Vernaccia
e Lacrima. Nello stesso periodo si stava valutando l’adattamento del Sangiovese e dei vitigni di
importazione in diversi territori del Maceratese.
All’inizio del XX secolo ebbe inizio una fase intensa di ricostituzione viticola nelle Marche, che interessò
la zona di produzione della DOC “Colli Maceratesi” e che vide il diffondersi di
Sangiovese e di altre varietà di pregio a bacca bianca e nera. Occorre tuttavia attendere la scomparsa della
mezzadria e l’intervento pubblico degli anni 60 e 70 affinché giunga a compimento il processo di
rinnovamento della viticoltura della zona attraverso la ristrutturazione degli impianti e l’impiego delle
migliori varietà, quali Maceratino (localmente detto Ribona), Verdicchio, Trebbiano toscano, Sangiovese,
Vernaccia nera.
In questo nuovo contesto i produttori sono stati stimolati a produrre non solo vini ottenuti da uvaggi di
varietà ben adattate al territorio, ma anche prodotti monovarietali ottenuti soprattutto a partire da
Maceratino e Sangiovese. La richiesta della denominazione e il successivo riconoscimento nel 1975 hanno
stimolato lo sviluppo e la specializzazione delle strutture di trasformazione enologica presenti nel territorio
orientandole al mercato nazionale e internazionale.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
I vini della denominazione di origine «Colli Maceratesi» dal punto di vista analitico ed organolettico
presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del presente disciplinare, che
ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L’interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed umani) e le peculiari caratteristiche qualitative
dei vini DOC “Colli Maceratesi” è attestata dai documenti (richiamati alla lettera A) riferiti alla storia
millenaria del relativo territorio, che presentava omogeneità culturale già all’epoca picena. In tali
documenti è testimoniato come i saperi delle persone operanti in questo particolare territorio vitivinicolo,
nel corso dei secoli, siano stati tramandati alle generazioni successive che li hanno elaborati e affinati: le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite e di vinificazione delle uve sono state oggetto di continuo
miglioramento, attingendo anche alle nuove conoscenze derivanti dal progresso scientifico e tecnologico,
fino ad ottenere i rinomati vini DOC “Colli Maceratesi”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte
all’articolo 6 del presente disciplinare.
Alla luce di tali testimonianze è possibile osservare come gli effetti dei fattori naturali della zona geografica
della DOC “Colli Maceratesi”, unita all’azione dell’uomo, abbiano consentito di ottimizzare l’interazione
delle tecniche colturali, volte a sfruttare al meglio le disponibilità dell’ambiente naturale, con la gamma di
vitigni tradizionalmente presenti. Da secoli le colline maceratesi sono state oggetto dell’appoderamento
diffuso ove la vite ha avuto notevole importanza e sviluppo, rappresentando una componente basilare
dell’economia rurale.
Il vitigno Maceratino, noto anche come Ribona, ha permesso di caratterizzare i vini bianchi della DOC
“Colli Maceratesi” dove rappresenta l’elemento varietale preponderante anche nella tipologia base (70%
min). La presenza di diversi vitigni bianchi coltivati da tempo nel territorio consente di arricchire di
profumi il vino, che presenta un odore delicato e gradevole.
La produzione di spumanti nelle Marche è nota da lungo tempo, come si rileva nel “De salubri potu
dissertatio” pubblicato nel 1622 ad opera di Francesco Scacchi, medico di Fabriano. Vengono infatti
descritti il vino frizzante e le tecniche di rifermentazione ancor prima della messa a punto in Francia della
10
tecnica di spumantizzazione da parte del monaco Don Perignon. La produzione di spumante nella regione
Marche e nella zona di produzione del vino DOC “Colli Maceratesi” ha dunque radici antiche e
documentate e la vocazione in alcune aree viticole è confermata dal fatto che i vini base spumante sono
preparati prevalentemente da vitigni autoctoni, come il Maceratino per il presente disciplinare. Il processo
di spumantizzazione effettuato anticamente in loco prevedeva l’aggiunta di un chicco d’orzo in ciascuna
bottiglia, forse per fornire un ulteriore arricchimento della flora microbica.
La produzione del passito poggia le sue basi sulla tecnologia di vinificazione nota come governo alla
toscana, che consisteva nell’impiegare per la rifermentazione uve con maggiore concentrazione in zuccheri
ottenute lasciando ad appassire per alcuni mesi in locali asciutti grappoli uniti a coppie ed appesi. Ciò
consentiva un incremento della serbevolezza del vino rendendolo più stabile e più adatto a superare il
riscaldamento del periodo primaverile-estivo. Le coppie di grappoli in esubero, se vinificate da sole,
permettevano di ottenere un vino passito utile sia come medicamento, sia nelle situazioni derivanti dalla
vita di relazione delle famiglie contadine e offerto come segno di benevola accoglienza. È infatti ancor
oggi consuetudine delle famiglie contadine produrre in casa vino passito per le proprie esigenze al di fuori
delle forme di commercializzazione.
La spiccata connotazione varietale del vino DOC “Colli Maceratesi” è ancor più marcata nel vino Ribona,
anche nelle tipologie riserva, spumante e passito, dove l’elevata percentuale di Maceratino (85% min)
permette di esaltare colore, odore e sapori espressi dal vitigno selezionatosi nel territorio delimitato. In
questo caso, inoltre, l’utilizzo del nome più antico del vitigno “Ribona”, ha consentito di meglio
comunicare la tradizione del vino e la personalità del vitigno autoctono.
Già dalla seconda metà dell’’800, quando nel territorio della DOC “Colli Maceratesi” prevalevano le
varietà a bacca bianca, erano coltivati numerosi vitigni a bacca nera quali Vernaccia nera e Lacrima, mentre
iniziava la diffusione di Sangiovese e di altri vitigni, in particolare quelli di origine francese. L’azienda
Duhet-Casalis di Potenza Picena, come riportato dal Mondini, ospitò con successo importanti prove di
confronto di vitigni stranieri da introdurre in Italia dopo l’invasione fillosserica.
Al momento del riconoscimento della denominazione di origine erano pertanto presenti molti vigneti di
varietà a bacca nera da tempo adattate all’ambiente e capaci di fornire vini tradizionali dotati di
caratteristiche peculiari.
Il vino “Colli Maceratesi” rosso, grazie al mantenimento della produzione di uva per ettaro al di sotto di
13 t, presenta una caratteristica ed intensa emanazione di profumi e una buona struttura.
La tipologia “Colli Maceratesi” rosso riserva, che si caratterizza per l’ottima struttura e il grado alcolico
elevato, coglie la tradizione dell’invecchiamento dei vini rossi in botti collocate in piccoli ambienti interrati
di cantina o in anfratti naturali (grotte) o, ancora, in appositi locali in muratura destinati alla conservazione
dei vini che i mezzadri dovevano alla parte padronale. Il miglioramento qualitativo riscontrato dopo una
permanenza in “grotta” ha diffuso la consuetudine di invecchiare i vini rossi nell’intero territorio della
DOC “Colli Maceratesi” rosso riserva.
Il vino “Colli Maceratesi” Sangiovese, con i suoi odori intensi e il sapore armonico, è espressione
dell’elevata capacità di adattamento di questo vitigno agli ambienti pedoclimatici e alle tecniche colturali
dell’area. L’ottima interazione del Sangiovese con l’ambiente naturale e con i fattori umani del territorio
delimitato dalla DOC “Colli Maceratesi” ha contribuito ad accrescerne l’importanza negli ultimi due
secoli.
Le complesse interazioni tra le caratteristiche del terreno, gli elementi del clima, le scelte di tecnica
colturale e dei vitigni, uniti ai metodi di vinificazione messi a punto in un lungo periodo evolutivo e
comprendenti tecniche quali appassimento, spumantizzazione e macerazione carbonica, hanno portato
all’ottenimento dei vini con caratteristiche chimico-fisiche rispondenti alle differenti tipologie di vini di
cui all’art. 6 del presente disciplinare.
Il riconoscimento della DOC “Colli Maceratesi” avvenuto nel 1975, attesta la qualità dei vini bianchi e
rossi e spumanti prodotti nell’area, dove terreno, clima ed organizzazione aziendale hanno da lungo tempo
favorito la coltivazione della vite, e la professionalità degli operatori che hanno saputo trarre vantaggio
dalla vocazionalità dell’ambiente, dalle tradizioni e dalle peculiarità dei vitigni impiegati.
11
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
Nome e indirizzo:
Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via XX Settembre 98G – 00185 Roma
info@valoritalia.it
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP,
mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
30.10.2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2022.
12