Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 25.11.1976 G.U.R.I. Serie Generale n. 37 del 09.02.1977
Modificato con D.P.R. 11.05.1987 G.U.R.I. Serie Generale n. 246 del 21.10.1987
Modificato con Decreto 20.09.1996 G.U.R.I. Serie Generale n. 232 del 03.10.1996
Modificato con Decreto 22.05.1997 G.U.R.I. Serie Generale n. 126 del 02.06.1997
Modificato con Decreto 31.07.2000 G.U.R.I. Serie Generale n. 191 del 17.08.2000
Modificato con Decreto 16.10.2000 G.U.R.I. Serie Generale n. 252 del 27.10.2000
Modificato con Decreto 12.01.2001 G.U.R.I. Serie Generale n. 21 del 26.01.2001
Modificato con Decreto 24.09.2002 G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 04.10.2002
Modificato con Decreto 26.07.2005 G.U.R.I. Serie Generale n. 181 del 05.08.2005
Modificato con Decreto 17.12.2010 G.U.R.I. Serie Generale n. 4 del 07.01.2011 (S.O. n.6)
Modificato con Decreto 21.02.2011 G.U.R.I. Serie Generale n. 55 del 08.03.2011
Modificato con Decreto 30.05.2011 G.U.R.I. Serie Generale n. 130 del 07.06.2011
Modificato con Decreto 30.11.2011 G.U.R.I. Serie Generale n. 295 del 20.12.2011
Sito internet del Ministero – Qualità
Modificato con Decreto 07.03.2014 Sito internet del Ministero – Qualità
Modificato con Decreto 30.03.2015 Sito internet del Ministero – Qualità
Modificato con Decreto 05.11.2024 G.U.R.I. Serie Generale n. 278 del 27.11.2024
Sito internet del Ministero – Qualità
G.U.U.E. serie C del 16.04.2025
Articolo 1
Denominazione e Tipologie
La denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” è riservata ai vini e ai
mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare
di produzione con le seguenti tipologie:
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa (anche nelle tipologie frizzante e spumante
VSQ);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso (anche nelle tipologie frizzante e
spumante VSQ);
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“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosato (anche nelle tipologie frizzante e
spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito);
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ);
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco classico (anche nella tipologia frizzante);
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso (anche nelle tipologie frizzante e novello).
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione “Colli di Scandiano e di Canossa” seguita obbligatoriamente da una delle
specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve
provenienti dai vigneti aventi rispettivamente in ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante, passito e riserva):
- Sauvignon in misura non inferiore al 85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Malvasia di Candia, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito): - Malvasia di Candia aromatica in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Malvasia di Candia bianca, Pinot bianco, Pinot grigio, Trebbiano romagnolo e Chardonnay.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ): - Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Pinot grigio per il 100%.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ): - Chardonnay in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Pinot bianco, Pinot nero e Pinot grigio.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa (anche nelle tipologie frizzante e spumante
VSQ): - Lambrusco Grasparossa in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Ancellotta, Malbo gentile e Croatina.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso (anche nelle tipologie frizzante e
spumante VSQ): - Lambrusco Montericco in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo gentile, Ancellotta
e Croatina.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosato (anche nelle tipologie frizzante e
spumante VSQ):
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UFFICIO PQA I - Lambrusco Montericco in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Lambrusco Marani, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino, Malbo gentile, Ancellotta
e Croatina. Le uve devono essere vinificate in bianco.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva): - Cabernet sauvignon in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Sangiovese, Merlot e Ancellotta.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito): - Marzemino in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Croatina, Sgavetta e Malbo gentile.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile (anche nelle tipologie frizzante, novello e passito): - Malbo gentile in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Croatina e Sgavetta.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante e spumante VSQ): - Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Barghi, congiuntamente
o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; - per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Malbo gentile, Marzemino, Croatina, Sgavetta, Termarina e Perla dei Vivi.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola (anche nelle tipologie frizzante, spumante VSQ e passito): - Spergola in misura non inferiore al 100%.
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco (anche nelle tipologie classico, frizzante e spumante VSQ): - Spergola in misura non inferiore all’85%;
- per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Malvasia di Candia, Trebbiano romagnolo, Pinot bianco e Pinot grigio. È ammessa la presenza
di uve provenienti dai vitigni Malvasia di Candia aromatica fino ad un massimo del 5%.
Il vino “Colli di Scandiano e di Canossa” bianco prodotto nella zona di origine più antica, delimitata
all’art. 3, può recare la qualificazione “classico”.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso (anche nelle tipologie novello e frizzante): - Marzemino minimo 50%;
- Cabernet sauvignon e Malbo gentile, congiuntamente o disgiuntamente, massimo 35%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve a bacca nera non
aromatiche provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e
di Canossa” devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto i territori amministrativi dei
seguenti Comuni: Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Montecchio, S. Polo d’Enza, Canossa, Vezzano
sul Crostolo, Viano, Scandiano, Castellarano e Casalgrande e, in parte, i Comuni di Reggio Emilia,
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Casina, S. Ilario d’Enza e Cavriago.
In particolare la zona di produzione è così delimitata:
partendo a nord della Provincia di Reggio Emilia dal punto di congiunzione del confine comunale di
Montecchio con il torrente Enza, la linea di delimitazione segue, in direzione nord-est, il confine
comunale di Montecchio fino ad incontrare la strada comunale che porta a Gazzaro. Prosegue con
tale strada, verso est, fino ad immettersi sulla Via Emilia in prossimità del Villaggio Bellarosa.
Segue la Via Emilia verso est fino ad incontrare il confine comunale di S. Ilario d’Enza in prossimità
di Gaida che segue verso sud fino all’incontro con il confine comunale di Montecchio. Segue il
predetto confine fino ad incontrare il confine comunale di Cavriago seguendolo fino alla strada
comunale denominata Via Guardanavona. Segue tale strada verso sud fino al capoluogo di Cavriago
e prosegue poi con la strada provinciale che conduce a Roncina. Segue la predetta strada, raggiunge la
località Roncina, prosegue con Via Gorizia fino ad incontrare Via Inghilterra seguendola fino
all’incontro con Via F.lli Rosselli. Prosegue verso sud con tale via fino all’incontro con Via Bartolo
da Sassoferrato, che segue fino ad incontrare Via Oliviero Ruozzi. Procede con essa verso sud fino
a S. Rigo dove si congiunge con la strada che porta a Rivalta. Segue questa strada fino a Rivalta
dove si congiunge con la statale Reggio – Rivalta, indi in prossimità di quota 101,4, la delimitazione
prosegue con la strada che si congiunge in località Cristo con la strada Reggio Emilia – Albinea.
Prosegue verso nord-est toccando la località Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che, in
direzione est, porta a Canali e giunge a Case Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo
il tracciato stradale che in direzione sud-est passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria
si congiunge con la statale che conduce a Scandiano che segue in direzione Fogliano fino a Bosco.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale
che conduce a Ponte del Gazo fino ad incontrare il canale di Secchia. Segue il suddetto canale fino
ad incontrare il confine comunale di Scandiano, lo segue fino ad incontrarsi in prossimità della località
S. Donnino con il confine comunale di Casalgrande. Segue il predetto confine fino ad incontrarsi in
località Veggia con il confine comunale di Castellarano che segue fino a congiungersi con il Torrente
Tresinaro a quota 171 da cui inizia il confine comunale di Viano. Prosegue verso sud con tale confine
indi risalendo a nord in località Monte Duro si congiunge con il confine comunale di Vezzano sul
Crostolo che segue risalendo sempre verso nord fino a congiungersi in località Bettola con la strada
statale che porta a Casina. La segue fino all’incontro con la strada comunale, che passando da Paullo
e Costaferrata, conduce a Bergogno, dove si ricongiunge con il confine comunale di Canossa. La
delimitazione segue verso sud tale confine risalendo poi a nord per congiungersi con il confine
comunale di S. Polo d’Enza. Prosegue poi seguendo il Torrente Enza fino a congiungersi in prossimità
di località Sconnavacca con il confine comunale di Montecchio, che segue sempre seguendo il Torrente
Enza fino ad incontrare il punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano
e di Canossa” bianco con la menzione “classico” devono essere prodotte nella zona di origine più
antica comprendente i seguenti Comuni: in tutto il Comune di Albinea e in parte i Comuni di
Viano, Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Reggio Emilia.
La descrizione della zona è la seguente:
partendo da ovest della Provincia di Reggio Emilia, dal punto di congiunzione del confine comunale
di Albinea con il Torrente Crostolo, la linea di delimitazione segue in direzione nord-est detto torrente
fino ad incontrare la strada che conduce a Villa Corbelli. Prosegue quindi con essa fino all’Osteria
del Capriolo. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in territorio di Reggio Emilia
seguendo la strada provinciale Albinea – Reggio Emilia e toccando nell’ordine le località Cristo e
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Case Camorani, indi segue il tracciato stradale che in direzione est porta a Canali e che giunge a Case
Oleari. La linea di delimitazione prosegue quindi lungo il tracciato stradale che, in direzione sud-est,
passa per Case Tacoli, Villa Veneri e, in località Osteria, si congiunge con la statale che conduce a
Scandiano che segue in direzione di Fogliano fino a Bosco. Da questo punto la linea di delimitazione
prosegue in direzione nord-est lungo il tracciato stradale che conduce a ponte del Gazo fino ad
incontrare il canale Secchia. Segue il suddetto canale fino a Madonna della Neve e, da questa località,
prosegue lungo il tracciato stradale che, passando per Case Tomba e Chiozzino, giunge in località
Molini. Da questa località, la linea di delimitazione segue il canale di Reggio fino a Castellarano. Dal
Molino di Castellarano la linea segue la strada comunale che, passando per il Cimitero di
Castellarano giunge alla località Barcaiuoli e di qui, seguendo la strada vicinale esistente raggiunge
Case Piloni ed il Rio di S. Valentino. Risale il corso del rio fino alla Località Scuole ove imbocca il
tracciato stradale che passando per Ca’ de Prodi, Telarolo, Rondinara, Ca’ de Gatti e proseguendo
in direzione sud passa per la Minghetta e raggiunge, deviando verso nord-ovest in prossimità di
quota 228, la località di S. Polo (sede comunale di Viano). Proseguendo poi lungo lo stesso tracciato
stradale, la linea di delimitazione passa per Case Paulli, Ca’ de Vezzosi, Regnano, Ca’ di Regnano,
Ca’ Bertacchi, Cavazzone e poco oltre quest’ultima località incontra il confine comunale di Albinea
– Viano. Segue il predetto confine comunale Vezzano – Albinea che segue fino ad incontrare il
Torrente Crostolo, punto da cui la delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Colli di Scandiano
e di Canossa” devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di
allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata.
Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione per i nuovi impianti non
potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la
densità di piantagione per i nuovi impianti non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in
coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”, di cui all’art. 1, sono le seguenti:
Resa Titolo alcolometrico volumico
massima naturale minimo
Sauvignon 15 t/ha 10,00% vol
Sauvignon passito 10 t/ha 11,00% vol
Malvasia 16 t/ha 9,50% vol
Malvasia spumante 16 t/ha 9,50% vol
Malvasia passito 10 t/ha 11,00% vol
Pinot 15 t/ha 10,50% vol
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Pinot spumante 15 t/ha 9,50% vol
Chardonnay 15 t/ha 10,50% vol
Chardonnay spumante 15 t/ha 9,50% vol
Lambrusco Grasparossa 16 t/ha 9,50% vol
Lambrusco Montericco 16 t/ha 9,50% vol
Marzemino 16 t/ha 10,50% vol
Marzemino passito 10 t/ha 11,00% vol
Cabernet Sauvignon 15 t/ha 11,00% vol
Malbo Gentile 16 t/ha 10,50% vol
Malbo Gentile passito 10 t/ha 11,00% vol
Lambrusco 16 t/ha 9,50% vol
Spergola 16 t/ha 10,00% vol
Spergola spumante 16 t/ha 9,50% vol
Spergola passito 10 t/ha 11,00% vol
bianco 16 t/ha 10,00% vol
bianco spumante 16 t/ha 9,50% vol
bianco classico 15 t/ha 10,00% vol
rosso 15 t/ha 10,50% vol
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate
alle superfici effettivamente coperte dalla vite. Le rese, anche nelle annate favorevoli, devono essere
riportate nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermi restando i limiti resa uva – vino per i quantitativi di cui trattasi. Qualora la resa di uva per
ettaro superi il limite stabilito del 20% in più l’intera produzione non potrà rivendicare la DOC. La
resa massima di uva in vino per la produzione dei vini e dei mosti parzialmente fermentati di cui
all’art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva – vino finito superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell’uva in vino finito, per le tipologie passito,
non deve essere superiore al 50%.
Nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Emilia Romagna, su proposta del
Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, con proprio provvedimento,
potrà stabilire, di anno in anno prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma, fermi restando i
limiti minimi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma e
l’affinamento in bottiglia, la spumantizzazione e l’invecchiamento in legno e in bottiglia per le
tipologie per cui è previsto devono essere effettuate nell’ambito del territorio della provincia di
Reggio Emilia, per salvaguardare la qualità e la reputazione, nonché garantire l’origine e assicurare
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l’efficacia dei controlli.
È facoltà del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste consentire che le
suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma e
Modena, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato
le dette operazioni da almeno 10 anni e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando
mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare, vinificate
secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Colli di Scandiano e di
Canossa” bianco classico devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata
all’art. 3 e nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente in tale zona.
È facoltà del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste consentire, in deroga
a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco classico a quelle aziende produttrici singole e/o associate
site al di fuori della predetta zona di vinificazione, ma all’interno della zona di cui al primo comma
del presente articolo, purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona
di produzione del “Colli di Scandiano e di Canossa” già “Bianco di Scandiano” DOC nei 10 anni
precedenti l’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”, nelle tipologie previste,
può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosto e vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione
avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla
preparazione degli spumanti.
Per tutte le tipologie “Colli di Scandiano e di Canossa” passito le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3. La
vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie “Colli di Scandiano e di Canossa”
passito deve avvenire dopo che le stesse abbiano subito un periodo di appassimento. È ammessa
nella fase di appassimento l’utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve, onde
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16 per cento. I vini “Colli di
Scandiano e di Canossa” passito devono essere immessi al consumo, a decorrere dal 10 novembre del
secondo anno successivo a quello della vendemmia, dopo aver subito un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno un anno in botte di legno. Nella fase di invecchiamento è ammesso il taglio con
i vini di diverse annate, mantenendo l’85% del vino dell’annata dichiarata.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d’uva, mosti d’uva concentrati, mosti d’uva
parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo atte alla
produzione dei vini a DOC “Colli di Scandiano e di Canossa” prodotti nelle zone delimitate dal
precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L’arricchimento, quando consentito, può
essere effettuato con l’impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto d’uve
concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte allo
schedario viticolo o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a DOC
“Colli di Scandiano e di Canossa” aggiunti nell’arricchimento e nella dolcificazione dovranno
sostituire un’eguale quantità di vino DOC “Colli di Scandiano e di Canossa”.
La presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti, nell’arco dell’intera annata, deve effettuarsi
mediante fermentazione in autoclave o in bottiglia utilizzando mosti di uve, mosti di uva concentrati,
mosti d’uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a DOC “Colli
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di Scandiano e di Canossa” o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini nella tipologia novello devono essere ottenuti con almeno il 50% di vino proveniente dalla
macerazione carbonica delle uve.
La tipologia “Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon “riserva” è riservata ai vini tranquilli con un
invecchiamento minimo di 18 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere dal 1° Novembre
dello stesso anno della vendemmia.
La tipologia “Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon “riserva” è riservata ai vini
tranquilli con un invecchiamento minimo di 24 mesi (di cui almeno 6 in botti di legno) a decorrere
dal 1° Novembre dello stesso anno della vendemmia.
In considerazione delle tradizionali tecniche produttive consolidate nel territorio e ai sensi della vigente
normativa nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente fermentati con
sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini passiti e dei vini a denominazione di origine
controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”, è consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre
di ogni anno la pigiatura e fermentazione delle uve destinate alla produzione dei vini passiti, nonché la
parziale o totale fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei vini
nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate precedenti. Tali fermentazioni o
rifermentazioni devono terminare entro il 30 giugno dell’anno seguente e devono essere comunicate
all’ICQRF competente per territorio, nei
seguenti termini: - entro il 31 dicembre per le fermentazioni già in atto e che proseguono oltre tale data;
- entro il secondo giorno precedente all’inizio della fermentazione per quelle che si intendono avviare
dopo il 31 dicembre di ogni anno.
È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, vini e prodotti a monte del vino,
sia allo stato sfuso che confezionati, con la denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e
di Canossa”, limitatamente alle tipologie a nome di vitigno “Lambrusco”, “Lambrusco Grasparossa” e
“Lambrusco Montericco”, che presentano una intensità colorante superiore ai seguenti limiti massimi
(secondo il metodo OIV- MA-AS2-07B):
• Prodotti a monte del vino sfuso all’ingrosso: 25
• Vino sfuso all'ingrosso: 20
• Vino frizzante, vino spumante e Mosto parzialmente fermentato confezionati, nonché vini sfusi per il
consumo diretto commercializzati in recipienti di capacità da 10 litri a 60 litri: 17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno registrare il superamento dei rispettivi
limiti sopraindicati, perdono in ogni caso il riferimento alle varietà Lambrusco e devono essere
riclassificate a IGT “Emilia” o “dell’Emilia” o a prodotti senza DOP/IGP.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon:
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colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico, delicato;
sapore: caratteristico, secco, fresco, armonico, di giusto corpo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon riserva:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico con lieve sentore di legno;
sapore: caratteristico, secco, armonico, di giusto corpo, sapido con lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Sauvignon passito:
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
sapore: gradevolmente dolce, armonico, pieno e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot:
colore: giallo paglierino o rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico,fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino o rosato;
odore: intenso, caratteristico;
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DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
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sapore: secco asciutto, armonico, fresco, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Pinot spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso o rosato;
odore: caratteristico, delicato, fine;
sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay:
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: gradevole, delicato, fine, caratteristico;
sapore: armonico, secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a dry, sapido, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
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titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 4,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: aromatico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:15,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, anche intenso;
sapore: da dosaggio zero a dolce, aromatico, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malvasia passito:
colore: giallo dorato tendente all’ambrato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine, aromatico;
sapore: caratteristico, dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
odore: caratteristico;
sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
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odore: caratteristico;
sapore: caratteristico, dal secco al dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico;
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Spergola passito:
colore: giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico, armonico, gradevole, fine;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco anche classico:
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco frizzante e bianco classico frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: caratteristico, gradevolmente aromatico;
sapore: caratteristico, da secco a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0g/l.
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“Colli di Scandiano e di Canossa” bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, sapido, fresco, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa:
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rubino;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: sapido e armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Grasparossa spumante:
spuma: fine, persistente
colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso
odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso e rosato:
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, armonico, di giusto corpo, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso; 15,0 g/l per la tipologia rosato.
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“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso e rosato frizzante:
spuma; vivace, evanescente;
colore: rosso o rosato;
odore: gradevole, caratteristico, fruttato, fresco;
sapore: caratteristico, fresco, armonico, di giusto corpo, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l per la tipologia rosso e 15,0 g/l per la tipologia rosato.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco Montericco rosso e rosato spumante:
spuma: fine, persistente
colore: rosato più o meno intenso; rosso da rubino a rosso intenso;
odore: caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, armonico, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed etereo;
sapore: armonico, lievemente tannico, secco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Cabernet Sauvignon riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico con lieve sentore di legno;
sapore: secco, caratteristico, armonico, con lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, di corpo, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
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“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino novello:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Marzemino passito:
colore: rosso intenso;
odore: fragrante caratteristico;
sapore: dolce ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
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“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Malbo Gentile passito:
colore: dal rosato al rosso;
odore: intenso e complesso;
sapore: dolce ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol;
acidità totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco:
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato;
sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: gradevole, caratteristico dal floreale al fruttato;
sapore: dal secco al dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” Lambrusco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: dal rosato più o meno intenso al rosso;
odore: caratteristico che varia dal floreale al fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
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estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
È consentito l’invecchiamento anche in botti di legno.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
“Colli di Scandiano e di Canossa” rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
I vini “Colli di Scandiano e di Canossa”, ad eccezione delle versioni “spumante”, possono presentare
una velatura dovuta a residui della fermentazione.
I vini sottoposti ad invecchiamento in botte, possono presentare lieve sentore di legno.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie bianco frizzante e bianco classico
frizzante, Malvasia frizzante, Spergola frizzante, Lambrusco Grasparossa frizzante, Lambrusco
Montericco rosso frizzante, Lambrusco Montericco rosato frizzante, Lambrusco frizzante, Marzemino
frizzante e Malbo Gentile frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto “mosto di uva
parzialmente fermentato”, fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al “dolce” e il titolo
alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico
volumico totale.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa” è vietata l’aggiunta di
qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
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aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria,
tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con l’esclusione delle tipologie spumante,
frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione.
Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia,
può essere utilizzata la dicitura “rifermentazione in bottiglia”.
Articolo 8
Confezionamento
I vini designati con la denominazione di origine controllata “Colli di Scandiano e di Canossa”
devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, esclusa la dama, aventi la capacità non
superiore a litri 9 e munite di uno dei seguenti dispositivi di chiusura:
a) per i vini nella versione tranquilla: - tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito;
- tappo a vite per le bottiglie di capacità fino a 0,75 litri compresa.
b) per i vini nella versione frizzante: - tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona, con eventuale lamina di copertura di altezza
non superiore a 7 cm; - tappo a vite per le bottiglie di capacità fino a 0,75 litri compresa;
- tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a spago;
- tappo a corona:
i) per le bottiglie aventi capacità fino a litri 0,75 compresa;
ii) per le produzioni con fermentazione naturale in bottiglia;
c) per i vini nella versione spumante: - chiusura e abbigliamento nel rispetto delle vigenti disposizioni unionali e nazionali. Devono essere
posti in commercio esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto eventualmente da
capsula e/o da lamina. Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a cl 20 è ammesso qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
- fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica corrispondente alla denominazione d’origine controllata “Colli di Scandiano e di
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Canossa” ricade nella parte centro occidentale della regione Emilia-Romagna, nella provincia di Reggio
Emilia, e interessa una fascia limitata di territorio, in senso meridiano, di collina e relativa pianura
antistante, con un’altitudine media di 223 metri s.l.m.
Il territorio delimitato è caratterizzato da:
- una pianura di transizione ai rilievi collinari, che ne segue i confini, morfologicamente mossa,
formata da antichi sedimenti alluvionali a varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici
sub pianeggianti si rinvengono suoli molto profondi, evoluti e decarbonatati, a tessitura
moderatamente fine o fine con locali affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilità
di ossigeno. Presenti localmente suoli alluvionali più pianeggianti, di cui alcuni molto recenti e
calcarei; - i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati prevalentemente in direzione nord-sud,
i cui suoli formano mosaici molto complessi, in conseguenza dell’elevata variabilità dei fattori
orografici locali, dei processi morfogenetici, della complessità dell’assetto geologico-strutturale
e della variabilità litologica. In prevalenza i suoli derivano da rocce pelitiche o da rocce stratificate
ad importante componente pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei, con
profondità variabile, localmente soggetti a fenomeni di dissesto idrogeologico e a fenomeni
calanchivi.
Il vigneto è prevalentemente localizzato tra i 50 e i 500 m s.l.m, ma l’area a denominazione si
interrompe più in alto, dove prevalgono suoli ripidi o molto ripidi (acclivi) da rocce stratificate,
principalmente arenacee o pelitiche, a tessitura variabile, generalmente boscati, più diffusi sopra i
600 metri.
L’area delimitata è soggetta ad un regime termico temperato subcontinentale, e pluviometrico di tipo
sublitoraneo appenninico, con piovosità massime in autunno, sia per regime che distribuzione, e
piovosità minime in estate. Le precipitazioni e i giorni di pioggia aumentano salendo di altitudine, con
un valore medio di 769 mm e 80 giorni piovosi. Nella pianura pedecollinare il carattere
continentale del clima è mitigato da precipitazioni più abbondanti e meglio distribuite rispetto alla
pianura più interna, e da una maggiore ventilazione, soprattutto nei mesi estivi; nella fascia collinare il
clima è più variabile, con climi locali miti e asciutti all’interno di sezioni vallive ben esposte
all’insolazione e protette alle correnti atmosferiche più fredde, o al contrario più piovosi e ventosi su
declivi collinari più esposti.
La zona geografica per la tipologia “classico” si riferisce ad un’area più ristretta di superficie,
anch’essa con ambienti collinari e pedecollinari, localizzata ad est e caratterizzata da un’altitudine
media leggermente inferiore (192 m s.l.m.), un utilizzo prevalentemente agricolo dei suoli, e un
clima mediamente più caldo e siccitoso.
- fattori umani rilevanti per il legame
Notizie della diffusione della coltura della vite nell’area delimitata risalgono all’epoca romana e al
medioevo, da contratti d’enfiteusi del IX-X sec. d.c. e dalla biografia di Matilde di Canossa.
Riferimenti alle tipologie di vini prodotti pervengono fin dal XVI secolo dalle memorie di Bianca
Cappello, granduchessa di Toscana e da Andrea Bacci. Diversi sono i vini realizzati nell’area:
frizzanti, liquorosi, passiti, soprattutto bianchi. All’inizio del XIX sec. Filippo Re afferma
l’importanza della viticoltura nell’area delimitata, tra Montecchio, “Sampolo-Bianello”, Reggio
Emilia e Scandiano, sottolineando le differenze qualitative tra una zona e l’altra, e l’importanza di
identificare e propagare le viti che su un determinato fondo producano il miglior vino.
Nel XIX secolo, diversi autori tra cui Giambattista Venturi e Giorgio Gallesio, notano l’importanza e
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l’ottima qualità dei vini dello scandianese, realizzati con il vitigno Spergola e altri tra cui la
Malvasia di Candia aromatica. Nel 1874, con regio decreto, viene istituita la Società Enologica
Scandianese.
Nel 1894, Augusto Pizzi elenca e analizza le uve dei numerosi vitigni presenti nelle diverse zone tra
pianura,collina e montagna.
Nel XX secolo, oltre ai vini bianchi di maggior pregio, aumenta la produzione di vini da pasto,
tradizionalmente ottenuti da uve Lambrusco, con particolare riferimento, per l’area collinare, al
Lambrusco di Montericco, a prodotti più morbidi ottenuti da uve Marzemino, e ad altri prodotti
derivati dai numerosi vitigni coltivati (Pietro Fornaciari, 1924). Importanti sono le superfici di
vigneto sui colli (circa 18000 ha a coltura promiscua), e nel piano antistante il colle (maggiormente
vitate) e la presenza di numerose varietà coltivate.
Lo sviluppo dell’enologia va di pari passo con lo sviluppo di strutture cooperative, che danno
impulso e professionalità alla tecnica enologica e alla qualità del prodotto. Con l’evoluzione
del’enologia, cambia anche il paesaggio vitato: a partire dal 1960, la superficie vitata a cultura
promiscua si riduce progressivamente, lasciando il posto a vigneti specializzati, presupposto per una
maggiore qualificazione della viticoltura della zona.
Nel 1964, nasce il consorzio volontario per la difesa del vino tipico “Bianco di Scandiano”, e il 25
novembre 1976, con decreto del presidente della repubblica viene approvata la DOC “Bianco di
Scandiano”, prodotto nelle tipologie frizzante o spumante naturale. Nel 1977, viene istituito il
Consorzio per la tutela del vino “Bianco di Scandiano”. Il 20-9-1996, con Decreto ministeriale, la
denominazione cambia il nome in “Colli di Scandiano e di Canossa”, con diverse tipologie sia di
bianchi che di rossi.
Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in riferimento:
- ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente autoctoni locali o dell’area emiliana
(Spergola, Lambrusco di Montericco, Malbo gentile, Sgavetta, Malvasia di Candia aromatica, ecc.)
ma anche nazionali e internazionali (Marzemino, Chardonnay, ecc); - alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona, volte a contenere le rese e ottenere
le qualità previste dal disciplinare, esaltando l’influenza dei fattori naturali sul prodotto; - ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini frizzanti
e spumanti, e di mosti parzialmente fermentati, nonché per la produzione di vini fermi, vini passiti
e novelli.
B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico
La denominazione di origine “Colli di Scandiano e di Canossa” è riferita a diverse tipologie di vini
bianchi, rossi e rosati, tradizionalmente frizzanti o spumanti, ma anche fermi, novelli e passiti dalle
peculiari caratteristiche analitiche ed organolettiche.
I vini bianchi sono principalmente derivati da vitigni autoctoni, locali come il vitigno Spergola
(tipologie “bianco”, “bianco classico” e Spergola) o emiliani come la Malvasia di Candia aromatica,
ma anche da varietà internazionali, tradizionalmente coltivate in loco. Tipicamente frizzanti e
spumanti, sono caratterizzati da colore giallo paglierino, freschi e armonici, dai profumi e sapori
caratteristici, più aromatici se derivati da vitigni con tale qualità, più sapidi se spumanti.
Tra i vini rossi e rosati si distinguono le tipologie: - legate ai locali e tradizionali vitigni Lambrusco (Lambrusco Montericco rosato, Lambrusco
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Montericco rosso, Lambrusco Grasparossa e Lambrusco): tipicamente frizzanti, profumati, dal
fruttato al floreale e dal buon contenuto acidico; - legate ad altri vitigni (tra cui il vitigno autoctono Malbo gentile) più atti alla produzione di
vini fermi, ma anche frizzanti, dal gusto armonico, pieno e morbido, fruttato.
In generale l’acidità naturale conferisce a tutti i prodotti una buona vivacità e freschezza.
La tradizionale dotazione di anidride carbonica della maggior parte dei vini prodotti nella zona
partecipa all’equilibrio gustativo.
I vini passiti sono più pieni e vellutati, bianchi, rosati o rossi, a seconda delle uve impiegate, a
volte aromatici, ma sempre dal buon contenuto acidico.
I vini nelle versioni “novello”, risentono della macerazione carbonica, con aromi vinosi, fruttati
tipici delle varietà di origine e sapidità elevata.
Le versioni “riserva”, evidenziano sentori legati all’evoluzione di polifenoli e aromi durante
dall’invecchiamento e all’obbligatorio passaggio in botte.
Le versioni dolci, tradizionali della zona, si sposano bene con le bollicine, l’acidità ed i profumi
legati ai vitigni e l’ambiente; tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati per le
tipologie indicate nell’articolo 6, caratterizzati da una ridotta gradazione alcolica e profumi
importanti.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi della lettera A) e quelli della lettera B)
La zona geografica delimitata, costituita da aree di piano di transizione ai rilievi collinari, e di basso
appennino, coi relativi sistemi vallivi, ha condizioni di limitata altitudine sul livello del mare, che
garantisce al vigneto livelli d’illuminazione e calore adeguati ad una maturazione ottimale delle
uve. L’indice di Winkler medio della zona è elevato, con 1.938 gradi giorno, e pur nella elevata
variabilità orografica, solo in una ristretta zona occidentale che costeggia la valle dell’Enza, si
scende al di sotto di 1.700 gradi giorno.
Condizioni di elevate sommatorie termiche sono importanti per varietà di vite come la Malvasia di
Candia aromatica e lambruschi a maturazione tardiva come il Lambrusco Grasparossa e lambrusco
di Montericco, che ne giovano in termini di profumi e composizione polifenolica, e che per tale
motivo privilegiano altitudini non elevate; condizioni ricercate anche per ottenere vini fermi strutturati
e vini “novello”.
Al contempo, l’entità delle precipitazioni, che aumentano procedendo verso sud, variando da circa
750 a 850 mm e la loro buona distribuzione, anche nei periodi estivi, concorrono alla buona
disponibilità idrica dei suoli, e permettono così di ottenere prodotti con un buon contenuto di
acidità, anche in acido malico, necessari per la produzione dei tipici vini frizzanti e spumanti della
zona.
In particolare, le migliori condizioni climatiche per i vini del territorio si hanno dove le propaggini
collinari si aprono al piano, che unisce gli aspetti positivi dei declivi, maggiore ventosità e
precipitazioni, anche meglio distribuite, ai valori termici più elevati della pianura. Ad una adeguata
maturazione delle uve, si sommano la disponibilità idrica, favorita anche dalla presenza di corsi o
risalite d’acqua e da terreni profondi, all’importante effetto del vento, che diminuisce la possibilità
di formazioni nebbiose e ristagni di umidità, pericolosi per varietà sensibili a marciumi come
Spergola e Sauvignon.
Nelle aree collinari i migliori risultati si ottengono scegliendo le varietà tradizionali più idonee a tali
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ambienti, le esposizioni migliori a seconda del prodotto da ottenere, e privilegiando prodotti meno
colorati e più profumati. Nelle zone più calde, soleggiate e ventilate si producono tradizionalmente i
vini passiti.
Locali affioramenti di ghiaie, soprattutto nella parte ovest di piano della valle dell’Enza, unite a
condizioni climatiche di calore e ventosità, determinano moderati stress idrici che rendono il prodotto
ricco di polifenoli maturi, più morbidi e meno amari, e consentono un ambiente ideale alla maturazione
della Malvasia di Candia aromatica, che si è storicamente diffusa in tali zone.
L’area dei bassi colli, ad est del territorio, nello Scandianese, abbina suoli a buona fertilità e dalla
discreta riserva idrica, a climi caldi e ventilati, ma con precipitazioni ben distribuite, sebbene non
elevate. In questa zona, soprattutto su versanti ad est o nord-est, più adatti per l’ottenimento di
prodotti spumanti, si è tradizionalmente diffuso il vitigno Spergola, che ha storicamente dato origine
al prodotto “Bianco di Scandiano”, la cui menzione classica si lega ad un ristretto ambito geografico
di tale zona.
La presenza di suoli a tessitura fine, poveri, con pendenze più o meno elevate, su esposizioni
soleggiate, favoriscono prodotti strutturati e più alcolici, anche per la produzione di vini da
invecchiamento.
Le alte escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve su tutta l’area
delimitata, determinano l’ottenimento di vini profumati e dall’elevato contenuto polifenolico, legati
strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte nell’art. 6.
La diffusione della viticoltura in quest’area, documentata dall’epoca romana al medioevo ai giorni
nostri, inscindibile dai particolari vitigni autoctoni presenti, è prova di una stretta connessione tra i
fattori ambientali, umani ed i vini ottenuti in queste terre.
La diffusione di diverse tipologie di vini, soprattutto bianchi, nel territorio delimitato, è testimoniata
fin dal 1580, nelle memorie di Bianca Cappello, Granduchessa di Toscana, che cita il “buon vino di
Scandiano”, nel 1597 da Andrea Bacci, che menziona la produzione di vini pregevoli, profumati e
frizzanti dalle dorate bollicine, e all’inizio del XIX secolo da Filippo Re, che parla di vini spumanti e
vini liquorosi: “Orsù, chi fra voi è che gustato non abbia, scorrendo i nostri colli, vino che ora gli
ricordò il generoso Cipro, il fumante Sciampagna, il delicato Tintillo e simili?”. Il medesimo
autore promuove l’importanza di vendemmiare l’uva ben matura, di fare attenzione ai travasi per
preservare l’aroma e il “Gaz”, e la pratica di appassire le uve al sole o all’aria.
Ai primi del ‘800 si nota: “I vini nello Scandianese sono forse, presi in complesso, il maggior ramo
di entrata di quel Distretto, e sono per comune consenso i migliori del Dipartimento”, vini di
diverse tipologie. Giambattista Venturi nel 1822, elogia i vini lasciati ad appassirei nei solai per un
mese, poi spremuti e bolliti sui graspi: dai 28800 hl prodotti, i ¾ sono esportati a 12 lire per brenta
(72 litri). Nel 1839 Giorgio Gallesio dirà: “Ho bevuto degli ottimi vini di colore bianco-oro più o
meno carico, squisiti, asciutti, e generosi quanto i vini di Spagna e da dessert. Essi sono fatti di
Spargolina, Occhio di gatto, Malvasia, Cedra, Squarciafoglia o Vernaccia, uve dominanti nelle
colline di Casalgrande, Vinazzano, e Borzano, ed è queste uve che si fanno famosi i vini di
Scandiano”, che potrebbero rivaleggiare con i più celebri d’Italia. A tale encomio si associa Antonio
Claudio De Valery, 1842, bibliotecario del re di Francia, che cita nella guida redatta per i viaggiatori
il “vin blanc sucrè de Scandiano”.
Nel 1874 la Società Enologica Scandianese (Regio Decreto del 4-7-1874), si incarica di preparare,
vendere e promuovere vini, anche alle esposizioni universali di Filadelfia e Parigi dove riscuotono
diversi successi. Giuseppe Borini, nel 1921, sottolinea e propone la produzione di vini di lusso nello
scandianese per far concorrenza agli spumanti francesi. Nel XX secolo, accanto ai vini da pregio, si
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diffonde il comparto dei vini da pasto, prevalentemente ottenute da uve Lambrusco. Nel 1922,
Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le tecniche di vinificazione, puntando
l’attenzione anche sull’importante produzione di mosti parzialmente fermentati o filtrati dolci, ed
evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti
naturali.
Lo sviluppo dell’enologia di quegli anni va di pari passo con lo sviluppo di cantine sociali, caratterizzati
da impianti moderni di trasformazione, che danno impulso e professionalità alla tecnica enologica
e alla qualità del prodotto, che si incaricano di controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti
nelle mani dei commercianti, non siano oggetto di “tagli e intrugli” tali da rendere il vino
irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare la qualità della produzione in campo con una adeguata
assistenza tecnica. Con l’evoluzione dell’enologia, cambia anche la viticoltura, specializzandosi: si
ottiene così una maggiore qualificazione della viticoltura e dei vini della zona.
Il 25 novembre 1976 è istituita la DOC “Bianco di Scandiano”. Il vino, prodotto nelle tipologie
frizzante o spumante naturale è ottenuto principalmente da uve Spergola o Spergolina (allora
erroneamente denominato Sauvignon) e per il restante da Malvasia di Candia e Trebbiano
romagnolo.
Il 20-9-1996, con Decreto ministeriale, la denominazione cambia il nome in “Colli di Scandiano e
di Canossa”, con diverse tipologie sia di bianchi che di rossi, meglio specificate con successive
modifiche.
Le tipologie ivi descritte tengono conto dell’ambiente geografico e soprattutto della tradizione della
zona, evidenziata sia dai prodotti oggetto di denominazione, con le relative pratiche viticole ed
enologiche adottate, sia dai vitigni utilizzati, molti dei quali autoctoni del territorio specifico o
dell’area emiliana, oppure storicamente legati al territorio.
Il fattore umano ha quindi un ruolo essenziale per la denominazione, che nel corso degli anni, con
una positiva ed encomiabile evoluzione, ha puntato a produrre vini di sempre maggior pregio e
qualità, come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC “Colli di Scandiano e di Canossa”.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
vitivinicole italiane S.r.l.
Via XX Settembre n. 98/G – 00187 ROMA
Telefono 0039 06 45437975
Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo
19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al
citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
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del 30.10.2018.