Collina Torinese Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “COLLINA TORINESE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 14.10.1999 G.U. 248 - 21.10.1999
Modificato con DM 22.04.2009 G.U. 110 - 14.05.2009
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione d’origine controllata “Collina Torinese” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Collina Torinese” rosso
“Collina Torinese” rosso novello
“Collina Torinese” Barbera
“Collina Torinese” Bonarda
“Collina Torinese” Malvasia
“Collina Torinese” Pelaverga o Cari.
Articolo 2
Base ampelografica

  1. I vini a denominazione DOC “Collina Torinese” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
    vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    “Collina Torinese” rosso e “Collina Torinese” rosso novello:
    Barbera : minimo 60%;
    Freisa: minimo 25%,
    possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei
    alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
    1
    “Collina Torinese” Barbera:
    Barbera: minimo 85%,
    possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei
    alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.
    “Collina Torinese” Bonarda:
    Bonarda: minimo 85%,
    possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei
    alla coltivazione per Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
    “Collina Torinese” Malvasia:
    Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga: minimo 85%,
    possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione
    per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
    “Collina Torinese” Pelaverga o Cari:
    Pelaverga o Cari: minimo 85%,
    possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei
    alla coltivazione per la Regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
    E’ consentita, per questa ultima tipologia, l’iscrizione allo schedario di porzioni di vigneto distinte,
    purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l’iscrizione di singoli ceppi
    limitatamente ai vigneti esistenti, con l’indicazione della relativa superficie coltivata.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
    controllata “Collina Torinese” rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di
    Torino comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di :
    Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo,Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po,
    Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino,
    Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo,
    Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano
    da Po, Sciolze, Verrua Savoia.
    La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    Collina Torinese Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l’intero territorio
    amministrativo dei comuni di :
    Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei comuni di seguito
    distinte:
    Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio
    ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;
    Arignano : il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i
    confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;
    Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-
    Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e
    Pavarolo;
    Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i
    confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;
    Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di
    Sciolze, Arignano, Andezeno e Montaldo Torinese;
    2
    Pino Torinese : il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada
    comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero
    Torinese e Chieri.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1
    devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti
    le specifiche caratteristiche di qualità.
  4. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: terreni argillosi – limosi – sabbiosi– calcarei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
    umidi, e non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la
    controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l’archetto, il
    cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle
    uve);
    E’ vietata ogni pratica di forzatura.
    E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
    Denominazione di Origine Controllata di cui all’articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi
    naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    tipologia Produzione uva Kg/ha Titolo alcolometrico
    volumico naturale minimo
    % vol
    “Collina Torinese” rosso 10.000 10,00
    “Collina Torinese” rosso 10.000 10,00
    novello
    “Collina Torinese” Barbera 9.000 10,00
    “Collina Torinese” Bonarda 9.000 10,00
    “Collina Torinese” Malvasia 11.000 9,50
    “Collina Torinese” Pelaverga 8.000 9,50
    o Cari
    Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione
    dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art 1 devono essere riportati nei limiti di
    cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti
    resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    3
  2. In caso di annata con produzione sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di
    produzione di cui all’articolo 3.
  3. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo,
    dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria
    vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del
    Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate
    all’interno della zona delimitata dall’art. 3.
    Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
    siano effettuate nell’intero territorio della regione Piemonte.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
    reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei
    diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori
    dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui
    all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
  6. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    tipologia Resa uva /vino Produzione massima di vino
    (litri/ettaro)
    “Collina Torinese” rosso 70 7.000
    “Collina Torinese” rosso 70 7.000
    novello
    “Collina Torinese” Barbera 70 6.300
    “Collina Torinese” Bonarda 70 6.300
    “Collina Torinese” Malvasia 70 7.700
    “Collina Torinese” Pelaverga 70 5.600
    o Cari
    Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  7. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
    effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di
    qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti
    dalla legislazione vigente.
    4
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all’art. 2 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Collina Torinese” rosso:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: intenso caratteristico vinoso;
    sapore: asciutto armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
    “Collina Torinese” Barbera:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso caratteristico;
    sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
    “Collina Torinese” Bonarda:
    colore: rosso rubino poco intenso;
    odore: vinoso intenso;
    sapore: asciutto e caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
    “Collina Torinese” Malvasia:
    colore: rosso cerasuolo;
    odore: fresco e fragrante che ricorda l’uva d’origine;
    sapore: dolce, leggermente aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
    “Collina Torinese” Pelaverga o Cari:
    colore: cerasuolo;
    odore: fragrante dell’uva d’origine;
    sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    “Collina Torinese” rosso novello:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: intenso caratteristico vinoso;
    sapore: asciutto armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    5
    estratto non riduttore minimo:18,0 g/l;
    E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  8. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
    qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
    aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
    E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Per i vini di cui all’articolo 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o
    Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli
    utilizzati per indicare la denominazione “Collina Torinese” e con lo stesso colore.
    Il vino a denominazione di origine controllata “Collina Torinese” tipologia rosso può utilizzare in
    etichetta l’indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.
    Articolo 8
    Confezionamento
  9. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 per la commercializzazione devono
    essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non
    inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.
  10. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Il territorio collinare a sud di Torino regala moltissime meraviglie di carattere ambientale,
    agricolo, storico, artigianale e culturale. Un ecosistema di pregio sia sul versante paesaggistico sia
    per la concentrazione delle biodiversità: Sulle fasce collinari a est della città si estende un
    comprensorio vitivinicolo che unisce 28 Comuni. È un territorio dove le aree vitate si alternano a
    borghi, castelli e chiese. I vitigni già dal 1400 il vino di queste zone arrivava alla corte dei Savoia
    ma solo dal 1600 ci sono informazioni precise sulla zona di produzione e la varietà dei vitigni. In
    questa zona sono coltivati Barbera, Bonarda, Freisa, Malvasia di Schierano e Cari.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti sono quelle tradizionali con vigneti impiantati ad
    altezza non inferiore ai 180 metri e con un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 metri.
    I rilievi della collina torinese si presentano come un insieme di corrugamenti più o meno
    accentuati; tale sistema collinare è infatti conseguenza delle pressioni orogenetiche provenienti da
    sud-est lungo un piano rappresentato da quella che è oggi la pianura Padana. Le particolari
    caratteristiche dei terreni e il loro orientamento ha permesso fin dal 700 la coltivazione della vite
    per uso familiare nelle ville dei signorotti poste sulle colline che circondavano le città di Torino e di
    Chieri
    6
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Caratteristico di questa denominazione la tipologia Cari, vino leggero usato per tradizione in tutte
    le occasioni di festa. Veniva coltivato dagli anziani per farne produzione particolare di poca
    quantità.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio di Torino
    Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino
    Tel. +39 011 57161
    Fax +39 011 5716516
    Mail: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
    La C.C.I.A.A. di Torino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
    rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    7