Colline Saluzzesi Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “COLLINE SALUZZESI”.
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con Dm 14.09.96 GU 227 - 27.09.96
Modificato con Dm 17.02.97 GU 61 - 14.03.97
Modificato con Dm 19.10.2010 GU 271-19.11.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi”, è riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti
    tipologie:
  • Colline Saluzzesi (rosso )
  • Colline Saluzzesi Barbera
  • Colline Saluzzesi Chatus
  • Colline Saluzzesi Pelaverga
  • Colline saluzzesi Pelaverga rosato
  • Colline Saluzzesi Quagliano
  • Colline Saluzzesi Quagliano spumante
    Articolo 2
    Base ampelografia
  1. La denominazione “Colline Saluzzesi” senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso
    ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la composizione di vitigni
    seguente: Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente minimo il 60%.
    Possono concorrere, fino ad un massimo del 40%. alla produzione di detto vino altri vitigni, purché
    con bacca di colore analogo, non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte ed
    1
    iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  2. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” seguita da una delle seguenti
    specificazioni : Barbera, Chatus, Quagliano, Quagliano spumante, Pelaverga, Pelaverga rosato è
    riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
    Articolo 3
    Zona di produzione
  3. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la D.O.C.
    “Colline Saluzzesi” comprende per intero in provincia di Cuneo il territorio dei comuni di Pagno e
    Piasco e parzialmente il territorio dei Comuni di Brondello, Busca, Castellar, Costigliole Saluzzo,
    Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo Verzuolo e Villar San Costanzo.
    Tale zona è così delimitata:
    da una linea che partendo dall’intersezione della S.R. n. 589 dei Laghi di Avigliana con la via
    Umberto I in Costigliole Saluzzo, percorre a sud la predetta strada regionale sino a che questa
    entrando in Busca, incontra la circonvallazione per Dronero; indi segue la circonvallazione suddetta
    perimetrando il concentrico di Busca sino all’intersezione con il torrente Talù ; dall’intersezione la
    delimitazione percorre a S.W il torrente Talù sino a che questo incontra il confine comunale tra
    Villar San Costanzo e Busca in località Cascina Torre.
    Da questo punto la delimitazione percorre la strada comunale di Artesio fino al concentrico di
    Morra e prosegue per Via Combale e Via Pramallè fino alla chiesa parrocchiale di Villar San
    Costanzo, quindi prosegue per la strada provinciale n° 150 fino all’incrocio con il Torrente
    Rialasso, prosegue lungo Via Vasetto fino all’incrocio con il Canale Comella e lo segue fino al
    confine comunale di Dronero, prosegue lungo il Canale fino al ponte canale sul Rio Roccabruna,
    segue il predetto rio fino al confine comunale di Roccabruna quindi raggiunge la quota 700
    delimitando a monte il territorio compreso nei comuni di Dronero e Villar San Costanzo fino al
    confine comunale con Busca.
    Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta Cascina Margaria (quota 563) e
    successivamente Cascina Galliano (quota 689) immettendosi (sempre a nord) sulla carrareccia per
    Tetto Buco passando per cascina S. Romano sino a quota 687.
    Successivamente la delimitazione segue a N.-E. la carrareccia per il Colletto di Rossana sino ad
    incontrare la provinciale Busca-Rossana e di seguito immettersi sulla strada comunale per Busca in
    direzione di cascina Muratori sino a che questa interessa la strada dell’Eremo di Busca in prossimità
    di q. 627, indi percorre a nord la strada dell’Eremo sino a quota 806.
    Da questo punto la delimitazione raggiunge a nord in linea retta il confine comunale tra Rossana e
    Busca, passando per q. 848, sale a nord il predetto confine comunale, poi il confine comunale tra
    Rossana e Costigliole Saluzzo sino a che questo interseca il confine comunale con Piasco.
    Da qui la delimitazione segue ad ovest il confine comunale tra Rossana e Piasco e successivamente
    a nord il confine comunale tra Venasca e Piasco sino all’intersezione dei confini comunali tra
    Piasco, Verzuolo e Venasca, indi segue ad ovest per breve tratto, il confine comunale tra Pagno e
    Venasca e successivamente quello tra Brondello e Venasca ed in ultimo, ancora, il confine
    comunale tra Brondello ed Isasca sino a che questo interseca il Rio di Isasca.
    Da questo punto la delimitazione raggiunge in linea retta il Colletto Basso a q. 820 per poi
    percorrere la vicinale del Colletto sino alla sua intersezione con il confine comunale tra Brondello e
    Martiniana Po in prossimità di San Michele (q. 943).
    Da qui la delimitazione segue a N.E. il confine comunale tra Brondello e Martiniana Po,
    successivamente quello tra Revello e Brondello, Revello e Pagno, Revello e Castellar sino ad
    incontrare il confine comunale di Saluzzo ed il Canale Morra a q. 310.
    Da questo punto percorre a N.E. per breve tratto il confine comunale tra Saluzzo e Castellar sino ad
    intersecare a q. 313 la via Morra.
    2
    La delimitazione percorre a sud la via Morra passando per le quote 322 e 326 sino ad incontrare
    il torrente Bronda in comune di Castellar che percorre a sud sino alla sua intersezione con il
    confine comunale tra Pagno e Castellar in prossimità di quota 353.
    Indi la delimitazione segue ad est i confini comunali tra Pagno e Castellar, Castellar e Saluzzo per
    immettersi successivamente sulla strada provinciale Pagno-Saluzzo che percorre passando in
    prossimità di San Lazzaro a q. 319 sino a q. 325 in prossimità della Consolata.
    Da qui la delimitazione si immette ad est sulla strada della Collina di Saluzzo percorrendo in
    successione via S. Martino, via Pusterla e via S Chiara sino al Castello a quota 500 per poi scendere
    per via S. Bernardino ad Est sino ad incontrare la strada Vecchia di Manta a quota 350.
    Da questo punto la delimitazione percorre a sud la via Vecchia di Manta sino all’abitato di Manta e
    dall’abitato di Manta la strada comunale che scende sulla s.s. dei laghi di Avigliana con la quale si
    identifica, percorrendola a sud, sino all’intersezione in Costigliole Saluzzo con la via Umberto I.
    Ed inoltre l’inserimento parziale dei territori dei Comuni di Revello, Envie e Martiniana Po.
    Nel Comune di Envie: l’area è delimitata dalla S.P.28 dal confine di Revello fino al confine con
    Barge. Da qui si raggiunge in zona montana cascina Fraire di Via Basse Senaude fino alla località
    C.se FRAIRE. Mantenendo la quota altimetrica dei 500 metri in direzione verso Revello si
    raggiungono le cascine Chialvo, Mariola, Il Forte, la località S.Antonio, Cascine Giordano e
    proseguendo per la zona Pettinotto si raggiunge nuovamente il confine con Revello.
    Nel Comune di Revello: nella parte destra orografica del fiume Po, è delimitata una striscia a monte
    della strada provinciale dei Boschi in zona montana per una profondità di metri 200 dalla parte in
    confine con il Comune di Castellar ed aumenta progressivamente fino a raggiungere 300 metri dalla
    parte di confine con il Comune di Martiniana Po.
    Nella parte sinistra del fiume Po a monte della Via Vecchia Valle è delimitata una striscia in zona
    montana di profondità di 100 metri dalla parte in confine con il Comune di Rifreddo in direzione di
    Revello.
    All’inizio di via Carrà tale striscia si allarga a monte del centro abitato di Revello fino ad una
    profondità di circa 200 metri. Da via Carrà si delimita una striscia a monte della S.P.28 fino al
    confine con il Comune di Envie per una profondità di 300 metri.
    Nel Comune di Martiniana Po: l’area confina con il fiume Po (destra orografica) dal confine con
    Revello fino al confine con Gambasca. Da qui si segue la linea di confine con il Comune di
    Gambasca, si attraversa la S.P.117 fino all’altezza di Case Griglio. Da qui, restando ad una quota
    altimetrica di 500 metri in direzione per Revello, si tagliano in modo trasversale le località di
    S.Spirito fino a Rua dei Pra, fino al confine con Revello.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllato «Colline Saluzzesi» devono essere quelle tradizionali della
    zona, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, sabbiosi, calcarei, marnosi e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: collinare e soleggiata, adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve. Sono
    esclusi i terreni di fondovalle umidi o non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 750 metri slm;
  • esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
  • densità di impianto: quelle generalmente usate e/o deliberate dagli organismi competenti e
    comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova
    iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati su
    sesto di impianto non inferiore a 3500;
    3
  • le forme di allevamento: devono essere quelle generalmente usate e, comunque atte a non
    modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • sistemi di allevamento e potatura: la controspalliera con vegetazione assurgente;
  • pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura, compresa l’irrigazione.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
    vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
    Resa uva Titolo alcolometrico
    Vini t/ha volumico minimo
    naturale vol %
    “Colline Saluzzesi” rosso 10 11,00
    “Colline Saluzzesi” Barbera 9 11,00
    “Colline Saluzzesi” Chatus 9 11,00
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga 9 11,00
    “CollineSaluzzesi” Pelaverga rosato 9 11,00
    “Colline Saluzzesi” Quagliano 9 10,00
    “Colline Saluzzesi” Quagliano Spumante 9 10,00
    Resa uva Titolo alcolometrico
    Vini t/ha volumico minimo
    naturale %
    “Colline Saluzzesi” rosso 10 11,00
    “Colline Saluzzesi” Barbera 9 11,00
    “Colline Saluzzesi” Chatus 9 11,00
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga 9 11,00
    “CollineSaluzzesi” Pelaverga rosato 9 11,00
    “Colline Saluzzesi” Quagliano 9 10,00
    “Colline Saluzzesi” Quagliano Spumante 9 10,00
  2. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” può essere accompagnata dalla
    menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.
    Le rese massime di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “ Colline
    Saluzzesi” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale ed i
    titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono
    essere rispettivamente le seguenti:
    Resa uva Titolo alcolometrico
    Vini t/ha volumico minimo
    naturale %
    “Colline Saluzzesi” rosso 8 11,50
    “Colline Saluzzesi” Barbera 8 11,50
    “Colline Saluzzesi” Chatus 8 11,50
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga 8 11,50
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato 8 11,50
    “Colline Saluzzesi” Quagliano 8 10,50
    “Colline Saluzzesi” Quagliano Spumante 8 10,50
    4
    5 Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
    a denominazione di origine controllata "Colline Saluzzesi " devono essere riportati nei limiti di
    cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il
    limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  3. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
    produzione di cui all'art. 3.
  4. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata
    dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 4, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria
    vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera
    raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli
    opportuni accertamenti da parte degli stessi.
  5. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela o delle Organizzazioni dei produttori, può fissare limiti massimi di uva per
    ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare, in rapporto alla necessità di conseguire un
    miglior equilibrio di mercato. In tal caso il quantitativo di uve di supero, previsto dal punto 3 del
    presente articolo, è da proporzionarsi alla resa ridotta stabilita e non si applicano le disposizioni di
    cui al comma 6.
    La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
    vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche
    temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo, per i vigneti di nuovo impianto e/o reimpianto
    che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  6. Le operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini di cui all’art. 2, devono essere
    effettuate nell’intero territorio della provincia di Cuneo.
  7. L’imbottigliamento dei vini Colline Saluzzesi e la spumantizzazione del vino Colline Saluzzesi
    Quagliano deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
    l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
    A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
    l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
    individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010
    (Allegato 2).
  8. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore a:
    Vini resa produzione
    Uva/vino max di vino
    % litri
    “Colline Saluzzesi” rosso 70 7000
    “Colline Saluzzesi” Barbera 70 6300
    “Colline Saluzzesi” Chatus 70 6300
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga 70 6300
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato 70 6300
    “Colline Saluzzesi” Quagliano 70 6300
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    “Coll. Saluzzesi” Quagliano Spumante 70 6300
    4.Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata ; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  9. Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino
    di cui al paragrafo 3 , la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese
    uva t/ha di cui all'art. 4 punto 4.
  10. Nella vinificazione e invecchiamento, quando prescritto, devono essere seguiti i criteri tecnici
    piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di
    qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione
    vigente.
  11. Il vino “Colline Saluzzesi” Chatus deve essere sottoposto a un periodo minimo di
    invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 15 ottobre dell’anno di vendemmia. L'immissione al
    consumo è consentita soltanto a partire dal 1° novembre dell’ anno successivo alla vendemmia.
    Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al
    consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto.
  12. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vini ottenuti
    da uve provenienti da vigneti iscritti al presente disciplinare di produzione.
    E’ ammessa a scopo migliorativo l’aggiunta di vino Colline Saluzzesi Chatus piu' giovane a vino
    Colline Saluzzesi Chatus vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di
    invecchiamento obbligatorio.
  13. La denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi” Quagliano può essere utilizzata
    per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal
    presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme legislative per la produzione degli
    spumanti .
  14. E’ ammessa la scelta vendemmiale delle seguenti tipologie Colline Saluzzesi Barbera, Colline
    Saluzzesi Chatus, Colline Saluzzesi Pelaverga e Colline Saluzzesi Pelaverga rosato, verso la
    denominazione Colline Saluzzesi rosso senza specificazione di vitigno ove ne sussistano le
    condizioni di legge, nonché la riclassificazione, purché il vino corrisponda alle condizioni ed ai
    requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all'art. 2 all'atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche :
    “Colline Saluzzesi” rosso
    colore : rosso rubino;
    odore: fruttato. vinoso, intenso caratteristico;
    sapore: fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
    Colline Saluzzesi” rosso con menzione “vigna”: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    6
    “Colline Saluzzesi” Barbera
    colore: rosso rubino, con riflessi violacei da giovane, tendente al granato se invecchiato;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto, armonico, vellutato, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
    Colline Saluzzesi” Barbera con menzione “vigna”: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
    “Colline Saluzzesi” Chatus
    colore: rosso rubino intenso ;
    odore: fruttato, vinoso;
    sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %;
    Colline Saluzzesi” Chatus con menzione “vigna”: 12,00 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l ;
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga
    colore: rosso rubino tenue ;
    odore: fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato,
    caratteristico;
    sapore: secco, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta
    vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% ;
    Colline Saluzzesi” Pelaverga con menzione “vigna”: 11,50 % vol;
    acidità totale minima : 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l .
    “Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato
    colore: rosato più o meno intenso ;
    odore: fine, delicato, fragrante, floreale e fruttato con sentore di ciliegia e lampone ;
    sapore: secco, o eventualmente abboccato, armonico morbido.
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% ;
    Colline Saluzzesi” Pelaverga rosato con menzione “vigna”: 11,50 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    “Colline Saluzzesi” Quagliano
    colore: rosso tenue, con eventuali riflessi violacei
    odore: delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico ;
    sapore : amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace ;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,00 % di cui almeno 5,50 % svolti ;
    Colline Saluzzesi” Quagliano con menzione “vigna”: 11,00 % vol di cui almeno 5,50 % svolti ;
    acidità totale minima : 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Colline Saluzzesi” Quagliano spumante
    spuma : fine e persistente ;
    colore: rosso tenue tendente al violaceo;
    odore :delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico ;
    sapore : gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato ;
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    titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,00% di cui almeno 7 effettivi ;
    Colline Saluzzesi” Quagliano spumante con menzione “vigna”: 11,00 % vol di cui almeno 7,00%
    vol effettivi ;
    acidità totale minima : 5,0 g/l ;
    estratto non riduttore minimo : 18,0 g/l.
    E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio
    decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’ estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  15. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi
    gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
    E’ altresì vietato l’impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a Comuni, frazioni,
    aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente articolo 3.
  16. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
    privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
    consumatore.
  17. Per i vini di cui all’articolo 2, la designazione «Colline Saluzzesi» immediatamente seguita dalla
    dicitura “denominazione di origine controllata”, dovrà precedere immediatamente in etichetta la
    specificazione relativa al vitigno e dovrà essere riportata a caratteri di uguale colore e di dimensioni
    superiore o uguali a quelli utilizzati per indicare il vitigno.
  18. Nella designazione e presentazione dei vini “Colline Saluzzesi” è obbligatoria l'indicazione
    dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione del “Colline Saluzzesi” Quagliano Spumante.
  19. Nella designazione dei vini Colline Saluzzesi la denominazione di origine controllata puo'
    essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale
    purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
    menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del
    decreto legislativo n. 61/2010.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC
    Colline Saluzzesi.
    Articolo 8
    Confezionamento
  20. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 devono essere di vetro di
    forma tradizionale con capacità consentite dalle vigenti leggi, compresi tra litri 0,375, e comunque
    non superiore a litri 5 con esclusione del contenitore da 2 litri.
  21. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
    8
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    -La Denominazione “Colline Saluzzesi”già nel nome contiene un indissolubile legame con il
    territorio, i vitigni locali, i fattori umani espressi nella coltivazione e nella vinificazione, la cultura e
    la storia.
    "Colline" identifica l’ambiente e la sistemazione dei vigneti, condizioni per impartire al prodotto le
    peculiari qualità. Sesti di impianto e forma di allevamento a Gujot sono prescrizioni ulteriormente
    finalizzate all’ottenimento di basse rese per ceppo. “Saluzzesi", quale area storica di origine: il
    Saluzzese. Territorio che vede dopo il riconoscimento, avvenuto nel 1996 della DOC, una rinascita
    della viticoltura praticata anticamente già dai Greci e da una tribù di Celti chiamata “Caturiges.
    I vitigni interessati, tutti locali, sono : Quagliano, Pelaverga, Nebbiolo di Dronero, oggi registrato
    Chatus e Barbera, quest’ultimo, anche diffuso nel territorio limitrofo delle Langhe Il Pelaverga non
    va confuso con la varietà “Pelaverga piccolo” che invece è coltivata nel comune di Verduno.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    Il territorio pedemontano presenta suoli non calcare o debolmente calcarei a tessitura franco
    sabbiosa o franco argillosa con reazione acida/sub-acida. Il drenaggio è buono e non si presentano
    eccessi di umidità ristagnante.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Le caratteristiche pedologiche insieme al clima temperato freddo, ai vitigni locali e il sistema di
    conduzione imprimono alle uve e quindi ai vini le seguenti peculiarità e qualità che si devono
    riscontrare: finezza e freschezza, dovuta all’equilibrio alcol e acidità e profumi tenui, floreali e
    fruttati.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
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    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
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    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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