Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ alimentare
e delle foreste
DIQPAI
DGPQA â Uff. Pqa 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
"COLLINE TERAMANE MONTEPULCIANO D'ABRUZZO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 24.05.1968 G.U. 178 â 15.07.1968
Approvato DOCG con D.M. 20.02.2003 G.U. 54 â 06.03.2003
Modificato con D.M. 30.10.2007 G.U. 266 â 15.11.2007
Modificato con D.M. 20.11.2009 G.U. 281 â 02.11.2009
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 â 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e
IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e
IGP
Modificato con D.M. 07.05.2014 G.U. 112 â 16.05.2014
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e
IGP
Modificato anche con Reg. di G.U.U.E. serie L del 13.10.2023
con variazione del nome da esecuzione (UE)
âMontepulciano dâAbruzzo 2023/2171 del
Colline Teramaneâ in 13.10.2023
âColline Teramane
Montepulciano dâAbruzzoâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie: âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ, âColline
Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ riserva.
Articolo 2
Base ampelografia
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano minimo 90%; può concorrere
alla produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita âColline
Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della
provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione
Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano
Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla
Vibrata, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Tale zona è cosÏ delimitata: dalla s.s.
n. 81 Piceno Aprutina al km 12 che è il punto di delimitazione del confine provinciale si procede in
direzione sud. La zona interessata è quella delimitata in direzione est dalla s.s. n. 81 Piceno
Aprutina che arriva sino a Teramo. A Teramo si prosegue per la s.s. n. 80 in direzione Montorio al
Vomano sino al km 64 toccando quota 352 ed escludendo tutta la zona ovest, dal bivio di
Collevecchio si arriva a Villa Cassetti. Riprendendo la s.s. n. 150 dal km 32 si prosegue a Val
Vomano sino al km 27. Si procede in direzione sud verso Villa Portone toccando quota 332,
continuando per S. Agostino a quota 326. In direzione Basciano si costeggia S. Maria a quota 380 e
si ridiscende per Villa Guidotti a quota 306 in direzione Penna S. Andrea. Si tocca localitĂ TrinitĂ a
quota 374. Da Penna S. Andrea attraverso la s.s. n. 81 si arriva a Cermignano e si prosegue per
Cellino Attanasio. Sempre percorrendo la s.s. n. 81 al km 70 si oltrepassa il torrente Piomba, e
toccando quota 342 si arriva alla localitĂ Marciano.
Si prosegue in direzione di Castiglione Messer Raimondo sino al km 87 della s.s. n. 81, si costeggia
il fiume fino a nord. Si risale in localitĂ Casabianca, fino all'incrocio Villa S. Romualdo toccando
quota 270.
Si imbocca la s.p. n. 31/A fino a Villa S. Romualdo a quota 347. Si prosegue per la s.p. n. 31 in
direzione di Villa Pozza. Si ridiscende per la s.p. n. 31 ed al km 28 si incrocia il torrente Piomba. Si
risale sino all'incrocio con la s.s. n. 553 in direzione di Atri in localitĂ Tre Ciminiere, si imbocca la
s.p. n. 30 incrociando localitĂ S. Martino a quota 265 e si prosegue per S. Giovanni. Si ridiscende a
destra per contrada Monterone sino al confine provinciale, ricadente nel comune di Atri. Si
costeggia tale confine per risalire alla s.p. n. 30 e la si percorre fino all'incrocio della s.s. n. 16. La
s.s. n. 16 in direzione nord delimita ad est tutta la provincia di Teramo sino al comune di
Martinsicuro. Dalla s.s. n. 16 nel punto del confine provinciale, in direzione ovest si percorre la s.s.
Bonifica sino al km 3, per poi imboccare la s.p. Vallecupa sino all'incrocio con la s.s. Bonifica al
km 10. Si prosegue per la s.s. Bonifica sempre in direzione ovest, fino all'incrocio con la s.p. n. 1/C
in direzione nord, la si percorre per 4 km per poi immettersi ad ovest nella s.p. 2. Si prosegue ad
ovest e si percorre la s.s. n. 259 della Vibrata sino al confine provinciale in direzione Maltignano. Si
costeggia in direzione ovest il confine provinciale per poi incrociare la s.s. n. 81 Piceno Aprutina,
punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualitĂ . In
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particolare, le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ devono essere ottenute unicamente da
vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m s.l.m.
con esclusione dei fondivalle umidi.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ e âColline Teramane Montepulciano
dâAbruzzo riservaâ non deve essere superiore a 9,5 tonnellate per ettaro in cultura specializzata ed
anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrĂ essere riportata nel limite indicato
mediante diradamento.
Non sono ammessi superi di produzione.
à vietata ogni pratica di forzatura ed è consentita la irrigazione di soccorso.
Fermo restando il limite massimo di produzione sopra indicato:
- per i nuovi impianti e reimpianti, la densità per ettaro in coltura specializzata non può essere
inferiore a 3.000 ceppi. - per gli impianti esistenti in coltura specializzata e promiscua la produzione dovrĂ essere calcolata
in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo che non dovrĂ essere in
alcun caso superiore a 7,00 Kg.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono quelli generalmente usati
nella zona, e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Tuttavia, per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di allevamento con forme a tetto
orizzontali escluse le pergolette aperte.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata
e garantita âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ e âColline Teramane Montepulciano
dâAbruzzo riservaâ un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero dellâagricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che
le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Teramo a
condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte
nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.
Conformemente alla normativa nazionale e dellâUnione europea, le operazioni di imbottigliamento
e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate allâinterno della zona di produzione delimitata
al precedente art. 3, allo scopo di garantire lâorigine e per preservare le peculiari caratteristiche dei
prodotti, nonchĂŠ per salvaguardare la loro reputazione e ad assicurare lâefficacia dei controlli.
Infatti, il trasporto e lâimbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere
la qualitĂ del vino, che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e
contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle
caratteristiche chimico-fisiche (aciditĂ totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e
organolettiche (colore, odore e sapore). Detti rischi sono tanto maggiori quanto piÚ grande è la
distanza percorsa. Lâimbottigliamento nella zona di origine, con lâassenza di spostamenti delle
partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche
e le qualitĂ del prodotto.
Questi aspetti, associati allâesperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualitĂ
particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine âColline
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Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ consentono di effettuare lâimbottigliamento nella zona di
origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche,
chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
Infatti, anche se gli imbottigliatori fuori zona di produzione possono assicurare analoghe condizioni
tecnologiche di confezionamento, le predette condizioni ottimali saranno sicuramente meglio
soddisfatte se le operazioni di imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona di
produzione che, oltre a possedere una conoscenza approfondita delle caratteristiche qualitative
specifiche del vino in questione, sono i diretti interessati alla salvaguardia del livello qualitativo,
dellâimmagine e della reputazione della denominazione.
Lâimbottigliamento in zona di produzione, in conformitĂ alla normativa vigente, si prefigge di
assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la massima efficienza, efficacia ed
economicitĂ ; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di
produzione. Infatti, lâOrganismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima
tempestivitĂ le visite ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dellâimbottigliamento del
vino âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ in conformitĂ al relativo piano dei controlli.
Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino âColline Teramane
Montepulciano dâAbruzzoâ, preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed
allâesame organolettico dallo stesso Organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate,
conseguendo cosĂŹ i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonchĂŠ ad un costo
contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito
allâautenticitĂ del vino confezionato.
Analoghe tempestivitĂ , efficacia ed economicitĂ dei controlli, per motivi logistici ed organizzativi,
non possono essere conseguite, in egual misura, per la DOP in questione con lâimbottigliamento
fuori zona, che potrebbe avvenire anche in altri Paesi UE e Paesi terzi.
Tuttavia, le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare
lâimbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che
presentino apposita istanza al Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste,
in conformitĂ a quanto stabilito dalla specifica normativa nazionale e dellâUnione europea.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite,
ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Il vino deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di un anno, di
cui almeno due mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita âColline Teramane Montepulciano
dâAbruzzoâ sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno un anno
in botti di legno ed almeno due mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione
"riserva".
Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva decorre dal 1° novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Ă consentita l'aggiunta, in una sola volta, a scopo migliorativo, di âColline Teramane
Montepulciano dâAbruzzoâ piĂš giovane a identico âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ
piĂš vecchio nella misura massima del 15%.
Non è consentita la pratica dell'arricchimento.
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Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee, tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: sentori di frutti rossi maturi, spezie, intenso;
sapore: secco, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ riserva;
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: sentori di frutti rossi maturi, confetture, spezie, intenso, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale
sentore di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve
essere conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita
âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere
consoni ai caratteri di un vino di pregio.
Per l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita âColline
Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ anche per la tipologia "riserva" sono ammessi soltanto
recipienti in vetro di capacitĂ non superiore ai tre litri.
Per tutti è prevista la chiusura con tappo di sughero.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ anche per la tipologia "riserva" è vietata l'aggiunta
di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi
compresi gli aggettivi "extra, fine, scelto, selezionato e similari". Ă tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita âColline
Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita âColline Teramane
Montepulciano dâAbruzzoâ di cui allâart. 1 può essere utilizzata la menzione âvignaâ a condizione
che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
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accompagnamento e che figuri nellâapposito elenco regionale ai sensi dellâart. 6 comma 8, del
decreto legislativo n. 61/2010.
Articolo 8
Legame con la zona geografica
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona interessata comprende unâampia fascia della collina litoranea ed interna della provincia di
Teramo, nella regione Abruzzo, che nella parte centro-settentrionale si spinge sino ai piedi del
massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga. I terreni sono di natura argillo-limosa con
intercalazioni piĂš sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone
esposizioni. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 700 mm/anno della
fascia costiera e gli 800 mm/anno della collina interna. La piovositĂ e ben distribuita nel corso
dellâanno, con un periodo piĂš piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70-80
mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40-45 mm). Il clima
è di tipo temperato e tende al temperato-caldo nei mesi estivi, con temperature medie comprese tra i
13°C di aprile e i 16°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono
le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei
Monti della Laga, cosĂŹ come la ventilazione, che determinano condizioni ottimali per la sanitĂ delle
uve e lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è
superiore ai 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del
Montepulciano, vitigno base della denominazione, sia del piÚ precoce Sangiovese che può essere
utilizzato eventualmente come vitigno complementare. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica nellâarea teramana, come ricorda
Polibio (205-123 a.C.)., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.
Infatti, il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dellâarea Piceno-Aprutina ossia
lâattuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualitĂ dei suoi vini che
âavevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uominiâ. Nellâopera di Edoardo Ottavi e Arturo
Marescalchi dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima
edizione venne pubblicata nel 1897, viene descritta in maniera dettagliata la viticoltura della
provincia di Teramo ricordando che âle uve predominanti erano il Trebbiano, la Malvasia, il
Moscatello e la Greca, tra le bianche, il Montepulciano e il Sangiovese, tra le nereâ. Proprio queste
ultime due varietĂ costituiscono la base ampelografica di riferimento per la produzione dei vini
âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ che vanta pertanto una lunga e consolidata
tradizione, tramandata ed evoluta, che costituisce oggi il fulcro della struttura socioeconomica del
territorio.
Questa tradizione culturale si manifesta attraverso un patrimonio consolidato di saperi, tecniche di
coltivazione e vinificazione-affinamento che si basano sulla profonda conoscenza di un vitigno
storicamente coltivato quale il Montepulciano, e della sua capacitĂ di adattamento alle peculiari
condizioni ambientali.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
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La DOCG âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ rappresenta la produzione di vino di
maggior pregio di questâarea. Le caratteristiche dei terreni, la presenza dellâimponente massiccio
del Gran Sasso, lâottima esposizione e la buona ventilazione fanno sĂŹ che il vitigno Montepulciano,
base essenziale se non esclusivo della denominazione, trovi nellâarea interessata una particolare
acclimatazione e capacitĂ di esprimere pienamente le proprie peculiaritĂ , che si estrinsecano
appieno nei vini della DOCG. Le importanti escursioni termiche, garantite dal territorio
essenzialmente collinare e dalla prossimitĂ del massiccio montuoso del Gran Sasso e dei monti della
Laga, permettono una perfetta maturazione delle uve montepulciano e la conseguente
concentrazione di sostanze aromatiche nella buccia degli acini, grazie alla presenza di terpeni e
polifenoli, che conferiscono ai vini profumi intensi ed eleganti; la concentrazione di acidi fissi nella
polpa, anchâessa favorita dalle escursioni termiche in fase di maturazione, dĂ origine a vini longevi,
con unâeccellente capacitĂ di invecchiamento. I vigneti delle Colline Teramane sono
prevalentemente esposti a sud-sudest: questa caratteristica garantisce una ottimale irradiazione
solare delle piante, creando le condizioni ideali per la maturazione delle uve, la concentrazione
degli zuccheri e la riduzione degli acidi. I terreni delle Colline Teramane, di origine alluvionale,
hanno una composizione mista di argilla, sabbia, limo e ghiaie, che varia a seconda della prossimitĂ
alla montagna o al mare e dellâaltitudine. La presenza costante di argilla â caratteristica ideale per
lâallevamento di uve a bacca nera â garantisce in tutta la zona delle Colline Teramane la produzione
di vini con pigmentazioni molto intense, complesse sensazioni olfattive, ricchi di alcol, morbidi e
longevi.Grazie a dette particolari condizioni pedo-climatiche si ottengono vini molto strutturati,
alcolici, ma freschi, ricchi di colore, eleganti e longevi. Il colore caratteristico di questi vini è quello
del rubino intenso, che in gioventĂš mostra lievi sfumature violacee, tendential granato con
lâinvecchiamento; lâodore tipico, sempre intenso ed etereo, varia da quello dei frutti rossi maturinei
vini piÚ giovani, a quello di confettura e spezie in quelli piÚinvecchiati; il sapore è secco,
giustamente tannico, armonico e vellutato.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Le peculiari caratteristiche dei vini âColline Teramane Montepulciano dâAbruzzoâ sono dovute
allâinterazione dellâambiente naturale con i fattori umani legati alla tradizione ed alla conoscenza
dei processi di coltivazione, vinificazione, invecchiamento ed affinamento. In particolare i
produttori hanno perseguito scelte altamente qualitative sia per la produzione delle uve
Montepulciano, in molti casi vitigno esclusivo della DOCG (rese molto piĂš basse rispetto a quelle
di altre denominazioni e senza supero di resa), sia per lâelaborazione dei vini, rinunciando alla
pratica dellâarricchimento.
Le particolari condizioni pedo-climatiche, interagendo con i fattori storico-culturali ed umani
(attenta gestione del vigneto e delle pratiche enologiche in cantina), consentono di ottenere vini di
grande struttura, complessi dal punto di vista organolettico, dai forti connotati tipici del vitigno
Montepulciano, destinati a medio-lunghi invecchiamenti, capaci di affermarsi sui piĂš importanti
mercati internazionali.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
AgroqualitĂ S.p.A. â SocietĂ per la certificazione della qualitĂ nellâagroalimentare
Viale Cesare Pavese, 305 â 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
e-mail: Vini.Abruzzo@agroqualita.it
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La societĂ AgroqualitĂ â SocietĂ per la certificazione della qualitĂ nellâagroalimentare â S.p.A. è
lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero dellâagricoltura, della sovranitĂ alimentare e
delle foreste, ai sensi dellâarticolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo
25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14 giugno 2012, pubblicato in
G.U. n. 150 del 29.06.2012.
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