Collio Doc

Documento

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
"COLLIO GORIZIANO" O "COLLIO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 24.05.1968 GU 178 - 15.07.1968
Modificato con DPR 10.01.1979 GU 153 - 06.06.1979
Modificato con DPR 03.11.1989 GU 85 - 11.04.1990
Modificato con DPR 01.06.1987 GU 144 - 23.06.1987
Modificato con DM 28.02.1995 GU 60 - 13.03.1995
Modificato con DM 24.09.1997 GU 239 - 13.10.1997
Modificato con DM 25.03.1998 GU 88 - 16.04.1998
Modificato con DM 31.07.2007 GU 186 - 11.08.2007
Modificato con DM 31.07.2007 GU 182 - 07.08.2007
Modificato con DM 11.02.2008 GU 42 - 19.02.2008
Modificato con DM 25.09.2008 GU 232 - 03.10.2008
Modificato con DM 16.04.2010 GU 95 - 24.04.2010
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf – Qualità – Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione vini

  1. La denominazione di origine controllata “Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai Vini
    rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
    "Collio Goriziano" o "Collio" Bianco;
    "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay;
    "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia (da Malvasia istriana b.); "Collio Goriziano" o "Collio" Muller
    Thurgau; "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit;
    "Collio Goriziano" o "Co1lio" Pinot bianco;
    "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio;
    "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla;
    1
    "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling (da Riesling renano); "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling
    italico; "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon;
    "Collio Goriziano" o "Collio" Friulano (da Tocai friulano); "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer
    aromatico; "Collio Goriziano" o "Collio" Rosso;
    "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet; "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc; "Collio
    Goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon; "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot;"Collio Goriziano" o
    "Collio" Pinot nero.
  2. Le tipologie di vini di cui al precedente comma possono essere accompagnate dalla menzione
    "riserva", se sottoposte ad un periodo di invecchiamento i cui termini sono riportati al successivo
    articolo 7.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  3. La denominazione di origine controllata "CoIlio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno
    dei seguenti vitigni:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana b.);
    Muller Thurgau;
    Picolit;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Ribolla o Ribolla gialla;
    Riesling (da Riesling renano);
    Riesling italico;
    Sauvignon;
    Friulano (da Tocai friulano);
    Traminer aromatico;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pinot nero;
    e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, almeno 1'85%
    dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, anche altre uve
    provenienti dai vitigni con bacca di colore analogo, di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni
    Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere.
  5. La denominazione di origine controllata Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione bianco o
    rosso, e' riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito
    aziendale, da una o piu' varieta' del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta
    eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico, i quali non possono superare il
    15% del totale.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio
    Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:
    Prima zona:
    2
    tale zona e' delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada
    che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale
    linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine
    fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il
    confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada
    nazionale n. 356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a
    Cormons, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui
    prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimita' del km 25; da qui attraversa la strada
    ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara,
    arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormons n. 35 fino
    ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto
    d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45,
    punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la
    sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si
    identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea
    di delimitazione.
    Seconda zona:
    tale zona e' delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case
    Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della
    collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5,
    si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui
    verso ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso
    Sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo
    Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimita' di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca
    d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la
    strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  6. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della
    denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali
    della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
    derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
  7. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non
    riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare
    ed i vigneti ubicati nella 1a zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare
    situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.
  8. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti
    a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita'
    minima di 4000 ceppi ad ettaro.
  9. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere
    superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit" ed a
    tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.
    3
  10. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di
    cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di
    resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  11. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' in alcun caso essere superiore al 60% per il
    "Picolit" ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del
    75% per gli altri vini, avra' diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il
    70%, mentre il rimanente 5% dovra' essere classificato come secondo le norme vigenti. Il superamento
    di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.
  12. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, fino
    all'invaiatura.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  13. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie
    "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
  14. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate
    nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
  15. E' inoltre facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali consentire, su apposita
    domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di
    produzione di cui all'articolo 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonche' in
    stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale, a condizione che le ditte
    medesime:
    dimostrino di avere terreni vitati in conduzione iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione
    della denominazione di origine controllata in questione;
    presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli
    Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle
    aziende di vinificare le uve ottenute da vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di
    origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio".
  16. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
    minimo del 10,50% vol per tutti i vini, eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene fissato
    al 13,00% vol.
  17. E' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla
    denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", in tutte le sue tipologie, purche' i
    quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni di cui al precedente art. 2, comma 1, non
    superino il 15%.
  18. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7
    decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere
    alle seguenti caratteristiche:
    4
  1. "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia bianco:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso talvolta con riflessi ramati;
    odore: delicato, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  2. "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  3. "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
    4)"Collio Goriziano" o "Collio" Muller Thurgau:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: intenso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  4. "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fine, gradevole;
    sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
    acidità volatile massima: 30meq/l
  5. "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    5
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  6. "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  7. "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  8. "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: intenso, delicato, gradevole;
    sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  9. "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: speciale, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  10. "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  11. "Collio Goriziano" o "Collio" Friulano:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
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    sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo,
    armonico; titolo alcolometrico volumico totale
    minimo:
    11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  12. "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:
    colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
    odore: aroma tipico caratteristico;
    sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  13. "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia
    rosso: colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
    odore: leggermente erbaceo, vinoso;
    sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  14. "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:
    colore: rubino, con riflessi granati;
    odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
    sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  15. "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet
    franc: colore: rubino, abbastanza intenso;
    odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
    sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  16. "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet
    sauvignon: colore: rubino, con riflessi granati;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
    7
  17. "Collio Goriziano" o "Collio"
    Merlot: colore: rosso rubino non molto
    intenso;
    odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
    sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
  18. "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:
    colore: rubino piu' o meno intenso;
    odore: intenso e caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l.
    I vini bianchi e rossi con la menzione "riserva" di cui al seguente articolo 7, dovranno presentare gli
    specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalita' di invecchiamento.
    I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i
    peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia
    prevalere su quelli derivanti dall'origine.
    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio
    decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto non
    riduttore.
    Articolo 7
    Invecchiamento
    I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo
    naturale del 12.00% vol, escluso il "Picolit", ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi
    e di 22 g/l per i rossi, possono adottare la menzione "riserva", purche':
  19. i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;
  20. i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 30 mesi a decorrere dal 1° novembre
    dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti
    quantitativi, siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di
    produzione delle uve;
  21. i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di 20 mesi a decorrere dal 1° novembre
    dell'anno di produzione delle uve ed i corrispondenti quantitativi, siano stati annotati separatamente sui
    registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Designazione e presentazione
    Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono
    osservare le seguenti prescrizioni:
  1. e' vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;
  2. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio"
    debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine
    8
    controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la
    denominazione di origine stessa. Lo stesso criterio e' adottato per l'indicazione delle tipologie.
    L'indicazione di tipologia "Rosso" e' obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" e'
    facoltativa;
  3. i vini con denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono
    obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
  4. i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per
    l'indicazione di vitigno.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
  5. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    1.1 Ambito territoriale
    La zona geografica delimitata dall’articolo 3 ricomprende la fascia collinare settentrionale della
    provincia di Gorizia situata tra i fiumi Isonzo a est, Judrio a ovest e il confine di Stato a nord. Tutto ciò
    è posto a ridosso del confine di stato con la Repubblica di Slovenia e la pianura isontina a sud.
    Complessivamente sono circa 1.500 ettari di vigneto in coltura specializzata.
    Il territorio si articola in una sequenza di colline che si sviluppano quasi ininterrottamente lungo la
    direttrice est ovest, dando corpo ad ampie superfici felicemente esposte al sole e ideali per praticare
    una viticoltura di gran pregio.
    La viticoltura nel Collio viene praticata esclusivamente su terreni collinari. Questi hanno un’altitudine
    che mediamente varia da 60 a 270 metri sul livello del mare.
    La pendenza delle colline è variabile. Essa mediamente si aggira tra il 15 e il 30% con ben un quarto
    del territorio che si posiziona nella fascia 8 – 15% e un quinto dello stesso nella fascia 2 – 8%.
    Grazie alle razionali tecniche di sistemazione idraulico-agraria introdotte negli ultimi decenni, che
    hanno consentito di ricavare in molti casi aree con pendenze che facilitano una buona meccanizzazione
    delle principali operazioni colturali, la viticoltura specializzata nel Collio ha trovato sempre più
    radicamento e consenso.
    L’esposizione generale dei vigneti è a sud con talune superfici orientate anche a sud-est e a sud-est.
    1.2 Ambito pedologico
    Pedologicamente i terreni del Collio sono di natura flyschoide . Dal punto di vista litologico si possono
    distinguere quattro facies: una prevalentemente marnosa, una prevalentemente arenacea, una mista tra
    le due citate e una conglomeratica. L’origine delle rocce è di natura eocenica e paleocenica; queste
    sono state portate in superficie dal sollevamento dei fondali marini. Di ciò sono testimonianza i
    frequenti ritrovamenti nei vigneti di fossili marini.
    Nella maggior parte del territorio le componenti marnose e arenacee tendono ad equivalersi dando
    luogo a un terreno di natura flyschoide del quale la viticoltura si giova notevolmente.
    Trattasi di formazioni rocciose che si disgregano facilmente per effetto degli agenti atmosferici, dando
    origine ad elementi grossolani che si evolvono in un terreno inizialmente granuloso e poi nel breve
    volgere di alcuni anni in un terreno molto minuto, ideale per una buona viticoltura.
    9
    Mediamente il franco di coltivazione per l’approfondimento radicale si aggira intorno ai 50 – 100 cm
    dallo strato lithico, raggiungendo in alcuni casi anche i 150 cm. Solitamente i suoli sono ben drenati e
    ciò facilita le lavorazioni colturali, soprattutto, consente alla vite di esprimersi al meglio sotto l’aspetto
    qualitativo.
    1.3 Ambito climatico
    La cerchia delle Prealpi Giulie, posta a nord della zona collinare costituisce un efficace riparo dai venti
    freddi di settentrione. Questa cerchia, unitamente alla prossimità della costa adriatica che dista
    mediamente una ventina di chilometri, contribuisce a mitigare le escursioni termiche favorendo così
    l’instaurarsi di un microclima mite e temperato del quale la viticoltura si avvantaggia particolarmente.
    A ciò concorre altresì il fenomeno della riflessione dei raggi solari sul vicino mare che determina un
    effetto di aumento dell’insolazione.
    Il clima del Collio si caratterizza per la presenza di estati calde ma non afose e di inverni freddi e
    discretamente piovosi. Le temperature medie estive sono di 21,5 – 22,5°C e le medie invernali di circa
    4°C. Le precipitazioni medie annue sono intorno a 1350-1400 mm, con un massimo principale in
    ottobre-novembre e uno secondario in giugno, mentre il minimo principale avviene in febbraio e quello
    secondario a luglio. I dati delle stazioni di rilevamento meteorologico indicano che nell’anno medio
    oltre il 50% del totale annuo delle precipitazioni cade nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 30
    settembre, cioè durante il periodo vegetativo della vite.
    La radiazione solare rilevata nel periodo che va dal 1991 al 2002 ha indicato che l’insolazione media
    annua nelle zone meglio esposte di collina si è attestata intorno ai 5600 MJ/mq. Per contro nelle
    circostanti aree di pianura detti valori si sono aggirati intorno ai 4800 MJ/mq.
  6. Fattori umani rilevanti per il legame
    2.1 L’uomo e la vite nel passato
    L’ottenimento di vini di qualità è indubbiamente legato oltre che ai fattori ambientali (clima e terreno)
    anche ai fattori umani (aspetti tecnico-produttivi e imprenditoriali). Questi rappresentano l’altra metà
    del successo per il conseguimento di qualsiasi prodotto di qualità, e il saperli giustamente combinare
    con l’ambiente pedo-climatico porta all’ottenimento di prodotti d’eccellenza come lo sono quelli
    vinicoli del Collio.
    Nell’immaginario collettivo la parola Collio è sinonimo di ottimo vino bianco.
    Erodiano, storico greco di età imperiale romana, nel 238 d.C. citava delle viti maritate agli alberi di
    melo, pero e fico, ma anche ricordava che i vasi vinari di questo territorio vennero utilizzati, una volta
    legati assieme, per formare un ponte sull’Isonzo per il passaggio dell’imperatore Massimino il Trace.
    Questo episodio sta a confermare che a quell’epoca la produzione di vino in queste contrade dovesse
    essere ben cospicua. Altre citazioni sulla coltivazione della vite si possono cogliere in documenti
    relativi al periodo dei Goti, dei Longobardi e del patriarcato aquileiese, dove il vino veniva riscosso
    quale tributo.
    In antichi documenti notarili del XIV e XV secolo vengono citate donazioni e compravendite di vigne.
    Ma è nel 1600 che iniziano a comparire i nomi del vino prodotto nel Collio. Tra questi si cita la Ribolla
    e il Cividino tra i bianchi e, nei secoli successivi, il Refosco ed il Corvino tra i rossi.
    Dalla metà del 1700 fino a tutto il 1800 la Società Agraria Teresiana ha svolto un’opera attiva e
    proficua per lo sviluppo della viticoltura del Collio. Ciò è dovuto in particolare all’illustre figura di
    10
    Giacomo Fabricio. A questi va riconosciuto il merito di aver perfezionato e diffuso un sistema di
    coltivazione della vite a terrazzamenti detti “roncs”, tecnica tutt’ora seguita anche se su dimensioni più
    ampie di allora, che vede la collocazione di un filare di viti, talvolta due, per ogni terrazza, in quanto a
    quei tempi gli appezzamenti erano di modeste dimensioni causa il notevole frazionamento della
    proprietà.
    La moderna viticoltura nasce in Collio nella seconda metà del 1800 ad opera del conte Teodoro Latour
    al quale si deve l’introduzione di pregiate varietà di uve da vino francesi e tedesche in sostituzione di
    varietà locali di minor interesse. Prevalgono sempre i vitigni a bacca bianca tanto che la cronaca dei
    primi anni del 1900 riporta che circa il 90% del vino del Collio era bianco e il resto rosso.
    Alla fine della seconda guerra mondiale il Collio si trovò separato da un confine tra la Repubblica
    italiana e la Repubblica Federativa Jugoslava, dando origine a un Collio italiano e al Brda nella parte
    slovena. E così un territorio unito da sempre per storia, cultura e tradizioni, dove si parlava nella parte
    italiana friulano, sloveno, e tedesco, dividendosi, non solo ha preso diverse vie evolutive ma ha
    infranto l’unità di molte aziende agricole, separando e collocando fabbricati e terreni rispettivamente in
    due Stati diversi con grave nocumento nella conduzione economica delle aziende stesse.
    2.2 Regole produttive della vitivinicoltura di oggi
    La pietra miliare che sancisce lo status di area viticola d’eccellenza del Collio è rappresentata dal DPR
    24 maggio 1968 con il quale veniva riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata sulla base di
    un severo disciplinare di produzione delle uve e dei relativi vini.
    In questo disciplinare si dettano gli aspetti tecnico-produttivi necessari per la produzione dei vini di
    qualità del Collio; disposizioni che sono un mix tra consolidata tradizione e visione di modernità della
    viticoltura e dell’enologia. Tra questi ricordiamo:
    • Base ampelografica dei vigneti. I vitigni che concorrono alla produzione dei vini della denominazione
    sono indicati all’articolo 2 del disciplinare. Per la maggior parte di essi trattasi di vitigni a bacca bianca
    in quanto nel corso di svariati decenni hanno dimostrato di sapersi esprimere al meglio su queste
    colline. Minori come numero, ma non certo come espressione di qualità, sono i vitigni a bacca rossa.
    Tutti i vitigni fanno parte della categoria “consigliata” così come riportati nel Regolamento di cui al
    Decreto del Presidente della regione 09 settembre 2003, n. 0321/Pres.
    • Norme per la viticoltura. Sono norme che mirano sia all’individuazione ed esclusione dei terreni che
    meno si prestano alla viticoltura di qualità, sia che prescrivono i sistemi d’impianto e forme di
    allevamento da utilizzare per l’ottenimento di uve e vini di qualità. E poiché l’obiettivo del disciplinare
    di produzione è appunto quello del perseguimento della qualità, lo stesso documento dispone che i
    nuovi vigneti devono avere una densità minima di 4000 ceppi ettaro. Inoltre, a carattere generale,
    prevede anche che la resa di uva non sia superiore alle 11 ton./ettaro ad eccezione del vitigno “Picolit”
    la cui produzione non deve essere superiore alle 4 ton./ettaro. In ogni caso, dette rese devono assicurare
    un titolo alcolometrico volmico naturale minimo di 10,50% per tutti i vini eccetto che per il “Picolit”
    per il quale detto limite è fissato al 13%.
    Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la conduzione dei vigneti, anche attraverso un sistema di
    assistenza tecnica organizzato dal Consorzio di tutela, è volta ad assicurare la razionale disposizione
    degli stessi sul territorio, la facilitazione delle operazioni colturali, la gestione della parte vegetativa e
    quant’altro necessario (anche una parziale vendemmia verde) all’ottenimento delle produzioni di
    qualità.
    11
    La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere in nessun caso superiore al 70% ad eccezione
    del “Picolit” la cui resa non può superare il 60%.
    E sempre per restare in tema di qualità, il disciplinare vieta ogni pratica di forzatura della produzione.
    Non rientra sotto tale aspetto l’irrigazione di soccorso che è consentita nelle annate particolarmente
    siccitose.
    • Norme per la vinificazione. Le pratiche di elaborazione dei vini sono quelle tradizionali e tali da
    consentire per le tipologie “bianco” l’ottenimento di vini, fruttati, fini, gradevoli, armonici e che
    rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine.
    Il previsto invecchiamento dei vini contempla che le tipologie di colore “rosso” possano fregiarsi della
    menzione “riserva”, purché sottoposte ad un passaggio in botti di legno per almeno sei mesi a fronte di
    un periodo complessivo di invecchiamento di almeno 30 mesi. Per i vini bianchi, invece, che detta
    menzione sia acquisibile dopo un periodo di 20 mesi. Il passaggio in legno non è obbligatorio. In tutti i
    casi i vini tipologia “riserva” non devono aver subito operazioni di arricchimento.
    Le operazioni di vinificazione ed eventuale invecchiamento obbligatorio per le tipologie “riserva”
    devono essere effettuate all’interno della zona delimitata, salvo deroghe legate a situazioni tradizionali
    che prevedono l’effettuazione di tali operazioni anche nella parte restante del territorio comunale
    parzialmente delimitato. Sono altresì concesse deroghe dal Ministero delle politiche agricole e forestali
    per specifiche e particolari situazioni.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    La DOC Collio annovera diciannove tipologie di vini di cui tredici bianchi e sei rossi. Tutte le tipologie
    di vino possono essere accompagnate dalla menzione riserva se opportunamente invecchiate.
    I vini del Collio dal punto di vista analitico e organolettico presentano caratteristiche peculiari
    attribuibili per la maggior parte al territorio, inteso questo come ambiente pedoclimatico, e per la parte
    restante al fattore umano.
    All’articolo 6 del disciplinare di produzione ciascuna tipologia di vino è descritta sotto l’aspetto
    analitico e organolettico, e comunque in modo tale da permettere una sua chiara individuazione che è
    frutto di un legame di tipicità con l’ambiente geografico. In detto articolo non sono riportati i valori
    analitici relativi a zuccheri, acidità volatile e anidride solforosa richiesti dall’articolo 26 del Reg. CE
    607/2009, ad eccezione che per il vino “Picolit” relativamente però alla sola acidità volatile massima.
    Detti valori normalmente non vengono indicati nel disciplinare di produzione in quanto sono e devono
    essere inferiori o superiori ai limiti imposti dalla normativa comunitaria.
    Per quanto concerne l’acidità totale, i valori in ogni vino sono superiori a quelli previsti dal Reg. CE
    479/2008 All. IV e cioè maggiori a 3,5 g/l.
    Relativamente all’acidità volatile, i valori in ogni vino sono inferiori a quelli previsti dal Reg. CE
    606/2008 All. I C, e cioè minori a 18 milliequivalenti per litro per i vini bianchi e a 20 milliequivalenti
    per litro per i vini rossi. Una deroga particolare è riservata alla tipologia “Picolit” - vino amabile o
    dolce perché derivante da una sovra maturazione delle uve - per la quale è previsto un valore massimo
    di 30 milliequivalenti per litro.
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    In merito all’anidride solforosa i valori in ogni vino sono inferiori a quelli previsti dal Reg. CE
    606/2009 All. I B e cioè minori a 150 mg/l per i vini rossi e 200 mg/l per i vini bianchi.
    In ordine agli zuccheri totali il riferimento normativo è il Reg. CE 607/2009, All. XIV parte B. Si
    sottolinea che tutti i vini del Collio rientrano come tipologia nella voce: “sapore asciutto”, e quindi con
    un contenuto di zucchero residuo non superiore a 4 g/l, salvo la deroga prevista in relazione al tenore di
    acidità totale. Fa eccezione la tipologia di vino “Picolit” che essendo “amabile o dolce” può avere un
    residuo zuccherino maggiore a 12 g./l nella tipologia amabile, salvo la deroga prevista in relazione al
    tenore di acidità totale e a 45 g/l nella tipologia dolce.
    Il territorio del Collio conferisce ai vini bianchi un tenue colore paglierino, talvolta con vivaci riflessi
    verdognoli e, tal’altra, con riflessi dorati più o meno intensi. I profumi sono netti ed intensi di fruttato,
    la sensazione al palato è di gradevole morbidezza e talvolta il gusto è sostenuto da un lieve sentore di
    mandorla. Sensazioni tipiche del vitigno dal quale si originano. La loro produzione avviene dopo una
    cernita delle uve che sono sottoposte a pigiatura soffice e a fermentazione a temperatura controllata in
    assenza delle bucce, appunto per mantenere ed esaltare i profumi tipici conferiti dal vitigno. Qualora i
    vini siano destinati a prolungata maturazione prima dell’immissione al consumo, la vinificazione
    prevede un contatto con le bucce. Ne conseguono vini con riflessi dorati carichi più intensi e di corpo
    più strutturati.
    I vini rossi del Collio al colore si caratterizzano per un marcato rosso rubino brillante, al profumo per la
    netta personalità da cui spicca sovente un gradevole e finissimo erbaceo e al sapore per la rotonda
    corposità derivante da un tenore di acidità normale conferita da uve ben mature e da una fermentazione
    a contatto delle bucce che si prolunga per una settimana. Nel caso si vogliano ottenere vini da
    invecchiamento viene operata un’attenta scelta delle uve e il tempo di fermentazione sulle vinacce
    viene prolungato ancora di alcuni giorni. In tal caso i vini più invecchiati evidenziano sentori fenolici
    più o meno complessi connessi alla natura e tempo di permanenza nelle botti di legno.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Diversi studi condotti negli ultimi decenni testimoniano che in questo territorio sono presenti e ben
    evidenti significative omogeneità fisiche, antropiche e storico-culturali che contribuiscono a
    caratterizzare il rapporto vino-territorio. Omogeneità che interagendo tra di loro rendono il Collio
    un’entità di valore indiscusso nel panorama vitivinicolo nazionale.
    • Omogeneità fisiche
    Tra le omogeneità fisiche indubbiamente il clima, l’esposizione e il terreno giocano un ruolo
    significativo.
    Il clima è il risultato dell’azione combinata di svariati fattori legati alla latitudine che incide sul
    quantum della radiazione solare e sulla temperatura. Legata invece all’orografia è la presenza di brezze
    di origine termica sia di monte che di valle; queste sono conseguenti alle condizioni di tempo stabile
    che stazionano sul Collio mediamente per circa 200 giorni all’anno. Trattasi dei cosiddetti anticicloni
    dinamici. Le brezze favoriscono i drenaggi notturni di aria più fresca che scivola dalle pendici e si
    accumula nei fondovalle e, nel periodo estivo, il rimescolamento della massa d’aria che riduce le
    condizioni di afa.
    13
    Altro ruolo importante che incide sul clima è la presenza non lontana della grande massa idrica
    dell’Alto Adriatico, che concorre a mitigare la temperatura smorzandone gli estremi (temperature
    medie più elevate in inverno e più basse in estate).
    I fattori orografici (giacitura, pendenza, esposizione) giocando sull’intensità della radiazione solare,
    sulla temperatura, sulle precipitazioni e sugli effetti del vento contribuiscono a determinare temperature
    invernali che nell’ultimo secolo non sono mai scese alla temperatura critica della vite che è di - 15/ -18
    °C. Statisticamente nella zona del Collio un inverno freddo (-10/ -12°C) si presenta in media ogni 28
    anni. Quanto alle gelate primaverili il rischio risulta anch’esso statisticamente basso. Infatti, nell’ultimo
    cinquantennio l’evento si è verificato solamente tre volte rispettivamente nei mesi di aprile degli anni
    1969, 1985 e 1997).
    Altra omogeneità fisica è rappresentata dal terreno. Questa caratteristica è frutto di una scelta oculata
    dei viticoltori interessati alla denominazione che oltre quaranta anni fa, nel delimitare la zona di
    produzione hanno voluto ricomprendere nel disciplinare solamente le aree collinari; aree che per loro
    natura presentano la medesima matrice litologica: flysch marnoso-arenaceo o marnoso, con orizzonte
    superficiale bruno o bruno giallastro a tessitura franca o franco argillosa con scheletro calcareo.
    Evidentemente i fattori sopra ricordati costituiscono quel quid, quel qualcosa in più che concorre a
    caratterizzare le particolari qualità del vino del Collio, e la particolare tipologia del terreno conferisce
    allo stesso un’espressione fenotipica diversa per aromi e gusti particolari ai vini rispetto ad altre
    situazioni vitivinicole regionali. A ciò si unisce il regime delle precipitazioni e l’andamento climatico
    stagionale, che limita quantitativamente la produzione di uva/ettaro e ne esalta la qualità.
    • Omogeneità antropica.
    La presenza continua dell’uomo vitivinicolo sul Collio è datata di qualche millennio. Le produzioni
    agricole che fino alla seconda guerra mondiale hanno reso famoso il territorio sono state la viticoltura,
    la coltivazione delle ciliegie e delle prugne. Rilevante pure, nel recente passato, l’allevamento bovino
    da latte.
    Il progressivo mutarsi della struttura delle aziende agricole con il conseguente calo della manodopera
    disponibile, espulsa per varie ragioni dal mondo agricolo o attratta in altri settori produttivi, hanno
    portato alla scomparsa pressoché totale della coltura del ciliegio anche perché più difficilmente
    meccanizzabile. Pertanto, il sistema produttivo rurale ha trovato consolidamento, notorietà e lustro nel
    comparto vitivinicolo grazie all’alta vocazione del territorio per la coltura della vite. E in tale contesto
    ha preso corpo e sostanza il concetto di “cultura tecnologico-produttiva”, che vede radicata e
    stratificata una cultura enologica diffusa, con relative tecniche di produzione, che costituisce un unico
    sinergico sia generazionale sia tra le diverse figure imprenditoriali del settore.
    • Omogeneità storico-colturale
    La storia vitivinicola del Collio, come accade per la maggior parte dei territori dove l’uomo si è
    strettamente legato con l’ambiente rendendo agricolo ciò che era suscettibile di tale destinazione, ha
    origini lontane. Ciò è attestato da numerosi documenti che dall’epoca romana fino ai giorni nostri ne
    descrivono le tappe evolutive di una viticoltura che denota un’evidente connessione tra fattori umani,
    ambiente, storia e tradizioni. E di un tanto si è fatto sinteticamente riferimento in altra parte del
    presente documento.
    Va detto che la storia vitivinicola del Collio è legata alla storia dello Stato al quale il territorio è
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    appartenuto nel corso dei secoli. Infatti, il Collio non è solamente quello che si può descrivere
    attualmente ma è anche quello che esisteva precedentemente al secondo conflitto mondiale dove storia,
    cultura e tradizioni rispecchiavano una tollerante multi etnicità delle popolazioni figlie del disciolto
    Impero austro-ungarico, esempio di tranquilla e civile coesistenza. Ed è sotto questo Impero che la
    viticoltura del Collio ha vissuto un momento storico che ne ha rafforzato l’identità. Si tratta del IV
    Congresso Enologico Austriaco tenutosi a Gorizia dal 16 al 20 settembre 1891 e promosso dai
    viticoltori del Collio. Al Congresso parteciparono i più illustri rappresentanti del mondo vitivinicolo
    dell’Impero. L’argomento scottante era la sopravvivenza della viticoltura del Centro Europa per
    fronteggiare i gravi problemi creatisi con le infestazioni delle crittogame e della fillossera. In
    quell’occasione si decise che la ricostruzione della viticoltura doveva intraprendere la strada che
    portava all’innesto su piede americano delle rinomate varietà di viti europee e non già di perseguire la
    facile soluzione che indicava negli ibridi la via d’uscita.
    A partire da quel momento storico la viticoltura del Collio ha trovato nuovo impulso, affinando e
    unendo le tradizionali tecniche di coltivazione della vite con i dettami e le indicazioni della moderna
    tecnologia figlia del progresso scientifico. Da ciò i rinomati vini del Collio descritti all’articolo 6 del
    disciplinare.
    Pertanto, le considerazioni sopra esposte, evidenziando una sussistenza di omogeneità fisiche, storico-
    culturali ed economiche, portano motivatamente alla conclusione che il Collio è un territorio ad alta
    vocazione vitivinicola e che i suoi vini sono l’espressione compiuta e diretta del territorio.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
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    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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