Contea di Sclafani Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“CONTEA DI SCLAFANI” o “VALLEDOLMO-CONTEA DI SCLAFANI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato come DOC Contea di Sclafani G.U. 202 - 29.08.1996
con D.M. 21.08.1996
Modificato con D.M. 23.09.1996 G.U. 229 - 30.09.1996
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 13.02.2013 G.U. 54 – 05.03.2013
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato nome denominazione, da “Contea di G.U.U.E. n. L 206/9 del 6 agosto 2019
Sclafani” a “Contea di Sclafani” o “Valledolmo

  • Contea di Sclafani”, e relativo disciplinare di
    produzione con Reg. UE di esecuzione n.
    2019/1321 della Commissione del 23 luglio
    2019
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” è
    riservata ai seguenti vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
    presente disciplinare di produzione:
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” bianco, anche riserva e vendemmia tardiva;
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” rosso, anche riserva e vendemmia tardiva.
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    Articolo 2
    Base ampelografica
    La denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” è
    riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la
    seguente composizione ampelografica:
  • “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” bianco, anche riserva e vendemmia tardiva:
    Catarratto almeno 95%;
    possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante percentuale le uve di altri vitigni,
    presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro
    nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
    aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  • “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” rosso, anche riserva e vendemmia tardiva:
    Nero d’Avola da 0 a 100% e Perricone da 0 a100%.
    Articolo 3
    Zona di produzione
    Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o
    “Valledolmo-Contea di Sclafani” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso
    indicata:
    Provincia di Palermo: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e
    Sclafani Bagni; parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di
    Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa;
    Provincia di Caltanissetta: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e
    Villalba;
    Provincia di Agrigento: parte del territorio del comune di Cammarata.
    Tale zona è così delimitata:
    partendo dal km. 14 + 800 della s.s. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda – Aliminusa dove
    si imbocca la s.p. n. 7 al km. 0 +000 e la si percorre fino al km. 17+750; da qui si segue il confine del
    territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del
    comune di Castronuovo di Sicilia; si segue quest’ultimo verso sud – ovest sino ad incrociare la s. s. n.
    189 al km. 4+700; si percorre la suddetta statale fino al km. 14+600 dove si prosegue in direzione sud
    lungo il Fiume Platani sino ad incontrare il Vallone Crasto Venturo; si segue il suddetto vallone verso
    sud – est sino a dove incrocia la s. p. n. 39 (ex consortile Soria – Casalicchio) al km. 5+900;
    percorrendo questa strada sino al km. 0+000 ci si immette sulla strada provinciale n. 25 (Tumarrano –
    Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km. 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio
    del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del
    territorio del comune di Villalba; esso lo si percorre in direzione est fino al confine del territorio del
    comune di Petralia Sottana; si segue questo confine in direzione est e poi nord – est sino ad incontrare
    la s.p. n. 72 (Ciolino) a Portella dell’Inferno e percorrendola per circa 2,7 km. In direzione nord si
    arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia
    Sottana in direzione nord fino al Vallone San Giorgio, che sempre in direzione nord si segue sino ad
    incontrare la s.s. n. 120 al km. 48+200. Percorrendo la suddetta strada statale al km. 48+400 si incontra
    il confine del territorio di Polizzi Generosa che si segue in direzione nord – ovest fino al Rio San
    Filippo; percorrendo il suddetto rio, sempre in direzione nord – ovest si incrocia il confine del
    territorio del comune di Caltavuturo. Seguendo questo confine verso nord – ovest si incontra il confine
    del territorio del comune di Sclafani Bagni che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio
    del comune di Cerda; da qui proseguendo verso nord – ovest si incrocia la s.s. n. 120 al km. 14+800.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Contea di
    Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” di cui all’ art. 1 devono essere quelle tradizionali delle
    zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
    qualità.
  2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed esposizione adatti con l’esclusione di
    quelli ubicati ad una altezza inferiore a 300 metri sul livello del mare e dei terreni compatti
    eccezionalmente argillosi.
  3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  4. È vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso.
  5. I vigneti atti alla produzione dei vini a DOC “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani” devono avere una densità di ceppi ad ettaro non inferiore a 3400 e come forme di
    allevamento devono essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed
    eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.
  6. Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’ art. 1
    ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono
    essere rispettivamente le seguenti:
    Vini Resa massima Resa massima Titolo alcolometrico
    t/ha hl/ha volumico minimo
    naturale % vol
    Rosso anche riserva 10 70 12,00
    Bianco anche riserva 12 84 11,50
    Rosso vendemmia tardiva 8 48 13,00
    Bianco vendemmia tardiva 8 48 13,00
  7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini “Contea
    di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purchè
    la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i
    quantitativi di cui trattasi.
  8. La Regione Siciliana, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni
    professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi
    di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla
    Struttura di controllo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  9. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio
    amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione prevista dall’art. 3.
  10. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
    peculiari caratteristiche.
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  11. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani”
    o “Valledolmo-Contea di Sclafani” non devono essere superiori al 70%; qualora la resa uva/vino
    superi detto limite ma non il 75% l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
    Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita di vino.
  12. Il vino rosso a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani” proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%
    vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a partire dal primo
    novembre dell’anno di produzione delle uve, può fregiarsi della menzione «riserva».
  13. Il vino bianco a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani” proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di
    11,50% vol e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno a partire dal primo
    novembre dell’anno di produzione delle uve, può fregiarsi della menzione «riserva».
  14. Il vino a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani”, proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali e
    che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento
    di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione
    “vendemmia tardiva”.
    Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol. e devono
    essere raccolte non prima del 1° ottobre.
  15. Il vino a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani” vendemmia tardiva non potrà essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal
    1° novembre dell’anno di vendemmia.
  16. La resa massima dei vini a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o
    “Valledolmo-Contea di Sclafani” vendemmia tardiva in vino finito non deve superare il 60%.
    Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
  17. Per vini a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani” è consentita, ai sensi della normativa vigente, la pratica dell’arricchimento ad esclusione
    della tipologia vendemmia tardiva.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  18. I vini a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di
    Sclafani” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” rosso:
    colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi violacei;
    odore: fine, caratteristico, fruttato, talvolta speziato;
    sapore: secco, armonico, di struttura;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” rosso riserva:
    colore: dal rosso rubino intenso al granato con l’invecchiamento;
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    odore: intenso,fruttato, talvolta speziato;
    sapore: secco,caratteristico, di struttura;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24 g/l
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” rosso vendemmia tardiva(cat.(1)Vino)
    colore: dal rosso rubino intenso al granato con l’invecchiamento;
    odore: caratteristico, persistente,fine;
    sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui svolto almeno 11%vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” bianco:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
    odore: fine, caratteristico persistente;
    sapore: secco, armonico, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” bianco riserva:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdolini;
    odore: gradevole, fine, elegante;
    sapore: armonico, caratteristico, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani” bianco vendemmia tardiva (cat.(1)Vino)
    colore: giallo paglierino al giallo dorato;
    odore: caratteristico persistente;
    sapore: dal secco al dolce, caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui svolto almeno 11%vol;
    acidità totale minima: 4,00 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
  19. In relazione all’eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno al sapore si può rilevare
    sentore di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  20. Alla denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo-Contea di Sclafani”
    nelle diverse tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente
    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  21. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali purché non
    presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
  22. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione della annata
    di produzione delle uve.
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  23. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso della unità geografica
    più ampia “Sicilia”, ai sensi dall’art.4 comma 6 del D.lgs 61/2010 e dall’art.7 comma 4 del disciplinare
    di produzione della denominazione di origine controllata “Sicilia”.
  24. La menzione di “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla
    normativa vigente.
    Articolo 8
  25. I vini a denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani” o “Valledolmo- Contea di
    Sclafani”, devono essere immessi al consumo esclusivamente in tradizionali bottiglie di vetro di
    volume nominale previsto dalle norme nazionali e comunitarie, chiuse con tappo di sughero raso
    bocca. È consentito esclusivamente per le tipologie con menzione endemmia tardiva l’utilizzo del
    tappo a T.
    Per le bottiglie con capacità fino a litri 0,375 è tuttavia consentito anche l’uso del tappo a vite.
    2.E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie con caratterizzazioni di fantasia che
    possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    B)
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata copre un area di circa 900 km quadri e ricade nella parte Centro
    Settentrionale della regione Sicilia, a sud-ovest della catena montuosa delle Madonie, a cavallo delle
    tre provincie di Palermo, Caltanissetta ed Agrigento.
    La distribuzione dei litotipi della zona è la seguente: il 20% di tutta la zona è occupato da emersioni
    arenacee e calcarenitiche che imprimono una morfologia in qualche modo aspra e movimentata al
    paesaggio, mentre il restante 80% è occupato da argille sabbiose e sabbie argillose che imprimono al
    paesaggio una morfologia collinare generalmente più dolce, a meno di qualche spuntone meno
    sensibile alla degradazione meteorica.
    L’ altitudine media della zona è di circa 600 m. s.l.m. e con un’altitudine dei terreni coltivati a vite che
    va dai 300 sino ad arrivare ai 900 e, in qualche caso, ai 1.000 m. s.l.m.
    L’esposizione è orientata generalmente verso Sud-ovest.
    Il clima è temperato mediterraneo e, più precisamente, temperato caldo con prolungamento della
    stagione estiva ed inverno mite, la temperatura massima media estiva supera i 31° gradi e la minima
    media invernale non scende al di sotto dei 4° C. L’escursione termica media annua è di 9,6° C, con il
    valore più basso in dicembre con una escursione media di 6.5 °C e con il valore medio più alto in
    luglio con 12,9 °C.
    Le precipitazioni medie annue sono di 632 ml, con valore medio massimo nel mese di dicembre (101
    mm) e minimo nel mese di luglio (5 mm); il numero di giorni piovosi oscilla da uno nei mesi di luglio
    ed agosto ad 11 nei mesi di dicembre e gennaio. Dal regime pluviometrico risulta che le piogge
    superano la media annuale nel periodo da settembre ad aprile con il massimo a dicembre ed il minimo
    a luglio.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Contea di Sclafani” o “Valledolmo- Contea di
    Sclafani”.
    La denominazione “Contea di Sclafani” o “Valledolmo- Contea di Sclafani” è un nome storico-
    geografico; la Contea di Sclafani era un antico stato feudale siciliano, sorto durante il dominio dei
    Normanni; nel 1330, sotto il dominio di Giovanni Sclafani, il possedimento ricevette il titolo di Contea
    e lo mantenne per quasi 500 anni, fino al 1813, quando fu abolito il feudalesimo.
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    Della Contea di Sclafani, facevano parte numerosi feudi che si estendevano in quelli che oggi sono gli
    ambiti territoriali dei comuni compresi nella zona geografica di produzione.
    La prima testimonianza di presenza di vigneti risale all’ epoca del domino aragonese in Sicilia,
    nell’ultimo decennio del 1300, allorquando Antonio Ventimiglia, conte di Collesano, chiedeva al re
    Martino nel 1391, la conferma della gabella regia sul vino di Bilici, testimoniando l’alta redditività
    della coltura viticola in una zona adiacente al feudo di Regaleali appartenente alla Contea di Sclafani.
    Nel feudo di Valle dell’Olmo, intorno al 1570, la viticoltura fiorì ad opera del conte Giuseppe Cutelli il
    quale diede lotti di terreno in enfiteusi con l’obbligo di impiantare vigneto, fornendo anche
    le barbatelle; in questo modo in poco tempo s’incremento notevolmente la produzione di vino del
    luogo.
    Molti vigneti furono piantati nelle vicinanze del paese di Valledolmo e lo storico L. Tirrito ci dice che
    a metà dell’ottocento vi erano nell’agro di Valledolmo 535 ettari di vigneto dai quali si produceva un
    vino venduto nei paesi limitrofi.
    Nel 1828 Nicolò Cacciatore, descrivendo Sclafani, scriveva: “il suolo è feracissimo: vi prosperano a
    meraviglia le viti, gli olivi e i gelsi, ecc.”
    Dai “Catasti di Sicilia” di Vincenzo Mortillaro si apprende che tra il 1838 ed il 1840 in quella che fino
    a 25 anni prima era la Contea di Sclafani, vi erano più di ottocento salme di vigneto corrispondente a
    circa 1.800 ettari.
    Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il
    territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della
    denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli
    operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC “Contea di
    Sclafani” o “Valledolmo- Contea di Sclafani”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale
    ed internazionale dei vini a DOC Contea di Sclafani prodotti dalle aziende della zona geografica di
    riferimento.
    E’ stato riconosciuto come DOC nel 1996 con decreto ministeriale del 21/08/1996 poi modificato con
    D.m. del 23/09/1996.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
    impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
    razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta
    e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultime adeguatamente differenziate
    per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini maggiormente strutturati, la
    cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione
    comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni per i rossi e uno per i bianchi. Così
    come tradizionali sono le pratiche relative all’ appassimento delle uve ed alla vinificazione ed
    affinamento della tipologia vendemmia tardiva.
    B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
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    In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al
    loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
    eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
    C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a sud-
    ovest, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
    naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite. Da tale
    area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse (al di sotto dei 300 m. s.l.m.) non adatti
    ad una viticoltura di qualità.
    La presenza pressocchè costante dei venti fa sì che si eviti la formazione di nicchie umide all’interno
    della vegetazione sfavorendo di conseguenza l’insorgere di infezioni crittogamiche, limitando
    l’intervento dei trattamenti antiparassitari a garanzia della sanità delle produzioni.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
    coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche dei vini della “Contea di Sclafani” o “Valledolmo- Contea di Sclafani”.
    In particolare l’altitudine media della zona che è di circa 600 m. slm; la generale distribuzione di
    terreni o a prevalente composizione argillosa in cui è presente la componente sabbiosa o a prevalente
    composizione sabbiosa in cui è presente la componente argillosa, fa sì che nella zona di produzione
    non vi siano terreni né troppo umidi né troppo acidi o troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la
    quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da un elevato valore medio annuo di escursione
    termica, particolarmente accentuata nei mesi estivi, la temperatura costantemente al di sopra dello zero
    termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-
    settembre) con concentrazione di quasi il 59% del totale delle precipitazioni annue da ottobre a
    gennaio e dell’85,5% da ottobre ad aprile, sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura
    di qualità.
    Le suddette caratteristiche ambientali (pedologiche e climatiche) favorevoli permettono un viticoltura
    in asciutto con qualche irrigazione di soccorso in annate particolarmente siccitose.
    La raccolta delle uve viene effettuata dalla metà settembre a tutto il mese di ottobre. In questa zona le
    uve raggiungono un perfetto equilibrio tra acidità, ph e zuccheri con circa venti giorni di ritardo
    rispetto alle altre zone viticole della Sicilia. Questo ritardo di maturazione, oltre a tipicizzare il
    prodotto finale permette di ottenere alla raccolta uve con una maturazione equilibrata al riparo dai caldi
    estivi, con dei valori analitici equilibrati cioè con una buona acidità e senza eccesso di zuccheri.
    La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca aragonese (fine 1300) fino ai giorni
    nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione
    ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC
    “Contea di Sclafani” o “Valledolmo- Contea di Sclafani”. Ovvero è la testimonianza di come
    l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali
    tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono
    state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i
    rinomati vini “Contea di Sclafani” o “Valledolmo- Contea di Sclafani”, le cui peculiari caratteristiche
    sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
    Viale della Libertà n° 66
    90143 - Palermo
    Telefono 091 6278111
    Fax 091 347870;
    e-mail irvv@vitevino.it
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    L'Istituto Regionale Vino e dell’Olio è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1,
    1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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