Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINO "CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 20.07.1979 G.U. 322 - 26.11.1979
Modificato con DM 26.06.1992 G.U. 160 - 09.07.1992
Modificato con DM 13.10.1993 G.U. 255 - 20.10.1993
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" e' riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografia
Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" deve essere ottenuto
dalle uve del vitigno "Cortese".
Possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca
bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto
Monferrato" devono essere prodotte nell'intero territorio amministrativo dei comuni appresso
descritti:
Provincia di Asti: Bubbio, Canelli, Castelnuovo Belbo, Fontanille, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo,
Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Roccaverano, Vesime, Bruno, Maranzana,
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Cortiglione, Quaranti, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Calamandrana,Rocchetta Palafea,
Rocchetta Tanaro, Castel Boglione, Cassinasco,Sessame, Loazzolo, Cessole, S. Giorgio Scarampi,
Olmo Gentile, Mombaldone, Serole, S. Marzano Oliveto, Vinchio, Vaglio Serra,Mombercelli,
Belveglio e Castelnuovo Calcea.
Provincia di Alessandria: Acqui Terme, Alice Belcolle, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bistagno,
Carpeneto, Carosio, Casaleggio Borio, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba,
Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Gamalero, Grognardo, Lerma, Malvicino,
Predosa, Melazzo, Merana, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui,
Morbello, Mornese, Morsacco, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone,
Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato,
Terzo d'Acqui, Trisobbio e Visone ed, in parte, nel territorio amministrativo dei comuni di: Capriata
d'Orba, Francavilla Bisio, Novi Ligure, Pasturana e Sezzadio.
Tale zona della provincia di Alessandria e' cosi' delimitata: partendo dal punto d'incrocio nel
comune di Merana dei confini provinciali Asti, Savona, Alessandria, il limite segue, in direzione
est, il confine provinciale di Alessandria sino a raggiungere la quota 821 (C. Fontanassi) al punto
d'incrocio del confine del comune di Tagliolo Monferrato e, su questi, proseguire in direzione nord-
est fino ad incontrare il confine di Casaleggio Boiro che segue in direzione est e poi nord sino al
confine di Mornese, prosegue lungo questi in direzione sud (R. di Moncalero) e poi nord sino ad
incrociare la strada per Parodi Ligure (B. Ciarrata). Prosegue verso nord-ovest su tale strada in
direzione di Montaldero ed, all'altezza della localita' S. Gottardo, segue il confine del comune di
Montaldeo verso nord e successivamente quello di Castelletto d'Orba sino ad incrociare la strada
per Capriata d'Orba in prossimita' di C.na Bellavista. Prosegue lungo tale strada in direzione di
Capriata d'Orba e, superata C.na Gazolo, segue la strada per Francavilla Bisio e, raggiunto il limite
del centro abitato, risale verso nord per la strada che conduce a Pasturana fino a raggiungere il
torrente Biasco (l'osteria). Prosegue in direzione sud-est lungo questo corso d'acqua fino ad
incrociare la strada Tessarolo-Novi Ligure (quota 205); percorsa la strada in direzione nord fino a
raggiungere il centro abitato di Novi Ligure, lo costeggia per la circonvallazione ovest fino a
raggiungere la strada Novi Ligure-Basaluzzo che segue fino ad incontrare il con- fine di
quest'ultimo comune (prossimita' di Cascina Ingrata); segue tale confine in direzione nord e poi
ovest sino a raggiungere quello del comune di Predosa sul torrente Orba; prosegue verso nord lungo
tale confine e quindi, in direzione ovest, raggiunge quello del comune di Sezzadio lungo il quale
prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere quello di Camalero che segue lungo il tracciato
settentrionale sino ad incrociare il confine della provincia di Alessandria; lungo questi ridiscende in
direzione sud sino ad incontrare il confine della provincia di Savona da dove e' iniziata la
delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui
terreni siano preminentemente argilloso-calcarei, anche a fondo tufaceo o marnoso, con l'esclusione
di quelli di fondo valle e di quelli ubicati nei rilievi preappenninici e appenninici.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva.
E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata
"Cortese dell'Alto Monferrato" non deve essere superiore a t 10 per ettaro in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso
una accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite
sopra indicato.
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La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uve per ettaro per
la produzione del vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato"
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, al competente organismo di
controllo
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata
"Cortese dell'Alto Monferrato" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della
zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e commerciali della zona, e' consentito che tali
operazioni siano effettuate anche nei seguenti territori: province di Alessandria, Asti, Cuneo e
Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata ; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Cortese dell'Alto Monferrato
colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cortese Alto Monferrato Spumante
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: da brut nature a brut, armonico, sapido, gradevolmente amaro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Cortese Alto Monferrato frizzante
spuma: vivace, evanescente
colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amaro;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%;
acidita' totale minima: 5,0g/l;
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estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
La denominazione di origine controllata "Cortese dell'Alto Monferrato" puo' essere utilizzata per
designare il vino spumante o frizzante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle norme
vigenti.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore",
"fattoria", "tenuta", "podere", cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE in materia.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Cortese
dell’Alto Monferrato”, con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, è obbligatoria
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
L’Alto Monferrato è un sistema di rilevi collinari compresi tra i 200 e i 400 metri, con clima
temperato-caldo (circa 1700 gradi giorno con differenze legate all’altitudine) ma discretamente
ventilato, soprattutto in primavera e a fine estate.
La storicità della presenza del vitigno cortese nell’Alto Monferrato che, in senso stretto, corrisponde
ai comprensori di Ovada e Acqui Terme, ed in senso lato (quello della DOC) si estende al sud
astigiano, è attestata dalla più antica testimonianza scritta finora nota che cita il Cortese: una lettera
del fattore del castello di Montaldeo al marchese Doria, del 1659. In effetti il vitigno è, a memoria
d’uomo, ampiamente diffuso dal Monferrato fino al tortonese (“vitigno indigeno di natura rustica e
vigoroso, da lungo tempo conosciuto e coltivato nella zona” Demaria e Leardi, 1869) e, ancora più
a est, in Oltrepò pavese. Il Cortese dell’Alto Monferrato è tradizionalmente un vino bianco secco,
fresco e leggero, anche se talvolta risulta anche di maggior struttura. E’ prodotto anche nelle
versioni frizzante e spumante.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Il Cortese dell’Alto Monferrato occupa l’area più occidentale di diffusione del vitigno, confinante, a
est, con il comprensorio di Gavi dove il Cortese ha raggiunto l’apice della fama e a ovest con le
Langhe, dove è invece pochissimo presente. I suoli sono in prevalenza calcareo-argillosi e calcareo-
marnosi.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Rappresenta il più diffuso vitigno a bacca bianca non aromatico del Piemonte ed occupa in assoluto
un posto in primo piano nel panorama vitivinicolo Piemontese. Sebbene poco presente nelle altre
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zone viticole Piemontesi (cuneese e fascia prealpina), è coltivato prevalentemente in provincia di
Asti, sulla sponda destra del Tanaro ed in provincia di Alessandria.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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