Curtefranca Doc

Documento
Regione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’
ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DGPQA – Pqa 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“CURTEFRANCA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 31.08.1995 G.U. 273 - 22.11.1995
come Terre di Franciacorta
Modificato con DM 06.04.2004 G.U. 93 - 21.04.2004
Modificato con DM 03.07.2008 G.U. 164 -15.07.2008
modificata la denominazione
da Terre di Franciacorta” in “Curtefranca
G.U. 295 – 20.12.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 Sito WEB Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito WEB Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 14.03.2024 G-U. n. 69 del 22.03.2024
Sito WEB Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Pubblicazione Comunicazione a CE -
G.U.U.E. n. C20.09.2024
Articolo 1
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata “Curtefranca” è riservata ai vini tranquilli che rispondono
alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Curtefranca» bianco;
«Curtefranca» rosso.
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Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica:

  1. «Curtefranca» bianco:
    Chardonnay per un minimo del 50%.
    Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;
  2. «Curtefranca» rosso:
    Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;
    Merlot per un minimo del 25%;
    Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.
    Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa
    provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con
    esclusione dei vitigni aromatici.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Curtefranca” comprende per
    intero i territori dei seguenti comuni:
    Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano,
    Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago, nonché la parte del territorio
    dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago San Martino che si trova a nord delle strade
    statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del comune di Brescia.
    Tale zona è così delimitata:
    Dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine
    del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro. Segue il confine
    di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud,
    oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la ex
    strada statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto.
    Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato.
    Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale
    n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a
    località Scuole. Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133. Da qui segue la
    strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9 -
    138,8 - 140,2 - 150 - 160 - 157,9, fino ad incontrare la strada Brescia- Cellatica che segue in direzione
    Cellatica.
    Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi
    con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima
    il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo. Segue la riva del lago d'Iseo
    fino a Paratico.
  4. Dalla zona di produzione come sopra delimitata, e' escluso il seguente territorio:
    partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'Autostrada A4 e del
    fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di
    Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di
    Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane,
    in corrispondenza di quota 193,8. Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota
    205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada
    provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote
    189,9 - 188 - 195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla chiesa di S. Pietro
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    in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota 192,3
  • 189,5 - 187,5 - 198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide
    con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la s.s. 510 che ne segue
    il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano. Si identifica con esso, verso nord, fino al
    lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove incontra, nei pressi di Sarnico, il confine
    della provincia di Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da
    dove si e' partiti.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Curtefranca»
    devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
    qualità.
    I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui
    si tratta. Per la produzione di tutti i vini «Curtefranca» sono da escludere i terreni eccessivamente umidi
    o insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, come delimitati nel precedente art. 3, punto 2 e
    come descritto nel sistema informativo della Regione Lombardia.
  2. Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con
    sviluppo ascendente con potatura adatta al sistema di allevamento, su un solo piano di vegetazione (tralcio
    rinnovato o cordone speronato). Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora
    siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle
    uve.
  3. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  4. La produzione massima di uva rivendicabile per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla
    produzione di vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2, e i rispettivi titoli alcolometrici
    volumici minimi naturali devono essere i seguenti:
    ================================================================
    ton/ha | vol %
    ================================================================
    Curtefranca bianco 10 | 10,5
    Curtefranca rosso 10 | 10,5
    Curtefranca bianco con menzione vigna 9 | 11,5
    Curtefranca rosso con menzione vigna 8 | 12,0
    La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse in cantina devono essere eseguiti in modo da non
    compromettere l'integrità degli acini.
  5. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4500
    calcolata sul sesto di impianto con distanza massima tra le file di 2.50 m, ad eccezione di zone terrazzate
    ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere inferiore a 2500 ceppi. La quantità di uva
    rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva
    all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
    primo anno: zero;
    secondo anno: zero;
    terzo anno: 6 ton/ha.
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  6. I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate eccezionalmente
    favorevoli mediante un'accurata cernita delle uve, fermo restando la possibilità di un supero di produzione
    del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di IGT “Sebino”.
  7. La Regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia con proprio decreto, su proposta del
    Consorzio di tutela e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate,
    può stabilire un limite massimo, di uva per ettaro e di ettolitri per quintale di uva, diverso da quello fissato
    dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediatamente
    comunicazione all’organismo di controllo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  8. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» devono
    essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
  9. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche
    nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori
    dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
  10. L'imbottigliamento e l'affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuati solo
    nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Brescia, a condizione che le ditte interessate dimostrino
    la tradizionalità di tali operazioni.
    Conformemente all’articolo 4.2 del Reg. n. 2019/33, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver
    luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire
    l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
    Conformemente all’articolo 4.2 del Reg. (UE) n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
    soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
    delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 3, lettera
    c) della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
  11. La resa massima dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata
    «Curtefranca» è del 68%.
  12. Le eventuali eccedenze, purché fino a un massimo del 5% del vino totale finito, non hanno diritto alla
    denominazione di origine controllata ma potranno essere impiegate per la produzione di IGT “Sebino”.
    Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla denominazione di origine
    controllata e potrà essere destinato ad IGT “Sebino”.
  13. Le uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita
    “Franciacorta” potranno essere rivendicate con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in
    riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nello schedario viticolo dei vigneti, anche per il
    vino a denominazione di origine controllata «Curtefranca» bianco, ma non viceversa.
  14. E' consentito che a seguito della scelta di cantina, da effettuarsi comunque prima delle fasi di
    elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, il vino a denominazione di
    origine controllata e garantita Franciacorta" passi a vino tranquillo a denominazione di origine
    controllata «Curtefranca» bianco o all'indicazione geografica tipica “Sebino” bianco, ma non
    viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti nel disciplinare di produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata «Curtefranca» o dell'indicazione geografica tipica “Sebino”.
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  15. I seguenti vini, «Curtefranca» bianco e rosso con menzione vigna, devono essere sottoposti a un periodo
    minimo di elaborazione così definito:
    ================================================================
    (mesi) | passaggio in legno | affinamento in bottiglia
    ================================================================
    Curtefranca bianco | facoltativo | 3
    Curtefranca rosso | 8 | 6
  16. Per vini di cui all'art. 1 la commercializzazione è consentita soltanto dopo un periodo di affinamento,
    a partire dalla data di inizio vendemmia stabilita con decreto della regione Lombardia. Per tale
    motivo l'immissione al consumo non può essere antecedente alle date di seguito indicate:
    Curtefranca bianco - 1° febbraio
    Curtefranca bianco vigna - 1° settembre (anno successivo alla vendemmia
    Curtefranca rosso - 1° luglio (anno successivo alla vendemmia)
    Curtefranca rosso vigna - 1° settembre (due anni successivi alla vendemmia).
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  17. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»" all'atto dell'immissione al consumo,
    devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Curtefranca» bianco:
    colore: paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, floreale, caratteristico;
    sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
    «Curtefranca» rosso:
    colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;
    odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
    sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
  18. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita dal
    toponimo all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Curtefranca» bianco:
    colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
    odore: delicato, fragrante, caratteristico;
    sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
    «Curtefranca» rosso:
    colore: rosso intenso con riflessi granati;
    odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente
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    erbacee;
    sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  19. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione,
    fatte salve quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
    selezionato, vecchio e simili.
  20. Nella designazione e presentazione dei vini «Curtefranca» è consentito l'uso di indicazioni che
    facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, nonché a marchi privati non aventi significato laudativo
    purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
    Nella presentazione e designazione del prodotto, la menzione vigna seguita dal toponimo deve essere
    riportata immediatamente sia al di sotto della denominazione «Curtefranca» che della menzione specifica
    tradizionale denominazione di origine controllata. In tal caso è vietato fare riferimento al colore (bianco
    o rosso).
  21. E’ consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare anche l'attività
    dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola, podere, castello,
    abbazia e similari in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.
  22. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» può essere utilizzata
    la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
    vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
    relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
    documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31 comma
    10, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
  23. La specificazione tradizionale denominazione di origine controllata, deve seguire immediatamente
    al di sotto la denominazione «Curtefranca» senza interposizione di altre menzioni facoltative o
    obbligatorie.
  24. Nella presentazione e designazione del prodotto i termini bianco e rosso sono facoltativi;
    se espressi nell’ambito del campo visivo dove sono riportate tutte le indicazioni obbligatorie seguono
    immediatamente al di sotto sia la denominazione “Curtefranca”, che la specificazione
    “denominazione di origine controllata” e devono sempre figurare con caratteri di stampa di altezza e
    dimensione non superiore a due terzi di quelli usati per la denominazione.
    Qualora sia presente un’etichetta di immagine, è obbligatorio indicare in tale etichetta il nome della
    denominazione “Curtefranca” in caratteri di altezza minima di 3 millimetri e nella stessa etichetta le altre
    eventuali diciture possono figurare senza alcun vincolo di dimensioni rispetto al nome Curtefranca.
  25. Sulle etichette delle bottiglie contenenti i vini di cui all'art. 1 deve figurare l'indicazione dell'annata di
    produzione delle uve.
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    Articolo 8
    Confezionamento
  26. I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca» possono essere commercializzati in
    contenitori di capacità massima di 12 litri. I vini «Curtefranca» con la menzione “vigna” seguita dal
    toponimo, devono essere posti in vendita solo in recipienti di capacità inferiore e/o uguale a 5 litri.
    Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», devono essere immessi al
    consumo solo in bottiglie di vetro, con tappo raso bocca o con tappo di vetro. E’ ammesso per le bottiglie
    di contenuto inferiore e/o uguale a 0,250 litri, il tappo a vite e/o a strappo.
    Articolo 9
    Legame con l'ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Fattori naturali rilevanti per il legame
    Il territorio di produzione del Curtefranca è delimitato a est dalle colline rocciose e moreniche di Rodengo
    Saiano, Ome, Gussago e Cellatica, a nord dalle sponde meridionali del Lago d’Iseo e dalle ultime
    propaggini delle Alpi Retiche, a ovest dal fiume Oglio e infine a sud dal Monte Orfano. Esso è formato
    da un ampio anfiteatro morenico formatosi durate le glaciazioni delle ere geologiche Secondaria e
    Terziaria per effetto dei movimenti di espansione e arretramento del grande ghiacciaio proveniente dalla
    Valcamonica e caratterizzato da un’estrema complessità morfologica e geologica. Elemento comune di
    gran parte dei suoli della denominazione è dunque l’origine morenica che ne determina le caratteristiche
    principali: genesi alloctona, discreta profondità, drenaggio buono e riserva idrica buona o elevata. I suoli
    sono dunque particolarmente adatti alla coltura della vite. Fatte salve le caratteristiche generali della zona
    vi è poi una grande variabilità pedo-paesaggistica che determina diversi comportamenti vegeto-produttivi,
    diverse dinamiche di maturazione delle uve e di conseguenza diverse caratteristiche sensoriali dei vini.
    Con lo studio di zonazione condotto negli anni ’90 sono state identificate quattro unità vocazionali
    differenti che testimoniano la ricchezza di questo territorio. La denominazione di origine controllata
    Curtefranca ricade nella regione mesoclimatica insubrica e gode di alcuni caratteri di tipo mediterraneo
    risultando relativamente mite nell'inverno, non eccessivamente caldo nell'estate, con discrete escursioni
    termiche giornaliere ed annuali.
    Altri fattori operano a livello di meso scala e contribuiscono a determinare il regime delle precipitazioni
    e dei venti assicurando una regolare apporto idrico e l’assenza di umidità eccessiva:
  • vicinanza dell’area di pianura, il che trova riscontro in tutta una serie di fenomeni quali le inversioni
    termiche e le circolazioni di brezza.
  • vicinanza del lago d’Iseo, che manifesta caratteristici effetti in termini di mitigazione delle
    temperature medie, diminuzione del rischio di gelate, intensificazione delle precipitazioni, regime dei
    venti.
  • presenza a Nord del grande solco vallivo che delimita l’area del lago e poi della Valcamonica, con
    effetti sul campo del vento e sulle precipitazioni.
    Gli eventi piovosi sono particolarmente frequenti nei periodi autunnale e primaverile, le precipitazioni
    annue sono pari a circa 1000 mm. Nel periodo vegetativo le precipitazioni medie sono adeguate e
    generalmente ben distribuite, comprese tra 500 e 600 mm. Le temperature, espresse con l'indice
    bioclimatico di Winkler sono comprese tra i 1800 e i 2300 gradi giorno, in relazione all'altezza,
    all'esposizione e all'effetto del lago. Questi valori consentono il raggiungimento di una adeguata
    maturazione delle uve.
    Fattori umani rilevanti per il legame
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    La vite è presente in forma spontanea nel territorio della denominazione Curtefranca già in epoca
    preistorica: testimonianza è data dal ritrovamento di vinaccioli di vite nella zona di Provaglio d’Iseo,
    laddove probabilmente v’erano insediamenti palafitticoli.
    Le testimonianze successive della predilezione per la coltivazione della vite in questo territorio sono
    innumerevoli e tra queste ricordiamo le esperienze di coltivazione dei monaci abitanti le corti monastiche
    della zona note come “franchae curtes”, corti esentate dal pagamento dei dazi doganali per il merito di
    bonificare e coltivare i terreni.
    L’attuale territorio così come delimitato all’articolo 3 del presente disciplinare era già descritto e
    delimitato nell’atto del Doge di Venezia Francesco Foscari del 1429, quando la zona era sotto il dominio
    della Serenissima.
    Nel corso dei secoli la viticoltura ha sempre mantenuto un ruolo importante nell’economia agricola della
    zona fine agli anni ’60 del secolo scorso, quando con l’istituzione della DOC, è iniziato una sorta di
    Rinascimento viticolo che ha portato la coltivazione della vite ad essere oggi la principale coltura di questa
    denominazione, il cui nome Terre di Franciacorta prima, Curtefranca oggi testimonia il legame profondo
    con questo territorio e con la sua storia.
    Base ampelografica
    Tradizionalmente si allevavano vari vitigni locali, bianchi e rossi. Con la nascita della Doc, sono stati
    individuati i vitigni a bacca rossa maggiormente vocati e di tradizione radicata sul territorio: Cabernet
    franc (e sauvignon), Merlot, Barbera e Nebbiolo. Nel tempo, parallelamente all’evoluzione del gusto
    comune e della cultura enoica, ricercando maggiori gradi di maturazione tecnologica e polifenolica delle
    uve, la Barbera e il Nebbiolo sono stati in parte sostituiti dai Cabernet e dal Carmenere, varietà
    tradizionalmente coltivata in zona, spesso confusa col Cabernet franc e conosciuta localmente come
    "bordò magher" per la sua caratteristica di avere grappoli spargoli e con acini piccoli.
    Nel 2008 il Carmenère è stato ufficialmente riconosciuto nel Disciplinare del Curtefranca rosso DOC.
    Per la tipologia Bianco il vitigno d’elezione è lo Chardonnay, accompagnato dal Pinot bianco e dal Pinot
    nero.
    Forme di allevamento, sesti di impianto, sistemi di potatura
    La forma tradizionalmente utilizzata era la pergola bresciana, poi gradualmente sostituita da forme
    moderne a spalliera con sviluppo ascendente della vegetazione e potatura a guyot o cordone speronato,
    che consentono un migliore equilibrio vegeto-produttivo e un adeguato contenimento della produzione
    entro i limiti fissati dal disciplinare.
    Le pratiche relative all’elaborazione dei vini
    Sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco e in rosso dei vini
    tranquilli, adeguatamente differenziate per la produzione della tipologia base e della tipologia con
    menzione “vigna”, che comporta rese più basse in vigneto e tempi obbligatori maggiori di invecchiamento
    in legno e affinamento in bottiglia. Ne risultano vini con maggiore estratto e alcolicità.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente riconducibili o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
    La Doc Curtefranca è rappresentata da quattro tipologie: Bianco “base” e Bianco con menzione Vigna,
    Rosso “base” e Rosso con menzione Vigna che da un punto di vista analitico, ma soprattutto sensoriale
    sono molto ben caratterizzati e riconoscibili come vini del territorio, così come descritti all’articolo 6 del
    presente disciplinare.
    In particolare il Curtefranca bianco e rosso si presentano come vini di beva gradevole, con florealità e
    sapidità ben equilibrata il primo e sentori fruttati, spesso con note delicatamente erbacee il secondo. Il
    corpo è medio, le alcolicità moderate.
    La menzione Vigna comporta un arricchimento di profumi e di struttura notevoli ed una caratterizzazione
    evidente legata allo specifico vigneto di provenienza. Nel Curtefranca Vigna rosso, il colore diventa
    granato, i profumi sono più profondi ed eterei, il sapore vellutato e complesso.
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    C) Descrizione dell’interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Il territorio della denominazione di origine controllata Curtefranca è situato sull’estremo confine
    settentrionale della Pianura Padana e si va a incastonare dentro il sistema alpino in prossimità del lago di
    Iseo. Il clima è per alcuni versi simile a quello della pianura Padana ma con i benefici effetti della presenza
    del lago. D’estate il caldo estivo è mitigato dalle fresche correnti che spirano lungo il corridoio della val
    Camonica e del lago e d’inverno il lago stesso riemette il calore accumulato nella stagione precedente
    mitigando le temperature. Da un punto di vista pedologico il territorio è eterogeneo, e si possono
    classificare quattro unità vocazionali: fluvioglaciale, con suoli mediamente profondi, scheletro
    grossolano, induce alla maturazione tecnologica, i livelli zuccherini maggiori. Il morenico sottile,
    caratterizzato da suoli sottili, situati sulle creste e sulle porzioni a maggior pendenza dei versanti delle
    colline moreniche dove i livelli zuccherini sono leggermente inferiori. Nelle Uv versanti gradonati con
    suoli da sottili a moderatamente profondi limitati da substrato roccioso e morenico profondo con suoli da
    mediamente profondi a profondi alla maturazione i livello zuccherini sono più bassi e l’acidità è
    significativamente più elevata.
    La presenza della vite in forma spontanea sin dalla preistoria è la dimostrazione che trattasi di areale
    vocato alla viticoltura.
    Ne sono una prova i rinvenimenti di vinaccioli di epoca preistorica ed il materiale archeologico
    rinvenuto su tutta la zona oltre alle diverse testimonianze di autori classici, da Plinio a Columella a
    Virgilio. Sappiamo anche dei popoli che si stanziarono in Franciacorta e che conosciamo anche attraverso
    testimonianze storiografiche: i galli Cenomani, i Romani, i Longobardi.
    Da una specificità di questo territorio deriva il nome Curtefranca, neologismo che si riferisce alle corti
    franche, cioè al fatto che i principali centri dell’area dell’arco morenico - Borgonato, Torbiato, Nigoline,
    Timoline, Colombaro, Clusane, Cremignane, Adro - erano all’origine, delle corti regie, che
    successivamente all’arrivo dei benedettini e dei cluniacensi, godettero di franchigie (curtes francae), cioè
    di esenzione dal pagamento dei dazi di trasporto, perché deputati al controllo delle strade e bonificatori
    del territorio.
    Corte Franca è anche uno dei comuni posti nel centro del territorio stabilito dal disciplinare costituito con
    regio Decreto di Vittorio Emanuele III nel luglio 1928, riunendo in una unica amministrazione i quattro
    nuclei storici di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline fino ad allora piccoli Comuni autonomi.
    Vari studi storici-geografici sostengono tale tesi. Importante a tal fine è stata l’opera di Gabriele Archetti
    su “Vigne e vino nel Medioevo: il modello della Franciacorta (secoli X – XV)” che ha permesso di
    tracciare una mappa della vitivinicoltura per il periodo altomedioevale.
    Il primo documento che ci dà notizia di proprietà fondiarie dislocate in zona, dipendenti dal monastero
    bresciano di S. Salvatore, risale all’anno 766. Si tratta del diploma con cui Adelchi, figlio di Desiderio,
    aveva provveduto a donare “pro rimedio animae” al monastero, fondato pochi anni prima per iniziativa
    della madre Ansa, tutti i beni (comprese vigne e cantina) avuti in eredità dal nonno Verissimo e dagli zii
    Donnolo e Adelchi.
    Prima del secolo X, però, le conoscenze sulla diffusione e la consistenza della viticoltura rimangono scarse
    e frammentarie, anche se alcune località dovettero conoscere una intensa attività vinicola già in età
    romana. In un documento del 7 aprile 884, il Monastero di Santa Giulia esercitava la “undatio fluminis in
    Caput Ursi” cioè dal diritto di pedaggio sul fiume Pò a Caorso nel piacentino riceveva spezie, sale e olio,
    mentre il monastero trasportava vino rosso e vino bianco nei propri possedimenti del cremonese e del
    piacentino fino nel reatino.
    I documenti del IX, e specialmente del X e XI secolo, come risulta dal Polittico di Santa Giulia,
    dalle carte di Leno e di altri importanti enti monastici urbani, testimoniano una diffusione colturale della
    vite sparsa un po’ dappertutto e sono una spia indicativa della continuità, suggellata da significativi
    rinvenimenti archeologici nella zona, della vitivinicoltura dall’età tardo antica al pieno medioevo in
    Franciacorta, facilitata anche dalle favorevoli condizioni climatiche e pedologiche. Una continuità che
    trova precisi riscontri documentari come mostrano soprattutto le carte giuliane e quelle della Mensa
    vescovile, come riferisce sempre Gabriele Archetti.
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    Nel 1967 viene istituita la Doc Franciacorta rosso e Pinots che è una delle prime Denominazioni di origine
    controllata nate in Italia e che contempla anche la tipologia spumante. E’ nel 1995 che viene dedicato un
    Disciplinare specifico con la nascita della Doc Terre di Franciacorta segno che il territorio meritava
    un’attenzione specifica sui vini bianchi e rossi tranquilli. Nel 2008 ulteriore passo fondamentale è stato il
    cambio di nome della Denominazione a Curtefranca che ha idealmente ultimato il percorso di
    valorizzazione della denominazione in virtù dello stretto legame col territorio di origine produzione.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: VALORITALIA S.r.l. Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
    vitivinicole italiane - Sede Legale: 20 settembre, n. 98/G – 00187 Roma
    Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
    alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 2019/34, per i prodotti beneficianti della DOP,
    mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
    produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2°
    capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
    Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
    30.10.2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2022.
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