Dolcetto d'Alba Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “DOLCETTO D’ALBA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 06.07.74 GU 276 - 23.10.74
Modificato con DPR 18.11.87 GU 75 - 30.03.88
Modificato con DM 25.03.2010 GU 86- 14.04.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.04.2015 G.U. 97 - 28.04.2015
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” è riservata ai vini rossi che
    rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
    seguenti tipologie:
    -“Dolcetto d’Alba”
    -“Dolcetto d’Alba” Superiore.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle
    uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
    vitigno Dolcetto.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto
    d’Alba” devono essere prodotte:
    1
  1. nell'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello,
    Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo,
    Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta
    Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di
    Cuneo e del comune di Coazzolo in provincia di Asti;
  2. la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di
    Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del
    territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del
    territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e
    compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la
    porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole,
    Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il
    torrente Uzzone ed il rio Rigosio.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al
    presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
    conferire all’uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
  2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
    -giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
    umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
  • altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:
    controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non
    modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
  1. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle
    relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    VINI Resa uva t/ha Titolo alcolom.vol.min-naturale
    Dolcetto d’Alba 9,00 11,00%
    Dolcetto d’Alba Superiore 9,00 12,00%
    La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto
    d’Alba” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di t
    8,00.
    Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione
    aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo
    alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50 % vol .
    Le uve destinate alla produzione del vino “Dolcetto d’Alba” Superiore che intendano fregiarsi della
    menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare
    un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol .
    2
    La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore può
    essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno
    7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
    al terzo anno
    ============================================
    resa titolo
    vini uva alcolom.
    t/ha vol. min.naturale
    ============================================
    “Dolcetto d’Alba” 4,8 11,50 % vol.
    "Dolcetto d'Alba" Superiore 4,8 12,50 % vol.
    al quarto anno
    ============================================
    resa titolo
    vini uva alcolom.
    t/ha vol. min.naturale
    ============================================
    “Dolcetto d’Alba” 5,6 11,50 % vol.
    "Dolcetto d'Alba" Superiore 5,6 12,50 % vol.
    al quinto anno
    ============================================
    resa titolo
    vini uva alcolom.
    t/ha vol. min.naturale
    “Dolcetto d’Alba” 6,4 11,50 % vol.
    "Dolcetto d'Alba" Superiore 6,4 12,50 % vol.
    al sesto anno
    ============================================
    resa titolo
    vini uva alcolom.
    t/ha vol. min.naturale
    “Dolcetto d’Alba” 7,2 11,50 % vol.
    "Dolcetto d'Alba" Superiore 7,2 12,50 % vol.
    Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione dei vini di cui
    al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la
    produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il limite resa uva/vino per
    i quantitativi di cui trattasi.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nell’ambito
    della zona di produzione di cui all’art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al precedente punto 3, dovranno
    3
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell’ambito della resa massima rivendicabile fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su
    proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure
    riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla
    necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
    disposizioni di cui al comma 5.
  5. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
    vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche
    temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il
    potenziale produttivo della denominazione.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  6. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e
    l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore devono essere effettuate all’interno del
    territorio della provincia di Cuneo e nel comune di Coazzolo in provincia di Asti.
  7. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    ============================================
    Vino Resa produzione
    uva/vino max di vino
    ===========================================
    “Dolcetto d’Alba” 70% 6.300 l/ha
    "Dolcetto d'Alba" Superiore 70% 6.300 l/ha
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
    al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
    t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha
    diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto
    alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
  8. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche
    enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi
    riconosciuti dalla legislazione vigente.
  9. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:
    Vino Periodo di invecchiamento decorrenza
    "Dolcetto d'Alba" Superiore Mesi 12 Dal 1 novembre dell’anno di
    raccolta delle uve
    Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
    indicata:
    Vino Data di immissione al consumo
    "Dolcetto d'Alba" Superiore 1 novembre dell’anno successivo a quello di
    raccolta delle uve
    5 Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale
    è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine
    controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto ad esclusione delle uve
    provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti.
    4
    6.Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve
    provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti la scelta vendemmiale è consentita, ove ne
    sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata
    “Monferrato” senza specificazione di vitigno e “Monferrato” Dolcetto.
  10. I vini di cui al presente disciplinare di produzione, ad esclusione di quelli ottenuti con uve
    provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti, possono essere classificati con le
    denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto,
    purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
    comunicazione del detentore agli organi competenti.
    8.I vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve provenienti dal comune di
    Coazzolo in provincia di Asti possono essere classificati, con la denominazione di origine
    controllata “Monferrato” Dolcetto, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
    relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
  11. Il vino destinato a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” Superiore potrà essere
    riclassificato come “Dolcetto d’Alba”, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  12. Il vino “Dolcetto d’Alba”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    colore: rosso rubino;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione “vigna”: 12,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l .
  13. Il vino “Dolcetto d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
    seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione “vigna”: 12,50 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l .
  14. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  15. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto
    d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
    quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
    naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
  16. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è
    consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
    purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
  17. Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare, la denominazione di origine può essere
    accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la
    vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
    venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e
    5
    che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n.
    61/2010. Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini “Dolcetto d’Alba” intendono
    accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione
    della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la
    denominazione di origine.
  18. Nella designazione e presentazione dei vini “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba” Superiore, è
    obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  19. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione
    devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacità consentita
    dalle vigenti disposizioni di leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200
    cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Il comprensorio produttivo del Dolcetto d’Alba si estende su 35 comuni attorno ad Alba. Le colline
    vitate del Piemonte Sud, soprattutto quelle di origine miocenica (era terziaria) poste alla destra del
    fiume Tanaro, da secoli accolgono la vite di Dolcetto, che sugli stessi pendii ha tratto la propria
    origine. Ma ciò che è più forte ancora è il legame, quasi atavico, che si è radicato tra il vino
    Dolcetto e la gente che popola le “sue” colline. Langhe è un termine che secondo alcuni studiosi
    deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace
    gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno
    origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca
    caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno
    di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che
    si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari
    che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e
    sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno
    luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla
    coltivazione della vite.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    Nei terreni di Langa il Dolcetto trova il suo habitat ideale: infatti le marne argillose donano un vino
    fresco ed elegante. La sua coltivazione si può dividere in due fasce principali: una che comprende i
    territori della zona del Barolo e Barbaresco, dove si ottengono vini più strutturati; l’altra che parte
    da Alba per salire verso la Valle Belbo dove la struttura geologica origine dolcetti più fini e leggeri.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Questo suo essere vino “quotidiano” lo porta ad essere giustamente considerato il vino dell’amicizia
    da bere a pieni bicchieri e con il cuore in mano.
    Il carattere è semplice e rustico con colore rosso rubino più o meno intenso in relazione alla
    tipologia dei terreni e profondi riflessi violacei, molto marcati; il profumo è vinoso e fragrante con
    invitanti sentori di fruttato nei quali si riconoscono la ciliegia e la prugna; il sapore è decisamente
    secco e asciutto, di modesta acidità, amarognolo delicato e invitante.
    6
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Via Valtiglione, 73
    Corso Enotria, 2/C – Ampelion
    12051 - ALBA (CN)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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