Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA âDOLCETTO DâALBAâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 06.07.74 GU 276 - 23.10.74
Modificato con DPR 18.11.87 GU 75 - 30.03.88
Modificato con DM 25.03.2010 GU 86- 14.04.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 â 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.04.2015 G.U. 97 - 28.04.2015
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata âDolcetto dâAlbaâ è riservata ai vini rossi che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
-âDolcetto dâAlbaâ
-âDolcetto dâAlbaâ Superiore.
Articolo 2
Base ampelografica - La denominazione di origine controllata âDolcetto dâAlbaâ è riservata ai vini rossi ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata âDolcetto
dâAlbaâ devono essere prodotte:
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- nell'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello,
Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo,
Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta
Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di
Cuneo e del comune di Coazzolo in provincia di Asti; - la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di
Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del
territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del
territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e
compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la
porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole,
Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il
torrente Uzzone ed il rio Rigosio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al
presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire allâuva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ . - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati. - altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare unâidonea maturazione delle uve;
- densitĂ dâimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto dâimpianto, non inferiore a 3.300; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:
controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non
modificare in negativo le caratteristiche di qualitĂ delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura. Ă consentita lâirrigazione di soccorso.
- La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
VINI Resa uva t/ha Titolo alcolom.vol.min-naturale
Dolcetto dâAlba 9,00 11,00%
Dolcetto dâAlba Superiore 9,00 12,00%
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini âDolcetto dâAlbaâ e âDolcetto
dâAlbaâ Superiore con menzione aggiuntiva âvignaâ seguita dal relativo toponimo deve essere di t
8,00.
Le uve destinate alla produzione del vino âDolcetto dâAlbaâ che intendano fregiarsi della menzione
aggiuntiva âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50 % vol .
Le uve destinate alla produzione del vino âDolcetto dâAlbaâ Superiore che intendano fregiarsi della
menzione aggiuntiva âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol .
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La denominazione di origine controllata âDolcetto dâAlbaâ e âDolcetto dâAlbaâ Superiore può
essere accompagnata dalla menzione âvignaâ purchĂŠ tale vigneto abbia un'etĂ d'impianto di almeno
7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno
============================================
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min.naturale
============================================
âDolcetto dâAlbaâ 4,8 11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore 4,8 12,50 % vol.
al quarto anno
============================================
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min.naturale
============================================
âDolcetto dâAlbaâ 5,6 11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore 5,6 12,50 % vol.
al quinto anno
============================================
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min.naturale
âDolcetto dâAlbaâ 6,4 11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore 6,4 12,50 % vol.
al sesto anno
============================================
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min.naturale
âDolcetto dâAlbaâ 7,2 11,50 % vol.
"Dolcetto d'Alba" Superiore 7,2 12,50 % vol.
Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione dei vini di cui
al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purchĂŠ la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando il limite resa uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi. - In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare di produzione anche differenziata nellâambito
della zona di produzione di cui allâart. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al precedente punto 3, dovranno
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tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data dâinizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nellâambito della resa massima rivendicabile fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su
proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure
riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla
necessitĂ di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. - La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche
temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il
potenziale produttivo della denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione e
l'invecchiamento obbligatorio per la tipologia Superiore devono essere effettuate allâinterno del
territorio della provincia di Cuneo e nel comune di Coazzolo in provincia di Asti. - La resa massima dellâuva in vino finito non dovrĂ essere superiore a:
============================================
Vino Resa produzione
uva/vino max di vino
===========================================
âDolcetto dâAlbaâ 70% 6.300 l/ha
"Dolcetto d'Alba" Superiore 70% 6.300 l/ha
Per lâimpiego della menzione âvignaâ, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
t/ha di cui allâarticolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, lâeccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine per tutto il prodotto. - Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici piĂš razionali ed effettuate le pratiche
enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualitĂ , secondo i metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente. - Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:
Vino Periodo di invecchiamento decorrenza
"Dolcetto d'Alba" Superiore Mesi 12 Dal 1 novembre dellâanno di
raccolta delle uve
Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
indicata:
Vino Data di immissione al consumo
"Dolcetto d'Alba" Superiore 1 novembre dellâanno successivo a quello di
raccolta delle uve
5 Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la scelta vendemmiale
è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine
controllata âLangheâ senza specificazione di vitigno e âLangheâ Dolcetto ad esclusione delle uve
provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti.
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6.Per la denominazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve
provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti la scelta vendemmiale è consentita, ove ne
sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata
âMonferratoâ senza specificazione di vitigno e âMonferratoâ Dolcetto. - I vini di cui al presente disciplinare di produzione, ad esclusione di quelli ottenuti con uve
provenienti dal comune di Coazzolo in provincia di Asti, possono essere classificati con le
denominazioni di origine controllata âLangheâ senza specificazione di vitigno e âLangheâ Dolcetto,
purchĂŠ corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
comunicazione del detentore agli organi competenti.
8.I vini di cui al presente disciplinare di produzione prodotti con uve provenienti dal comune di
Coazzolo in provincia di Asti possono essere classificati, con la denominazione di origine
controllata âMonferratoâ Dolcetto, purchĂŠ corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti. - Il vino destinato a denominazione di origine controllata âDolcetto dâAlbaâ Superiore potrĂ essere
riclassificato come âDolcetto dâAlbaâ, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - Il vino âDolcetto dâAlbaâ, allâatto dellâimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione âvignaâ: 12,00 % vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l . - Il vino âDolcetto dâAlbaâ Superiore, allâatto dellâimmissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione âvignaâ: 12,50 % vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l . - Eâ facoltĂ del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
decreto i limiti dellâaciditĂ totale e dellâestratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata âDolcetto
dâAlbaâ e âDolcetto dâAlbaâ Superiore è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. - Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è
consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purchÊ non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. - Nella designazione dei vini di cui al presente disciplinare, la denominazione di origine può essere
accompagnata dalla menzione ÂŤvignaÂť seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purchĂŠ la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e
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che figuri nellâapposito elenco regionale ai sensi dellâart. 6 comma 8, del decreto legislativo n.
61/2010. Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini âDolcetto dâAlbaâ intendono
accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione
della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
La menzione âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la
denominazione di origine. - Nella designazione e presentazione dei vini âDolcetto dâAlbaâ e âDolcetto dâAlbaâ Superiore, è
obbligatoria lâindicazione dellâannata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione
devono essere di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacitĂ consentita
dalle vigenti disposizioni di leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl. e con lâesclusione del 200
cl.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il comprensorio produttivo del Dolcetto dâAlba si estende su 35 comuni attorno ad Alba. Le colline
vitate del Piemonte Sud, soprattutto quelle di origine miocenica (era terziaria) poste alla destra del
fiume Tanaro, da secoli accolgono la vite di Dolcetto, che sugli stessi pendii ha tratto la propria
origine. Ma ciò che è piÚ forte ancora è il legame, quasi atavico, che si è radicato tra il vino
Dolcetto e la gente che popola le âsueâ colline. Langhe è un termine che secondo alcuni studiosi
deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace
gioco di profili, modulati dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno
origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca
caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno
di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che
si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari
che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e
sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno
luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla
coltivazione della vite.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
Nei terreni di Langa il Dolcetto trova il suo habitat ideale: infatti le marne argillose donano un vino
fresco ed elegante. La sua coltivazione si può dividere in due fasce principali: una che comprende i
territori della zona del Barolo e Barbaresco, dove si ottengono vini piĂš strutturati; lâaltra che parte
da Alba per salire verso la Valle Belbo dove la struttura geologica origine dolcetti piĂš fini e leggeri.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Questo suo essere vino âquotidianoâ lo porta ad essere giustamente considerato il vino dellâamicizia
da bere a pieni bicchieri e con il cuore in mano.
Il carattere è semplice e rustico con colore rosso rubino piÚ o meno intenso in relazione alla
tipologia dei terreni e profondi riflessi violacei, molto marcati; il profumo è vinoso e fragrante con
invitanti sentori di fruttato nei quali si riconoscono la ciliegia e la prugna; il sapore è decisamente
secco e asciutto, di modesta aciditĂ , amarognolo delicato e invitante.
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Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per lâattivitĂ regolamentata:
Via Valtiglione, 73
Corso Enotria, 2/C â Ampelion
12051 - ALBA (CN)
La SocietĂ Valoritalia è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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