Dolcetto d'Asti Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
“DOLCETTO D’ASTI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 10.06.1974 G.U. 269 - 15.10.1974
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Asti e' riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Articolo 2
Base Ampelografica
Il vino "Dolcetto d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Dolcetto.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a produzioni con le
caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende:
a) l'intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel
Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero
Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio
Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
b) la porzione di territorio situata sulla destra orografica del torrente Belbo dei comuni di
Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del "Dolcetto d'Asti "
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualità.
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Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento
adatti ed i cui terreni siano di natura prevalentemente argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono
esclusi i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
deve essere superiore a 8 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Dolcetto d'Asti” un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00 % vol e al vino “Dolcetto d’Asti”che intenda
utilizzare la menzione superiore di 12,00% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero
territorio delle province di: Asti, Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Cuneo e Torino.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della
zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
Il vino a denominazione di origine controllata Dolcetto d’Asti se sottoposto ad un invecchiamento
di almeno un anno - a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve - può
utilizzare la menzione “superiore”.
La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Dolcetto d'Asti"
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità;
titolo alcolometrico volumico minimo : 11,50 %;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
"Dolcetto d'Asti"superiore
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità;
titolo alcolometrico volumico minimo : 12,50 %;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
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Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa
da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Dolcetto
d'Asti" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Dolcetto d'Asti" per l’immissione al consumo
devono essere di forma bordolese, borgognona e similari oppure corrispondenti ad antico uso e
tradizione.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il sistema collinare che da Nizza Monferrato, a partire dalla destra orografica del torrente Belbo, si
innalza verso sud fino ad un altezza di circa 400 metri, dove una linea di crinale separa le province
di Asti e Alessandria, è l’area di coltivazione del Dolcetto.
La prima testimonianza della coltivazione del Dolcetto nell’astigiano è del primo decennio del
cinquecento ad opera di Giovan Giorgio Allione d’Asti, commediografo e poeta che cita in una
delle sue commedie il ‘Dosset de Mongardin’, paese alle porte di Asti. Il Dolcetto, infatti è uno dei
più antichi vitigni autoctoni del Piemonte. Il sistema di allevamento è la controspalliera che
permette ai filari di intercettare al meglio la luce del sole, mentre il sistema di potatura tradizionale
per queste zone dell’astigiano è il Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Vengono di norma scelti per il Dolcetto suoli poco fertili ed esposizioni intermedie, non
eccessivamente assolate, per evitare stress idrico severo a cui il vitigno è sensibile. Sono considerati
ottimali i suoli calcareo marnosi piuttosto sciolti, più frequenti nelle parti più elevate del
comprensorio.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
L’ampia diffusione del Dolcetto nell’Alto Monferrato (e nella fascia preappenninica) è attestata già
da insigni studiosi e ampelografi piemontesi dei secoli XVIII e XIX quali Nuvolone e Gallesio, che
cita anche il sinonimo “uva d’Acqui”. Nel 1613 tal Gugliemo Prato, “cittadino Astese, Speziale e
Filosopho”, scriveva un trattato ove parlava dei ‘Dosseti’ come ‘rotondo e gentile vino di colore
assai grande e saporito, poco o punto agrestino’ lasciando intendere una certa diffusione nella zona
della Langa Astigiana, comuni aggregati alla Provincia di Asti nel 1935.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
3
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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