Dolcetto di Ovada Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “DOLCETTO DI OVADA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 01.09.72 GU 311 - 30.11.72
Modificato con DM 17.09.08 GU 229 - 30.09.08
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione
1.La denominazione di origine controllata ”Dolcetto di Ovada” è riservata al vino rosso che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione:
Articolo 2
Base ampelografica
1.Il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” deve essere ottenuto dalle
uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Dolcetto al 100%. Tuttavia è consentito che nell’ambito dei vigneti siano presenti, fino ad un
massimo del 3%, i vitigni non aromatici idonei alla coltivazione dalla Regione Piemonte.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata “Dolcetto di Ovada” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni : Ovada,
Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle,
Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese,
Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo
Monferrato, Trisobbio.
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Articolo 4
Norme per la viticoltura

  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” devono essere quelle tradizionali della
    zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità'
    previste dal presente disciplinare.
  2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, tufacei, calcarei e loro eventuali combinazioni, compresi quelli di medio
    impasto;
  • giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e
    non sufficientemente soleggiati;
  • altitudine: non superiore a 600 metri s.l.m.;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • i vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di
    ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3300;
  • forme di allevamento: controspalliera con legatura della vegetazione verde sempre al disopra del
    capo a frutto e sistema di potatura Guyot tradizionale e comunque atti a non modificare le
    caratteristiche delle uve e del vino;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino
    “Dolcetto di Ovada” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate
    alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
    Vini Resa uva Tit. alcolomet.
    (t/ha) vol. min. nat.
    “Dolcetto di Ovada”
    8 11,00 %vol.
  2. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” devono essere riportati nei limiti di cui
    sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
    resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  3. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di
    produzione di cui all’art. 3.
  4. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata, fax o
    altri mezzi consentiti dalla vigente normativa, agli organi competenti per territorio preposti al
    controllo indicati dalla Regione Piemonte, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli
    stessi.
  5. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
    mercato.
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    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
    Articolo 5
    Norme di vinificazione
  6. Le operazioni di vinificazione, nonché' quelle di invecchiamento, devono essere effettuate
    nell'intero territorio delle province di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Genova e Savona.
  7. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    vino resa uva/vino prod.max.vino
    “Dolcetto di Ovada” 70% 56 hl/ha
  8. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  9. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate le pratiche enologiche atte a
    conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità. E’ consentito l’arricchimento della gradazione
    zuccherina secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
  10. E’ consentita, nella misura massima del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare
    vino a Doc “Dolcetto di Ovada” con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di
    origine, anche di annata diversa.
    Articolo 6
    Caratteristiche del vino al consumo
    1.Il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada” all'atto dell'immissione al
    consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino talvolta con riflessi violacei;
    odore: vinoso dal profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, morbido, talvolta fruttato e/o mandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  11. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di
    Ovada” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
    disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
    vecchio e similari.
  12. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di
    Ovada” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi
    privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore, fatto
    salvo il rispetto dei diritti acquisiti.
  13. E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di raccolta delle uve
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    Articolo 8
    Confezionamento
  14. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Dolcetto di Ovada” per la commercializzazione
    devono essere di forma e colore tradizionale e di capacità consentità dalla legge, ma comunque non
    inferiori a 0,187 lt.
  15. Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada”
    sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente ivi compresi quelli il cui utilizzo
    sarà demandato dalla medesima normativa al presente disciplinare.
  16. Le bottiglie utilizzate per il confezionamento del vino a DOC “Dolcetto di Ovada” devono
    corrispondere ai tipi previsti dalla normativa vigente.
  17. In tutti i casi, è vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in
    inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
  18. I sistemi di chiusura per il vino a denominazione di origine controllata “Dolcetto di Ovada”
    devono essere quelli previsti dalla norma.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Zona di produzione il Monferrato e in particolare le colline che caratterizzano i territori
    dell’ovadese. comprende il territorio di 22 Comuni in Provincia di Alessandria con epicentro
    Ovada. L'area è prevalentemente collinare e si snoda attorno al corso del fiume Orba.Il territorio è
    costituito in gran parte da colline a forte pendenza, con terreni aridi, magri, fangosi, provenienti
    dalla disgregazione di rocce tufacee-calcaree, appartenenti all'antico terziario. I vigneti sono
    impiantati solo nelle zone collinari in altitudini non superiori ai 400m.sul livello mare con una
    densità di impianto non inferiore ai 3.500 ceppi ettaro. I vigneti sono impiantati con forme
    tradizionali di allevamento, controspalliera con vegetazione assurgente e forma di potatura a
    gouyot.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
    Le caratteristiche dei terreni esaltano le caratteristiche migliori delle uve dolcetto di cui la
    denominazione è costituita permettendo di ottenere vini più profumati e di qualità. La coltivazione
    del vitigno si è espansa in modo particolare a partire dall’800 anche se ha caratterizzato da sempre i
    vigneti della zona, al punto di essere stato anche definito Uva di Ovada, o, dai naturalisti, Uva
    Ovadensis.Pur avendo caratteristiche atte all'invecchiamento, è un vino di pronta bevibilità e le
    moderate acidità totale e gradazione alcolica.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’ovadese da origine a vini che sono espressione della saggezza contadina e della grande
    potenzialità del territorio.Il rispetto della tradizione vinicola della regione insieme alla razionalità
    tecnologica hanno fatto si che questo prodotto fosse rappresentativo per tutta la socialità e la
    territorialità della sua zona di produzione.
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    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Corte Zerbo, 27
    15066 - Gavi (AL)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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