Elba Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE di PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
“ELBA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 09.07.1967 G.U. 200 - 10.08.1967
Modificato con DM 17.10.1994 G.U. 252 - 27.10.1994
Modificato con DM 15.09.1999 G.U. 224 - 23.09.1999
Modificato con DM 17.05.2011 G.U. 131- 08.06.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
(Denominazione e vini)

  1. La denominazione di origine controllata “Elba” è riservata ai vini che rispondono alle
    condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
    tipologie: Rosso, Rosso riserva, Rosato, Sangiovese (o Sangioveto), Bianco, Bianco
    Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano (o Procanico), Ansonica Passito, Moscato
    Passito, Bianco Passito, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.
    Articolo 2
    (Base ampelografica dei vini)
  2. I vini della denominazione di origine controllata “Elba” devono essere ottenuti da uve
    provenienti dai vitigni presenti nell’ambito aziendale nelle proporzioni di seguito indicate:
    Rosso, Rosso riserva:
    Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40% iscritti nel
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    Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Rosato e Vin santo occhio di pernice:
    Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, sono ammessi
    anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%, iscritti nel Registro Nazionale
    delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
    aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Sangiovese (o Sangioveto):
    Sangiovese almeno per l’85%; possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,
    idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15% .
    Bianco, Bianco Spumante e Vin santo:
    Trebbiano toscano dal 10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%; possono
    concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Toscana con uve a bacca
    bianca fino ad un massimo del 30% iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per
    uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati
    nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Ansonica e Ansonica passito: Ansonica almeno per l’85%; altri vitigni a bacca bianca
    idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15% .
    Vermentino:
    Vermentino almeno per l’85%; altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella
    regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
    Trebbiano (o Procanico): Trebbiano toscano almeno per l’85%; altri vitigni a bacca bianca
    idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
    Moscato Passito: Moscato 100%.
    Bianco Passito: Ansonica, Moscato, Trebbiano toscano, Vermentino da soli o
    congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca
    idonei alla coltivazione nella regione Toscana fino ad un massimo del 30% iscritti nel
    Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Elba”
    devono essere prodotte esclusivamente nel territorio amministrativo dei Comuni dell’isola
    d’Elba.
    2
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Elba” devono essere quelle normali della zona ed
    atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare
    dovranno avere una densità di almeno 4000 ceppi per ettaro. Le forme di allevamento e i
    sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
    vini.
  6. E’ vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica di
    soccorso.
  7. Le produzioni massime di uva ad ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici
    volumici naturali minimi delle uve sono i seguenti:
    “Elba” Produz. uva Titolo alcol. vol.
    t/ha nat. min. % vol
    Bianco e Vin santo 9 10,5
    Bianco Spumante 9 10
    Ansonica 9 11
    Vermentino 9 11
    Trebbiano 9 11
    Rosso 8 11
    Rosso riserva 8 12
    Rosato 8 10,5
    Sangiovese 8 11
    Vin santo occhio di pernice 8 11
    Ansonica Passito 7 11
    Moscato Passito 7 11
    Bianco Passito 7 10,5
    Fermo restando i limiti di produzione/ha indicati, la produzione di uva per ceppo dei
    vigneti preesistenti all’entrata in vigore del presente disciplinare aventi densità inferiore ai
    4000 ceppi/ha non potrà comunque superare i 2,5 kg e i 2 kg per i vini Elba Ansonica
    Passito, Moscato Passito e Bianco Passito.
    Ai suddetti limiti di produzione per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
    la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione globale
    del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto
    alla denominazione di origine controllata.
    Articolo 5
    (Norme per la vinificazione)
  8. Le operazioni di appassimento delle uve, spumantizzazione, vinificazione,
    conservazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito
    della zona di produzione delimitata nell’art. 3.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento deve aver
    luogo nella zona di produzione per salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini; infatti
    3
    il trasporto via mare di vini allo stato sfuso può determinare mutamenti chimico-biologici
    alterandone la qualità.
    Conformemente al medesimo articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti
    precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di
    fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle
    condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010.
  9. E’ consentito l’arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti
    allo schedario viticolo per la stessa denominazione d’origine controllata o con mosto
    concentrato rettificato e comunque secondo le norme CE vigenti.
  10. La resa massima dell’uva in vino non deve superare:
    il 70% per i vini Bianco, Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano, Rosso,
    Rosso riserva, Sangiovese e Rosato;
    il 35% riferito all’uva fresca per i vini Moscato Passito, Ansonica Passito e Bianco
    passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice.
  11. Le uve destinate alla produzione dei vini Moscato Passito, Ansonica Passito e Bianco
    Passito, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di
    almeno dieci giorni ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilità di una
    parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un
    contenuto zuccherino minimo del 30%.
  12. Nella vinificazione del vino doc “Elba” Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono
    ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare
    caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
    l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento
    naturale e può essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell’isola d’Elba,
    non prima del 1° novembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno
    successivo;
    l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale
    disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non
    inferiore la 26,5%;
    la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità
    non superiore a 5 ettolitri;
    l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno
    successivo a quello di produzione delle uve;
    al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico
    volumico totale minimo del 16,00 % vol.
  13. Il vino “Elba” Rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non
    inferiore a 24 mesi dei quali almeno 12 in recipienti di legno, può portare in designazione
    la manzione “riserva”. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di
    produzione delle uve.
    Articolo 6
    (Caratteristiche dei vini al consumo)
  14. I vini “Elba” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    4
    Elba Bianco
    colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
    odore: delicato più o meno fruttato;
    sapore: secco ed armonico;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.
    Elba Bianco Spumante
    colore: paglierino più o meno intenso;
    perlage: fine e persistente;
    aroma: delicato, tenue;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,50% vol
    acidità totale minima: 5,5 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    Elba Ansonica
    colore: da paglierino scarico a paglierino;
    odore: delicato e caratteristico;
    sapore: secco, armonico
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.
    Elba Vermentino
    colore: da paglierino scarico a paglierino;
    odore: delicato e fruttato;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l;
    Elba Trebbiano (o Elba Procanico)
    colore: da paglierino scarico a paglierino
    odore: delicato, più o meno fruttato
    sapore: secco e armonico
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l
    estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.
    Elba Rosso
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, delicato;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,50 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l.
    Elba Rosso riserva:
    colore: da rosso rubino intenso a granato;
    odore: vinoso, delicato;
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    sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 12,50%;
    acidità totale minima: 4,5 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 gr/l.
    Elba Sangiovese (o Elba Sangioveto)
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, fine, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,50%;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 gr/l.
    Elba Rosato
    colore: rosato più o meno intenso;
    odore: delicato, più o meno fruttato;
    sapore: fresco, secco e armonico;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 11,00 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 gr/l.
    Elba Moscato Passito
    colore: dal paglierino all’ambrato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, dall’amabile al dolce;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 18,00% vol di cui almeno 12,00 % vol svolto;
    acidità totale minima: 6,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 30,0 gr/l.
    Elba Ansonica Passito:
    colore: dal paglierino all’ambrato;
    odore: etereo, intenso e caratteristico;
    sapore: armonico, dall’amabile al dolce;
    titolo alcol.vol. totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno 12,00 % vol svolto;
    acidità totale minima: 6,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 30,0 gr/l.
    Elba Bianco Passito
    colore: dal giallo paglierino all’ambrato
    odore: etereo, intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, vellutato;
    titolo alcol. vol. totale minimo: 18,00% vol di cui almeno il 12,00 % vol svolto;
    acidità totale minima: 6,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 30,0 gr/l.
    Elba Vin santo
    colore: dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
    odore: etereo, intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, vellutato e rotondo;
    titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno 13,00 % vol svolto ed
    un minimo del 3,00 % vol da svolgere;
    acidità totale minima: 5,0 gr/l;
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    estratto non riduttore minimo: 26,0 gr/l.
    Elba Vin santo occhio di pernice
    colore: da rosa intenso a rosa pallido;
    odore: caldo, intenso;
    sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
    titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno 14,00 % vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 gr/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 gr/l
  15. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con
    proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore.
    Articolo 7
    (Etichettatura, designazione e presentazione)
  16. In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata
    “Elba” Moscato Passito, Ansonica, Ansonica Passito e Bianco Passito, tali indicazioni di
    tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba, ovvero figurare seguiti
    dalla specificazione “dell’Elba”.
  17. Nella designazione e presentazione dei vini di origine controllata “Elba” è vietata
    l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
    produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
  18. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
    sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
    consumatore.
  19. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore sono
    consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
  20. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Elba” di cui
    all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal
    relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
    avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8,
    del decreto legislativo n. 61/2010.
  21. Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Elba” è obbligatorio
    indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    (Confezionamento)
  22. I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in
    recipienti di vetro di volume nominale non superiore a litri 3.
    Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
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    Articolo 9
    (Legame con l’ambiente geografico e umano)
    A) Informazioni sulla zona geografica
  23. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona di produzione dei Vini della denominazione di origine “Elba” corrisponde
    all’intero territorio amministrativo dei comuni dell’Isola d’Elba.
    L’isola d’Elba, la maggiore dell’Arcipelago toscano, ha una superficie di 224 kmq ed è la
    terza isola italiana per estensione. La morfologia del suo territorio è prevalentemente
    collinare con un massiccio rilievo montuoso nella sua parte occidentale che supera i 1000
    m. di altitudine. La fascia altimetrica di coltivazione della vite si estende oggi dal livello
    del mare fino ai 450 m.
    La complessa origine geologica dell’isola ha determinato differenti tipi di substrati rocciosi
    nelle sue diverse zone e quindi diversi tipi di suoli: la zona occidentale del massiccio del
    monte Capanne ha suoli derivati dalla disgregazione di rocce granitiche che hanno
    originato terreni sciolti e molto permeabili; la zona centrale di origine sedimentaria
    presenta piccole pianure di raccordo tra le coste e colline non ripide con suoli calcarei,
    ciottolosi e mediamente argillosi; nella parte orientale dell’isola di origine metamorfica
    predominano i suoli poco profondi, con scheletro grossolano e buona presenza di minerali.
    Anche se differenti per tessitura i suoli delle diverse zone dell’isola sono sempre poveri di
    sostanza organica e ben adatti quindi alla produzione di uve di qualità che conferiscono ai
    vini particolari caratteristiche aromatiche, struttura e complessità.
    Il clima è di tipo mediterraneo caratterizzato da masse di aria di genesi tropicale marittima
    in estate alternate a masse invernali di provenienza marittima polare; la temperatura media
    annuale si colloca intorno ai 17°C con medie invernali di 10°C ed estive di 24°C; la
    vicinanza di tutte le coltivazioni viticole al mare influenza e determina zone
    microclimatiche uniformi nelle diverse parti dell’isola; le precipitazioni si concentrano
    dall’autunno inoltrato alla primavera, con una media annuale di circa 700 mm con punte di
    900 mm nei versanti nord del complesso del Monte Capanne e 500 mm. sui versanti sud-
    sudovest.
  24. Fattori umani rilevanti per il legame
    La viticoltura dell’isola d’Elba risale al periodo etrusco, anche se l’antico sistema di
    allevamento ad alberello denota l’influenza greca. Già i Romani la denotavano come “isola
    feconda di vino”.
    Nei secoli del Rinascimento si definiscono le principali varietà di uve da vino che
    provengono dalle diverse zone del Mediterraneo che hanno esercitato influenze
    economiche e sociali sull’isola: dalla Toscana proviene il Trebbiano, il Sangiovese e
    l’Aleatico, dalla Sicilia l’Ansonica e il Moscato, dalla Corsica e dalla Liguria il
    Vermentino; tra le tante varietà che sono state coltivate sull’isola nel corso dei secoli e
    provenienti dalle più diverse zone viticole europee, quelle elencate sono oggi le principali
    varietà che compongono e caratterizzano le tipologie dei Vini della d.o. “Elba”,
    sicuramente per il loro migliore adattamento alle condizioni climatiche e ai diversi tipi di
    suoli.
    La viticoltura è stata fino alla metà del secolo XX la principale attività economica della
    popolazione dell’isola; è indicativo della sua importanza il calo demografico superiore al
    10% che si ebbe alla metà del secolo XIX in concomitanza con l’esplosione della
    8
    crittogama “Oidio della vite” che portò all’estirpazione di gran parte dei vigneti: solo con
    l’introduzione dello zolfo come curativo della patologia, anche la popolazione isolana
    riprese ad aumentare. Una relazione per il primo censimento del Regno d’Italia (Inchiesta
    Agraria del senatore Stefano Iacini) indica in quasi 5000 ettari (più del 20% dell’intera
    superficie dell’isola) l’estensione dei vigneti nel 1870. La maggior parte della produzione
    dei vini era commercializzata nel centro e nord Italia soprattutto per migliorare la qualità e
    la concentrazione dei vini di quei territori; tale commercializzazione dei mosti e vini ben si
    integrava con l’attività marinara presente nei paesi dotati di porti.
    B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    La Doc “Elba” è riferita a 8 tipologie di vini fermi e 5 di vini passiti le cui caratteristiche
    organolettiche e analitiche sono descritte nell’articolo 6 del disciplinare. Le diverse
    tipologie sono ottenute principalmente dai vitigni che nei secoli si sono meglio adattati
    all’ambiente geografico dell’isola d’Elba: i vini bianchi sono ottenuti prevalentemente
    dalle varietà Trebbiano toscano, Ansonica, Vermentino e Moscato, i vini rossi ed il rosato
    dalla varietà Sangiovese.
    Per il clima caldo e asciutto i vini hanno titolo alcolometrico totale minimo abbastanza
    elevato e modesto tenore in acidità totale; i vini passiti, ancora a motivo del clima caldo
    durante il periodo di appassimento delle uve, presentano un elevato estratto non riduttore e
    un buon contenuto in residuo zuccherino.
    Per la composizione minerale dei terreni i vini, in particolare i bianchi, presentano una
    buona sapidità e unadecisa mineralità al gusto.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettara A) e
    quelli alla lettera B)
    Mentre i differenti tipi di suoli tendono a differenziare le caratteristiche enologiche delle
    uve nelle diverse zone dell’isola, i fattori climatici e antropici le accomunano.
    Le condizioni climatiche, la viticoltura concentrata soprattutto sui terrazzamenti e sui
    versanti collinari e i tradizionali sistemi di allevamento poco espansi (alberello e
    successivamente cordone speronato basso) sono fattori ambientali e umani che
    conferiscono particolari caratteristiche ai vini della d.o.c. “Elba”: il clima caldo e asciutto
    nei mesi estivi determina una bassa produzione per ceppo e favorisce una maturazione
    precoce ed una elevata sanità delle uve; lo stesso ambiente climatico caldo ed assolato nel
    mese di settembre ha determinato la pratica dell’appassimento al sole per breve periodo
    delle varietà più pregiate per ottenere i vini passiti della d.o.c. “Elba” quali l’Ansonica, Il
    Moscato, il Bianco, il Vin santo ed il Vin santo occhio di pernice. Il clima asciutto dei mesi
    tardo-primaverili ed estivi ha da sempre indotto i viticoltori a praticare irrigazioni di
    soccorso, dove la presenza e la raccolta delle acque lo permettevano, soprattutto nei primi
    anni di vita del vigneto. Lo stesso clima ha determinato rese basse per ettaro delle uve,
    come prevede l’articolo 4 del disciplinare, concorrendo alla qualità dei vini.
    La varietà delle tipologie e delle categorie dei vini della d.o. “Elba” (Vini bianchi, rosato,
    rossi e vini passiti) attestano l’importanza che la coltivazione della vite e l’elaborazione dei
    vini hanno sempre avuto nel tessuto sociale ed economico dell’isola; la viticoltura infatti si
    è sempre sviluppata in piccole imprese proprietarie di piccoli poderi dove era l’attenta
    manodopera familiare permetteva la produzione di varietà differenti di uve e di vini.
    Ancora oggi la vitivinicoltura dell’isola è formata da aziende medio-piccole che occupano
    9
    tutta la filiera produttiva, dal vigneto alla vinificazione sino all’imbottigliamento e alla
    commercializzazione del prodotto.
    Articolo 10
    Riferimento alla Struttura di controllo
  25. Nome e indirizzo della autorità di controllo:
    Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno
    Piazza del Municipio, 48
    57123 Livorno
    Tel.: +39 0586 231222
    Fax: +39 0586 231229
    e-Mail: agricoltura@li.camcom.it
  26. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno è l’autorità di
    controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
    dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle
    disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso,
    lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
    nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
  27. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei
    controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto
    2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    Allegato 1 – Vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per la
    produzione della DOP dei vini “ELBA”
  28. Abrusco N.
  29. Albana B.
  30. Albarola B.
  31. Aleatico N.
  32. Alicante Bouschet N.
  33. Alicante N.
  34. Ancellotta N.
  35. Ansonica B.
  36. Barbera N.
  37. Barsaglina N.
  38. Biancone B.
  39. Bonamico N.
  40. Bracciola Nera N.
  41. Cabernet Franc N.
  42. Cabernet Sauvignon N.
  43. Calabrese N.
  44. Caloria N.
  45. Canaiolo Bianco B.
  46. Canaiolo Nero N.
  47. Canina Nera N.
  48. Carignano N.
  49. Carmenere N.
    10
  50. Cesanese D’Affile N.
  51. Chardonnay B.
  52. Ciliegiolo N.
  53. Clairette B.
  54. Colombana Nera
  55. Colorino N.
  56. Durella B.
  57. Fiano B.
  58. Foglia Tonda N.
  59. Gamay N.
  60. Grechetto B.
  61. Greco B.
  62. Groppello di Santo Stefano N.
  63. Groppello Gentile N.
  64. Incrocio Bruni 54 B.
  65. Lambrusco Maestri N.
  66. Livornese Bianca B.
  67. Malbech N.
  68. Malvasia Bianca di Candia B.
  69. Malvasia Bianca lunga B.
  70. Malvasia Istriana B.
  71. Malvasia N.
  72. Malvasia Nera di Brindisi N.
  73. Malvasia Nera di Lecce N.
  74. Mammolo N.
  75. Manzoni Bianco B.
  76. Marsanne B.
  77. Mazzese N.
  78. Merlot N.
  79. Mondeuse N.
  80. Montepulciano N.
  81. Moscato Bianco B.
  82. Muller Thurgau B.
  83. Orpicchio B.
  84. Petit manseng B.
  85. Petit verdot N.
  86. Pinot Bianco B.
  87. Pinot Grigio G.
  88. Pinot Nero N.
  89. Pollera Nera N.
  90. Prugnolo Gentile N.
  91. Pugnitello N.
  92. Rebo N.
  93. Refosco dal Peduncolo rosso N.
  94. Riesling Italico B.
  95. Riesling Renano B.
  96. Roussane B.
  97. Sagrantino N.
  98. Sanforte N.
  99. Sangiovese N.
  100. Sauvignon B.
  101. Schiava Gentile N.
    11
  102. Semillon B.
  103. Syrah N.
  104. Tempranillo N.
  105. Teroldego N.
  106. Traminer Aromatico Rs
  107. Trebbiano Toscano B.
  108. Verdea B.
  109. Verdello B.
  110. Verdicchio Bianco B.
  111. Vermentino B.
  112. Vermentino Nero N.
  113. Vernaccia di San Gimignano B.
  114. Viogner B.
    12