Erbaluce di Caluso Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA “ERBALUCE DI CALUSO” O “CALUSO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U. 203 - 14.08.1967
Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” è
    riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
    disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
    “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
    “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso” spumante
    “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito
    “Erbaluce di Caluso” passito riserva o “ Caluso” passito riserva
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
    devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale
    esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “
    Caluso”
    1
    comprende l’intero territorio dei seguenti comuni:
    Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso,
    Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco,
    Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano
    Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro,
    Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
    Provincia di Vercelli: Moncrivello;
    Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”devono essere
    quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
    caratteristiche di qualità.
  5. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine
    morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
  • densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve
    e del vino;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
    atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini
    “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative
    uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    Vini resa uva Titolo alcolometrico
    t/ha vol. min. naturale
    "Erbaluce di Caluso" o "Caluso" 11,00 10,00% Vol.
    "Erbaluce di Caluso" spumante
    o "Caluso" spumante 11,00 9,50% Vol.
    "Erbaluce di Caluso" passito
    o "Caluso" passito 11,00 10,00% Vol.
    "Erbaluce di Caluso" passito riserva
    o "Caluso" passito riserva 11,00 10,00% Vol.
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, “Erbaluce
    di Caluso” passito o “ Caluso” passito, “Erbaluce di Caluso ” passito riserva o “ Caluso” passito
    riserva possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché i
    relativi vigneti abbiano un'età d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di
    vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici
    minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
    Resa uva Tit.alcol.min.
    t/ha naturale %
    3°anno d’impianto 5,90 11,00
    4°anno d’impianto 6,90 11,00
    5° anno d’impianto 7,90 11,00
    6° anno d’impianto 8,90 11,00
    dal 7° anno 9,90 11,00
    2
    d’impianto
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere
    riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite
    medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    La possibilità di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione,
    secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG “Erbaluce
    di Caluso” o “Caluso”, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del
    Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
    produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata
    dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta
    del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a
    quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior
    equilibrio di mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
    “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione
    di cui all’art. 3.
    Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono
    essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
    Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate
    nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
    l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
    tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata,
    sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto
    legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
    E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, di consentire che tali
    operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni
    limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
    effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le
    operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente
    art. 3.
    3
    Il vino “Erbaluce di Caluso” spumante o “Caluso” spumante deve essere elaborato con il metodo
    tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui
    lieviti di 15 mesi .
    2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    vini resa uva vino produzione max vino litri
    “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso” 70% 7.700
    “Erbaluce di Caluso” spumante
    70% 7.700
    o “ Caluso”spumante
    “Erbaluce di Caluso” passito
    35% 3.850
    o “ Caluso” passito
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha
    diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
    per tutto il prodotto.
    Per la tipologia “Erbaluce di Caluso” passito o “ Caluso” passito la resa è riferita all’uva fresca
    prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
    oltre il 40% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di
    percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
    Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di
    Caluso” passito o “Caluso” passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l’uva, dopo
    aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere
    protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.
  5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
    Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla
    vendemmia;
    Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° novembre
    successivo alla vendemmia.
  6. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per
    ciascuno di essi di seguito indicata:
    Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla
    vendemmia;
    Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno
    successivo alla vendemmia.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  7. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”
    all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”:
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso, fine, caratteristico;
    sapore: secco, fresco, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
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    “Erbaluce di Caluso” spumante o “ Caluso”spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: fresco, fruttato, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
    zuccheri residui naturali: massimo12,0 g/l.
    “Erbaluce di Caluso”passito o “ Caluso”passito:
    colore: dal giallo oro all’ambrato scuro;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
    zuccheri residui : minimo 70,0 g/l;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
    “Erbaluce di Caluso”passito riserva o “ Caluso”passito riserva:
    colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
    zuccheri residui minimo 70,0 g/l;
    acidità totale minima: 5,0 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
    Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno.
  8. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  9. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
    previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale,
    scelto, selezionato, vecchio e similari.
  10. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
    nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
  11. Nella designazione del vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso”, la denominazione di origine
    controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché sia seguita dal
    relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
    avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve,
    sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai
    sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere riportata in caratteri di
    dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
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  12. Nella designazione e presentazione dei vini “Erbaluce di Caluso” o “ Caluso”, con l’esclusione
    della tipologia spumante senza l’indicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione
    dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
    Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Erbaluce di Caluso” o “Caluso” devono essere
    di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a
    18,7 cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Il comprensorio Erbaluce comprende 37 comuni situati tra le due serre quella di Ivrea e di
    Caluso che la racchiudono nella conca morenica canavesana dove i vigneti sono disposti sul lato
    sud delle,.La tecnica di coltura e la pergola calusiese formata da un’interfila di oltre 5 metri con
    circa mille ceppi per ettaro. La potatura è a tralci lunghi perché l’Erbaluce non è produttiva sulle
    prime tre o quattro gemme basali. Particolare è la raccolta dell’uva per tipologia passito che
    viene adagiata su graticci in appositi locali per l’appassimento naturale.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    L’Erbaluce è un vitigno che si è particolarmente adattato al terreno sabbioso e ciottoloso delle
    colline moreniche canavesane che hanno una buona acidità di base che lascia nel vino una
    pregevole freschezza.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’Erbaluce è un vitigno autoctono introdotto in loco dai romani e con buona probabilità derivante dal
    Greco di Fiano. È un vitigno versatile e unico nel panorama dei bianchi perché può essere vinificato
    in tre tipologie diverse: bianco secco, spumante e passito.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio di Torino
    Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino
    Tel. +39 011 57161
    Fax +39 011 5716516
    Mail: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
    La C.C.I.A.A. di Torino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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