Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA âERBALUCE DI CALUSOâ O âCALUSOâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U. 203 - 14.08.1967
Approvato DOCG con DM 08.10.2010 G.U. 248 - 22.10.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 â 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ è
riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ
âErbaluce di Calusoâ spumante o â Calusoâ spumante
âErbaluce di Calusoâ passito o â Calusoâ passito
âErbaluce di Calusoâ passito riserva o â Calusoâ passito riserva
Articolo 2
Base ampelografica - I vini a denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ
devono essere prodotti con uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale
esclusivamente dal vitigno Erbaluce.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini âErbaluce di Calusoâ o â
Calusoâ
1
comprende lâintero territorio dei seguenti comuni:
Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso,
Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco,
Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano
Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro,
Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;
Provincia di Vercelli: Moncrivello;
Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâdevono essere
quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualitĂ . - Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine
morenica con - altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 500 s.l.m.;
- densitĂ d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve
e del vino; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura.
- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini
âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative
uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
"Erbaluce di Caluso" o "Caluso" 11,00 10,00% Vol.
"Erbaluce di Caluso" spumante
o "Caluso" spumante 11,00 9,50% Vol.
"Erbaluce di Caluso" passito
o "Caluso" passito 11,00 10,00% Vol.
"Erbaluce di Caluso" passito riserva
o "Caluso" passito riserva 11,00 10,00% Vol.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di Calusoâ o âCalusoâ, âErbaluce
di Calusoâ passito o â Calusoâ passito, âErbaluce di Caluso â passito riserva o â Calusoâ passito
riserva possono essere accompagnati dalla menzione âvignaâ, seguita dal relativo toponimo, purchĂŠ i
relativi vigneti abbiano un'etĂ d'impianto di almeno 3 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di
vigneto in coltura specializzata per la produzione di detti vini ed i titoli alcolometrici volumici
minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
Resa uva Tit.alcol.min.
t/ha naturale %
3°anno dâimpianto 5,90 11,00
4°anno dâimpianto 6,90 11,00
5° anno dâimpianto 7,90 11,00
6° anno dâimpianto 8,90 11,00
dal 7° anno 9,90 11,00
2
dâimpianto
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ devono essere
riportati nel limiti di cui sopra purchĂŠ la produzione globale non superi del 20% il limite
medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La possibilitĂ di destinare alla rivendicazione delle DOC insistenti nella stessa area di produzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli esuberi di produzione della DOCG âErbaluce
di Calusoâ o âCalusoâ, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del
Consorzio di tutela delle DOC interessate e sentite le Organizzazioni di categoria. - In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata
dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta
del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a
quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessitĂ di conseguire un miglior
equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1 Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ devono essere effettuate nellâambito della zona di produzione
di cui allâart. 3.
Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono
essere effettuate nellâambito della zona di produzione di cui allâart. 3.
Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate
nellâambito dellâintero territorio della regione Piemonte.
Conformemente allâarticolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, lâimbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ ,garantire
lâorigine e assicurare lâefficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato lâimbottigliamento al di fuori dellâarea di produzione delimitata,
sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui allâarticolo 10, comma 3 e 4 del decreto
legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
Eâ in facoltĂ del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, di consentire che tali
operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni
limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
effettuino, da almeno dieci anni prima dellâentrata in vigore del DPR 12 luglio 1963, n. 930, le
operazioni predette, con metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente
art. 3.
3
Il vino âErbaluce di Calusoâ spumante o âCalusoâ spumante deve essere elaborato con il metodo
tradizionale della seconda fermentazione in bottiglia con un periodo minimo di permanenza sui
lieviti di 15 mesi .
2 La resa massima dell'uva in vino finito non dovrĂ essere superiore a:
vini resa uva vino produzione max vino litri
âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ 70% 7.700
âErbaluce di Calusoâ spumante
70% 7.700
o â Calusoâspumante
âErbaluce di Calusoâ passito
35% 3.850
o â Calusoâ passito
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha
diritto alla DOCG; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
Per la tipologia âErbaluce di Calusoâ passito o â Calusoâ passito la resa è riferita allâuva fresca
prima di qualsiasi appassimento, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 40% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di
Calusoâ passito o âCalusoâ passito devono essere osservate le seguenti condizioni: lâuva, dopo
aver subito unâaccurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere
protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%. - I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla
vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: mesi 48 decorrere dal 1° novembre
successivo alla vendemmia. - Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per
ciascuno di essi di seguito indicata:
Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito: dal 1° novembre del 3° anno successivo alla
vendemmia;
Erbaluce di Caluso passito riserva o Caluso passito riserva: dal 1° novembre del 4° anno
successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini a denominazione di origine controllata e garantita âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ
all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ:
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
4
âErbaluce di Calusoâ spumante o â Calusoâspumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
zuccheri residui naturali: massimo12,0 g/l.
âErbaluce di Calusoâpassito o â Calusoâpassito:
colore: dal giallo oro allâambrato scuro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
zuccheri residui : minimo 70,0 g/l;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
âErbaluce di Calusoâpassito riserva o â Calusoâpassito riserva:
colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;
zuccheri residui minimo 70,0 g/l;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Le suddette tipologie possono presentare eventuale sentore di legno. - Eâ facoltĂ del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per lâaciditĂ totale e lâestratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
âErbaluce di Calusoâ o âCalusoâ è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale,
scelto, selezionato, vecchio e similari. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchĂŠ non abbiano significato laudativo. - Nella designazione del vino âErbaluce di Calusoâ o âCalusoâ, la denominazione di origine
controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purchÊ sia seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve,
sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nellâapposito elenco regionale ai
sensi dellâart. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
La menzione âvignaâ seguita dal relativo toponimo deve essere riportata in caratteri di
dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
5 - Nella designazione e presentazione dei vini âErbaluce di Calusoâ o â Calusoâ, con lâesclusione
della tipologia spumante senza lâindicazione del millesimo, è obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino âErbaluce di Calusoâ o âCalusoâ devono essere
di forma tradizionale, di capacitĂ consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a
18,7 cl, e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Il comprensorio Erbaluce comprende 37 comuni situati tra le due serre quella di Ivrea e di
Caluso che la racchiudono nella conca morenica canavesana dove i vigneti sono disposti sul lato
sud delle,.La tecnica di coltura e la pergola calusiese formata da unâinterfila di oltre 5 metri con
circa mille ceppi per ettaro. La potatura è a tralci lunghi perchĂŠ lâErbaluce non è produttiva sulle
prime tre o quattro gemme basali. Particolare è la raccolta dellâuva per tipologia passito che
viene adagiata su graticci in appositi locali per lâappassimento naturale.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
LâErbaluce è un vitigno che si è particolarmente adattato al terreno sabbioso e ciottoloso delle
colline moreniche canavesane che hanno una buona aciditĂ di base che lascia nel vino una
pregevole freschezza.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
LâErbaluce è un vitigno autoctono introdotto in loco dai romani e con buona probabilitĂ derivante dal
Greco di Fiano. à un vitigno versatile e unico nel panorama dei bianchi perchÊ può essere vinificato
in tre tipologie diverse: bianco secco, spumante e passito.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Camera di Commercio di Torino
Via Carlo Alberto 16 - 10123 Torino
Tel. +39 011 57161
Fax +39 011 5716516
Mail: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
La C.C.I.A.A. di Torino è lâAutoritĂ pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
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