Erice Doc

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Regione

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«ERICE»
Approvato con D.M. 20.10.2004 G.U. 259 – 04.11.2004
Modificato con D.M. 20.05.2011 G.U. 137 – 15.06.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione vini
La denominazione di origine controllata «Erice» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Erice» Bianco;
«Erice» Ansonica o Inzolia;
«Erice» Catarratto;
«Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo;
«Erice» Chardonnay;
«Erice» Muller Thurgau;
«Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
«Erice» Moscato;
«Erice» Passito;
«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola;
«Erice» Frappato;
«Erice» Perricone o Pignatello;
«Erice» Cabernet Sauvignon;
«Erice» Syrah;
«Erice» Merlot.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Erice» Bianco:
Catarratti: minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, idonei, alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà
di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
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242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente
disciplinare, fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni
Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Inzolia, Grecanico dorato o Grecanico,
Grillo, Catarratti, Moscato di Alessandria o Zibibbo, e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:
Sauvignon B. minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Passito:
Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Moscato:
Moscato di Alessandria minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%.
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):
Calabrese o Nero d'Avola: minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo,
idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 40%.
La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni
Calabrese o Nero d'Avola, Frappato, Cabernet Sauvignon, Perricone o Pignatello, Syrah, Merlot,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 15%.
«Erice» Spumante:
per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 5%;
per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella
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regione Sicilia, come sopra specificato, fino ad un massimo del 30%.
Articolo 3
Zona di produzione uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualita' di
tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice,
Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani.
La zona e' cosi' delimitata: la delimitazione ha inizio nel comune di Erice in localita' Grotta
Perciata per procedere in senso antiorario lungo le localita' San Matteo, Fontana Bianca, Martogna
Porta Guastella, Torre dei quattro venti, Casa La Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali,
Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare la strada statale 113; si segue la strada statale 113
in direzione est sino ad arrivare in localita' Torretta, dove si interseca la via Fumosa; questa, viene
percorsa in direzione sud fino ad incrociare la strada provinciale Trapani-Salemi che la si segue
fino al Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine amministrativo del comune di
Trapani fino ad arrivare in localita' Bruca dove si interseca il confine amministrativo di Buseto
Palizzolo; da qui, sempre in senso antiorario, si prosegue lungo il confine amministrativo di
Buseto Palizzolo, per arrivare in localita' Racabbe a quota 205 m s.l.m. che segna l'ingresso nel
territorio di Castellammare del Golfo. La delimitazione procede in direzione nord lungo le quote
225, 231, 240 fino ad incrociare il confine amministrativo del comune di Custonaci. Si segue detto
confine per giungere in localita' Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da questo punto si
segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana, Case La Porta, Case Chiova, Bellazita,
zona sud-est localita' Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si segue la zona
pedemontana di Montagna Sparacio, si attraversa la strada provinciale Trapani-San Vito Lo
Capo, si procede lungo la linea che unisce le localita' Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano
Alastre, Portella del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia; si segue il percorso del
fiume in direzione c.da Linciasa per poi deviare in direzione ovest attraversando Baglio Sciare,
Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta Berciata in
territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui
si tratta.
4.2 - Densita' d'impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a
3500 per le uve a bacca bianca e 4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono l'alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di
allevamento espanse.
La Regione siciliana puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare
la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sesti d'impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
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4.4 - Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali
sono le seguenti:
| | Titolo alcolom. vol.
Tipologia |Produzione uva t/ha| nat. minimo % vol.

"Erice" Bianco | 11 | 12,00

"Erice" Ansonica
o Insolia | 11 | 12,00

"Erice" Catarratto | 11 | 12,00

"Erice" Grecanico | 11 | 12,00

"Erice" Grillo | 11 | 12,00

"Erice" Chardonnay | 9 | 12,00

"Erice" Muller Thurgau | 11 | 12,00

"Erice" Sauvignon | 11 | 12,00

"Erice" Vendemmia
Tardiva Sauvignon | 6 | 16,00

"Erice" Vendemmia
Tardiva Zibibbo.... | 6 | 16,00

"Erice" Moscato | 11 | 12,00

"Erice" Passito | 11 | 13,00

"Erice" Spumante|
(Dolce e Brut) | 11 | 12,00

"Erice" Rosso
(anche tipol. Riserva) 11 | 12,50

"Erice" Calabrese
o Nero d'Avola 11 | 12,50

"Erice" Frappato | 11 | 12,50

"Erice" Perricone
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o Pignatello | 11 | 12,50

"Erice" Cabernet
Sauvignon | 9 | 12,50

"Erice" Syrah | 11 | 12,50

"Erice" Merlot | 9 | 12,50
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti
di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata
alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l'appassimento delle uve,
l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate in tutto il territorio
amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui
all'art. 3.
5.2 - Zona di imbottigliamento.
Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, le operazioni di imbottigliamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Erice» devono essere effettuate all'interno della zona di
vinificazione, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine e assicurare
l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3
e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).
5.3 - Correzioni.
Non e' consentito l'arricchimento.
5.4 - Elaborazione.
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in
autoclave.
La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed
attrezzature consentite dalla normativa vigente.
Le tipologie vendemmia tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta.
5.5 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le
aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:
Tipologia |Resa uva/vino|Prod. massima di vino Hl/ha

"Erice" Bianco | 70% | 77,00

"Erice" Ansonica
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o Insolia | 70% | 77,00

"Erice" Catarratto | 70% | 77,00

"Erice" Grecanico | 70% | 77,00

"Erice" Grillo | 70% | 77,00

"Erice" Chardonnay| 70% | 63,00

"Erice" Muller Thurgau 70% | 77,00

"Erice" Sauvignon | 70% | 77,00

"Erice" Vendemmia
tardiva Zibibbo | 60% | 36,00

"Erice" Vendemmia
tardiva Sauvignon | 60% | 36,00

"Erice" Moscato | 70% | 77,00

"Erice" Passito | 40% | 44,00

"Erice" Spumante
(dolce e brut) | 70% | 77,00

"Erice" Rosso
(anche tipol. Riserva) 70% | 77,00

"Erice" Calabrese
o Nero d'Avola | 70% | 77,00

"Erice" Frappato | 70% | 77,00

"Erice" Perricone
o Pignatello | 70% | 77,00

"Erice" Cabernet|
Sauvignon | 70% | 63,00

"Erice" Syrah | 70% | 77,00

"Erice" Merlot | 70% | 63,00
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie bianche, rosse
e spumante, il 63% per le tipologie vendemmia tardiva, il 43% per la tipologia passito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per l'intera partita.
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L'eccedenza del 5%, se ne ha le caratteristiche, puo' essere designata come vino ad I.G.T.
5.6 - Invecchiamento.
Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» e' ammessa a condizione che, prima
dell'immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di anni
due, a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
«Erice» Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Grecanico:
colore: paglierino piu' o meno carico con riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole piu' o meno fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 q/l.
«Erice» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
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acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Ansonica o Insolia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Erice» Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Erice» Spumante Dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol, di cui almeno 6,00 vol% effettivo;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri min.: secondo normative UE.
«Erice» Spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
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sapore: fresco con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
zuccheri massimo: 15,0 g/l.
«Erice» Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Frappato:
colore: rubino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
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sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Erice» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
odore: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Erice» Passito:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui almeno il 12,50% vol svolto ed il
3,50% vol. da svolgere;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui almeno il 12,50% vol svolto ed il
3,50% vol da svolgere;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Erice» Vendemmia tardiva Sauvignon:
colore: da giallo paglierino al dorato carico;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, di cui almeno il 12,50% vol svolto ed il
3,50% vol. da svolgere;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione
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siciliana, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio
decreto.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di
cui all'art. 1.
7.3 - Annata.
Nell'etichettatura dei vini «Erice» l'indicazione dell'annata di produzione dell'uve e' obbligatoria
per i tipi tranquilli.
Articolo 8
Confezionamento
8.1 - Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale di
0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica

  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    I territori di cui all'art. 3, modificato dall'art. unico del DM 20/05/2011 pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale Repubblica Italiana n. 137 del 15/06/2011, visti nel loro insieme, evidenziano connotati
    storico culturali ed agro-ambientali di inequivocabile continuità, tanto che l'ambito territoriale di
    riferimento bene può configurarsi come un “unico” territorio che ha caratterizzato le varie
    tipologie di vino.
    La zona di produzione è molto ondulata per il diverso giuoco che ha avuto la degradazione
    meteorica nell'alternanza di masse rocciose dure e tenere.
    Sono presenti rocce calcaree ed argillose che, reagendo in modo diverso all'azione degli agenti
    atmosferici hanno dato forma ad un rilievo orografico molto vario. Il territorio è infatti cosparso di
    alture, che in determinati punti assurgono a veri e propri monti(Monte Erice e Montagna Grande a
    Trapani); prevalgono però le colline con un'altitudine media di circa 200 metri s.l.m.
    I suoli su cui prospera la vite, nella quasi totalità dei casi sono di medio impasto con tendenza
    all'argilloso.
    Il clima è mediterraneo insulare con inverni anche piovosi(piovosità media annua 600 mm) ed
    estati calde ed asciutte.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Anche il fattore umano ha dato e continua a dare influenza alla civiltà mediterranea della vite e
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    del vino.
    L'utilizzazione della menzione geografica “Erice” risiede nell'influenza che l'omonima cittadina
    ha avuto nei riguardi dei territori “sottostanti”.
    Nel corso dei secoli, infatti, è emersa l'indiscutibile superiorità socio-politica di Erice-vetta che ha
    condizionato il modo di vivere degli habitatores, colonizzatori dei territori situati alle pendici del
    Monte, che da sempre dell'agricoltura hanno fatto uno dei settori di primaria importanza.
    In questo territorio la viticoltura ha origini remote: la presenza di numerosi “bagli”, tipici
    aggregati rurali, testimonia l'esistenza di un'affermata tradizione enologica; quasi tutti i “bagli”
    sono segnati da un'indelebile impronta enologica per effetto della presenza di caratteristici
    elementi come il palmento per la pigiatura delle uve, il torchio e la cantina, dove venivano
    collocate le botti.
    Successivamente la viticoltura locale è stata chiamata a sostanziali innovazioni: affermazione di
    nuovi sistemi di allevamento, soprattutto a media espansione, rinnovamento della compagine
    varietale anche con l'introduzione di varietà cosmopolite.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale
    definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
    disciplinare di produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
    impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
    razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
    esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in
    zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente
    differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi
    maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale
    maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni.
    Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e
    quelle relative alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili
    all'ambiente geografico.
    I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono
    al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici,
    caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di
    partenza.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei
    vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
    naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con
    la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
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    organolettiche dei vini della DOC “Erice”.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di
    sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi
    all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono
    tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.
    La secolare storia vitivinicola di questo territorio, è la generale e fondamentale prova della stretta
    connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei
    vini della DOC “Erice” .Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare
    territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed
    enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie
    all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Erice”, le cui
    peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Istituto Regionale Vini e Oli
    Viale della Libertà n° 66
    90143 - Palermo
    Telefono 091 6278111
    Fax 091 347870;
    e-mail irvv@vitevino.it
    L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010
    (Allegato 2), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
    disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26
    del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
    controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,
    elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in
    G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).
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