Fara Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "FARA"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 13.08.1969 GU 279 - 05.11.1969
Modificato con DM 04.06.2010 GU 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle
    condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e
    menzioni:
    "Fara"
    "Fara" riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini "Fara" devono essere ottenuti, nell’ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti
    vitigni nella proporzione appresso indicata:
    Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%;
    Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.
    Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai
    vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori
    amministrativi comunali di Fara e Briona.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono
    essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche
    caratteristiche di qualità.
  5. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
    -terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
    -giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente
    soleggiati;
  • altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m.
  • esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
  • densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
    atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
    vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
    Vini resa uva Titolo alc.
    t/ha Vol. nat.
    minimo
    “Fara” 10,00 11,50%Vol.
    “Fara” riserva 9,00 12,00% Vol.
    I vini a denominazione di origine controllata “Fara” e “Fara” riserva possono essere accompagnati
    dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il relativo
    vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in
    coltura specializzata per la produzione dei vini “Fara” e “Fara” riserva, con menzione vigna, ed i
    titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono
    essere i seguenti:
    Vino Vino
    Fara “Fara” riserva
    Anno di impianto Resa uva t/ha Tit.alc. volumico Resa uva t/ha Tit.alc. volumico
    minimo naturale minimo naturale
    quinto 7,20 12,00 % vol. 7,20 12,50 % vol
    sesto 8,10 12,00 % vol. 8,10 12,50 % vol
    dal settimo anno 9,00 12,00 % vol 9,00 12,50 % vol
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la
    produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino
    per i quantitativi di cui trattasi.
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  2. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
    presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini
    "Fara" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:
    Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio.
    Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
    Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio
    d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;
    Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
    Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
    Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
    l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
    A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
    l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
    individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010
  6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Vini resa produzione
    uva/vino max di vino
    "Fara" 70% 7.000 litri
    "Fara" riserva 70% 6.300 litri
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
    al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
    t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto
    alla denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine per tutto il prodotto.
  7. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
    Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza
    mesi
    3
    1° novembre
    "Fara" 22 12 dell'anno di
    "Fara" riserva 34 20 raccolta delle uve
  8. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del
    totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
  9. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno
    di essi di seguito indicata:
    Tipologia Data
    "Fara" 1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
    "Fara"riserva 1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  10. I vini "Fara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -colore: rosso rubino;
    -odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
    -sapore: asciutto, sapido, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    "Fara" con indicazione di "vigna":
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
  1. Il vino “Fara” riserva” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    -colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
    -odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ;
    -sapore: asciutto, sapido, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
  1. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Fara" è vietata
    l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" , ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
    naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
  3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara", è
    consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
    purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
  4. . Nella designazione del vino "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
    menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la
    conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia
    nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
    nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Fara
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  5. Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e “Fara” riserva è obbligatoria l'indicazione
    dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  6. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini "Fara" e “Fara” riserva, devono essere di forma
    tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
  7. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
    inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Risalendo lungo il Fiume Sesia , Fara è la prima delle denominazioni “comunali” del Novarese .
    Due i comuni interessati : Briona e Fara Novarese. Il suo territorio si trova parte in altopiani
    morenici e parte su versanti collinari
    Tra i prodotti del territorio , il primo posto spetta all'uva e la coltivazione della vite vanta più di un
    millennio di esperienza che con il passare degli anni si è affinata in base alle conformazioni
    territoriali e climatiche.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La viticoltura di Fara si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia , una lunga e regolare
    collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud : un altopiano prevalentemente argilloso diviso
    in due strisce collinari . E’ una collina frutto dei lavori di terrazzamento fluvio-glaciali, che l’hanno
    arricchita di strati alluvionali eterogenei.
    Terreni profondi nella parte superiore (quella in piano) , più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti
    esposti a ovest.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Fin dai tempi più remoti a Fara si è coltivata la vite per fare il vino e lo scrittore Plinio il Vecchio
    già lo menziona nel I° secolo dopo Cristo, testimonianze derivano anche da antichi diari di
    viticultori.A Fara Novarese è conservato un Sarcofago romano, attribuito al II° Secolo d.C.. , nel
    quale si legge molto chiaramente il testo dell’iscrizione nel cartiglio che ci dice che il proprietario
    negoziava in generi agricoli e in vino.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
    Fax +39 06 54228692
    Website: www.agroqualita.it
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
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    a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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