Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "FARA"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 13.08.1969 GU 279 - 05.11.1969
Modificato con DM 04.06.2010 GU 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e
menzioni:
"Fara"
"Fara" riserva.
Articolo 2
Base ampelografica - I vini "Fara" devono essere ottenuti, nell’ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti
vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%;
Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai
vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori
amministrativi comunali di Fara e Briona.
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Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche
caratteristiche di qualità. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
-terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente
soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura.
- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Vini resa uva Titolo alc.
t/ha Vol. nat.
minimo
“Fara” 10,00 11,50%Vol.
“Fara” riserva 9,00 12,00% Vol.
I vini a denominazione di origine controllata “Fara” e “Fara” riserva possono essere accompagnati
dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il relativo
vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in
coltura specializzata per la produzione dei vini “Fara” e “Fara” riserva, con menzione vigna, ed i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono
essere i seguenti:
Vino Vino
Fara “Fara” riserva
Anno di impianto Resa uva t/ha Tit.alc. volumico Resa uva t/ha Tit.alc. volumico
minimo naturale minimo naturale
quinto 7,20 12,00 % vol. 7,20 12,50 % vol
sesto 8,10 12,00 % vol. 8,10 12,50 % vol
dal settimo anno 9,00 12,00 % vol 9,00 12,50 % vol
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi.
2 - In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini
"Fara" devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:
Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio.
Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio
d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 - La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Vini resa produzione
uva/vino max di vino
"Fara" 70% 7.000 litri
"Fara" riserva 70% 6.300 litri
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all’art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto. - I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza
mesi
3
1° novembre
"Fara" 22 12 dell'anno di
"Fara" riserva 34 20 raccolta delle uve - E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del
totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. - Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno
di essi di seguito indicata:
Tipologia Data
"Fara" 1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia
"Fara"riserva 1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini "Fara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
-colore: rosso rubino;
-odore: profumo fine e piacevolmente gradevole;
-sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Fara" con indicazione di "vigna": - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
- Il vino “Fara” riserva” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
-colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
-odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ;
-sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
- E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Fara" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" , ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Fara", è
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore. - . Nella designazione del vino "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia
nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Fara
4 - Nella designazione e presentazione dei vini "Fara" e “Fara” riserva è obbligatoria l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini "Fara" e “Fara” riserva, devono essere di forma
tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca. - La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.
Risalendo lungo il Fiume Sesia , Fara è la prima delle denominazioni “comunali” del Novarese .
Due i comuni interessati : Briona e Fara Novarese. Il suo territorio si trova parte in altopiani
morenici e parte su versanti collinari
Tra i prodotti del territorio , il primo posto spetta all'uva e la coltivazione della vite vanta più di un
millennio di esperienza che con il passare degli anni si è affinata in base alle conformazioni
territoriali e climatiche.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
La viticoltura di Fara si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia , una lunga e regolare
collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud : un altopiano prevalentemente argilloso diviso
in due strisce collinari . E’ una collina frutto dei lavori di terrazzamento fluvio-glaciali, che l’hanno
arricchita di strati alluvionali eterogenei.
Terreni profondi nella parte superiore (quella in piano) , più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti
esposti a ovest.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Fin dai tempi più remoti a Fara si è coltivata la vite per fare il vino e lo scrittore Plinio il Vecchio
già lo menziona nel I° secolo dopo Cristo, testimonianze derivano anche da antichi diari di
viticultori.A Fara Novarese è conservato un Sarcofago romano, attribuito al II° Secolo d.C.. , nel
quale si legge molto chiaramente il testo dell’iscrizione nel cartiglio che ci dice che il proprietario
negoziava in generi agricoli e in vino.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
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a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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