Faro Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“FARO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 03.12.1976 G.U. 61 – 04.03.1977
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.11.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Faro» è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino «Faro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti:
Nerello Mascalese 45-60%;
Nocera 5-10%;
Nerello Cappuccio 15-30%;
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, le uve provenienti dai
vitigni: Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Montonico Nero) Sangiovese.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune
di Messina.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Faro » devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino
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derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari e pedecollinari di giacitura ed orientamento
adatti.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti e
comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Faro» non deve essere superiore a t 10
per ettaro di vigneto in coltura principale pura.
La resa massima in coltura principale mista prevalente deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2. A detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino «Faro» un titolo alcolometrico
naturale minimo di 11,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate nella
zona di produzione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può consentire che le suddette operazioni
siano effettuate da quelle ditte che, avendo stabilimenti situati nel territorio della provincia di
Messina, dimostrino di aver prodotto ed invecchiato vino « Faro » prima della pubblicazione della
domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Faro» nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, parte seconda, n. 12, del 24 marzo 1973.
Il vino «Faro» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un
anno. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell’anno della
vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino «Faro» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: delicato, etereo, persistente;
sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi
compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
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Articolo 8
Confezionamento
I recipienti di capacità non superiore a litri 5 contenenti il vino «Faro» di cui al presente
disciplinare, devono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei
vini di pregio. Qualora il vino «Faro» sia contenuto in bottiglie di capacità compresa tra litri 0,360 e
litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo «bordolese» o «borgognona» e per la loro chiusura
è vietato l’impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo a corona.
È’ consentita l’indicazione in etichetta della annata di produzione delle uve purché veritiera e
documentabile.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica

  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    Sulle colline e lungo le coste che si affacciano sullo Stretto di Messina in una lingua di terra chiusa
    tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio nasce la denominazione d’origine controllata Faro.
    La sua zona di produzione si sviluppa nel solo comune di Messina, da Giampilieri Marina a Capo
    Peloro per 32 kilometri nella fascia jonica, e da Capo Peloro a Ortoliuzzo per 24 km nella fascia
    tirrenica.
    L'esposizione verso il mare, i venti che caratterizzano l'area dello Stretto e proteggono i vitigni da
    eccessiva umidità, i terreni tendenzialmente di tipo alluvionale a medio impasto argilloso e la
    giacitura prevalentemente collinare sono le principali caratteristiche pedoclimatiche della suddetta
    zona delimitata.
    2). Fattori umani rilevanti per il legame
    Il nome “Faro” pare derivi dall’antica popolazione greca dei Pharii, che colonizzarono gran parte
    delle colline messinesi, svolgendo attività agricola e in particolare dedicandosi alla coltivazione
    delle vigne, o verosimilmente da Punta Faro o Capo Peloro, posta all’estremità dello stretto.
    Quest’area della Sicilia vanta un’antichissima vocazione vitivinicola, il vino Faro, infatti, era
    prodotto già in età Micenea (XIV secolo a.C.). Numerose testimonianze sono riconducibili a
    un’importante attività vitivinicola già dall’epoca greca, per arrivare fino al XIX secolo in cui furono
    davvero notevoli il commercio e l’esportazione di vino Faro in molte regioni della Francia, allora
    utilizzato come vino da taglio dei vini di Borgogna e di Bordeaux, in concomitanza con gli attacchi
    di fillossera che interessarono il Nord Europa e la Francia in particolare.
    Nell’intera provincia di Messina nel 1848 in totale gli ettari coltivati a vite erano 18mila,
    nell’ultimo decennio dell’Ottocento raggiunsero i 40mila e la produzione annua di vino arrivò a
    500mila ettolitri. Oggi gli ettari vitati a uva da vino nella provincia sono 900, ma proprio questo
    basso picco ha contribuito alla svolta della viticoltura messinese verso la qualità.
    L'origine di questo vino ha, infine, una tradizione di pregio acquistata, in qualche secolo di vita,
    come dimostrano attestati di benemerenza concessi da organismi esperti e qualificati.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.
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    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili
    all'ambiente geografico.
    Il vino di cui al presente disciplinare presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare presenta caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al suo
    equilibrio gustativo; aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, tipici dei vitigni di
    partenza.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei
    vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
    naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con
    la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche del vino “Faro”.
    Anche il clima dell’areale di produzione, prettamente mediterraneo, si confà ad una viticoltura di
    qualità.
    La particolare combinazione tra territorio e clima hanno contribuito a dare alla DOC “Faro” le sue
    caratteristiche peculiari: l'esposizione verso il mare, i venti che caratterizzano l'area dello Stretto e
    proteggono i vitigni da eccessiva umidità e i terreni, tendenzialmente di tipo alluvionale a medio
    impasto argilloso. In tale contesto l'uvaggio di Nerello Mascalese (base della doc Faro) che spicca
    per il suo carattere “spigoloso” esprime nella denominazione messinese un particolare rotondità,
    mitigato ed arricchito dal nocera e dal nerello cappuccio.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Istituto Regionale Vini e Oli
    Viale della Libertà n° 66
    90143 - Palermo
    Telefono 091 6278111
    Fax 091 347870;
    e-mail irvv@vitevino.it
    L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che
    effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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