Freisa d'Asti Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“FREISA D’ASTI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvazione con DPR 01.09.1972 G.U. 311 - 30.11.1972
Modificato con D.M .28.02.1995 G..U 62 - 15.03.1995
Modificato con D.M. 30.11.2011 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 03.11.2021 G.U. n.269 - 11.11.2021
(Modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. n. Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
33/2019) G.U.U.E n. C/172 del 26.04.2022
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Freisa d’Asti” è riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
    tipologie o menzioni:
  • “Freisa d’Asti”;
  • “Freisa d’Asti” superiore;
  • “Freisa d’Asti” spumante;
  • “Freisa d’Asti” frizzante.
    Articolo 2
    Base Ampelografica
    La denominazione di origine controllata “Freisa d’Asti” è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti
    aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale: vitigno Freisa per almeno il 90%;
    possono concorrere, per un massimo del 10% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
    coltivazione nella Regione Piemonte.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio collinare della
    provincia di Asti, esclusi i territori comunali di Cellarengo d’Asti e di Villanova d’Asti.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1
    devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed
    ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
  2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
  • giacitura: esclusivamente collinare;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva
    e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
    controspalliera con vegetazione assurgente, sistemi di potatura: i guyot tradizionali e/o altre
    forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve;
  • è vietata ogni pratica di forzatura;
    È consentita l’irrigazione di soccorso.
  1. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico
    volumico naturale minimo delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata di
    cui all’art.1 devono essere rispettivamente i seguenti:
    vini Resa uva Titolo alcolometrico
    tonnellate Volumico naturale minimo
    per ettaro
    “Freisa 8 11 % vol.
    d’Asti”
    “Freisa 8 11 % vol.
    d’Asti”
    frizzante.
    “Freisa 8 12 % vol.
    d’Asti”
    superiore
    “Freisa 8 10,5 % vol.
    d’Asti”
    spumante
    Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Freisa d’Asti” devono essere riportati nei limiti di cui sopra
    purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
    uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono venire effettuate nell’interno della zona
    di produzione delimitata nell’articolo 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
    siano effettuate nell’intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
  3. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
    Qualora tale resa superi il valore della percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza
    non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il
    diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
    3.Il vino “Freisa d’Asti” nella tipologia Superiore, deve essere invecchiato fino al 1° novembre
    dell’anno successivo a quello di vendemmia e per un periodo non inferiore a 6 mesi in recipienti di
    legno.
    4.La produzione dei vini spumanti e frizzanti di cui al presente disciplinare deve essere effettuata con
    il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo
    devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Freisa d’Asti”
    colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: da secco ad amabile, armonico, talvolta vivace, leggermente tannico; per il prodotto
    qualificato con la menzione “Vigna”, sapore: secco, armonico, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; con menzione “vigna” 12% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
    “Freisa d’Asti” superiore
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: secco, armonico; leggermente tannico
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; con menzione “vigna” 12,5% vol.
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l
    “Freisa d’Asti” spumante
    spuma: fine, persistente;
    colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o meno intenso, o rosato;
    odore: caratteristico delicato di lampone e di rosa;
    sapore: da extra brut a dolce, fresco, fruttato con sottofondo assai gradevole di lampone.
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; con menzione “vigna” 12% vol.;
    acidità totale minima: 5,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21 g/l
    “Freisa d’Asti” frizzante
    spuma: vivace, evanescente;
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: da secco ad amabile, fresco, con sottofondo assai gradevole di lampone; per il prodotto
    qualificato con la menzione “Vigna” sapore: secco, fresco, con sottofondo assai gradevole di
    lampone;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; con menzione “vigna” 12% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l
    Articolo 7
    Designazione e presentazione.
  4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art.1
    è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente
    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”,
    “selezionato”, “riserva”, e similari.
  5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art.1
    è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
    purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore.
  6. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Freisa
    d’Asti” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve con l’esclusione delle
    tipologie Spumante non millesimato e Frizzante.
  7. La menzione Vigna seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla
    normativa vigente.
  8. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso dell’unità geografica
    più ampia “Piemonte”, ai sensi dell’art. 29 comma 6 della Legge 238/2016.
    Articolo 8
    Confezionamento
  9. Il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 deve avvenire in
    recipienti di vetro delle capacità nominali previste dalla vigente normativa, fino a 60 litri, con
    esclusione dei contenitori della capacità da 200 cl.
  10. Inoltre per gli stessi vini, ad esclusione delle tipologie qualificate con la menzione “vigna” e con
    la menzione “superiore”, è consentito l’uso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto
    con gli alimenti, ad esclusione dei contenitori in PET, delle capacità nominali previste dalla normativa
    dell’Unione europea e nazionale, fino a 60 litri.
  11. Per le tipologie della DOC Freisa d’Asti previste all’art. 1 sono ammessi tutti i dispositivi di
    chiusura previsti dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e dei tappi in plastica per
    la tipologia spumante.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Il nucleo originale di diffusione del vitigno Freisa sembra essere l’area nordoccidentale del
    Monferrato, ai confini tra il bacino terziario piemontese la collina morenica torinese e,
    amministrativamente, tra le province di Asti e Torino.
    Lo attestano citazioni del nome Freisa nei catasti del Comune di Chieri del secolo sedicesimo. Il
    vitigno Freisa si è poi largamente diffuso in tutta l’area astigiana, essendo in molti comuni a sinistra
    del Tanaro il secondo vitigno coltivato dopo il Barbera.
    La sua diffusione è dovuta alle qualità enologiche specifiche, alla sua ottima vocazione come uva da
    taglio per i freschi aromi fruttati e la tannicità robusta. Il patrimonio ampelografico piemontese vanta
    una forte biodiversità ed è caratterizzato dalla presenza assolutamente prevalente di vitigni autoctoni.
    La vinificazione delle uve provenienti dai vigneti la cui composizione varietale dominante è basato
    sul vitigno freisa, è tradizionale nelle versioni vivace, frizzante, spumante, secca oppure amabile che
    quella ferma.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    Essendo piuttosto resistente alle crittogame, ma poco alla siccità, nell’astigiano viene coltivato di
    norma nei versanti di media collina non eccessivamente assolati.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Antico vitigno piemontese, diffuso in tutto il Monferrato Astigiano, trova la sua area di elezione nel
    territorio a nord della provincia di Asti. Il Vino Freisa d’Asti può essere prodotto in varie versioni e
    nella tradizione contadina del territorio viene prodotto anche come vino dolce.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: VALORITALIA s.r.l
    Via Venti Settembre, 98/G
    00185 Roma (RM).
    Sede operativa per l’attività regolamentata: Via Valtiglione, 73.
    14057 ISOLA D’ASTI (AT).
    La società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare conformemente all’articolo
    19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par.1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018 (pubblicato in G.U. n. 253
    del 30-10-2018).