Galluccio Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC
“GALLUCCIO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 04.08.1997 G.U. 204 - 02.09.1997
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Galluccio” è riservata al vino che risponde alle condizioni e
    ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    “Galluccio” bianco
    “Galluccio” rosso anche riserva
    “Galluccio” rosato
    Articolo 2
    Base ampelografia
  2. Il vino a denominazione di origine controllata “Galluccio” deve essere ottenuto esclusivamente
    mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e
    provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
    “Galluccio” bianco
    Falanghina minimo 70%
    Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca,
    non aromatici, idonei e/o in osservazione, ammessi alla coltivazione nella Provincia di Caserta, fino ad
    un massimo del 30%.
    “Galluccio” rosso e rosato
    Aglianico minimo 70%
    Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca rossa,
    non aromatici, idonei e/o in osservazione, ammessi alla coltivazione nella provincia di Caserta, fino ad
    un massimo del 30%.
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    I vini ad a DOP “Galluccio” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
    composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i
    rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania iscritti nel registro nazionale
    delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente
    disciplinare.
    Articolo 3
    Zona di produzione uve
  3. Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Galluccio”, nei tipi bianco, rosso e rosato, devono
    essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di:
    Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Tora e Piccilli; tutti in
    provincia di Caserta.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Galluccio” devono
    essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro
    specifiche caratteristiche di qualità.
  5. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione e di altitudine non
    superiore ai 500 metri s.l.m.; sono esclusi i terreni di fondovalle e quelli umidi.
  6. I sesti di impianto, i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, le forme di allevamento devono essere
    quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
    vini.
  7. E’ vietata ogni pratica di forzatura.
  8. E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due interventi, prima dell’invaiatura.
  9. Per i reimpianti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovrà essere la spalliera o controspalliera e
    la densità di impianto non dovrà essere inferiore a 2.000 ceppi/ettaro, con una produzione massima per
    ceppo in media non superiore a kg. 6,000.
  10. La resa massima di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata per la produzione del vino
    “Galluccio” non deve essere superiore a:
    “Galluccio” bianco 12,00 tonn./ettaro
    “Galluccio” rosso e rosato 11,00 tonn./ettaro
  11. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua dovrà
    essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente coperta dalla vite.
  12. Il vino a DOC “Galluccio” rosso ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
    naturale minimo di 11,50% vol., immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
    minimo di 12,00% vol., dopo un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, di cui uno in botte
    di legno a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la
    specificazione “riserva”.
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  13. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC
    “Galluccio” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
    quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
  14. Il superamento del limite del 20% comporta la decadenza del diritto alla denominazione di origine
    controllata per tutto il prodotto.
  15. La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo
    limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75%
    decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  16. Le operazioni di vinificazione e quelle di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate
    nell’ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.
  17. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a D.O.C. “Galluccio” i seguenti titoli
    alcolometrici volumici naturali minimi:
    “Galluccio bianco” 10,50% vol.
    “Galluccio rosso” 11,00% vol.
    “Galluccio rosato” 10,50% vol.
  18. Il vino a DOC “Galluccio rosso” non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno
    successivo all’annata di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche del vino al consumo
  19. I vini a DOC. “Galluccio”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Galluccio” bianco
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: secco, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
    “Galluccio” rosso
    colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
    l’invecchiamento;
    profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
    “Galluccio” rosato
    colore: rosa più o meno intenso;
    profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: secco, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
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    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
  20. E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare, con proprio
    decreto, sentito il Consorzio di tutela, i valori minimi riferiti all’acidità totale e all’estratto non riduttore.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  21. Nella designazione e presentazione del vino “Galluccio” è vietato l’uso di qualificazioni diverse da
    quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
    superiore, selezionato e similari.
  22. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, regioni sociali e marchi privati non
    aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
  23. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Galluccio” di cui all’art.2 può
    essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
    menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle
    uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai
    sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
  24. Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti i vini a DOC “Galluccio” deve figurare l’indicazione
    dell’annata di produzione delle uve.
  25. Per il confezionamento dei recipienti in capacità superiori a litri 0,250 e fino a litri 2 è consentito solo
    l’uso del tappo di sughero.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente geografico e profili storici
    A) Informazione sulla zona geografica
    Fattori naturali
    L'area interessata dai vini D.O.C. Galluccio rosso rosato e bianco, si estende per l'intero territorio dei
    comuni di Mignano Montelungo, Rooca D’Evandro, Galluccio,Conca della Campania. Tale territorio
    confina ad Ovest con il Garigliano a Nord con il comune di S. Pietro Infine, ad Est con i comuni dí
    Presenzano e Marzano Appio, a Sud con i comuni di Roccamonfina e Sessa Aurunca. Le coordinate
    geografiche sono le seguenti:
    -Latitudine compresa tra 41° e 20’, e 41° e 24’
    -Longitudine compresa tra +l° e 27’ e +1° e 32’
    Il territorio è prevalentemente collinare con estremi altimetrici che vanno da 80 a1180 mt s.l.m.
    L'orografia è rappresentata dalle pendici del vulcano spento di Roccamonfina a sud, dal gruppo
    montagnoso con le cime di Monte Camino (mt 946) e la Difesa (mt 956) ubicato al centro del
    comprensorio ed orientato in direziono nord/sud ed esternamente,sul confine con la provincia di Isernia
    ,la dorsale comprende la cima di Monte Cesima (mt 1180) e di Monte Cavallo (mt 966). Il Garigliano,
    con direzione nord/sud per un tratto abbastanza lungo, segna il confine ovest del comprensorio mentre il
    fiume Peccia attraversa la parte più a nord della zona per immettersi, quindi, nello stesso Garigliano in
    località “Selvotta” di Roccadevandro. Vi sono altri numerosi corsi d'acqua, non tutti perenni, o nel
    complesso di modesta portata. Di essi solo due sono tributari del fiume Volturno mentre tutti gli altri
    sboccano o direttamente nel Garigliano o nel fiume Peccia.
    Il territorio dell'intero comprensorio interessato ha una SAU di 5.344 ettari ed è prevalentemente
    collinare; solo la fascia adiacente il Garigliano ed il fiume Peccia è pianeggiante. Gran parte del
    territorio della zona è pedologicamente caratterizzato dalla presenza di depositi lavici, tipici delle varie
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    fasi dell’attività eruttiva dell'apparato vulcanico di Roccamonfina (Monte S. Croce). Il restante è
    rappresentato da terreni di composizione varia: argilloso-calcareo, argilloso-sabbioso ,e medio impasto.
    Dal punto di vista climatico il comprensorio si presenta omogeneo ed idoneo alla coltivazione della vite.
    Non si può però escludere la presenza di microclimi particolarmente umidi (fondovalle) che peraltro
    sono stati esclusi dal disciplinare, essendo particolarmente indicate alla coltivazione della vite le aree
    che siano ad almeno 120 m.s.l.m. Per quanto riguarda le precipitazioni, nel periodo che va dal l92l al
    1950 sono caduti mediamente ogni anno 800/900 mm. di pioggia distribuiti principalmente nel periodo
    autunno-inverno. La quantità totale dell'apporto idrico o la sua distribuzione stagionale soddisfa appieno
    le esigenze della vite. Il comprensorio presenta nel complesso una temperatura mite con oscillazioni che
    vanno da – 4° nei mesi di Gennaio -Febbraio a + 37° nel mese di Agosto. I venti nella zona sono
    abbastanza frequenti e durante la primavera e l'estate contribuiscono a mitigare la temperatura. Si ha
    quindi nel comprensorio in esame il seguente quadro climatico: piovosità media, temperature
    primaverili estive estremamente favorevoli, ventosità di media intensità e frequenza.
    Fattori umani
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino in Campania.
    La coltivazione della vite in Campania ha origini antichissime. La coltivazione della vite nella zona ha
    certamente tradizioni antiche. E’ possibile ritenere, con qualche fondamento, che il Falerno fosse
    prodotto anche in quest’area, sebbene nessuno studioso ha potuto stabilire con certezza dove fosse
    esattamente ubicato e quale estensione avesse l’ager falernus. E’ indubbio però che una parte dell’area è
    ubicata a ridosso e tra alcune delle principali arterie di comunicazione dell’età romana ed in specie la via
    Appia e la via Latina, attualmente S.S. Casilina ove insistevano alcuni assai rilevanti insediamenti
    agricoli dell’età classica. Ancora lungo l’attuale Casilina è infatti possibile riscontrare antichi
    insediamenti agricoli ed in specie le c.d. “ville agricole” dedite alla coltivazione della vite e dell’olivo.
    Fattori Storici
    Abbiamo la testimonianza di Giannantonio Campano, l’eminente umanista nato nel 1429 a Cavelle,
    piccolo villaggio di Galluccio. Allievo di Lorenzo Valle, diviene amico carissimo di Jacopo
    Ammannati, Cardinale di Pavia, al quale invia in dono dell’uva locale, che così descrive: “E’
    sana,vigorosa,non inferiore al miele imetteo. Niente di meglio produce la mia Cavelle, il Villaggio
    paterno reso famoso del mio ingegno. Lì sono nato e quali siano i miei costumi ed il mio talento te lo
    dirà questa dolce uva che ti mando.” (Lib.VII ode 19; storia di Galluccio e nei comuni limitrofi. La
    coltivazione dell’aleatico, nel comune di Galluccio risale al milleseicento,quando una nobile famiglia
    toscana,i Velluti di Firenze,acquistarono il feudo di Galluccio. Infatti furono proprio loro ad impiantare i
    primi vigneti di aleatico in questa zona. Ed è proprio a Galluccio ,che con l’aleatico, il duca Velluti/ Zati
    produceva il famoso “Vin Santo” che vendeva a Firenze come vino fiorentino,riscuotendo grandi
    soddisfazioni (rif. “Storia di Galluccio” di Mons. Ernesto Gravante). Una certa notorietà storica, ben più
    recente, l’ha avuta lo stesso vino “rosso di Conca”, cui ci si riferisce più volte in testi risalenti e citato
    ancora, sin dagli anni sessanta, in alcune pubblicazioni da Luigi Veronelli.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all’ambiente geografico
    I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
    organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, quivi richiamate anche all’articolo 6. E’
    possibile riscontrare nei vini una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    Le stesse caratteristiche, in ampia parte vulcaniche dei suoli, contribuiscono alla definizione ed alle
    caratteristiche dei vini della denominazione.
    In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie,
    mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni di provenienza. Sia
    l’aglianico che la falanghina offrono prodotti di pregevolissima qualità nel territorio del Galluccio, a
    dimostrazione della vocazione enologica dell’area, rappresentando al meglio l’eccellenza enologica
    della regione e dei suoi tradizionali vitigni autoctoni.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
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    L’orografia del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone
    particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente
    adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive
    della pianta.
    Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
    viticoltura di qualità.
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
    Fax +39 06 54228692
    Website: www.agroqualita.it
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
    Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
    30.10.2018.
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