Girò di Cagliari Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
“GIRÒ DI CAGLIARI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 21.07.1972 G.U. 249 - 22.09.1972
Modificato con DPR 09.04.1979 G.U. 274 - 06.10.1979
Modificato con DM 30.03.2001 G.U. 102 - 04.05.2001
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Girò di Cagliari" è riservata al vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino "Girò di Cagliari" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Girò. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni
diversi idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di
vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, purché le uve
da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la
superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo articolo
4.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate ad ottenere i vini a denominazione di origine controllata
“Girò di Cagliari”, comprende l'intero territorio amministrativo, nelle rispettive province, dei
seguenti comuni:
Provincia di Cagliari:
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Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu,
Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donorì, Elmas, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila,
Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Pula,
Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito,
Sant'Andrea Frius, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Sestu, Settimo San Pietro,
Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa
San Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.
Provincia Carbonia Iglesias:
Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias,
Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi,
Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio.
Provincia Medio Campidano:
Arbus, Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Gonnosfanadiga, Guspini, Las Plassas,
Lunamatrona, Pabillonis, Pauli Arbarei, Samassi, San Gavino Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu,
Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovaforru,
Villanovafranca.
Provincia di Oristano:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili,
Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado Boroneddu, Busachi, Cabras,
Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis,
Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi,
Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas,
Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Sedilo,
Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris,
Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio,
Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Girò di
Cagliari" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi,
male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi,
quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400
metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica
di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Girò di Cagliari" non deve essere
superiore a 12 tonnellate per ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60%.
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Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del
vino "Girò di Cagliari", devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
all'articolo 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del
mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcol di origine viticola al mosto o al
vino di base.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico naturale
minimo di 13,00% vol.
E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.
Il vino "Girò di Cagliari" non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini "Girò di Cagliari" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
Girò di Cagliari:

  • colore: rosso rubino più o meno tenue;
  • odore: fine, delicato;
  • sapore: gradevole, dal secco al dolce;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
    Il vino "Girò di Cagliari" liquoroso:
  • colore: rosso più o meno intenso, tendente all’aranciato con l’invecchiamento;
  • odore: fine, intenso;
  • sapore: gradevole, dal secco al dolce;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol;
  • acidità totale minima: 3,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
    "Girò di Cagliari" liquoroso riserva:
  • colore: rosso più o meno intenso, tendente all’aranciato con l’invecchiamento;
  • odore: fine, intenso;
  • sapore: gradevole, dal secco al dolce;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol;
  • acidità totale minima: 3,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
    E' in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di
    modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
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    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    I vini "Girò di Cagliari" liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di
    almeno due anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione
    "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.
    Articolo 8
    Confezionamento
    Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
    quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine",
    "scelto", "selezionato" e similari.
    E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico
    «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.
    I vini "Girò di Cagliari" devono indicare in etichetta, ad eccezione della tipologia liquoroso, l'annata
    di produzione delle uve.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Fattori naturali rilevanti per il legame.
    Il vino “Girò di Cagliari” si produce nella zona di produzione oggi ricadente in tutto o in parte nelle
    province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Oristano, così come specificato
    all’articolo tre del disciplinare di produzione. È un vino che tuttora compare tra la gamma dei più
    vecchi e rinomati vini dell’Isola.
    La zona di produzione della DOC Girò di Cagliari è assai complessa e variegata dal punto di vista
    geologico, pedologico e degli ecosistemi correlati. La zona ha origini antiche che risalgono al
    paleozoico, era geologica in cui si è formato il nucleo granitico metamorfico della zolla sardo corsa.
    Questo insieme di rocce affiora ora in gran parte dell’isola risagomato al mutare del tempo dalle
    forze tettoniche e dai processi morfologici in rilievi arrotondati, altopiani peneplanati, valli ampie o
    incassate e coste frastagliate o lineari. Il paesaggio può presentarsi molto vario da morbido ad aspro
    in funzione della natura dei substrati e della vegetazione presente e passando da cime elevate a
    linee di costa.
    Nel mesozoico su questo nucleo il mare ha deposto strati carbonatico dolomitici, poi emersi ed
    erosi a formare aspri paesaggi che caratterizzano la sommità dei rilievi nella Sardegna centro
    orientale ma visibili anche nel Sulcis.
    Nel terziario la zolla sardo corsa si distacca da quella europea e ruota nel mediterraneo sino alla
    posizione attuale. Durante questa migrazione nella zolla si creano fratture profonde da cui
    fuoriescono magmi vulcanici, il mare penetra a più riprese nelle depressioni dell’entroterra
    accumulando sedimenti marini alternati ai magmi e a detriti provenienti dallo smantellamento dei
    rilievi presistenti.
    Nel pliopleistocene si mettono in posto le ultime colate basaltiche del vulcanismo sardo. Con
    questa genesi si formano i complessi stratigrafici vulcanico sedimentari che costituiscono buona
    parte della Sardegna occidentale e centro meridionale, fra cui le zone dell’Arburese, Marmilla,
    Trexenta, Parteolla e Sulcis.
    Nel quaternario il mare si ritira e i processi erosivi accentuati dalla oscillazioni climatiche dei
    periodi glaciali e interglaciali, erodono i substrati e ridepongono detriti, modellando il paesaggio
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    così come oggi lo vediamo, si plasmano così la grande pianura del Campidano, le piane minori
    ubiquitarie nell’isola, le zone lagunari e dunari costiere.
    I suoli sardi ricadenti nell’area geografica di coltivazione del Girò di Cagliari riflettono questa
    complessità e pertanto sono estremamente vari come genesi, caratteristiche, proprietà e
    distribuzione. Per grandi raggruppamenti si trovano entisuoli a profilo A-C sulle convessità o sugli
    altopiani dei rilievi, o laddove il suolo è ancora poco evoluto. Dove i substrati sono più teneri e le
    forme consentono un maggiore accumulo evolvono inceptisuoli a profilo A-Bw-C.; sulle vulcaniti
    sotto foresta si possono trovare andosuoli.
    Sulle colline marnoso-arenacee oligomioceniche (terziario) sono caratteristiche le toposequenze di
    suoli in “catena”, con la successione Entisuoli-Inceptisuoli-Vertisuoli, mentre sulle formazioni
    carbonatiche coeve a morfologia più movimentata è riscontrabile la successione Entisuoli litici-
    Inceptisuoli calcici-Inceptisuoli tipici. Nelle formazioni detritiche quaternarie: alluvioni, glacis,
    colluvi etc., pianeggianti o leggermente ondulate, i suoli hanno un grado di evoluzione maggiore e
    si trovano oltre ad inceptisuoli e vertisuoli, alfisuoli a profilo A-Bt-C anche molto evoluti con
    accumuli di argille, ferro, ossidi, carbonati, e orizzonti petrocalcici, fino a veri e propri ultisuoli sui
    depositi più antichi e stabili. Il regime di umidità del suolo è quasi sempre xerico. Lungo le coste e
    nelle aree depresse e idromorfe si trovano salorthid, psamments ed entisuoli acquici.
    In relazione ai vari fattori climatici della zona di produzione si riscontrano i seguenti tipi di clima:
  • clima sub-tropicale: investe tutta la fascia meridionale dell’Isola, che parte da Fontanamare nel
    Sulcis, comprende Cagliari ed il suo Campidano, le isole di S. Pietro e di S. Antioco, per giungere a
    Muravera nel Sarrabus. In tale zona, le precipitazioni annue sono inferiori a 700 mm., la
    temperatura media annua è superiore a 17°C, quella del mese più freddo non scende mai al di sotto
    di 10°C e vi sono almeno quattro mesi con temperatura media superiore a 20°C. Nelle zone con
    questo clima, la vite prospera e produce abbastanza bene sotto il profilo quantitativo.
  • clima temperato caldo: domina il Campidano centrale e la Valle del Tirso. La temperatura media
    annua che vi si riscontra non scende al di sotto di 15°C, quella del mese più freddo è compresa fra
    6,5° e 10°C; in almeno tre mesi la temperatura media non scende al di sotto di 20°C. Le piogge
    annue non superano gli 800 mm..
    Fattori umani rilevanti per il legame.
    Il “Girò” secondo il Mameli, apparterebbe al gruppo dei vitigni importati dagli Spagnoli nel
    periodo della loro dominazione in Sardegna.
    Il vitigno comunque dovette senza dubbio notevolmente diffondersi nell’Isola dopo il passaggio
    all’Amministrazione piemontese, a seguito della saggia politica viticola attuata (1736) dal viceré
    Marchese di Rivarolo, il quale rese obbligatoria la coltura del vigneto in alcune località persino con
    la minaccia della confisca delle terre.
    Conferma tale tesi nel suo “Rifiorimento della Sardegna” Francesco Gemelli, professore
    all’Università di Sassari, il quale nell’anno 1776 cita il Girò di Cagliari “tra i più prestanti vini della
    Sardegna”.
    In Sardegna anche il Girò, agli inizi del secolo scorso, venne colpito dalla fillossera che falcidiò i
    vigneti sardi, i quali avevano registrato alla fine dell’ottocento la loro massima espansione, ma si
    riprese successivamente con l’avvento delle nuove tecniche di coltivazione della vite innestata su
    piede americano.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    Il vino a DOC “Girò di Cagliari” si ottiene dal vitigno Girò. Il disciplinare di produzione prevede le
    tipologie rosso e liquoroso, le cui caratteristiche tecniche ed organolettiche sono descritte
    all’articolo sei del disciplinare di produzione.
    La qualità e le caratteristiche organolettiche del vino sono il risultato della coltivazione della vite
    sui caratteristici terreni della zona di produzione, in cui essa cresce fiancheggiata dalle diverse
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    essenze della macchia mediterranea che spontaneamente crescono nella zona geografica di
    coltivazione.
    L’ambiente geografico della zona di produzione, nelle sue molteplici diversità, si rispecchia nelle
    caratteristiche del vino nelle sue diverse tipologie producibili.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    Il vitigno “Girò” è presente in diverse zone dell’area delimitata, pur se non su grandi superfici.
    Questo vino, in relazione alla interazione causale tra gli elementi pedoclimatici naturali, la storicità
    e tradizionalità della coltivazione e della produzione enologica, ha ottenuto il riconoscimento della
    Denominazione di Origine Controllata già nel 1972.
    La varietà di vite Girò gode di particolare protezione ai sensi dell’articolo 118 ter, paragrafo 2 del
    Reg. CE n. 1234/2007, dell’articolo 19, paragrafo 3 del Regolamento 607/2009 e dell’articolo 6 del
    Decreto Ministeriale 23 dicembre 2009, in quanto esclusiva e distintiva per la DOC “Girò di
    Cagliari”.
    La complessa storia vitivinicola dell’area geografica delimitata, conferma la stretta connessione ed
    interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Girò di
    Cagliari”
    La notorietà di questo vino è documentata da numerose citazioni storiche, che di fatto
    rappresentano la testimonianza di come l’intervento dell’uomo abbia nel corso dei secoli
    tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca
    moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso
    scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    La storia più recente è infatti caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione e
    dall'accresciuta professionalità degli operatori che hanno contribuito ad elevare il livello qualitativo
    e la notorietà del “Girò di Cagliari”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: ValorItalia S.r.l
    Via Piave 24 – 00187 Roma
    Tel 06.45437975 – Fax 06.45438908 06.44249965
    E-mail: info@valoritalia.it
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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