Greco di Bianco Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
«GRECO DI BIANCO»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 18.06.1980 G.U. 340 - 12.12.1980
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Greco di Bianco” è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare per le seguenti tipologie:
Bianco passito.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC “Greco di Bianco” deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Greco bianco minimo 95%.
È ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5% di uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni
idonei alla coltivazione per la Regione Calabria.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel
territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte nel comune di Casignana tutti nella provincia
di Reggio Calabria.
Tale zona è così delimitata:
in prossimità della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del comune di Bianco in
direzione ovest prima e nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continua per la strada comunale
Crocefisso, attraversa il vallone Crivina ed entra nel comune di Casignana, quindi passa per le quote
142, 145, 140, fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera
Serro Matteo; da detto incrocio scende per le quote 176, 80, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro
Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico.
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Da detto punto fiancheggia sulla destra della fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio.
Segue la costa in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto sul
confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Greco di
Bianco”, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Greco di Bianco”, in vigneto a
coltura specializzata, non deve essere superiore a 10,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un
appassimento che può determinare, il relazione al contenuto zuccherino, una riduzione di peso delle uve
fino al 35%.
Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.
La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 45%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve
di cui all’art 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino a DOC “Greco di Bianco” non può essere immesso al consumo prima del 1° Novembre
dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche del vino al consumo
Il vino a DOC “Greco di Bianco”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:

  • colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;
  • odore: alcolico, etereo, caratteristico del vino:
  • sapore: amabile o dolce, morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol;
  • acidità totale minima: 6,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l;
    E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio
    decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
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    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Alla DOC “Greco di Bianco” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi:
    extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
    E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi
    privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
    Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC “Greco di Bianco” deve figurare l’indicazione
    dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Bianco e in
    parte nel comune di Casignana tutti nella provincia di Reggio Calabria.
    E' il primo vino ad essere stato riconosciuto come D.O.C. nella provincia di Reggio Calabria con D.P.R.
    del 18/06/80. Il Greco di Bianco è prodotto con una varietà di uva coltivata sulle scenografiche coste
    ioniche della Calabria sin dai tempi della Magna Grecia, quando veniva chiamata "aminea", ovvero
    "non rossa". L’area si snoda lungo la fascia del basso litorale ionico per circa 14 km , spingendosi
    all’interno fino a raggiungere la quota massima di 210 metri s.l.m., in località serro di Serrapata nel
    Comune di Bianco.
    L’area è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino
    paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con l’interposizione di locali affioramenti
    conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da un’altra
    formazione stratigrafica denominata informalmente argille “varicolori”. La variabilità delle forme, i
    diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa
    zona una spiccata diversità delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che
    rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in
    questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con
    moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si
    rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta di
    suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.
    I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno-
    inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno. La
    temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.
    Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e
    una concentrazione estiva dell’efficienza termica.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    La leggenda fa risalire questo vino al VII° sec. a.C., quando un colono greco portò i primi tralci della
    vite sbarcando nell’odierno Capo Bruzzano, nel territorio comunale di Bianco. Furono proprio i Greci,
    fin dall'VIII secolo a.C., a individuare sui litorali dell’Enotria, che significa terra del vino, le zone
    vocate alla vite e a dare impulso, con i loro vitigni e con le loro pratiche enoiche, a una ottima
    produzione. Il Greco di Bianco, evidenzia in positivo il territorio che lo ha valorizzato.
    Lo troviamo sulla costa ionica calabrese nei pressi di Bianco vicino alla storica Gerace. Si può definire
    un vitigno marinaro essendo presente in altre zone del bacino del mediterraneo occidentale. Il Greco di
    Bianco può essere prodotto solamente nel Comune di Bianco e in parte del comune di Casignana.
    Predilige i climi più ventosi ed assolati. E' un vino bianco "passito" ricavato da uve che, prima di essere
    spremute, vengono appassite al sole su graticci di canne o in essiccatoi ad aria forzata, e subiscono una
    riduzione di peso che può raggiungere, a seconda del contenuto in zuccheri, il 35%. Le uve aromatiche
    si prestano ad essere prodotte ed appassite direttamente sulla pianta (previo schiacciamento o torsione
    del rachide ad opera dell’uomo) o direttamente al sole su graticci, oppure in locali condizionati. Al
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    termine dell'operazione di appassimento le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. Ha colore
    giallo ambrato, profumo di zagara, sapore dolce, morbido pieno ed armonico, di stoffa elegante e
    sostenuta.
    base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo prevalentemente utilizzato per la produzione del vino
    in questione è il Greco bianco, tradizionalmente coltivato nell’area di produzione.
    le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
    quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia
    per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
    chioma.
    le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
    vinificazione dei vini passiti, con l’essiccazione delle uve al sole o in appositi essiccatoi.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La DOC “Greco di Bianco” è riferita esclusivamente alla tipologia passito, che dal punto di vista
    analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del
    disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
    Questi vini, grazie anche all’intervento umano, non mancano certo di personalità anzi, sono un po’
    troppo ricchi di carattere e necessitano di palati esperti che sappiamo domarne l’esuberanza.
    Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dell’uomo processi innovativi
    per migliorare e affinare la produzione. Questa attività, pur tramandando, con le varie generazioni le
    tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche
    produttive a partire dai vigneti e passando per pratiche di essiccazione dell’uva e di vinificazione.
    Questa valutazione rende la viticoltura, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto
    d'orientamento macroeconomico, sia per la qualità e la caratura del simbolo agroalimentare che porta,
    sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria
    Via T. Campanella, 12
    89125 - Reggio Calabria
    Tel. 0965 384111
    Fax.: 0965 384200
    Mail: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it
    Web: www.pz.camcom.it
    La C.C.I.A.A. di Reggio Calabria è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
    Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
    30.10.2018.
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