Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
ÂŤGRECO DI BIANCOÂť
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 18.06.1980 G.U. 340 - 12.12.1980
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata âGreco di Biancoâ è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare per le seguenti tipologie:
Bianco passito.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a DOC âGreco di Biancoâ deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai vigneti
composti dal vitigno Greco bianco minimo 95%.
Ă ammessa la presenza nei vigneti di non piĂš del 5% di uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni
idonei alla coltivazione per la Regione Calabria.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC âGreco di Biancoâ devono essere prodotte nel
territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte nel comune di Casignana tutti nella provincia
di Reggio Calabria.
Tale zona è cosÏ delimitata:
in prossimitĂ della stazione ferroviaria di Ferruzzano, il limite segue il confine del comune di Bianco in
direzione ovest prima e nord poi fino a raggiungere la quota 162; da qui continua per la strada comunale
Crocefisso, attraversa il vallone Crivina ed entra nel comune di Casignana, quindi passa per le quote
142, 145, 140, fino a raggiungere la quota 180 che rappresenta il punto di incrocio con la mulattiera
Serro Matteo; da detto incrocio scende per le quote 176, 80, 75, 50 attraversando la mulattiera Serro
Matteo e toccando la sponda destra della fiumara Buonamico.
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Da detto punto fiancheggia sulla destra della fiumara Buonamico fino alla foce sul mare Jonio.
Segue la costa in direzione sud fino ad incrociare, poco prima della stazione di Ferruzzano, il punto sul
confine comunale di Bianco da dove è iniziata la delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC âGreco di
Biancoâ, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC âGreco di Biancoâ, in vigneto a
coltura specializzata, non deve essere superiore a 10,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrĂ essere riportata, attraverso
unâaccurata cernita delle uve, purchĂŠ la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve raccolte vengono poste su graticci al sole o in essiccatoi ad aria forzata, subendo un
appassimento che può determinare, il relazione al contenuto zuccherino, una riduzione di peso delle uve
fino al 35%.
Al termine di questa operazione le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura.
La resa massima dellâuva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 45%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso lâinvecchiamento obbligatorio devono essere effettuate
nellâinterno della zona di produzione delle uve di cui allâart 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
nellâintero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve
di cui allâart 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC âGreco di Biancoâ devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti o comunque atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino a DOC âGreco di Biancoâ non può essere immesso al consumo prima del 1° Novembre
dellâanno successivo a quello di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche del vino al consumo
Il vino a DOC âGreco di Biancoâ, allâatto dellâimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
- colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;
- odore: alcolico, etereo, caratteristico del vino:
- sapore: amabile o dolce, morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 6,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l;
Eâ in facoltĂ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per lâaciditĂ totale e lâestratto non riduttore.
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Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla DOC âGreco di Biancoâ è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
Eâ tuttavia consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociale e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lâacquirente.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC âGreco di Biancoâ deve figurare lâindicazione
dellâannata di produzione delle uve.
Articolo 8
Legame con lâambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Bianco e in
parte nel comune di Casignana tutti nella provincia di Reggio Calabria.
E' il primo vino ad essere stato riconosciuto come D.O.C. nella provincia di Reggio Calabria con D.P.R.
del 18/06/80. Il Greco di Bianco è prodotto con una varietà di uva coltivata sulle scenografiche coste
ioniche della Calabria sin dai tempi della Magna Grecia, quando veniva chiamata "aminea", ovvero
"non rossa". Lâarea si snoda lungo la fascia del basso litorale ionico per circa 14 km , spingendosi
allâinterno fino a raggiungere la quota massima di 210 metri s.l.m., in localitĂ serro di Serrapata nel
Comune di Bianco.
Lâarea è interamente occupata da sedimenti pliocenici che si adagiano sul basamento cristallino
paleozoico. Il passaggio con il miocene avviene gradualmente con lâinterposizione di locali affioramenti
conglomeratici nei pressi dei piccoli centri abitati il Miocene conglomeratico viene ricoperto da unâaltra
formazione stratigrafica denominata informalmente argille âvaricoloriâ. La variabilitĂ delle forme, i
diversi tipi di substrato (materiale parentale) e la diversa azione del fattore tempo imprimono a questa
zona una spiccata diversitĂ delle tipologie di suolo che si rinvengono. Sui rilievi collinari che
rappresentano gran parte del territorio, dominano le formazioni sabbiose o conglomeratiche. Sono in
questo caso suoli da poco a moderatamente profondi con evidenze di idromorfia entro i 50 cm e con
moderata presenza di Sali solubili. Infine sulle antiche superfici terrazzate di origine fluviale si
rinvengono suoli fortemente alterati che differenziano un orizzonte di accumulo di argilla. Si tratta di
suoli moderatamente profondi a tessitura media e reazione subacida.
I dati climatici evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel periodo autunno-
inverno, raggiungono il loro valore massimo nel mese di ottobre ed il minimo nel mese di giugno. La
temperatura media mensile raggiunge il massimo nel mese di agosto ed il minimo nel mese di gennaio.
Siamo in presenza di un clima che va da subumido a sub arido con una forte deficienza idrica in estate e
una concentrazione estiva dellâefficienza termica. - Fattori umani rilevanti per il legame
La leggenda fa risalire questo vino al VII° sec. a.C., quando un colono greco portò i primi tralci della
vite sbarcando nellâodierno Capo Bruzzano, nel territorio comunale di Bianco. Furono proprio i Greci,
fin dall'VIII secolo a.C., a individuare sui litorali dellâEnotria, che significa terra del vino, le zone
vocate alla vite e a dare impulso, con i loro vitigni e con le loro pratiche enoiche, a una ottima
produzione. Il Greco di Bianco, evidenzia in positivo il territorio che lo ha valorizzato.
Lo troviamo sulla costa ionica calabrese nei pressi di Bianco vicino alla storica Gerace. Si può definire
un vitigno marinaro essendo presente in altre zone del bacino del mediterraneo occidentale. Il Greco di
Bianco può essere prodotto solamente nel Comune di Bianco e in parte del comune di Casignana.
Predilige i climi piĂš ventosi ed assolati. E' un vino bianco "passito" ricavato da uve che, prima di essere
spremute, vengono appassite al sole su graticci di canne o in essiccatoi ad aria forzata, e subiscono una
riduzione di peso che può raggiungere, a seconda del contenuto in zuccheri, il 35%. Le uve aromatiche
si prestano ad essere prodotte ed appassite direttamente sulla pianta (previo schiacciamento o torsione
del rachide ad opera dellâuomo) o direttamente al sole su graticci, oppure in locali condizionati. Al
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termine dell'operazione di appassimento le uve vengono sottoposte a pigiatura e torchiatura. Ha colore
giallo ambrato, profumo di zagara, sapore dolce, morbido pieno ed armonico, di stoffa elegante e
sostenuta.
base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo prevalentemente utilizzato per la produzione del vino
in questione è il Greco bianco, tradizionalmente coltivato nellâarea di produzione.
le forme di allevamento, i sesti dâimpianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia
per agevolare lâesecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma.
le pratiche relative allâelaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione dei vini passiti, con lâessiccazione delle uve al sole o in appositi essiccatoi.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
La DOC âGreco di Biancoâ è riferita esclusivamente alla tipologia passito, che dal punto di vista
analitico ed organolettico presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte allâart. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata allâambiente
geografico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Questi vini, grazie anche allâintervento umano, non mancano certo di personalitĂ anzi, sono un poâ
troppo ricchi di carattere e necessitano di palati esperti che sappiamo domarne lâesuberanza.
Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad opera dellâuomo processi innovativi
per migliorare e affinare la produzione. Questa attivitĂ , pur tramandando, con le varie generazioni le
tecniche tradizionali di coltivazione, ha permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche
produttive a partire dai vigneti e passando per pratiche di essiccazione dellâuva e di vinificazione.
Questa valutazione rende la viticoltura, un cardine dell'economia territoriale, un suo punto
d'orientamento macroeconomico, sia per la qualitĂ e la caratura del simbolo agroalimentare che porta,
sia per il ruolo d'intercapedine con l'ambiente rurale.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria
Via T. Campanella, 12
89125 - Reggio Calabria
Tel. 0965 384111
Fax.: 0965 384200
Mail: cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it
Web: www.pz.camcom.it
La C.C.I.A.A. di Reggio Calabria è lâAutoritĂ pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
30.10.2018.
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