Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE D'ORIGINE
CONTROLLATA
"GRIGNOLINO D'ASTI"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 29.05.1973 GU 218 - 24.08.1973
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Grignolino d'Asti" e' riservata al vino rosso che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino "Grignolino d'Asti" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno Grignolino.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa nei vigneti
fino ad un massimo del 10 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a garantire al vino le
caratteristiche e i pregi previsti dal presente disciplinare e precisamente nell'intero territorio dei
seguenti comuni: Agliano, Antignano, Asti, Azzano, Belveglio, Calliano, Casorzo, Castagnole
Lanze, Castagnole M.to, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro,
Castiglione, Costigliole, Grana, Grazzano, Isola, Moncalvo, Montaldo Scarampi, Montemagno,
Mombercelli, Montegrosso, Mongardino, Penango, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco, Rocca
d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Scurzolengo, Tonco, Viarigi, Vigliano e Vinchio.
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Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino " Grignolino
d'Asti " devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento
adatti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli eneralmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Grignolino d'Asti" non deve essere
superiore a tonnellate 8,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Grignolino d’Asti" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino " Grignolino d'Asti " un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50 % vol
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata dall' art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni
siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti, ed inoltre e' in facoltà del Ministero
delle politiche agricole,alimentari e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire le
operazioni di vinificazione nel territorio delle province piemontesi confinanti con quella di Asti a
condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime alla data di entrata in
vigore del presente disciplinare.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino “Grignolino d'Asti” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche.
colore: rosso rubino più o meno intenso con tendenza ad una tonalità arancione se invecchiato;
odore: profumo caratteristico e delicato;
sapore asciutto, leggermente tannico, gradevolmente e amarognolo con persistente retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, con proprio decreto, di
modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli
aggettivi: "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
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Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Grignolino è uno dei grandi vini caratteristici del Piemonte ed il suo valore viene ancor più
elevato dalla limitata quantità prodotta. Il simpatico nome "Grignolino" deriva quasi sicuramente da
"grignòle", termine con cui vengono indicati in lingua piemontese i vinaccioli, di cui abbondano gli
acini, anche se un'altra tesi lo fa originare dal verbo "grignare" che, sempre in dialetto astigiano,
significa ridere.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Sebbene le prime notizie sul Grignolino risalgano alla fine del '700, sembra che esso fosse da tempo
conosciuto e venisse utilizzato per produrre quei vini "chiaretti" già nel Cinquecento. La sua origine
è senz'altro localizzata nei colli tra Asti e Casale, che tuttora costituiscono la principale zona di
coltura, anche se si diffuse in altre parti della provincia di Alessandria.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Un tempo il territorio del Grignolino era molto più esteso, ma il diffondersi in Europa delle
micidiali malattie della vite portò come conseguenza la riduzione delle zone di coltura di molti
vitigni ed in particolare del Grignolino, che di queste malattie risentì più degli altri. Il Grignolino
emerge nella storia degli antichi vitigni piemontesi, e trova la sua culla d’adozione nel territorio tra
Asti e Casale Monferrato. È un vitigno molto esigente in fatto di clima e terreni, difficile da
coltivare e vinificare , ma regala un vino originale, imprevedibile ed estroso che accoglie
appassionati consensi.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
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dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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