Grignolino del Monferrato Casalese Doc

Documento
Regione

Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
“GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DPR 26.06.1974 GU 266 - 11.10.1974
Modificato DM 25.05.2004 GU 132 - 08.06.2004
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2013
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 25.10.2021 GU 263 - 04.11.2021
(Modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
UE n. 33/2019) G.U.U.E. 2022/C75/06 - 16.02.2022
Modificato con Reg. esecuzione G.U.U.E. serie L - 12.08.2024
2024/2155 del 05.08.2024
(Modifica dell’Unione ai sensi art. 15 e 16
Reg. UE n. 33/2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
Grignolino del Monferrato Casalese (Cat. Vino).
Grignolino del Monferrato Casalese Riserva (Cat. Vino).
Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato (Cat. Vino Spumante di Qualità).
Articolo 2
Base ampelografia
La Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” è riservata ai vini
ottenuti da uve a bacca nera, non aromatiche, provenienti dai seguenti vitigni, presenti in ambito
1
aziendale:

  • Grignolino minimo 95%;
  • Freisa e Barbera da soli o congiuntamente massimo 5%.
    In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente
    decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la Denominazione di Origine Controllata
    “Grignolino del Monferrato Casalese” in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del relativo
    disciplinare, approvato con DPR 26 giugno 1974, sono idonei alla produzione dei vini di cui all’art.
    1, e dovranno adeguarsi alle disposizioni del comma 1 nell’arco di 5 anni dalla data di
    pubblicazione del presente decreto.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini di cui all’art.
    1devono essere prodotte nell'ambito dei seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:
    Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la
    parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato,
    Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu e
    Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo
    Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano
    Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia,
    Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
    1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1
    devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato,
    le specifiche caratteristiche di qualità.
    In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
  • terreni: calcarei - argillosi -e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non
    sufficientemente soleggiati;
  • esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino. I nuovi impianti e i reimpianti, dal momento dell’entrata in vigore del presente
    disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
    controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone
    speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare la qualità delle uve).
    Altre pratiche colturali:
    È vietata ogni pratica di forzatura.
    È ammessa l’irrigazione di soccorso.
    La resa massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico
    volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere
    rispettivamente le seguenti:
    2
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese:
    Resa uva t/ha: 8
    Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:
    Resa uva t/ha: 8
    Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:
    Resa uva t/ha: 8
    Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%;
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:
    Resa uva t/ha: 8
    Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato:
    Resa uva t/ha: 8
    Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 9,50%.
    Nelle annate favorevoli quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese” devono essere
    riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo,
    fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed invecchiamento dei vini di cui all’art. 1 devono
    essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3.
    Tuttavia, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di
    Alessandria e nei Comuni astigiani di Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio,
    Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato e Robella d’Asti.
    Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga concesse ai sensi del disciplinare allegato al DM
    25.05.2004.
    La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese:
    Resa uva/vino: 70%
    Produzione massima di vino l/ha: 5600
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna:
    Resa uva/vino: 70%
    Produzione massima di vino l/ha: 5600
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva:
    Resa uva/vino: 70%
    Produzione massima di vino l/ha: 5600
    3
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna:
    Resa uva/vino: 70%
    Produzione massima di vino l/ha: 5600
    Per il Grignolino del Monferrato Casalese Spumante Rosato:
    Resa uva/vino: 70%
    Produzione massima di vino l/ha: 5600
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha
    diritto alla Denominazione di Origine Controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
    La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con rifermentazione naturale in bottiglia
    con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.
    Il vino “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di
    invecchiamento minimo così definito:
    Durata: 30 mesi di cui almeno 18 mesi in contenitori di legno;
    Decorrenza: 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.
    Per il vino “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva è ammessa la colmatura con uguale vino
    conservato in altri recipienti per non più del 5% del totale del volume nel corso dell’invecchiamento
    obbligatorio.
    La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non
    dovrà essere superiore a:
    Resa uva/vino: 65%
    Produzione massima di vino l/ha: 5200
    Articolo 6
    Caratteristiche dei vini al consumo
    Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” e “Grignolino del Monferrato Casalese” vigna all'atto
    dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
  • colore: rosso rubino più o meno intenso, con tendenza all'aranciato;
  • odore: caratteristico e delicato;
  • sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevolmente amarognolo, con caratteristico retrogusto;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Riserva e “Grignolino del Monferrato Casalese”
    Riserva vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
  • colore: rosso rubino-granato, con tendenza all'aranciato;
  • odore: caratteristico e delicato con note a volte speziate;
  • sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
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    Il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Spumante rosato, all'atto dell'immissione al consumo
    deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione in bottiglia da
  • sapore: sapido, fine ed armonico, dosaggio zero a brut;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    I vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino del Monferrato Casalese”,
    eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi
    sentori di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
    Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
    qualificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
    È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi,
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Nella designazione dei vini Grignolino del Monferrato Casalese e Grignolino del Monferrato
    Casalese Riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna”
    seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale.
    Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese, anche vigna,
    devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge, ma
    comunque non inferiore a 18,7 cl e con esclusione del contenitore da 200 cl. Le chiusure per il vino
    Grignolino Monferrato Casalese, anche vigna, sono quelle consentite dalla normativa vigente, con
    esclusione del tappo a corona.
    Per il vino “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva e “Grignolino Monferrato Casalese” Riserva
    vigna è obbligatorio l’utilizzo del tappo di sughero.
    Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Grignolino del Monferrato Casalese Riserva, anche
    vigna, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, nelle capacità di litri: 0,187 / 0,250 /
    0,375 / 0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / 3,000 / 5,000 (con esclusione della dama) 6,000 / 9,000 /
    12,000 / 18,000.
    Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino
    Monferrato Casalese” Spumante rosato è consentita esclusivamente l'utilizzazione delle diciture
    “fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale”, o “metodo tradizionale”, o “metodo
    classico”, o “metodo classico tradizionale” alle condizioni previste dalla normativa vigente. È
    pertanto vietata nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino
    Monferrato Casalese” Spumante rosato l'utilizzazione della semplice dicitura “fermentazione in
    bottiglia”.
    Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Grignolino
    Monferrato Casalese” Spumante rosato, è consentito utilizzare anche i termini “rosa” o “rosé”.
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    L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria con esclusione dei vini a
    Denominazione di Origine Controllata “Grignolino Monferrato Casalese” Spumante rosato non
    millesimati.
    La durata del processo di elaborazione sui lieviti, a partire dall’imbottigliamento non deve essere
    inferiore a diciotto mesi per i vini Denominazione di Origine Controllata “Grignolino Monferrato
    Casalese” Spumante rosato.
    Per il vino “Grignolino del Monferrato Casalese” Spumante rosato sono vietate l’utilizzo delle
    seguenti tipologie di chiusure:
  • tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico.
    Nell’etichettatura dei vini il nome della denominazione “Grignolino del Monferrato Casalese” può
    essere omessa la preposizione articolata “del”.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Il Monferrato casalese o basso Monferrato è un sistema collinare compreso tra i 120 e i 350 metri
    s.l.m., con alcune elevazioni maggiori e si trova nel cuore della fascia temperata, infatti, il 45esimo
    parallelo attraversa il Comune di Vignale Monferrato.
    Le Alpi e il mare (rispettivamente a circa 130 e 90 km) influenzano il clima del Monferrato e lo
    rendono ottimale per la pianta della vite. I terreni del Monferrato e la roccia sottostante che li ha
    originati derivano da sedimenti marini più o meno profondi. La "linea di spiaggia" è ancora
    riconoscibile nelle zone dove i suoli da limosi e chiari diventano sabbiosi e più scuri (Viarigi,
    Castagnole Monferrato). La base ampelografica prevede, oltre al Grignolino, la possibile aggiunta
    fino al 5% di Freisa e/o Barbera, da soli o congiuntamente.
    I vigneti devono essere impiantati con sistema di allevamento a vegetazione assurgente e con
    potatura di tipo tradizionale e quindi a Guyot.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    A questa matrice calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, si legano le caratteristiche dei suoli
    e quindi del vino di questa denominazione, ricco di note fruttate, che si ottengono da questo
    particolare “terroir".
    I vini hanno un colore molto tipico, espressione varietale inequivocabile: rosso rubino a volte tenue,
    dai riflessi che possono variare dall’aranciato al granata. Il gusto è pieno, con una tannicità di
    rilievo, fresca l’acidità mitigata dalla fermentazione malolattica, necessaria per evitare sinergie dal
    risvolto astringente, in equilibrio con l’impianto polifenolico.
    Il profumo è complesso, dalle evidenti note speziate accostate a sentori freschi di piccoli frutti rossi.
    Non mancano le note floreali, soprattutto di rosa e di viola.
    I vini possono presentare titoli alcolometrici totali minimi di 11,5% vol., ma le misure più frequenti
    oscillano tra 12,5 e 14 % vol. L’acidità totale minima è 4,5 g/l; le misure più frequenti sono tra 5 e
    5,5 g/l, ma si possono trovare vini, in annate particolarmente fresche, che arrivano a 5,8/6 g/l.
    L’estratto non riduttore minimo è 20 g/l, ma le misure più frequenti sono tra 22 e 25 g/l.
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    Vini spumanti
    Le condizioni ambientali e pedoclimatiche e la naturale giacitura collinare dell’areale del
    Monferrato Casalese in cui si coltiva il Grignolino permettono di ottenere con accurata selezione,
    ottime uve da base spumante.
    L’escursione termica tra giorno e notte, esposizioni più fresche e una raccolta opportunamente
    anticipata assicurano al vino acidità, sapidità e un potenziale zuccherino adeguati alla produzione di
    vini base idonei alla rifermentazione in bottiglia.
    I vini spumanti ottenuti dalle uve della varietà Grignolino hanno un colore rosato con riflessi che
    vanno da aranciati a giallognoli; l’intensità può essere più o meno accentuata in funzione del grado
    di pressatura dell’uva e del livello di maturazione raggiunto; la tonalità è influenzata anche dalla
    particolare natura del terreno, dalla sua componente sabbiosa e del rapporto quantitativo tra sabbia e
    argilla; il sapore è fresco e pieno; il retrogusto è amarognolo.
    Il profumo aggiunge alle note fermentative, tipiche degli spumanti Metodo Classico, un leggero
    sentore speziato che definisce la varietà. La permanenza sui lieviti di 18 mesi o più garantisce
    complessità all’aroma, e contribuisce a esaltarne le note di tipicità.
    Il titolo alcolometrico totale si riscontra mediamente intorno a 12,0% vol., ma si possono misurare
    anche valori in un intervallo più ampio che va da 11,5 a 13,5 % vol. L’acidità totale media è
    compresa tra 5,5 e 7,0 g/l e l’estratto molto variabile in funzione del diverso grado di pressatura può
    oscillare da 15 g/l a 21 g/L. Il tenore zuccherino fa riferimento ai limiti di legge per i vini spumanti
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Per molto tempo i Vignaioli di questa zona erano conferenti d'uva e vino per grandi case
    commerciali che avevano la loro sede nei paesi e nelle cittadine vicine. Aziende famose
    compravano qui uve e vino per commercializzarlo con il proprio nome. In questo modo, però, i
    contadini non avevano alcuna possibilità di trasformare e vendere il proprio raccolto rimanendo
    solo dei fornitori di materie prime a basso costo per i grandi nomi. Solo molto tempo dopo la fine
    della Seconda guerra mondiale i contadini cominciarono a trasformare il prodotto della vite di
    Grignolino direttamente e a produrre il proprio vino determinando, così, la crescita di una nuova
    economia che rimane ad oggi il ramo più importante dell’agricoltura della zona del Monferrato
    casalese.
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Valoritalia S.r.l
    Sede Legale
    XX Settembre, 98/G
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    Mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Corte Zerbo, 27
    15066 - Gavi (AL)
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    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole
    Alimentari e Forestali, ai sensi dell’articolo 64 della Legge n. 238/2016che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), e all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell’arco dell’intera filiera
    produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19 par. 1,
    2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il 2 agosto 2018 (pubblicato in G.U. n.
    253 del 30/10/2018).
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