Lacrima di Morro d'Alba Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“LACRIMA DI MORRO” O “LACRIMA DI MORRO D’ALBA”
Decisione di Approvazione o Modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 09.01.1985 G.U. 171 - 22.07.1985
Modificato con DM 06.04.1999 G.U. 85 - 13.04.1999
Modificato con DM 22.12.1999 G.U. 2 - 04.01.2000
Modificato con DM 18.07.2005 G.U. 174 - 28.07.2005
Modificato con DM 28.05.2009 G.U. 135 - 13.06.2009
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con DM 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e
(concernente correzione dei disciplinari) IGP
Modificato con DM 28.10.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e
IGP
Modificato con DM 6.08.2021 GURI 202 – 24.08.2021;
(modifica ordinaria, ai sensi art.17 del Reg. UE n. G.U.U.E. – C/31 – 21.01.2021
33/2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore;
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.
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Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»
devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia superiore e passito): Lacrima
minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non
aromatizzati, idonei alla coltivazione nella regione Marche fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i
terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello,
Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, con esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del
comune di Senigallia prospicienti il mare.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lacrima di
Morro» o Lacrima di Morro d'Alba devono essere quelle abituali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in
coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.
La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione
dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli
generalmente usati nella zona.
È vietata ogni pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione del vino «Lacrima di Morro» o
«Lacrima di Morro d'Alba» e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico volumico naturale
minimo 10% vol.;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 13 tonn/ha, titolo alcolometrico
volumico naturale minimo 10% vol.;
«Lacrima di Morro» superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» superiore: 10 tonn/ha, titolo
alcolometrico volumico naturale minimo 11,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine di cui all' art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
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Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione delimitata al precedente art. 3.
In deroga, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione interessata,
può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel
territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità del vino e la
reputazione di un vitigno storicamente coltivato nella zona.
Fatta eccezione per la tipologia passito è consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.
1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve
provenienti da superfici vitate idonee alla produzione della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
La tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta
da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno
successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° novembre
dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.
La resa dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: 70%;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 45%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di
Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba»
Superiore, ed il 50% per la tipologia «Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba»
passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione d'origine controllate per tutta la partita.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di
essi di seguito indicata:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito: 1° dicembre dell'anno successivo
a quello della vendemmia;
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore: dopo il 1° settembre dell'anno
successivo a quello della vendemmia.
È ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
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acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore:
colore: rosso rubino carico;
odore: gradevole, intenso;
sapore: gradevole, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:
colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: caratteristico più o meno intenso;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 25 meq/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve
sentore di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella etichettatura dei vini cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Articolo 8
Confezionamento
Per la tipologia di vino Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», l'immissione al consumo
deve avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri.
Per le tipologie di vini «Lacrima di Morro» Superiore o «Lacrima di Morro d'Alba» Superiore e
«Lacrima di Morro» passito o «Lacrima di Morro d'Alba» passito l'immissione al consumo deve
avvenire soltanto in recipienti di vetro di capacità non superiore 3 litri; per queste tipologie sono
vietate le chiusure a strappo e corona.
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Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.

  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica di produzione dei vini a DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»,
    nelle tre tipologie descritte all’articolo 6 del presente disciplinare, comprende l’intera area
    amministrativa dei Comuni di Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra
    e Senigallia, con esclusione delle aree di fondo valle e dei versanti delle colline del comune di
    Senigallia prospicienti il mare e compresi tra il litorale e la sede autostradale.
    Si tratta di un’area collinare non molto estesa, solcata dai fiumi Cesano, Nevola e Misa, che vanno a
    delimitare alcuni tratti della parte settentrionale, mentre il limite meridionale non si spinge fino al
    fiume Esino.
    L’intera zona di produzione è situata a non più di 25 km di distanza dal mare Adriatico, che esercita
    una grande influenza sulle caratteristiche climatiche del territorio, di fatto abbastanza omogenee.
    L’altimetria varia in massima parte tra 50 e 200 m s.l.m., i rilievi sono poco elevati e le pendenze
    sono generalmente comprese tra il 2% e il 25%. Le esposizioni sono quasi equamente ripartite tra
    tutti i punti cardinali.
    La presenza dell’ampio bacino idrico costituito dal mare Adriatico limita l’escursione termica tra il
    giorno e la notte e quella tra il mese più caldo e il mese più freddo dell’anno. La temperatura media
    del mese di Gennaio è compresa tra 4 e 6°C, mentre quella del mese di Luglio si aggira sui 23-24°C.
    La disponibilità termica del territorio, valutata attraverso l’indice bioclimatico di Amerine e Winkler,
    si colloca mediamente tra 1800 e 2100 gradi giorno, valori ritenuti ottimali per la produzione di vini
    rossi. Durante i mesi di Settembre ed Ottobre le temperature minime dell’aria si mantengono
    generalmente sopra i 10°C. La temperatura media annua è di 13-15°C, mentre l’entità delle
    precipitazioni medie annue si aggira tra 700 e 800 mm.
    Il clima dell’area è di tipo temperato (Classe C di Koppen) con estati calde.
    La natura dei materiali geologici, substrato dei suoli agrari dell’area risulta relativamente omogenea,
    essendo rappresentata in massima parte da rocce pelitico-calcarenitiche o pelitico-argillose. Si tratta
    di litotipi facilmente alterabili e soggetti ad erosione idrica superficiale.
    L’area di produzione mostra alcuni elementi tipici dell’agricoltura collinare marchigiana e un
    paesaggio agrario contrassegnato dalla presenza di vite, olivo e colture erbacee.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Dopo la caduta dell’Impero Romano, che aveva visto il diffondersi della coltivazione della vite e il
    commercio dei vini, come testimonia il ritrovamento in mare a Senigallia di anfore vinarie, le
    invasioni barbariche, la presenza dei Longobardi e le invasioni saracene dal mare, spinsero la
    popolazione del territorio interessato alla produzione degli attuali vini a denominazione d’origine
    “Lacrima di Morro d’Alba” o “Lacrima di Morro” ad erigere fortificazioni, destinate a divenire il
    fulcro di successivi insediamenti.
    In questo territorio iniziò, a partire dal 900, “l’incastellamento” dei luoghi collinari, più facilmente
    difendibili dagli attacchi esterni; anche le vigne subirono una trasformazione e le alberate, diffuse in
    epoca romana, vennero sostituite da piccoli appezzamenti protetti da recinti dove la vite veniva spesso
    consociata con gli alberi da frutto.
    In tale epoca l’importanza economica della viticoltura si ridusse, ma le vigne continuarono ad essere
    presenti negli “horti conclusi”, spesso coltivate dai monaci per produrre il vino per le esigenze
    liturgiche. Le tecniche di coltivazione della vite messe a punto in epoca romana furono così affinate
    e tramandate negli ambienti monastici, che svolsero un ruolo importante di salvaguardia della cultura
    agricola del territorio.
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    Nell’età dei Comuni, le migliorate condizioni economiche portarono ad aumenti della popolazione e
    dei fabbisogni alimentari, contribuendo al recupero e al consolidamento del ruolo della viticoltura,
    che divenne un tratto distintivo del territorio.
    Non si ha conoscenza da quando il vitigno Lacrima iniziò ad essere coltivato in quella che è la sua
    attuale area di elezione, ma sappiamo con precisione che la sua importanza e i suoi pregi erano già
    ben noti nel territorio regionale nella seconda metà del diciannovesimo secolo.
    Infatti, nel volume “La esposizione ampelografica marchigiana-abruzzese tenuta in Ancona il
    settembre 1872 e studi sulla vite e sul vino della provincia anconitana” pubblicato nel 1873 è inserita
    la descrizione del vitigno Lacrima, condotta su diversi campioni di foglie e di grappoli raccolti in
    differenti aree delle Marche, unitamente ai risultati dell’analisi chimico fisica dei vini monovarietali
    effettuata dal laboratorio del Regio Istituto Tecnico di Ancona. La descrizione è ben dettagliata,
    riguarda i diversi organi della vite, le fasi fenologiche e il comportamento nei confronti delle malattie.
    Viene evidenziata la precocità di germogliamento, la presenza di una sensibile componente aromatica
    e si riporta un lusinghiero giudizio sul vino “Ottimo vino aromatico, atteso il grato profumo.”.
    Troviamo la descrizione di Lacrima anche nei Bollettini Ampelografici e, date le caratteristiche di
    pregio e l’importanza di questo vitigno nella viticoltura della provincia di Ancona della seconda metà
    dell’800, non stupisce che Lacrima sia stata una delle tre varietà di viti coltivate nelle Marche ad
    essere inserita nel primo volume dell’Ampelografia italiana, pubblicato a Torino nel 1879, a cura del
    Comitato Ampelografico Centrale.
    La descrizione di Lacrima riportata nell’Ampelografia italiana corrisponde perfettamente a quella
    della varietà che viene attualmente coltivata con questo nome nelle Marche, ma non concorda con
    quella che era stata precedentemente inserita dal Gallesio nella Pomona italiana, né corrisponde ad
    altri vitigni che portano lo stesso nome e che sono diffusi nelle aree meridionali del nostro paese.
    Il Lacrima, quale vitigno antico e di grande pregio, ma di non facile coltivazione a causa della
    notevole precocità di germogliamento, ha visto un periodo di contrazione delle sue superfici coltivate
    durante la ricostituzione viticola del secondo dopoguerra, ma ha poi rafforzato la sua presenza nel
    territorio del Comune di Morro d’Alba (così denominato dal 1862 a partire dal suo antico nome
    romano) e in quello dei comuni limitrofi.
    Il rinnovato interesse verso la coltivazione di Lacrima ed alle peculiari caratteristiche dei vini ottenuti
    ha quindi portato ad ottenere il riconoscimento della denominazione d’origine controllata “Lacrima
    di Morro” o “Lacrima di Morro d’Alba” nel 1985, che a sua volta ha dato ulteriore impulso allo
    sviluppo del territorio e al perfezionamento delle tecniche di gestione dei vigneti e di vinificazione
    delle uve.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all’ambiente geografico.
    La DOC «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riferita a 3 tipologie di vino rosso (“base”,
    “Superiore” e “Passito”), tutte ottenute da uve provenienti da vigneti aventi nella loro composizione
    ampelografica il vitigno Lacrima per almeno l’85%. I vini dal punto di vista analitico ed organolettico
    presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne
    permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:
  • «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: buona struttura e presenza di buone dotazioni
    polifenoliche e tanniche polimerizzate, di colore rosso rubino intenso con notevoli ed evidenti
    sfumature violacee. Se consumato giovane si nota un delicato e caratteristico profumo di rosa. Con
    l'invecchiamento i toni passano invece ad un fruttato-floreale di fragola, ciliegia, more di rovo,
    mirtilli, viola e violetta.
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  • «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» “Superiore”: ottima struttura e presenza di
    buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino carattere di
    pienezza di corpo, assenza di ruvidezza e buona longevità. Il prodotto presenta un colore rosso
    rubino con riflessi violetti, odore intenso con sentori fruttato-floreale di fragola, ciliegia, more di
    rovo, mirtilli, viola e violetta. Il sapore è secco ed armonico di giusto corpo.
  • «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» “Passito”: vino da dessert e da meditazione
    ben strutturato, di colore rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato con
    l’invecchiamento, dall’odore caratteristico più o meno intenso e dal sapore armonico e vellutato,
    da secco a dolce in relazione al tenore di zuccheri residui.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’interazione esistente tra i fattori ambientali (naturali ed umani) e la peculiari caratteristiche
    qualitative dei vini DOC “Lacrima di Morro” o “Lacrima di Morro d’Alba” è attestata da numerosi
    documenti (richiamati alla lettera A) riferiti alla millenaria storia vitivinicola del relativo territorio,
    che va dall’epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri.
    In tali documenti è testimoniato come i saperi delle persone operanti in questo particolare territorio
    vitivinicolo, nel corso dei secoli, siano stati tramandati alle generazioni successive che li hanno
    elaborati e affinati, in particolare per quanto concerne: le tradizionali tecniche di coltivazione della
    vite e di vinificazione delle uve, che sono state oggetto di continuo miglioramento, attingendo anche
    alle nuove conoscenze derivanti dal progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati
    vini DOC “Lacrima di Morro” o “Lacrima di Morro d’Alba”, le cui peculiari caratteristiche sono
    descritte all’articolo 6 del presente disciplinare.
    Nell’ambito della storia più recente, a partire dagli anni ‘960, la ripresa della coltivazione del vitigno
    Lacrima e la specializzazione dei viticoltori hanno permesso l’espansione di impianti di
    trasformazione sul territorio di produzione, anche mediante capitalizzazioni esterne, che hanno
    contribuito allo sviluppo di un nuovo modello di vitivinicoltura.
    Si tratta di realtà imprenditoriali basate sulla piccola e media proprietà, che, sebbene legate ai valori
    della tradizione rurale e al mantenimento della diversificazione produttiva, sono riuscite ad affacciarsi
    e ad entrare con determinazione sui mercati nazionali e internazionali.
    L’area di diffusione del vitigno Lacrima è rimasta pertanto ristretta al territorio di produzione dei vini
    DOC in questione, a dimostrazione del profondo legame del vitigno con la popolazione agricola che
    ha saputo trovare i siti e le tecniche adatte alla sua coltivazione. Il Lacrima è, infatti, un vitigno non
    semplice da coltivare; in particolare il suo germogliamento in epoca precoce, esponendolo al rischio
    dei ritorni di freddo primaverile, rende cruciale il corretto collocamento dei vigneti e l’esclusione
    delle aree di fondovalle dove vanno a posizionarsi gli strati di aria fredda che scivolano lungo le
    pendici delle colline.
    Le caratteristiche orografiche e climatiche dell’area di produzione dei vini DOC “Lacrima di Morro”
    o “Lacrima di Morro d’Alba” (situata in una zona di bassa e media collina che risente dell’influsso
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    mitigante del mare), contribuiscono a creare un ambiente arioso e luminoso, particolarmente adatto
    alla viticoltura.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni, che consente di immagazzinare nel suolo
    una discreta riserva idrica che, pur in presenza di modeste precipitazioni estive, permette alle viti di
    mantenersi in buona efficienza fisiologica e di sostenere un buon processo di maturazione delle uve.
    A ciò si aggiunga che le temperature miti dei mesi di Settembre e Ottobre sono adatte ad un regolare
    decorso della maturazione delle uve.
    Di conseguenza, l’interazione tra le caratteristiche del terreno e quelle del clima portano il vitigno
    Lacrima ad esprimere appieno le proprie potenzialità non solo in termini di accumulo zuccherino, ma
    anche per quel che riguarda la maturazione fenolica e la concentrazione di aromi primari.
    Le bacche di Lacrima, provviste di una buccia spessa e ricca di polifenoli, possono talvolta fendersi
    a fine maturazione lasciando gocciolare (lacrimare) il succo in esse contenuto e da particolarità
    sembra derivare il nome della varietà.
    Le uve di Lacrima, durante la fase di fermentazione, rilasciano antociani, tannini e sostanze
    aromatiche, tra cui il geraniolo, che conferisce il piacevole profumo di rosa.
    In sintesi, le complesse interazioni tra caratteristiche del terreno, elementi del clima ed i fattori umani,
    quali le tradizionali tecniche colturali ed enologiche, portano a modulare il decorso della maturazione
    delle uve di Lacrima, che vengono raccolte a diversi livelli di maturazione e con caratteristiche
    chimico-fisiche adeguate alle differenti tipologie di vini, consentono poi di ottenere i vini DOC le
    cui peculiari caratteristiche sono descritte all’art. 6 del presente disciplinare.
    In particolare:
  • nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba», il mantenimento delle rese
    in uva attorno ai limiti massimi di 13 t/ha, ottenuto adottando le opportune tecniche di gestione del
    vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione del vitigno nell’area di produzione,
    consente di produrre un vino rosso di qualità con caratteristica ed intensa emanazione di profumi e
    buona struttura.
  • nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» “Superiore” il mantenimento
    delle rese in uva al di sotto di 10 t/ha, ottenuto affinando e perfezionando le tecniche di gestione del
    vigneto messe a punto durante il lungo periodo di coltivazione del vitigno nell’area di produzione,
    consente di produrre vini di ottima struttura e di titolo alcolimetrico più elevato rispetto alla tipologia
    base.
  • nel caso della tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» “Passito” poggia le sue basi
    sulla tecnologia di vinificazione nota come governo alla toscana, che consisteva nell’impiegare per
    la rifermentazione uve con maggiore concentrazione in zuccheri ottenute lasciando ad appassire per
    alcuni mesi in locali asciutti grappoli uniti a coppie ed appesi. Le coppie di grappoli in esubero, se
    vinificate da sole, permettevano di ottenere un vino passito usato prima come medicamento, poi
    diffuso ed apprezzato dal mercato.
    Successivamente al riconoscimento della DOC dei vini “Lacrima di Morro” o “Lacrima di Morro
    d’Alba”, la storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione stessa,
    segnata dall’impianto di nuovi vigneti e dall’affermazione di aziende di piccola e media dimensione,
    che vedono spesso seconde e terze generazioni proseguire nel solco della tradizione, ma in una
    prospettiva di mercato internazionale.
    La sempre maggiore professionalità degli operatori, che hanno tratto vantaggio dalla vocazionalità
    dell’ambiente e dalle peculiarità del vitigno, rappresenta il tratto fondamentale che ha contribuito ad
    accrescere il livello qualitativo e la rinomanza dei vini DOC “Lacrima di Morro” o “Lacrima di Morro
    d’Alba”, unici nel panorama italiano.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
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    Nome e indirizzo:
    Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
    Via VENTI SETTEMBRE, 98/G – 00187 Roma.
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n.
    253 del 30.10.2018.
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