Testo
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
“LESSINI DURELLO” O “DURELLO LESSINI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 08.11.2011 G.U. 277 – 28.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito Masaf - Qualità - Vini
DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito Masaf - Qualità - Vini
DOP e IGP
Modificato con DM 16.04.2019 G.U. 109 - 11.05. 2019
(modifica ordinaria, ai sensi art. 17 del Reg. Sito Masaf - Qualità - Vini
UE n. 33/2019) DOP e IGP
G.U.U.E. - C304 –09.09.2019
Modificato con DM 26.08.2024 G.U. 205 - 02.09. 2024
(modifica ordinaria, ai sensi art. 17 del Reg. Sito Masaf - Qualità - Vini
UE n. 33/2019) DOP e IGP
G.U.U.E. C/2024/7284 del
6.12.2024
Articolo 1
Denominazione e Vini
La denominazione di origine controllata “Lessini Durello” o “Durello Lessini” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
− “Lessini Durello” o “Durello Lessini” spumante prodotto con metodo Martinotti o charmat.
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Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata “Lessini Durello” o “Durello Lessini” deve essere
ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Durella per almeno 85%; possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino a un
massimo del 15%, i vitigni Garganega, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot nero.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Lessini Durello” o “Durello
Lessini” comprende:
a) Provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte
del territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia
Calavena.
b) Provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo,
Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara,
Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino,
Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio,
Zermeghedo.
La zona risulta così delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località
Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando le località Binello e momello.
Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-
Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino
a quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di
Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratti verso nord la provinciale della Val d’ Alpone fino
al ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle
località Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara, prosegue fino a
incontrare il torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e
Tolotti per congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale
per Marsilio e seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragna fino a quota 149 in
località Caliari. Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla
località Panizzolo a quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare
al confine comunale di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la
località Rovere a quota 357 e successiva 284 Prende la strada che porta a Tregnago passando per
quota 295, entra nell'abitato di Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330.
Da qui si immette sulla comunale per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini
a quota 481 e successivamente si immette sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523.
Segue la provinciale per S: Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline
verso nord fino a località Bettola al confine con il comune di Badia Calavena. Dalla località Bettola
si scende a valle seguendo la comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva,
Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale
alla località Colli a quota 734 raggiungendo il confine con Vestenanova a quota 643, continuando per
la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a
Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si arriva alla località
Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di Vicenza e
seguendo i confini provinciali verso nord fino raggiungere quota 474 s.l.m., il limite di zona
prosegue luogo il confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso sud, fino
all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino
in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di Nogarole e
prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la quota 543 s.l.m.,
si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui corre lungo il
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sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la strada per
Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada comunale
che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la provinciale per
Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino a poco
prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che tocca le contrade
Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota 547) ; di qui segue la carrareccia con direzione nord-
est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade
Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la strada
comunale Monte di Malo-Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui
segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest
toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota414 e da qui prosegue
fino al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216 Da qui segue il
torrente Leogra fino al ponte della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada
rivierasca fino a quota 188. Segue quindi la statale n.46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di
Castelnovo. Attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località
Ca' de Tommasi e Pilastro.
Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S.
Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi
verso ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da
Gambugliano procede fino a Sovizzo costeggiando la strada della Valdiezza. Si segue quindi la strada
verso Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra la strada per le contrade Busa, Pilotto,
Vallorona. Allo stop si segue la strada a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia il bivio
per località Monteschiavi. Al bivio per Contrà Vallorona, Rubbo, Spinati si tralascia la strada per
predette località andando diritto fino ad arrivare in fondo a via Vallorona. Si prosegue a destra,
seguendo l’unghia del monte, per Valdimolino. Si prosegue per la strada che va a Sant’Urbano di
Montecchio Maggiore (strada Cavallara). Si prosegue quindi per la strada dei Bastian fino a incrociare
la strada che proviene da Castelgomberto. Si prosegue per la strada dei Bernuffi, procedendo a sinistra
fino a raggiungere l’abitato di Sant’Urbano. Al bivio si gira a sinistra seguendo la strada per Sovizzo
Alto arrivati alla Casa Cattani si gira a destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra
proseguendo la strada (loc. Carbonara) fino a giungere in località Bastia Bassa, quindi si prosegue
per la località Campestrini arrivando infine alla destra della Villa Cordellina. Dopodichè si gira a
destra per ricongiungersi con la SS 246 girando a sinistra verso la Montorsina e includendo nell’area
il sito dei Castelli di Giulietta e Romeo.
Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso fino al ponte sul torrente
Chiampo, attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che
raggiunge via Mieli. Dall’incrocio via Mieli si prosegue a sinistra per la località Belloccheria
considerando come area delimitata quella che segue l’unghia del monte fino ad incrociare la via
Perosa. Da qui si procede verso il centro abitato di Montebello via Castelletto giungendo fino
all’incrocio della strada della Mira. Da qui si procede per la strada Contrada Selva fino all’incrocio
Casa Cavazza e strada per Zermeghedo.
Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione La Guarda a circa 300 metri da
questa località svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che segue
verso nord fino a quota 143.
Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la
strada da Gambellara a Calderina congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della
provincia di Verona.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Lessini Durello”
o “Durello Lessini” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
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I vigneti per essere idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono essere posti in giacitura
acclive; sono in ogni caso esclusi quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate a spalliera o GDC o a pergola in tutte le sue forme ove sia assicurata
un’apertura nell’interfila o sul filare e una carica massima di gemme ad ettaro fino a 50 mila.
Tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi
per ettaro non inferiore a 2.500 per le varietà Durella e Garganega e 3.000 per il Pinot nero,
Chardonnay e Pinot bianco.
I sesti d’impianto, le forme d’allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Lessini Durello” o “Durello Lessini”
non deve essere superiore a tonnellate 16 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite,
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata “Lessini Durello”
o “Durello Lessini” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,00%
vol.
La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente
precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo,
saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le
caratteristiche.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Lessini Durello” o “Durello Lessini” devono essere effettuate all'interno dei comuni
compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S.
Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego,
Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene,
Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la
provincia di Vicenza.
Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante
la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. La resa compresa tra la
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percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine,
supera anche quest’ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Il vino “Lessini Durello” o “Durello Lessini” spumante deve essere ottenuto ricorrendo
esclusivamente a mezzo fermentazione in autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle varietà
indicate all’art. 2 in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti.
La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all’interno del territorio della Regione Veneto.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all’art. 1, all’atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Lessini Durello” o “Durello Lessini” spumante, da metodo Martinotti o charmat:
- spuma: fine, persistente;
- colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato;
- sapore: da dosaggio zero o pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry, demisec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 6,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lessini Durello”
o “Durello Lessini” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e
similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura
soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Lessini Durello” o “Durello
Lessini” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguito dal corrispondente
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei
documenti di accompagnamento.
Il termine millesimato è accompagnato obbligatoriamente dal riferimento dell’anno di produzione
delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata “Lessini Durello” o “Durello Lessini” devono essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 15 litri.
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Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3 è
obbligatorio l’uso del tappo fungo in sughero; per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito anche
l’uso del tappo a vite.
Le bottiglie contenenti i vini “Lessini Durello” o “Durello Lessini”, devono essere, anche per quanto
riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L'area compresa nella zona a DOC del vino “Lessini Durello” o “Durello Lessini” si estende per una
superficie di oltre 30.000 ettari nella porzione collinare dei Lessini orientali a cavallo del confine tra
le province di Verona e Vicenza.
L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, è caratterizzato da estese e talora strette incisioni
vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali, con
analogo andamento, che progradano a Sud fino ad immergersi sotto la coltre alluvionale della Pianura
Padana. Il dislivello altimetrico compreso nell'area è di circa 800 m.
II sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed è costituito principalmente
dai fiumi lessinei che hanno un andamento genericamente meridiano.
II clima dell'area studiata è caratterizzato da piovosità annua di circa 1063 mm e da temperature medie
annue di circa 13,7 °C.
Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, possiamo però
affermare che negli areali interessati oggi alla coltivazione della vite soprattutto nei versanti collinari
della Val d’Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell’Agno, sono predominanti rocce
vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche.
I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico
scarso in superficie ma più abbondante in profondità.
Qui il vitigno principale è la Durella, quasi una varietà esclusiva della zona, discendente dalla
Durasena citati negli Statuti di Costozza del 1290.
È una varietà a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o
compattezza della buccia e dalla elevata acidità totale che caratterizza il vino, ne permette un’elevata
longevità e ottimi risultati con la spumantizzazione.
Un vitigno che grazie ad una produzione costante, una buona resistenza alle malattie, un’ottima
attitudine alla spumantizzazione (vedi contenuti acidi) ed un'alta vigoria (consona alle buone
precipitazioni delle colline orientali veronesi e vicentine), ha trovato nell'area le condizioni
pedoclimatiche idonee a fornire i migliori risultati qualitativi e a renderlo forte e capace di affrontare
le sfide estreme.
Fattori storici e umani
Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza
quanto l’uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra
le province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini.
Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase "Terra cum vineis",
appezzamento di terreno coltivato interamente a vite. Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i primi
anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle province di Verona e Vicenza, e così nella zona
dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, rimasero ai livelli tecnici di base che si erano determinati
nel Medioevo.
Le produzioni migliori si ottengono in terreni ben esposti, di natura vulcanica con tecniche di
coltivazione razionali legate alla tradizione del territorio.
II vitigno Durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di aria
e di questo i viticoltori sono consapevoli.
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I sistemi di allevamento nel corso degli anni hanno subito un’evoluzione notevole.
Oggi i sistemi di allevamento più usati nella zona della Durella sono la “pergola veronese” semplice
o doppia ed il guyot. Negli ultimi tempi si è affermata la pergola veronese doppia aperta al centro, a
bassa carica di gemme speronata. Questo sistema di allevamento permette una maggiore insolazione,
un migliore ricambio di aria e una migliore pigmentazione delle uve.
Nata con Decreto Ministeriale 25/06/1987 (GU n. 6 del 09/01/1988), all’interno della Denominazione
d’origine controllata DOC “Lessini e Durello”, il successo internazionale ottenuto negli ultimi
decenni dal vino Durello, ha portato nel 2009 i produttori a richiedere il riconoscimento del “Lessini
Durello” come denominazione autonoma, ottenuta dal Ministero con DPR 17/07/2001 G.U.
13/08/2001 al fine di valorizzare al meglio le peculiarità di questo vino. Il Consorzio di Tutela del
Lessini Durello, riconosciuto dal Ministero nazionale nel novembre 2000, opera per valorizzare le
denominazioni della zona e la loro realtà produttiva e socio economica delle Vallate Veronesi e
Vicentine che rientrano nella zona del disciplinare di produzione. I produttori della denominazione,
insieme al Consorzio, hanno affinato la tecnica della spumantizzazione del Lessini Durello
ricavandone un ruolo di prestigio nell’ambito della spumantistica veneta.
b) Specificità del prodotto
I grappoli della Durella sono di media grandezza, con forma piramidale, compatta e alata; gli acini
hanno una buccia piuttosto spessa, coriacea e tannica.
Il Durello Spumante nasce da un uvaggio che prevede un minimo dell’85% di uva Durella, con
possibili aggiunte di Chardonnay, Garganega, Pinot bianco e Pinot nero. Grazie all’alta percentuale
di acidità totale si presta bene alla spumantizzazione.
Questo vino si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino più o meno
carico, con riflessi verdognoli. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e iodio che
sembra esaltare note più floreali di sambuco e biancospino. In bocca è la sua vibrante acidità a
definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non è
mai eccessivo, la sensazione di sapidità nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra
mai esaurirsi. Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilità, sia come aperitivo che per i
piatti più grassi e sapidi.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
È fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Lessini Durello, possa avvalersi di uno stretto legame
di identità tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono,
la Durella, dall'altro un ambiente in gran parte ancora incontaminato con un paesaggio pienamente
conservato e ancora da proporre nei suoi angoli più caratteristici.
Anche in questo caso una ricca bibliografia chiarisce il diverso comportamento varietale quando
confrontato in simili o analoghi ambienti. La viticoltura in questo areale è la dimostrazione che il
risultato enologico è strettamente dipendente dalla perfetta sintonia tra vitigno e ambiente.
Se da un lato troviamo quindi il territorio viticolo con le sue peculiarità ben definibili e definite,
dall'altro abbiamo invece il vitigno con una sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici,
pedologici e colturali. Alta collina e suoli prevalentemente d’origine basaltica definiscono dei vini
molto caratteristici.
La pergoletta veronese per il vitigno Durella resta uno dei sistemi di allevamento migliore, legato al
territorio e all’ambiente, ma la stessa deve essere ben gestita per garantire all’uva uno standard
qualitativo elevato e sempre costante.
Se l’elevato contenuto in acidità fissa è da collegare alle peculiarità del vitigno, quasi tutti gli altri
caratteri sono fortemente collegati alle condizioni pedoclimatiche. C’è infatti un fortissimo legame
tra suoli vulcanici e sentori minerali di pietra focaia, quasi marcatori specifici del Durello. Pendenze
e altitudini con le relative forti escursioni termiche definiscono inoltre gli altri caratteri di questo vino.
I vini non saranno mai caratterizzati da una struttura importante, ma sarà l’aspetto olfattivo a
caratterizzare e quasi definire l’identità del Durello. Sentori di mela più o meno verde si alternano a
intensità olfattiva più complesse di origine minerale, pietra focaia, anche con ricordi marini di iodio
e di zolfo.
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Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Siquria Srl
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La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238,
che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità
alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in G.U. n. 253
del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
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