Lison-Pramaggiore Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“LISON-PRAMAGGIORE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 04.06.1971 G.U. 244 - 27.09.1971
Modificato con DPR 04.08.1971 G.U. 220 - 01.09.1971
Modificato con DPR 02.09.1985 G.U. 105 - 08.05.1986
Modificato con DM 29.05.2000 G.U. 138 - 15.06.2000
Modificato con DM 18.10.2007 G.U. 251- 27.10.2007
Modificato con DM 22.09.2009 G.U. 227 - 30.09.2009
Modificato con DM 22.12.2010 G.U. 4 - 07.01.2011 (S.O. n. 6)
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
19.07.2018 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione

  1. La denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” è riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    Bianco;
    Rosso;.
    Rosso riserva;
    Chardonnay;
    Sauvignon;
    Verduzzo;
    Verduzzo passito;
    Merlot;
    1
    Merlot riserva;
    Malbech;
    Cabernet;
    Carmenère;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Refosco dal peduncolo rosso riserva;
    Refosco dal peduncolo rosso passito;
    Spumante.
  2. La denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” è altresì riservata alle seguenti
    tipologie, limitatamente alle produzioni ottenute da vigneti ubicati nell’area di produzione di cui
    all’articolo 3 ricadenti in provincia di Pordenone:
    Cabernet franc;
    Cabernet Sauvignon;
    Pinot grigio.
    Articolo 2
    Base ampelografia
  3. La denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” è riservata ai vini derivanti dalle
    seguenti varietà:
    Chardonnay,
    Pinot grigio,
    Sauvignon,
    Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano),
    Merlot,
    Malbech,
    Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère),
    Cabernet franc,
    Cabernet Sauvignon,
    Carmenère,
    Refosco dal peduncolo rosso,
    provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% delle corrispondenti varietà.
    Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo,
    ad esclusione dei moscati, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia,
    Treviso e Pordenone.
  4. La denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore”, con le specificazione “bianco” è
    riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
    ampelografica:
    Tocai friulano: minimo 50%;
    possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente e fino ad un
    massimo del 50%, le uve a bacca bianca elencate al comma 1.
  5. La denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore”, con la specificazione “rosso” è
    riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
    ampelografica:
    Merlot: minimo 50 %,
    possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente e fino ad un
    massimo del 50% le uve a bacca nera elencate al comma 1.
    2
  6. Il vino a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore" spumante è riservata ai vini
    provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero.
    Articolo 3
    Zona di produzione
  7. Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison-Pramaggiore” devono essere prodotte nella zona
    comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:
    Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro,
    Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria,
    Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;
    Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;
    Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo,
    Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.
    Tale zona di produzione delle uve, corrispondente a quella già descritta all'articolo 3 del disciplinare
    di produzione dei "Tocai di Lison" annesso al D.P.R. del 4 agosto 1971, è così delimitata: partendo
    dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, la linea di delimitazione segue in
    direzione sud il confine della provincia di Venezia, che in gran parte coincide col Tagliamento stesso,
    fino alla confluenza con la litoranea Veneta in prossimità del Pilone Bevazzana e del ponte girevole;
    segue ad ovest la litoranea Veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana all'altezza di punta
    Miniscalchi; quindi la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e c. Lovi dove piega
    verso nord fino all'idrovora del Terzo Bacino, segue sempre verso nord, per breve tratto, l'argine
    sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il terzo Bacino e Canton fino a Cà la
    Bernarda. La linea di delimitazione piega quindi verso ovest, segue per breve tratto il canale
    Lugugnana, il limite sud della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica
    Prati nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue sempre verso sud
    lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del
    settimo Bacino (bonifica Prati nuovi); segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale
    Cavanella; prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale
    Baseleghe, risalendo verso nord-ovest continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni
    fino all'altezza di o. Combattenti; quindi lungo l'argine delle Valli Perera e Zignago passando in
    prossimità di casa Vignati, aggira, escludendole, le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora
    verso ovest la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località
    Sindacale; di qui risale verso nord e poi verso est il canale Viola sino all'imbocco del canale S.
    Giacomo, prosegue lungo il canale S. Giacomo fino all'angolo di contatto col canale Fossalon dopo
    aver attraversato la strada Fausta (Km. 0,950) a nord di casa Borro.
    La delimitazione piega verso sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada
    consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma;
    prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di c.
    Macchinetta; volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di c.
    Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; continua verso sud lungo la strada
    provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta fino al ponte Maranghetto, e dal predetto
    ponte, verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto, e del canale Nicessolo fino
    all'altezza del canale del Miglio. Segue detto canale e successivamente l'argine della Valle Grande,
    della palude del Pedocchio e della Piscina toccando le quote 2 per immettersi sulla carrareccia che
    passa per case Falconera; attraversa la "Bocca Volta" e proseguendo verso sud sull'argine del canale
    Nicessolo giunge alla località Falconera in prossimità del porto. Devia verso sud-ovest seguendo la
    strada che passa a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; continua
    verso sud lungo il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla
    confluenza di questo con il fiume Livenza, e per detto fiume verso nord, fino ad incontrare e seguire
    il canale Cammessera; continua lungo il canale Cammessera fino alla confluenza con il canale
    Livenza Morta in località Brian; segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada
    3
    Fausta e poi la strada Fausta fino all'argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di
    Livenza; continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino ad incrociare il
    confine amministrativo del Comune di Motta di Livenza, ricomprendendo nell’area DOC tutta la
    superficie ricadente nel medesimo Comune. A nord, il limite dell’area, segue l’asse del fiume
    Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); segue quindi il limite di provincia tra
    Treviso e Pordenone fino alla località Paludei; continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano
    di Pordenone e Pravisdomini fino ad incontrare il fiume Sile. Da questo punto la linea di
    delimitazione prosegue lungo il fiume Sile fino ad incontrare il limite di territorio tra i comuni di
    Chions e Fiume Veneto in prossimità di c. Marcuz; procede verso est seguendo il confine che
    delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Morsano al Tagliamento fino ad
    incontrare il fiume Tagliamento, che percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di
    Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza.
    All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene
    esclusa e i sui confini sono i seguenti:
    partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon la delimitazione procede verso sud
    lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; continua a nord-est per la strada della Torba (fra la
    fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui
    prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in
    prossimità del ponte Maranghetto; segue ad ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il
    fiume Loncon, e successivamente fino alla sua confluenza con il canale fossa Bigai; continua lungo il
    canale fossa Bigai, passando dall'idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale
    S. Stino di Livenza-Caorle; da questo punto prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di
    Livenza-Caorle fino alla strada privata Palamin parallela al canale fossa Contarina di ponente; quindi
    procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale
    della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della
    scuola Corner, fino ad incontrare in canale Cernetta, e quindi, seguendo la strada parallela di destra al
    canale Cernetta, fino alla strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle che attraversa, per
    raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume
    Loncon.
    La zona di Lemene; di qui prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza del
    canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto. ;segue ad ovest il canale Maranghetto fino
    alla confluenza con il fiume Loncon e successivamente fino alla confluenza con il canale Fossa
    Bigai; continua lungo il canale Fossa Bigai passando dall’idrovora della bonifica Piva, fino
    all’altezza della strada provinciale S.Stino di Livenza – Caorle ; da questo punto prosegue a nord
    lungo la strada provinciale S.Stino di Livenza Carole fino alla strada privata Palamin parallela al
    canale Fossa contarina di Ponente; quindi procede ad ovest lungo la strada privata Plamin fino
    all’incrocio con la strada consorziale perimetrale della bonifica delle Sette Sorelle; continua lungo la
    strada suddetta,passando in prossimità della scuola corner, fino ad incontrare in canale Cernetta e
    quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta, fino alla strada provinciale S.Stino di
    Livenza –Caorle che attraversa , per raggiungere e quindi seguire l’argine destro del canale Fosson
    fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  8. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo
    1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed
    ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
  9. Sono pertanto da considerarsi idonei alla produzione dei vini di cui all’articolo1, unicamente i
    vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria-alluvionale e di medio impasto, tendenti all'argilloso
    ed allo sciolto, anche con presenza di concrezioni calcaree e/o di scheletro. Limitatamente alla zona a
    sud della strada provinciale che da Eraclea porta a Latisana, passando per la Salute di Livenza e per
    Lugugnana sono ammessi anche i terreni sabbioso-argillosi.
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  10. Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbioso-torbosi, ricchi di sostanza organica ed
    in quelli umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti. (I dettagli fotointerpretativi, sono
    depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni agroalimentari).
  11. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  12. Sono ammesse esclusivamente le forme a controspalliera semplice o doppia.
  13. Fatti salvi i vigneti già idonei alla produzione della DOC, i vigneti piantati dopo l’approvazione
    del presente disciplinare, dovranno avere un numero minimo di ceppi per ettaro non inferiore a 3000.
  14. È esclusa ogni pratica di forzatura. Tuttavia, è ammessa l’irrigazione di soccorso.
  15. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla
    produzione dei vini di cui all’art. 1 e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono
    i seguenti:
    prod/max titolo alc
    Vitigni uva vol. nat.
    ton/ha minimo
    Tai 12 11,00 %
    Pinot bianco 12 9,50 %
    Chardonnay
    * 12 11,00 %
    Pinot grigio 13 10,50
    Sauvignon 13 11,00 %
    Verduzzo 13 10,50 %
    Merlot 12 11,00 %
    Malbech 12 11,00 %
    Cabernet franc 12 11,00 %
    Cabernet Sauvignon 12 11,00 %
    Carmenère
    12 11,00 %
    Refosco dal peduncolo rosso 13
    ** 11,00 %
    **Pinot nero 12 9,50 %
  • varietà atta a produrre la tipologia bianco
    ** varietà atte a produrre la tipologia spumante
    *** varietà atta a produrre la tipologia Cabernet
    **** le uve destinate alla produzione del vino “Lison-Pramaggiore” spumante potranno avere un
    titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9.5% vol., purché la destinazione delle uve
    atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei registri ufficiali di cantina.
    ***** nella versione riserva la resa ad ettaro è di 12 t/ha.
  1. Le uve destinate alla produzione dei vini “Lison-Pramaggiore” rosso, Merlot e Refosco dal
    peduncolo rosso nella versione “riserva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo
    naturale di almeno 11,50% vol.
  2. Per la produzione massima ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve
    destinate alla produzione dei vini delle tipologie rosso, cabernet, bianco e spumante si fa riferimento
    ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che la compongono.
  3. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore”, devono essere riportati nei limiti di cui
    sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa
    uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  4. Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite
    le Organizzazioni professionali di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di
    concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, di anno in anno, prima della vendemmia possono
    stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” inferiori a quelli fissati dal presente
    disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari.
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    Articolo 5
    Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari
  5. Nella vinificazione sono concesse tutte le pratiche enologiche ammesse dalla legislazione
    nazionale e comunitaria.
  6. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere
    effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata all'articolo 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate
    nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle
    uve, nonché dei seguenti Comuni:
    Provincia di Venezia: Torre di Mosto, Ceggia, Eraclea, Jesolo, S. Donà di Piave, Noventa di Piave e
    Meolo.
    Provincia di Treviso: Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Salgareda, Gaiarine, Mansuè,
    Portobuffolè , Oderzo e Ormelle.
    Provincia di Pordenone: Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Casarsa
    della Delizia e San Vito al Tagliamento.
    Provincia di Udine: Latisana, Bertiolo e Codroipo.
  7. È tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere delle
    Regioni competenti per territorio, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini a
    denominazione d’origine controllata “Lison-Pramaggiore”, anche al di fuori delle aree previste dai
    commi precedenti e comunque entro i confini delle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone,
    sempreché le Ditte richiedenti singole o associate, dimostrino la conduzione dei vigneti idonei alla
    produzione dei vini della presente denominazione, alla data di pubblicazione del decreto 29 maggio
  8. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
    uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
    d’origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta
    la partita.
  9. La denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore”, può essere utilizzata per produrre il
    vino spumante, ottenuto con mosti e vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
    presente disciplinare ed a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione
    naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
    Tali vini devono essere commercializzate nei tipi: extra brut, brut, extradry e dry.
  10. L’elaborazione dei vini spumanti può avvenire solo all’interno delle provincie di Venezia, Treviso,
    Pordenone e Udine.
  11. La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e
    Verduzzo passito può avvenire solo dopo che le stesse sono state sottoposte ad appassimento
    naturale, fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15% vol.
  12. L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento
    ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
    tradizionali di appassimento.
  13. Le uve appassite, destinate alla produzione dei vini Refosco dal peduncolo rosso passito e
    Verduzzo passito non possono essere pigiate in data anteriore al 15 novembre di ogni anno. La
    Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela,
    può anticipare detta data.
  14. La resa massima dell’uva fresca in vino, non deve superare il 50%.
  15. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e stessa annata
    aventi diritto alla denominazione d’origine controllata “Lison-Pramaggiore”, nel rispetto comunque
    dei limiti di cui all’articolo 2.
  16. I seguenti vini designati con al denominazione di origine controllata “Lison-Pramaggiore” non
    possono essere immessi al consumo, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve,
    prima del:
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    Tipologia Periodo
    Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Verduzzo e
    2 mesi
    bianco
    Cabernet, compresi Cabernet farnc e Cabernet
    Sauvignon Merlot, Malbech, Refosco dal 2 mesi
    peduncolo rosso, Carmenère, rosso
    Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e rosso nelle
    24 mesi
    versioni riserva
    Refosco dal peduncolo rosso passito 12 mesi
    Verduzzo passito 12 mesi
  17. Per i vini prodotti in purezza varietale è consentita l’aggiunta di mosti o vini appartenenti alla
    medesima denominazione nel limite massimo del 15%.”.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  18. I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    Bianco:
  • colore: giallo paglierino, con riflessi verdognoli e talvolta dorati;
  • odore: intenso e gradevole;
  • sapore: asciutto, talvolta morbido ;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18 ,0 g/l.
    Chardonnay
  • colore: giallo paglierino più o meno carico;
  • odore: fine, caratteristico ed elegante;
  • sapore: asciutto, talvolta morbido con eventuale percezione gradevole di legno;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    Sauvignon
  • colore: dal giallo paglierino al dorato;
  • odore: gradevole, caratteristico;
  • sapore: asciutto armonico con eventuale percezione gradevole di legno;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo:18,0 g/l.
    Verduzzo
  • colore: da giallo paglierino a giallo dorato;
  • odore: delicato talvolta con sentore floreale;
  • sapore: asciutto caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
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    Verduzzo passito
  • colore: dal giallo dorato all’ambrato;
  • odore: delicato, intenso, gradevole;
  • sapore: dolce, caldo, aromonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui 12,00% vol di alcol
    effettivo
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    Rosso e Rosso riserva
  • colore: rosso rubino anche intenso se giovane, tendente al granato se invecchiato;
  • odore: vinoso, intenso e gradevole;
  • sapore: asciutto, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol nella versione
    riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l e 24,0 g/l nella versione riserva.
    Merlot e Merlot riserva
  • colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, intenso, caratteristico;
  • sapore: asciutto, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol nella versione
    riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l e 25,0 g/l nella versione riserva.
    Malbech
  • colore: rosso rubino vivo, tendente al granato se invecchiato;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: asciutto, equilibrato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Cabernet
  • colore: rosso rubino con riflessi granati se invecchiato;
  • odore: vinoso, caratteristico;
  • sapore: asciutto, erbaceo e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Carmenère
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, caratteristicamente erbaceo e persistente;
  • sapore: asciutto, erbaceo, elegante se invecchiato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
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    Refosco dal peduncolo rosso e riserva
  • colore: rosso intenso con riflessi violacei, granati se invecchiato;
  • odore: vinoso e caratteristico;
  • sapore: asciutto, di corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12, 00% vol e 13,00% vol nella versione
    riserva;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l e 26,0 g/l nella versione riserva.
    Refosco dal peduncolo rosso passito
  • colore: rosso rubino tendente al granato;
  • odore: vinoso, gradevole e persistente;
  • sapore: amabile, armonico ed intenso;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui 13,00% vol di alcol
    effettivo;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
    Pinot grigio
  • colore: da giallo paglierino ad ambrato con riflessi ramati,
  • odore: delicato, caratteristico, fruttato,
  • sapore: asciutto, armonico, caratteristico,
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l
  • estratto secco netto minimo: 18,0 g/l
    Cabernet Franc
  • colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento
  • odore: vinoso, caratteristicamente erbaceo e persistente.
  • sapore: asciutto, pieno, erbaceo, austero se invecchiato,
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
    Cabernet Sauvignon
  • colore: rosso rubino anche intenso, con riflessi granati se invecchiato
  • odore: vinoso, caratteristico,
  • sapore: asciutto, pieno, e austero ,
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
    Spumante
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: caratteristico, fruttato;
  • sapore: da extra brut a dry, sapido;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale: 5,0 g/l;
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  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
  1. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve
    sentore di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  2. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-
    Pramaggiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
    presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore»
    e similari.
  3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore»,
    «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
    disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
  5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia
    spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  6. I vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» devono essere immessi al
    consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro, fino ad una capacità massima di litri 9,
    chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a
    vite.
  7. È tuttavia consentito per le bottiglie fino a litri 1,500, con esclusione della versione riserva, l'uso
    del tappo capsula a vite.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    a) Specificità della zona geografica
    Fattori naturali
    L’area DOC Lison-Pramaggiore, situata nella pianura a pochi chilometri dal litorale veneziano, fra i fiumi
    Tagliamento e Livenza, è da sempre testimone della coltivazione della vite a garanzia della tipicità e della
    peculiarità dei vini del territorio.
    Il clima dell’area è definito “temperato” grazie alla vicinanza del mare, alla presenza di aree lagunari
    e alla giacitura pianeggiante che favorisce l’esposizione dei vigneti ai venti della zona. La direzione
    dominante di questi ultimi è est-nord est dalla quale spira la Bora, un vento fresco e asciutto, mentre
    da sud-est soffia spesso lo Scirocco, caldo e umido, caratteristico di tutti i periodi dell’anno. La
    presenza dei venti, prevalentemente serali, abbassa di notte le temperature, favorendo l’escursione
    termica tra notte e giorno.
    I suoli dell’area sono caratterizzati dalla presenza di un sottile strato di “caranto” (carbonato di
    calcio) a una profondità che varia dai 30 ai 70 cm. e da uno strato più superficiale prevalentemente
    argilloso, entrambi di origine alluvionale grazie all’apporto di materiale detritico da parte dei vicini
    fiumi. Tali suoli presentano una buona capacità di riserva idrica.
    Essi sono inoltre caratterizzati dalla presenza di alti contenuti di elementi minerali soprattutto
    potassio, calcio e magnesio e da un’equilibrata dotazione di sostanza organica.
    Fattori storici e umani
    10
    La Denominazione prende il nome dal borgo romano di Lison e dal paese di Pramaggiore a
    testimonianza che la coltivazione locale della vite era già viva all’epoca dei romani. Nel Museo
    Nazionale di Portogruaro sono conservati numerosi contenitori di origine romana utilizzati proprio per la
    trasformazione e la conservazione del vino. Tuttavia è solo con l’avvento dei monaci benedettini nel X
    secolo d.C., che la zona scopre lo sviluppo di una viticoltura razionale. La coltivazione della vite ebbe un
    importante sviluppo ai tempi della Repubblica Veneziana quando Pramaggiore con il borgo di
    Belfiore fu considerata il Vigneto della Serenissima.
    Negli ultimi cinquant’anni si è sviluppata una viticoltura altamente specializzata e professionale
    grazie ai produttori delle aziende di maggiori dimensioni e prestigio, che hanno abbandonato la
    viticoltura promiscua dei filari fra gli appezzamenti, a favore della coltivazione in vigneti
    specializzati anche al fine di migliorare gli aspetti qualitativi delle produzioni. Tale professionalità
    dei produttori ha permesso di sviluppare, grazie anche ai risultati della zonazione dell’area DOC e
    alla collaborazione con l’università, dei protocolli di vinificazione specifici per le varietà autoctone
    Refosco e Lison, in modo da esaltare le caratteristiche organolettiche e legarle indissolubilmente al
    territorio di produzione.
    L’evoluzione storica e la qualificazione della viticoltura nell’area ha permesso, già nel 1971, di
    riconoscere la Denominazione Lison per tutelare il Tocai di Lison e successivamente la
    Denominazione Pramaggiore per tutelare il Merlot e Cabernet della zona. Nel 1974 le due
    Denominazioni vennero fuse nella DOC Lison-Pramaggiore.
    A Pramaggiore già dal 1947, viene organizzata presso la Mostra Nazionale vini la “Fiera
    Campionaria dei Vini” -diventata dal 1961 il “Concorso Enologico Nazionale”- a testimonianza
    dello storico e profondo legame del territorio con il mondo del vino.
    Oggi la DOC Lison-Pramaggiore grazie anche alla promozione della Strada Vini della DOC, è tra le
    realtà più importanti e vive del Veneto Orientale con vini che valorizzano i territori di produzione.
    b) Specificità del prodotto
    I vini della DOC Lison-Pramaggiore sono caratterizzati da un’ottima struttura, un buon equilibrio
    acido, dall'intensità dei profumi di frutta fresca e dalla spiccata personalità.
    I vini rossi hanno un’intensità di colore (antociani) che può andare dal rosso rubino a quello granato
    durante l’invecchiamento. Le note di frutta rossa più o meno matura sono la caratteristica
    fondamentale all’olfatto anche se, in relazione alla varietà, possiamo trovare sfumature più o meno
    intense di piccoli frutti di bosco e spezie. Al gusto ritornano le note di frutta rossa sostenute da una
    buona struttura e una consistenza sapida unica.
    Per i vini bianchi giovani il colore è normalmente giallo paglierino con riflessi verdognoli più o meno
    intensi. All’olfatto sono ricchi con evidenti note floreali e frutta fresca mentre al gusto ritorna la
    specificità del territorio con una marcata sapidità e persistenza gustativa.
    I rossi sono vini di struttura che danno una piacevole sensazione di morbidezza e di calore e
    sopportano due o più anni d’invecchiamento, i cui aromi vengono valorizzati se sono serviti a
    temperatura ambiente. I vini bianchi, per la loro freschezza, esprimono meglio le loro qualità se
    consumati entro un anno dalla produzione.
    c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
    L’ottimo equilibrio tra le peculiarità pedoclimatiche, l’esperienza dei viticoltori che si tramanda da
    generazioni e gli approfondimenti scientifici permettono di ottenere vini che possono avere sia le
    caratteristiche dei vini freschi sia di quelli da invecchiamento.
    Grazie anche agli studi di “zonazione” effettuati su tutta l’area e alle specifiche tecniche adottate dai
    produttori si sono affinate le conoscenze riguardanti le interazioni tra l’ambiente e le peculiarità del
    prodotto.
    Il clima temperato e le buone escursioni termiche fra il giorno e la notte determinano l’ottenimento di
    vini bianchi, freschi e fruttati, in quanto il buon equilibrio fra acido malico e tartarico, nonché la
    produzione e la qualità delle componenti aromatiche dell’uva, sono fortemente dipendenti da questi
    fattori climatici.
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    Anche nei vini rossi, l’abbassamento delle temperature notturne, permette il mantenimento negli
    acini delle sostanze sintetizzate con la luce e le temperature durante il giorno, garantendo il
    mantenimento dell’aromaticità (polifenoli).
    I terreni ricchi di argilla, in grado di assicurare un livello idrico alla pianta anche durante lunghi
    periodi di siccità, permettono ai vini di dotarsi di corpo e struttura adeguati anche ad un lungo
    invecchiamento.
    Questi fattori, uniti all’elevata dotazione minerale dei terreni dell’area, si traducono, soprattutto nei
    vini rossi, in alte dotazioni antocianiche, in equilibrate gradazioni alcoliche, in corposità e robustezza
    tannica che conferiscono ai vini tenuta all’invecchiamento nonché, nei Merlot e Cabernet, note che
    spaziano dalla frutta fresca alla confettura.
    Anche nei vini bianchi, le caratteristiche dei terreni e del clima permettono di ottenere, specialmente
    nei Pinot, dei prodotti di grande spessore aromatico e con un corpo vellutato e persistente.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Valoritalia srl
    Sede Amministrativa:
    Via San Gaetano, 74
    36016 - Thiene (Vicenza)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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